Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/03/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di primo grado n. 8502/2024 R.G. promossa da
(C.F. , residente a [...](avv. Francesco Roli); Parte_1 C.F._1
- ATTRICE contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
- CONVENUTA CONTUMACE
(C.F. ) quale procuratrice di Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_1
- CONVENUTA CONTUMACE
* * *
Oggetto del processo: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo
(art. 650 c.p.c.; Cass., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479)
* * *
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
«Voglia il Tribunale di Bologna, contrariis rejectis e previa in ogni caso revoca del decreto ingiuntivo opposto:
In limine:
1) Dato atto che l'opponente disconosce le firme apposte sui documenti 15 e 16 del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo rappresentati dalle due raccomandate del 19/2/17 e 6/2/19 accertare e dichiarare la prescrizione del diritto fatto valere da col decreto CP_1 opposto ad esigere il pagamento della sorte capitale e degli interessi ovvero soltanto della sorte capitale e/o soltanto degli interessi.
2) Accertato che ha agito direttamente in giudizio nella sua qualità di SPV CP_1 senza avvalersi di un Master Servicer iscritto all'elenco di cui all'art. 106 TUB, dichiarare il difetto di legittimazione e/o capacità processuale della stessa.
pagina 1 di 10
4) Accertata la qualità di consumatore dell'opponente e l'abusività delle clausole contenute nei contratti azionati prodotti sub doc. 5, respingere la domanda proposta da e fatta valere col decreto opposto. CP_1
5) Accertato e dichiarato il difetto di prova dell'esistenza dell'an e del quantum del preteso credito assertivamente ceduto, respingere la domanda proposta da e fatta CP_1 valere col decreto opposto.
6) Vinte le spese e gli onorari di lite, oltre ad IVA CPA e spese generali nella misura di legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Viene in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (Trib. Bologna, decr. 21 gennaio 2019, n. 526) proposta ex art. 650 c.p.c. da , residente a [...], int. 7, con atto di citazione Parte_1 notificato via PEC il 5 giugno 2024 a creditrice, e a Controparte_1 Controparte_2 procuratrice della creditrice, entrambe rimaste contumaci.
La causa trae origine dall'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi proposta dall'attrice, quale debitrice (principale) esecutata, con ricorso 9 gennaio 2024 depositato nell'esecuzione mobiliare presso terzi n. 2422/23 R.G. promossa sulla base del decreto ingiuntivo 21 gennaio 2019, n. 526.
Come si legge nella premessa all'atto introduttivo, infatti:
«Avverso il decreto ingiuntivo n. 526/19 (N. 9476/18 R.G.) emesso dal Tribunale di Bologna in data 14/1/19 e depositato il 21/1/19 su richiesta di (all. b), non Controparte_1 opposto tempestivamente perché mai notificato validamente, con il quale è stato ingiunto alla sig.ra di pagare la somma di € 19.636,98 oltre agli interessi come da Parte_1 domanda nonché le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 795,00 per compensi,
€ 145,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA ed oltre alle successive occorrende.
Con ordinanza del 25/4/2024 comunicato il 26/4/2024 (all. c) nella procedura esecutiva mobiliare n. 2422/23 R.G. ES. MOB. pendente avanti al Tribunale di Bologna fra le medesime parti, il Giudice Dott.ssa Patrizia Bellettati avvisava la IG.ra (debitore Parte_1 esecutato quale consumatore fideiussore) in accoglimento di sua apposita istanza contenente il ricorso in opposizione all'esecuzione depositato il 9/1/2024 e notificato il giorno 11/1/2024 (all. d) che entro il termine di 40 giorni, decorrente dalla comunicazione del suddetto provvedimento, poteva proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo 526/19, ai sensi dell'art. 650 c.p.c..
Contro il decreto ingiuntivo n. 526/19 propone l'opposizione tardiva la IG.ra PT
, per le ragioni in fatto e diritto di seguito esposte, come da indice, sintesi ed analitica
[...] esposizione dei singoli motivi».
pagina 2 di 10 2.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa.
3.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti.
4.
Era auspicabile una soluzione amichevole (v. anche le dichiarazioni dell'attrice, riportare nel verbale della prima udienza), che non risulta essere stata raggiunta.
5.
