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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 3931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3931 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. pronunciando nella causa n. 35187/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Giorgio Maria Bosio) Parte_1
contro in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Cristiana CP_1
Giordano)
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendo riconoscersi l'operatività del giudicato formatosi in ordine all'irripetibilità delle somme indebitamente versate dall' e, per l'effetto, la condanna dell alla restituzione di Controparte_2 CP_1
quanto sino a quel momento trattenuto, ai fini recuperatori, sulla pensione n 07584065- cat. pensione INVCIV. Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Deduceva in particolare la ricorrente di aver incardinato, innanzi a questo Tribunale, il giudizio RG n. 23404/2023 per ottenere l'annullamento della procedura di recupero di indebito promossa dall' per il complessivo importo di € 12.196,67; che, il predetto CP_1
giudizio si concludeva con l'emissione della sentenza n. 5124/2024, pubblicata il
02.05.2024, con la quale l'indebito contestato alla ricorrente veniva dichiarato non ripetibile;
che, tale pronuncia veniva notificata all' il 03.05.2024; che, ciononostante, CP_1
l'Ente non sospendeva l'anzidetta procedura recuperatoria, continuando a prelevare l'importo mensile di € 67,28 dalla pensione della ricorrente;
che, ad oggi, la pronuncia de qua risulta passata in giudicato.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo di CP_1
dichiarare cessata la materia del contendere, avendo provveduto ad ottemperare alla sentenza di irripetibilità.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ente convenuto ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo lo stesso provveduto ad annullare, in ottemperanza alla sentenza n. 3124/24, la procedura d'indebito promossa nei confronti della ricorrente, e a restituire integralmente le somme medio tempore trattenute a tale titolo.
Alla suddetta richiesta si è associata la parte ricorrente, la quale, in sede di deposito delle note di trattazione scritta, ha confermato l'erogazione della predetta somma, insistendo per la vittoria delle spese di lite in ragione del tempo dell'adempimento da parte dell'ente previdenziale.
Pertanto, alla luce delle dichiarazioni delle parti e della documentazione versata in atti, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
Le spese di lite sono poste a carico dell' in applicazione del principio della CP_1
soccombenza virtuale tenuto conto che ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza CP_1
che aveva dichiarato la irripetibilità dell'indebito nelle more del giudizio, annullando la procedura recuperatoria e restituendo quanto sino a quel momento trattenuto sulla pensione della ricorrente, solo con provvedimento del 13 gennaio 2025, prodotto in atti. pagina 2 di 3 La liquidazione delle spese di lite, pertanto, avverrà nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle le CP_1
spese di lite liquidate in complessivi € 2.143 a titolo di compensi, e rimborso forfetario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, 27 marzo 2025
Il giudice
Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi
Vetrella
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. pronunciando nella causa n. 35187/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Giorgio Maria Bosio) Parte_1
contro in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Cristiana CP_1
Giordano)
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendo riconoscersi l'operatività del giudicato formatosi in ordine all'irripetibilità delle somme indebitamente versate dall' e, per l'effetto, la condanna dell alla restituzione di Controparte_2 CP_1
quanto sino a quel momento trattenuto, ai fini recuperatori, sulla pensione n 07584065- cat. pensione INVCIV. Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Deduceva in particolare la ricorrente di aver incardinato, innanzi a questo Tribunale, il giudizio RG n. 23404/2023 per ottenere l'annullamento della procedura di recupero di indebito promossa dall' per il complessivo importo di € 12.196,67; che, il predetto CP_1
giudizio si concludeva con l'emissione della sentenza n. 5124/2024, pubblicata il
02.05.2024, con la quale l'indebito contestato alla ricorrente veniva dichiarato non ripetibile;
che, tale pronuncia veniva notificata all' il 03.05.2024; che, ciononostante, CP_1
l'Ente non sospendeva l'anzidetta procedura recuperatoria, continuando a prelevare l'importo mensile di € 67,28 dalla pensione della ricorrente;
che, ad oggi, la pronuncia de qua risulta passata in giudicato.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo di CP_1
dichiarare cessata la materia del contendere, avendo provveduto ad ottemperare alla sentenza di irripetibilità.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ente convenuto ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo lo stesso provveduto ad annullare, in ottemperanza alla sentenza n. 3124/24, la procedura d'indebito promossa nei confronti della ricorrente, e a restituire integralmente le somme medio tempore trattenute a tale titolo.
Alla suddetta richiesta si è associata la parte ricorrente, la quale, in sede di deposito delle note di trattazione scritta, ha confermato l'erogazione della predetta somma, insistendo per la vittoria delle spese di lite in ragione del tempo dell'adempimento da parte dell'ente previdenziale.
Pertanto, alla luce delle dichiarazioni delle parti e della documentazione versata in atti, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
Le spese di lite sono poste a carico dell' in applicazione del principio della CP_1
soccombenza virtuale tenuto conto che ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza CP_1
che aveva dichiarato la irripetibilità dell'indebito nelle more del giudizio, annullando la procedura recuperatoria e restituendo quanto sino a quel momento trattenuto sulla pensione della ricorrente, solo con provvedimento del 13 gennaio 2025, prodotto in atti. pagina 2 di 3 La liquidazione delle spese di lite, pertanto, avverrà nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle le CP_1
spese di lite liquidate in complessivi € 2.143 a titolo di compensi, e rimborso forfetario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, 27 marzo 2025
Il giudice
Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi
Vetrella
pagina 3 di 3