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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 2679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2679 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 4/3/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 27424/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con gli avv.ti CIRILLO ERNESTO MARIA, CIRILLO Parte_1
FRANCESCO e SILVESTRI LUCA
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore (resistente), con l'avv. VESCI LEONARDO
RESISTENTE
OGGETTO: quantificazione del danno da demansionamento professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 16.7.2024, il ricorrente ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo condannarsi al pagamento, in proprio Controparte_1 favore, della somma di € 130.166,25, oltre accessori come per legge a titolo di risarcimento del danno professionale da demansionamento come riconosciuto con sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 9282/2019 e depositata in data 24.10.2019.
1 Il ricorrente ha premesso quanto segue:
- unitamente ad altri colleghi ha adito il Tribunale di Roma con ricorso iscritto al n. 41890/2017 R.G. chiedendo, altresì, nei confronti di e di Controparte_2 Controparte_1
il risarcimento del danno professionale da demansionamento
[...] subito a far data dal giugno 2010 e sino al deposito del ricorso;
- la domanda di risarcimento del danno professionale è stata accolta dal Tribunale con sentenza n. 9282/2019, depositata in data 24.10.2019;
- il Tribunale, dichiarata la illegittimità del demansionamento patito dai ricorrenti, ha condannato per il periodo Controparte_2 sino al giugno 2011 ed per il Controparte_1 periodo successivo sino alla data di deposito del ricorso al pagamento, fatta eccezione per i ricorrenti che avevano stipulato verbale di conciliazione con la società, “della somma corrispondente ad un terzo della retribuzione mensile, per le mensilità maturate, oltre interessi e rivalutazione dalla data di scadenza dei singoli crediti al saldo”;
- la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 1593/2022, depositata in data 8.6.2022, ha confermato, relativamente alla propria posizione, la pronuncia di primo grado;
- in ragione di tali statuizioni, la Controparte_1 risponde del danno per il periodo dal 1.7.2011 al 20.12.2017, data di deposito del ricorso iscritto al n. 41890/2017 R.G.;
- la Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 12048/2024 pubblicata il 3.5.2024, ha confermato la pronuncia della Corte di Appello prima citata. Ciò premesso, e tenuto conto della retribuzione mensile come indicata nei prospetti paga rilasciati dalla società e composta dalle voci “Minimo CCNL (minimi ed ex contingenza), superminimi non assorbibili, SAP, SCA, scatti anzianità norm., scatti di anzianità cong., elemento retributivo”, dei modelli “cud” e degli estratti nonché dei contratti CP_3 collettivi nazionali per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di telecomunicazioni applicati, tenuto conto del danno professionale da demansionamento patito che ammonta ad € 130.166,25 lordi, come da conteggi riportati nell'atto introduttivo, parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima illustrate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, Controparte_1 si è costituita in giudizio rappresentando, in primo luogo, che il
[...] ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma
2 n. 1593/2022 è stato rigettato dalla Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 12048/2024. Nel merito, la società ha contestato la quantificazione del credito di cui ha sottolineato “l'erroneità e l'abnormità”; si evidenzia che non possono essere ricomprese nel calcolo della retribuzione le voci a titolo “rimborsi spese e/o di reperibilità in quanto la loro corresponsione è eventuale e non certo continuativa”, che i presunti crediti sono indicati al lordo delle ritenute fiscali, che non sono dovute le somme richieste a titolo di tredicesima mensilità; in ogni caso, si formula istanza di espletamento di CTU contabile al fine di individuare correttamente le somme eventualmente dovute. Contesta, infine, la società la richiesta di controparte di cui al capo I) delle conclusioni del ricorso ove sono indicati, in relazione agli interessi dovuti, anche “quelli di cui all'art 1284 cc comma 4 dalla notifica del ricorso”. Parte ricorrente ha, poi, depositato in data 14.6.2024 la sentenza n. 12048/2024 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione a seguito della quale, sul demansionamento e sul danno conseguente, si è formato il giudicato ed ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo. Quindi, la causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
Il ricorso deve essere accolto per i motivi di seguito specificati. La controversia ha ad oggetto la quantificazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno da demansionamento professionale per il periodo dal 1.7.2011 al 20.12.2017 come riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 9282/2019, confermata sul punto dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 1593/2022 (all.ti, rispettivamente, 2 e 3 al fasc. ricorrente). Si è dato conto della pronuncia della Corte Suprema di Cassazione a seguito della quale l'accertamento del demansionamento patito, fra gli altri, dal sig. e del danno professionale Parte_1 conseguente è divenuto incontrovertibile (all. 4 al medesimo fasc.). In riferimento alla quantificazione del danno professionale ed alle critiche avanzate da si osserva quanto Controparte_1 segue. Le critiche, come si è visto, si appuntano:
- sulla inclusione nei conteggi di cui in ricorso, al punto n. 5) delle premesse, di emolumenti “a titolo rimborso spese e/o di reperibilità”
3 essendo la loro corresponsione “eventuale e non certo continuativa” e legata a particolari modalità di esecuzione della prestazione;
- sul computo dei crediti al lordo delle ritenute fiscali;
- sulla inclusione nei conteggi della tredicesima mensilità in quanto
“la condanna al risarcimento è legata ad ogni mese di – asserito – demansionamento, e dunque non può che essere riferita che a 12 mesi l'anno”.
