Articolo 7 del Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205
Articolo 6Articolo 8
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7 gennaio 2024
Art. 7. Vigilanza sugli incubatoi
e accertamento degli illeciti 1. Il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le ASL, nell'ambito delle rispettive competenze, costituiscono le autorita' competenti designate:
a) ad effettuare il controllo e la vigilanza sugli incubatoi, anche attraverso ispezioni volte alla verifica della osservanza delle disposizioni del presente decreto;
b) all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto secondo le modalita' stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 . E' fatta salva la competenza dell'autorita' giudiziaria per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti commessi in connessione obiettiva con un reato.
Note all' art. 7:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 , recante modifiche al sistema penale, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
Entrata in vigore il 7 gennaio 2024