Il presente giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo fa seguito all'ordinanza 25 aprile 2024 emessa dal giudice dell'esecuzione nel processo esecutivo mobiliare n. 2422/23 R.G. . sul ricorso in opposizione «ai sensi dell'art. 615 II comma e 617 II CP_3 comma c.p.c. ed ai sensi della sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023 del 06/04/2023» (doc. d) depositato dall'odierna attrice il 9 gennaio 2024 contro l'atto di precetto e il successivo atto di pignoramento presso terzi, e precisamente, come si legge nel ricorso in opposizione, contro «L'atto di precetto notificato il 4/7/2023, mediante consegna alla figlia convivente di , , minore degli anni 14 in quanto nata a [...] il Persona_1 Persona_2 giorno 11/10/2009 (doc. 4 e 5) e l'atto di pignoramento presso terzi ad istanza di CP_1 soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di […] mediante il
[...] CP_4 quale ha pignorato il quinto dello stipendio percepito dall'opponente dalla datrice CP_1 di lavoro terza pignorata La datrice di lavoro ha iniziato a trattenere a Parte_2 partire dal mese di settembre 2023 il quinto della busta paga di tale mensilità pari ad € 333,69 (doc. 1) e di quelle successive riguardanti le mensilità di ottobre per € 273,40 (doc. 2), e di novembre per €.377,93 (doc. 3). Così in totale per €.985,02, somma alla quale occorre aggiungere il 1/5 della mensilità di dicembre e della tredicesima, non ancora note alla data di questo atto e delle successive ulteriori che saranno trattenute dalla datrice di lavoro»).
I motivi dell'opposizione proposta ex artt. 615, comma 2 e 617, comma 2, c.p.c. sono stati così sintetizzati nel ricorso 9 gennaio 2024 indirizzato al giudice dell'esecuzione:
«Primo motivo. Col primo motivo l'opponente deduce la propria qualità di consumatrice ed invoca l'applicazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023, chiedendo la fissazione del termine di 40 giorni per espletare l'opposizione tardiva, mancando nel decreto ingiuntivo posto alla base del titolo la motivazione sulla abusività delle clausole, meglio descritte nella narrativa di questo primo motivo.
Secondo motivo. Col secondo motivo l'opponente eccepisce il difetto di titolarità attiva del rapporto della creditrice: a) in primo luogo per difetto di prova dell'asserito acquisto del credito dalla creditrice originaria con i 14 atti di cessione elencati nella parte CP_5 narrativa del decreto ingiuntivo, tuttavia non prodotti col ricorso ivi compreso quello oggetto dell'ultima cessione del 2016; b) in secondo luogo per difetto di prova dell'identità tra il credito per cui è causa e quello che si assume essere stato oggetto delle 14 plurime cessioni e dell'inclusione dello stesso fra quelli assertivamente ceduti;
c) in terzo luogo per il difetto di autorizzazione, ex art. 106 TUB ed art. 2 comma 6 della Legge 139/1999 sulle cartolarizzazioni, della procedente ad escutere giudizialmente i crediti cartolarizzati.
pagina 3 di 10 Terzo motivo. Col terzo motivo viene contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata di per il difetto di prova della sussistenza del credito e del suo CP_1 ammontare, mancando la prova sia di come siasi formato il credito azionato col precetto, per quale titolo e l'ammontare dello stesso.
Quarto motivo. Col quarto motivo l'opponente disconosce l'autenticità delle firme apposte sulle ricevute di ritorno delle raccomandate del 19/2/17 e 12/2/19 non essendo state dalla medesima sottoscritte e non appartenendo alla medesima la grafia di tale sottoscrizione. Con conseguente eccezione di prescrizione della sorte e degli interessi».
6.