1. Ora, sul primo punto, premesso il ricorso da parte del giudice di primo grado, quale parametro della liquidazione del danno, all'importo
“corrispondente ad un terzo della retribuzione mensile, per le mensilità maturate”, non v'è dubbio che si sia tenuto conto, nell'atto introduttivo del giudizio, di tutti gli elementi che compongono la retribuzione mensile quali risultanti dai prospetti paga in atti e che ricorrono in modo continuativo (all. 5 al fasc. di parte); oltre a , Parte_2
“Contingenza”, “Scatti”, “AdPers. non assor.”, “ , “ , vi sono CP_4 CP_5 inclusi l'E.D.R. (elemento distinto della retribuzione) e la indennità di reperibilità; ai sensi dell'art. 27 del CCNL applicabile, la reperibilità è un
“istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell'azienda per assicurare, secondo un programma dalla stessa predisposto, la continuità dei servizi, la funzionalità degli impianti e il presidio del mercato di riferimento” (CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione, in all. 7 al medesimo fasc.). Con precipuo riferimento alla reperibilità, d'altro canto, la contestazione della società appare oltremodo generica non fornendo alcuna evidenza del carattere asseritamente non continuativo della relativa erogazione. Ad ulteriore riprova dell'esattezza degli elementi di calcolo, si considerino, in particolare, gli artt. 30 del CCNL cit. nella parte in cui dispone che “Le ore di lavoro supplementare/straordinario sono compensate con le seguenti maggiorazioni, da computarsi sulla quota oraria della retribuzione mensile composta da minimo contrattuale di categoria, sovraminimi ad personam, aumenti periodici di anzianità, ex indennità di contingenza” (previsioni analoghe riguardano le maggiorazioni per le “ore di lavoro festivo e di lavoro notturno”), e 40 laddove stabilisce, al comma 2, che “La retribuzione oraria dei lavoratori anche ai fini dei vari istituti contrattuali, salvo diverse indicazioni, si determina dividendo per 173 i minimi tabellari della classificazione unica, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito, nonché gli altri compensi già eventualmente fissati a mese ed aggiungendo a tali
4 valori gli altri elementi orari della retribuzione, quali incentivi, indennità varie, ecc…”. Al contrario, non è inserita nei conteggi – come fa rilevare parte ricorrente – alcuna somma a titolo di rimborso spese.
2. Sul secondo punto, è opportuno richiamare la regola enunciata dall'art. 6, comma 2, del d.P.R. 917/1986 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) che ha portata generale, applicabile a tutte le tipologie di indennità, anche risarcitorie, sostitutive della retribuzione, ai sensi del quale “I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti…”. Soccorre, in tema di risarcimento del danno alla professionalità, Cass. ord. 2472/2021 che, in ossequio alla suddetta regola, ha affermato:
“Il danno non patrimoniale alla professionalità, patito dal lavoratore in conseguenza della grave lesione dei propri diritti costituzionalmente garantiti, va ascritto alla categoria del danno emergente, sicché la relativa liquidazione giudiziale dev'essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali, essendo soggette a tassazione, tra le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio, soltanto quelle dirette a reintegrare il lucro cessante derivante dalla mancata percezione di redditi”. Negli stessi termini, si vedano Cass., Sez. 5, 14329/2022, Cass., Sez. 5, 23329/2023 e Cass., sez. 5, ord. 8615/2023. Così, nell'ultima di tali pronunce, il giudice apicale puntualizza che le somme riconosciute “al fine di risarcire il danno inerente al mancato percepimento di un reddito da lavoro – presente o futuro – ivi compresa dunque l'inabilità temporanea, (lucrum cessans) sono soggette alla tassazione del reddito che il risarcimento è preposto a sostituire od integrare, in base al principio espresso dall'art. 6, comma 2, TUIR (…), mentre rimane esente (oltre al danno conseguente a morte od invalidità permanente) solo quel risarcimento che è corrisposto per danni non patrimoniali, oppure per quei danni che non possono essere comunque assimilati ad un reddito, bensì al patrimonio (c.d. danno emergente,…)”. Dunque, per il caso del demansionamento, occorre distinguere – prosegue la S.C. – “fra danni derivanti da perdita di reddito, sicuramente tassabile, e quello derivante dall'impoverimento della capacità professionale, con connessa perdita di chances, biologico, medicalmente accertabile, esistenziale, cioè il pregiudizio di natura non
5 meramente emotiva ed interiore, che ne alteri le abitudini e gli assetti relazionali, morale, da sofferenza interiore, ed infine all'immagine professionale ed alla dignità personale, non tassabili”. Ciò detto, non v'è traccia nella sentenza del Tribunale di Roma n. 9282/2019 di danni da perdita di reddito;
in essa si fa esclusivo riferimento al danno da “impoverimento della capacità professionale”, quindi il danno non si identifica nella perdita di un reddito ovvero nella mancata erogazione di retribuzioni essendo la retribuzione unicamente il criterio per la liquidazione del danno sicché è esente da censure la liquidazione effettuata al lordo delle ritenute fiscali.
