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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 16/01/2026, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 663/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GAETANO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13853/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio, 4 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3016 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 338/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
le parti hanno conluso come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 ha impugnato ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 l'avviso di accertamento n. 3016 del 25/03/2025 del Comune di Pozzuoli per omesso o parziale versamento ed Irrogazione di sanzione per Imposta Municipale Propria (IMU) anno di imposta 2021, notificato in data 30/04/2025, relativa all'immobile sito in Pozzuoli (NA) alla Indirizzo_1 e riportato in Catasto al foglio 75, p.lla 369, sub.6, Cat. A/2, per l'importo di € 908,00.
La ricorrente ha eccepito la nullità e/o annullabilità dell'impugnato avviso sia perché l'immobile indicato non
è di proprietà della stessa, sia perchè per detto immobile il Sig. Nominativo_1, reale proprietario, ha corrisposto le somme dovute per l'imposta IMU per l'anno 2021.
La ricorrente ha allegato l'atto di compravendita del 19/12/1991 con il quale Nominativo_1 acquistava da Nominativo_2 l'immobile di cui il Comune pretende il Tributo IMU anno 2021 dalla ricorrente, nonché la dichiarazione IMU di Nominativo_1 e le ricevuta di pagamento del tributo IMU anno 2021 corrisposto dal Nominativo_1.
Si è costituito in giudizio il Comune di Pozzuoli ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese, rappresentando di aver proceduto all'annullamento dell'avviso di accertamento IMU annualità d'imposta 2021 con provvedimento del 18.09.2025, avendo riscontrato il difetto di soggettività passiva della ricorrente e che solo dopo la notifica dell'accertamento presso il catasto è stata effettuata una rettifica dell'intestazione all'attualità in atti dal 18.06.2025 prat. n. NA 0317938
In data 22-12-2025 la ricorrente ha depositato memorie illustrative, insistendo per la condanna del
Comune al pagamento delle spese di giudizio, per il principio della soccombenza virtuale.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuto annullamento dell'avviso di accertamento IMU annualità d'imposta 2021, impugnato in questa sede, come da documentazione in atti.
Le spese di giudizio vanno compensate , considerato che il provvedimento impugnato è stato emesso sulla base delle risultanze catastali rettificate solo dopo la notifica dello stesso.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
compensa le spese.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GAETANO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13853/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio, 4 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3016 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 338/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
le parti hanno conluso come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 ha impugnato ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 l'avviso di accertamento n. 3016 del 25/03/2025 del Comune di Pozzuoli per omesso o parziale versamento ed Irrogazione di sanzione per Imposta Municipale Propria (IMU) anno di imposta 2021, notificato in data 30/04/2025, relativa all'immobile sito in Pozzuoli (NA) alla Indirizzo_1 e riportato in Catasto al foglio 75, p.lla 369, sub.6, Cat. A/2, per l'importo di € 908,00.
La ricorrente ha eccepito la nullità e/o annullabilità dell'impugnato avviso sia perché l'immobile indicato non
è di proprietà della stessa, sia perchè per detto immobile il Sig. Nominativo_1, reale proprietario, ha corrisposto le somme dovute per l'imposta IMU per l'anno 2021.
La ricorrente ha allegato l'atto di compravendita del 19/12/1991 con il quale Nominativo_1 acquistava da Nominativo_2 l'immobile di cui il Comune pretende il Tributo IMU anno 2021 dalla ricorrente, nonché la dichiarazione IMU di Nominativo_1 e le ricevuta di pagamento del tributo IMU anno 2021 corrisposto dal Nominativo_1.
Si è costituito in giudizio il Comune di Pozzuoli ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese, rappresentando di aver proceduto all'annullamento dell'avviso di accertamento IMU annualità d'imposta 2021 con provvedimento del 18.09.2025, avendo riscontrato il difetto di soggettività passiva della ricorrente e che solo dopo la notifica dell'accertamento presso il catasto è stata effettuata una rettifica dell'intestazione all'attualità in atti dal 18.06.2025 prat. n. NA 0317938
In data 22-12-2025 la ricorrente ha depositato memorie illustrative, insistendo per la condanna del
Comune al pagamento delle spese di giudizio, per il principio della soccombenza virtuale.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuto annullamento dell'avviso di accertamento IMU annualità d'imposta 2021, impugnato in questa sede, come da documentazione in atti.
Le spese di giudizio vanno compensate , considerato che il provvedimento impugnato è stato emesso sulla base delle risultanze catastali rettificate solo dopo la notifica dello stesso.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
compensa le spese.