L'ordinanza 25 aprile 2024 del giudice dell'esecuzione è così motivata:
«[…]
A scioglimento della riserva assunta nel verbale d'udienza che precede;
visto l'esito della decisione odierna sull'opposizione e vista l'istanza del debitore esecutato costituito della immediata concessione dei termini ex art. 650 cpc;
preso atto dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 9479/23 nel punto in cui stabiliscono che il giudice della esecuzione debba attenersi ai seguenti principi:
“Il giudice dell'esecuzione:
a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
c) dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo - informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo;
d) fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito;
”, letti gli atti e i documenti di causa, considerato che: nelle condizioni sopra indicate, la citata sentenza delle Sezioni Unite, in ottemperanza al principio di effettività della tutela del Consumatore di cui alla direttiva 93/13 e all'art. 19 TUE, consente al consumatore di poter rimettere in discussione l'accertamento proponendo opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. entro il termine di quaranta giorni indicato dal Giudice dell'Esecuzione al fine di fare valere esclusivamente l'eventuale abusività delle clausole del contratto concluso con il professionista che incidano sulla esistenza e/o sulla quantificazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo azionato;
richiamate le disposizioni dettate dal Codice del Consumo (d.lgt. n. 206/2005)
AVVISA il debitore esecutato che:
pagina 4 di 10 - laddove abbia concluso il contratto di finanziamento, su cui si fonda il credito azionato con la presente procedura esecutiva e depositato in atti , come consumatore, potrà, a mezzo di difensore, proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. - per far valere esclusivamente l'eventuale abusività delle clausole del contratto concluso con il professionista che incidano sulla esistenza e/o sulla quantificazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo azionato - dinanzi all'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo NEL TERMINE DI 40 GIORNI DECORRENTI DALLA COMUNICAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, esonerando il creditore procedente dalla notifica del titolo e del contratto già versati in atti - ove non eserciti tale facoltà nel termine assegnato, gli sarà preclusa ogni contestazione relativa al credito portato dal decreto ingiuntivo di cui in premessa;
INVITA la parte interessata a dare tempestiva comunicazione al GE della pendenza dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. e degli eventuali provvedimenti assunti dal giudice investito da detta opposizione che incidano sulla efficacia esecutiva del titolo azionato riservando all'esito ogni opportuno provvedimento.
RINVIA per tale verifica e per i provvedimenti sul prosieguo della presente procedura all'udienza del 12/09/2024 ad ore 12.00
[…]».
Come precisato dal difensore dell'attrice alla prima udienza, è tutt'ora in corso il pignoramento presso terzi e il datore di lavoro mensilmente trattiene la quota di stipendio pignorata, senza versala.
7.
A quanto emerge dagli atti, il credito (euro 19.636,98 in linea capitale, oltre interessi) azionato in via monitoria da tramite la procuratrice (che aveva Controparte_1 Controparte_2 incorporato , era sorto originariamente in capo a Parte_3 [...] in forza del rapporto di apertura di credito in conto corrente per consumatore CP_6
NDG 6042270 relativo al conto corrente n. 40067277 intercorso il 7 ottobre 2004 tra l'odierna attrice, allora residente a [...]S. Elpidio (FM), e l'istituto di credito agenzia 2438 di Porto San Giorgio, contratto cui era collegato il prestito assicurato n. 5631419 do euro 20.000 (più euro 840 per costo del premio assicurato vita - danni) stipulato il 26 ottobre 2004 con ( che aveva fornito la provvista CP_5 Controparte_7 accreditata sul conto corrente n. 40067277 sul quale pure dovevano essere addebitati gli importi delle «rate di rimborso prestito» con mandato a di procedere Controparte_6 agli addebiti: dunque, il rimborso del prestito doveva avvenire mediante addebito sul conto corrente n. 40067277 (v. anche l'art. 2 delle condizioni generali di contratto).
A quanto esposto nel ricorso per decreto ingiuntivo e nei documenti ad esso allegati, quel credito era poi pervenuto, da ultimo per cessione 19 ottobre 2016, a Controparte_1 dopo una serie di cessioni di credito, a partire dal 2008, illustrate nel ricorso per decreto ingiuntivo.
SI rimanda, quanto alla indicazione della misura del credito, all'estratto conto dal 16 gennaio 2008 al 31 ottobre 2016 rilasciato il 13 dicembre 2016 da (già Controparte_6
ai sensi dell'art. 50 TUB (doc. 13 o 38 prodotto dall'attrice, doc. 6 Controparte_6 prodotto col ricorso per decreto ingiuntivo, che menziona, oltre ai non contestati dati anagrafici e codice fiscale della signora , il numero identificativo del cliente NDG PT
ed il rapporto n. 5631419: non appare decisivo, al fine di accogliere l'opposizione C.F._2
pagina 5 di 10 tardiva, il fatto che la predetta dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 50 TUB riporti l'espressione «mutuo chirografario non agev.», non essendovi dubbio sulla sua riferibilità al rapporto di prestito assicurato collegato a quello di apertura di credito in conto corrente sul quale il rimborso del prestito andava addebitato, tanto più che – come pacifico, nel silenzio dell'attrice – l'odierna opponente non aveva altri e diversi rapporti con già Controparte_6
tali da ingenerare confusione o incertezze). Controparte_6
Si veda altresì la documentazione contrattuale prodotta dall'attrice come doc. 37 e costituente il doc. 5 prodotto col ricorso per decreto ingiuntivo).
8.