3. Sull'ultima critica, si osserva quanto segue. Effettivamente, se è vero, come sottolinea la società convenuta, che la condanna sia riferita – è del tutto logico – ad “ogni mese di dequalificazione”, è pur vero però che il parametro di liquidazione sia costituito dalla retribuzione percepita nella quale devono essere comprese tutte le somme dovute anche in via non continuativa purché non occasionale in dipendenza del rapporto di lavoro ed in correlazione ai contenuti e alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa così da costituire il trattamento economico normale (in questi termini, seppur in tema di indennità di risarcimento dei danni da licenziamento illegittimo, Cass. 19956/2009, Cass. 15066/2015 e Cass. ord. 27750/2020) Non v'è dubbio, allora, che rientri fra i compensi di cui sia certa la percezione anche la tredicesima mensilità che, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del CCNL applicabile, l'azienda “è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia” in un importo “ragguagliato all'intera retribuzione mensile percepita” e che essa debba conteggiarsi a fini risarcitori. Ne consegue che il ricorso meriti integrale accoglimento.
4. Sugli interessi richiesti nella misura di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c., si osserva quanto segue. La disposizione così recita:
“Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. Essa, aggiunta dall'art. 17, comma 1, del D.L. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. 162/2014, ha inteso estendere l'applicazione della disciplina speciale prevista per gli interessi nei ritardi di pagamento relativi alle transazioni commerciali, il D.Lgs. 231/2002, ad ogni
6 obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro. Ciò, a decorrere dal momento in cui sia stata proposta domanda giudiziale o in cui sia promosso procedimento arbitrale (ai sensi dell'ultimo comma, “La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale”) ed a condizione che le parti non abbiano preventivamente stabilito la misura degli interessi legali. Il saggio in questione ha, precisamente, la sua fonte nell'art. 5, comma 1, prima parte, del D.Lgs. 231/2002 secondo cui “Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora” che, implicitamente, rimanda all'art. 2 del medesimo Decreto dov'è riportata, alla lett. e), la nozione di “interessi legali di mora": interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali;
”. Esso è, dunque, determinato maggiorando di otto punti percentuali il tasso di riferimento di cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze dà periodicamente notizia. Quest'ultimo era fissato ex art. 1284, comma 1, c.c. per il periodo rilevante nella fattispecie, dal luglio 2011 al dicembre 2017, in misura:
- del 1,5% in ragione d'anno a decorrere dal 1.1.2011 al 31.12.2011 (D.M. 7 dicembre 2010, pubblicato in Gazz. Uff. 15 dicembre 2010, n. 292);
- del 2,5% in ragione d'anno a decorrere dal 1.1.2012 al 31.12.2013 (D.M. 12 dicembre 2011, pubblicato in Gazz. Uff. 15 dicembre 2011, n. 291);
- dell'1% in ragione d'anno a decorrere dal 1.1.2014 al 31.12.2014 (D.M. 12 dicembre 2013, pubblicato in Gazz.Uff. 13 dicembre 2013, n. 292);
- dello 0,5% in ragione d'anno a decorrere dal 1.1.2015 al 31.12.2015 (D.M. 11 dicembre 2014, pubblicato in Gazz. Uff. 15 dicembre 2014, n. 290);
- dello 0,2% in ragione d'anno a decorrere dal 1.1.2016 al 31.12.2016 (D.M. 11 dicembre 2015, pubblicato in Gazz. Uff. 15 dicembre 2015, n. 291);
- e dello 0,1% a decorrere dal 1.1.2017 al 31.12.2017 (D.M. 7 dicembre 2016, pubblicato in Gazz.Uff. 14 dicembre 2016, n. 291). Attualmente è fissato in misura del 2% a decorrere dal 1.1.2025 (D.M. 10 dicembre 2024, pubblicato in Gazz. Uff. 16 dicembre 2024, n. 294). Scopo del legislatore è stato quello di evitare una strumentalizzazione del processo civile la cui lunga durata, eccedente spesso quel “termine ragionevole” di cui parla l'art. 6, par. 1, della Convenzione per la
7 salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (di
“ragionevole durata” parla l'art. 111, comma 2, della nostra Costituzione;
