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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/12/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NT IA AP ER
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 1892/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 02/12/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 19/07/2025 da e da , Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MIRANDA ANNA IA, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Santa Maria Capua Vetere (CE) in data
18/03/2006; rilevato che dal matrimonio è nata una figlia: maggiorenne;
Persona_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 09/03/2018; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- I coniugi vivranno liberamente nel mutuo rispetto, liberi di stabilire le residenze dove riterranno più opportuno;
- La sig.ra si obbliga a versare direttamente alla figlia a titolo di mantenimento, Parte_2 Persona_1 entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, la somma di € 200,00, (duecento/00) rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%, sino a quando quest'ultima non acquisterà un'autonomia economica;
2
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NT IA AP
ER (CE) il 18/03/2006 da , nato a [...] il Parte_1
23/12/1976, e da , nata a [...] il Parte_2
27/06/1981, alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NT IA AP ER (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 4, parte II, serie A, anno 2006);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 02/12/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NT IA AP ER
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 1892/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 02/12/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 19/07/2025 da e da , Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MIRANDA ANNA IA, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Santa Maria Capua Vetere (CE) in data
18/03/2006; rilevato che dal matrimonio è nata una figlia: maggiorenne;
Persona_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 09/03/2018; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- I coniugi vivranno liberamente nel mutuo rispetto, liberi di stabilire le residenze dove riterranno più opportuno;
- La sig.ra si obbliga a versare direttamente alla figlia a titolo di mantenimento, Parte_2 Persona_1 entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, la somma di € 200,00, (duecento/00) rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%, sino a quando quest'ultima non acquisterà un'autonomia economica;
2
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NT IA AP
ER (CE) il 18/03/2006 da , nato a [...] il Parte_1
23/12/1976, e da , nata a [...] il Parte_2
27/06/1981, alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NT IA AP ER (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 4, parte II, serie A, anno 2006);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 02/12/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese