Ordinanza presidenziale 10 febbraio 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 01/12/2025, n. 21598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21598 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21598/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05431/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5431 del 2022, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Tripodi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno, Sportello Unico per l’immigrazione di Roma, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del diniego/rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare RM4707017960 presentata dal Sig. -OMISSIS- a favore del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 settembre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , il dott. AR RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con cui lo Sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura di Roma ha respinto la domanda di emersione presentata a suo favore dal sig. -OMISSIS- ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020.
Il rigetto si fonda sulla ritenuta “ non autenticità della documentazione prodotta dal lavoratore extra UE, relativa al requisito della presenza in Italia di cui al comma 1 dell’articolo 103 […]” (nella specie, il certificato medico in data 10.2.2020, rilasciato dalla dott.ssa -OMISSIS- presso il Policlinico Umberto I di Roma, asseritamente intestato al ricorrente e contenente alcune prescrizioni farmacologiche, la cui firma è stata disconosciuta dalla dott.ssa -OMISSIS-, che ha sporto denuncia presso il Distretto di Pubblica Sicurezza “Salario Parioli”).
1.1. Il ricorrente lamenta “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 bis legge n. 241/90, come modificata dalla legge n. 15/05. Contestuale violazione e/o mancata applicazione dell’art. 18 del d.lgs. n. 25/08. Difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Eccesso di potere per erronea e falsa interpretazione, nonché valutazione e/o travisamento del presupposto in fatto. Lo Sportello nel caso di specie avrebbe omesso la doverosa comunicazione di avvio del procedimento ed il preavviso di rigetto, trattandosi di provvedimento discrezionale, così trascurando di considerare tutti gli elementi utili alla decisione ”.
Deduce il ricorrente che:
- “ avrebbe potuto documentare in altro modo la sua presenza in Italia prima del 10.3.2020 e dunque integrare l’istanza ”;
- “ può documentare attraverso altri certificati certamente riscontrabili la sua presenza nel territorio italiano ”;
- “ non esiste alcun accertamento […] da parte di una autorità Giurisdizionale in relazione alla denuncia presentata [dalla dott.ssa -OMISSIS-] , ma il mero sospetto di non autenticità del documento ”.
1.2. L’Amministrazione intimata non si è costituita.
1.3. All’udienza straordinaria di smaltimento del 19 settembre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Come visto, l’Amministrazione ha ritenuto che gli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria fossero “ sufficienti per desumere la non autenticità della documentazione prodotta ” dall’interessato.
Nello specifico:
- il ricorrente, in sede di convocazione in data 25.1.2022 presso lo Sportello unico dell’Immigrazione, ai fini della dimostrazione del requisito della presenza sul territorio dello Stato, ha depositato l’originale del certificato medico su carta intestata rilasciato dalla dott.ssa -OMISSIS-, contenente alcune prescrizioni farmacologiche, recante la data del 10.2.2020;
- la compilazione del certificato è apparsa anomala in quanto mancava il timbro del medico, sicché lo Sportello unico in data 26.1.2022 ha inviato una richiesta alla dott.ssa -OMISSIS- ai fini della verifica dell’autenticità del documento;
- in data in data 28.1.2022 la dott.ssa -OMISSIS- ha disconosciuto formalmente la firma posta in calce al predetto certificato medico nonché il relativo contenuto scritto a mano, allegando copia della denuncia sporta presso il Distretto di Pubblica Sicurezza “Salario Parioli”;
- lo Sportello unico ha quindi ritenuto privi di riscontro i dati contenuti nel certificato medico depositato come prova della presenza dell’interessato sul territorio italiano.
2.2. Ora, il ricorrente si limita in sostanza a dedurre che se fosse stato coinvolto nel procedimento avrebbe potuto produrre altri certificati medici per comprovare la sua presenza in Italia nel periodo di riferimento, senza tuttavia produrre alcunché in giudizio a comprova di quanto affermato.
Le censure risultano prospettate in maniera molto approssimativa, ai limiti della genericità e senza alcuna documentazione a supporto di quanto allegato.
Già dalla semplice lettura del contenuto del provvedimento impugnato, siccome riportato a pag. 2 del ricorso, emerge l’infondatezza delle doglianze.
2.3. In definitiva, il ricorso va respinto.
2.4. Nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , con l'intervento dei magistrati:
TO RU, Presidente
AR RO, Consigliere, Estensore
Silvia ON, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR RO | TO RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.