si veda, altresì, la L. 89/2001), potrebbe indurre il debitore ad utilizzarlo come una forma di “finanziamento” al ribasso. Si è, perciò, stabilito che, in pendenza della lite, il saggio degli interessi legali subisca un significativo incremento al fine sia di mettere il creditore al riparo dal pregiudizio che egli subisce a causa dell'inadempimento sia di scoraggiare eventuali intenti dilatori e defatigatori dei soggetti debitori. L'applicazione di un tasso d'interesse ben più elevato di quello ordinario si configura così come una sorta di pena legale per la condotta di resistenza infondata e talora pretestuosa del debitore. Dopo la proposizione della domanda giudiziale o il promovimento di giudizio arbitrale, e sempreché le parti non abbiano preso espliciti accordi in proposito, il debitore, infatti, si troverà esposto alla condanna al pagamento degli interessi moratori previsti per le transazioni commerciali. Si è discusso sia dell'ambito di applicazione della norma, se limitato alle obbligazioni pecuniarie che trovano la loro fonte genetica nel contratto, anche restitutorie (in tal senso, Cass., Sez. 2, 28409/2018, Cass., Sez. 2, ord. 8289/2019, Cass. ord. 29215/2019 e Cass., Sez. 2, 14512/2022) ovvero esteso alle obbligazioni “di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle” (così, Cass. Sez. 3, ord. 61/2003 e, più recentemente, Cass. SS.UU. 12449/2024 e Cass., Sez. 3, 19015/2024) sia della compatibilità della stessa con la specifica disciplina dei crediti di lavoro di cui all'art. 429, comma 3, c.c., sulla quale non si registrano allo stato specifiche pronunce del giudice apicale. In ogni caso, appare dirimente in riferimento alla fattispecie l'evidenziata necessità di un accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. (così, nelle statuizioni da ultimo citate). Il titolo che qui rileva, infatti, ovvero la sentenza n. 9282/2019 del Tribunale di Roma che, dichiarata la illegittimità del demansionamento patito, fra gli altri, dall'odierno ricorrente, ha condannato (anche) la società al risarcimento del danno Controparte_1 conseguente non contiene alcun accertamento sul punto, evidentemente per mancanza di domanda;
si fa riferimento, infatti, nel dispositivo unicamente alla maggiorazione della somma dovuta con
8 “interessi e rivalutazione dalla data di scadenza dei singoli crediti al saldo”. Come precisato dalla Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 12449/2024 – negli stessi termini è la obiezione sollevata dalla convenuta nelle note autorizzate del 5.2.2025 – “ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. L'importo come quantificato sarà allora maggiorato ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, come chiarisce la giurisprudenza di legittimità, “si applica a tutti i crediti del lavoratore, anche se di natura risarcitoria” (Cass. 10236/2009), del cumulo di rivalutazione monetaria e interessi calcolati nella misura legale prevista dall'art. 1284, comma 1, c.c..
***
Da quanto esposto, la domanda deve essere accolta con la condanna della società resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 63.434,54 a titolo di risarcimento del danno da demansionamento professionale come accertato con sentenza del Tribunale di Roma n. 9282/2019, confermata sul punto dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza n 1593/2022 passata in giudicato, oltre interessi nella misura legale prevista all'art. 1284, comma 1, c.c. e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c.. Le spese di lite, liquidate in complessivi € 9.000,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso in parte con la condanna della società resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 63.434,54 a titolo di risarcimento del danno da demansionamento
9 professionale come accertato con sentenza del Tribunale di Roma n. 9282/2019, confermata sul punto dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza n 1593/2022 passata in giudicato, oltre interessi nella misura legale prevista all'art. 1284, comma 1, c.c. e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c.;
- condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 9.000,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione.
Così deciso in Roma il 4.3.2025
IL GIUDICE
Antonio Tizzano
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