Come chiaramente enunciato nell'atto di citazione in opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo 21 gennaio 2019 n. 526, emesso per la somma capitale di euro 19.636,98 oltre accessori e non opposto nonostante la rituale notifica, l'attrice formula sei motivi di opposizione, richiamando da ultimo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di cui alle sentenze del 17 maggio 2022 (sentenza C-600/19, Ibercaja Banco;
cause riunite C-693/19, 1503, e C- 831/19, ; C-725/19, CP_8 Controparte_9
; C-869/19, Unicaja Banco) e quella, successiva, della Corte di Controparte_10 cassazione (Cass., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479), in tema di tutela effettiva del consumatore a fronte di clausole contrattuali abusive (cfr. anche Cass., sez. III, 20 giugno 2024, n. 17055; Cass., sez. I, ord. 5 marzo 2024, n. 5936, con riferimento alla clausola arbitrale).
Alle pagine 2 e 3 dell'atto di citazione si legge infatti (il grassetto è nell'originale):
«L'opponente, che preliminarmente, come primo motivo ed in via principale disconosce in primo luogo le firme apposte sulle ricevute di ritorno delle raccomandate 19.2.2017 e 6.2.2019, non essendo state dalla medesima sottoscritte e non appartenendo alla medesima la grafia di tale sottoscrizione;
eccepisce di conseguenza ed in secondo luogo come secondo motivo la prescrizione del credito per sorte e/o interessi;
eccepisce in via gradata e subordinata come terzo motivo e come prima subordinata ed in terzo luogo il difetto della legittimazione processuale di quale società di Controparte_1 cartolarizzazione (iscritta nel registro di tali società tenuto dalla Banca d'Italia al n. 3529.2) e sedicente cessionaria del credito originariamente vantato da ad agire CP_5 direttamente in giudizio al fine escutere giudizialmente i crediti cartolarizzati col ricorso per decreto ingiuntivo, senza l'ausilio di un iscritto all'elenco degli intermediari CP_11 finanziari, previsto dall'art. 106 TUB, ai sensi dell'art. 2 comma 6 della legge 130/1999; in via gradata ed ulteriormente subordinata eccepisce come quarto motivo e come seconda subordinata ed in quarto luogo il difetto di titolarità attiva del rapporto della creditrice:
a) per difetto di prova dell'asserito acquisto del credito dalla creditrice originaria con i 14 atti di cessione elencati nella parte narrativa del decreto ingiuntivo, CP_5 non prodotti col ricorso ivi compreso quello oggetto dell'ultima cessione del 2016;
b) per difetto di prova dell'identità tra il credito per cui è causa e quello che si assume essere stato oggetto delle 14 plurime cessioni e dell'inclusione dello stesso fra quelli assertivamente ceduti;
pagina 6 di 10 in quinto luogo ed in via ulteriormente gradata come quinto motivo e come terza subordinata rispetto alle precedenti eccezioni, chiede al Tribunale, di qualificare l'opponente quale consumatore e di dichiarare abusive alcune clausole dei contratti di apertura di credito in conto corrente e di finanziamento azionati di seguito indicati fondando tale domanda sulle decisioni gemelle della CGUE del 17.5.2022, pronunciate nelle cause riunite C-693/19 e C- 831/19, a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Milano con ordinanza del 31.10.2019 e sulla sentenza delle sezioni Unite 9479/2023; in sesto luogo ed in via ulteriormente gradata come sesto motivo e come quarta subordinata e quale diretta conseguenza della eccepita abusività delle clausole eccepisce il difetto di prova della sussistenza del credito e del suo ammontare, espressamente contestando l'ammontare del credito ingiunto, per mancanza della prova di come si sia formato il credito azionato col precetto e chiedendo il rigetto della domanda».
9.
Il primo motivo non può essere accolto.
Il primo disconoscimento, quello relativo alla sottoscrizione apposta il 19 febbraio 2017 sulla cartolina di avviso di ricevimento di una raccomandata inviata da Controparte_1 all'odierna attrice si riferisce ad un fatto anteriore all'emissione del decreto ingiuntivo non attinente al tema della abusività delle clausole contrattuali e, al più, avrebbe dovuto essere proposto con tempestiva opposizione ex art. 645 c.p.c., impregiudicata – e qui non svolta – ogni valutazione su rilevanza e fondatezza del motivo di opposizione così dedotto.
Il secondo disconoscimento è inammissibile.
Da un lato, il mero disconoscimento della sottoscrizione 6 febbraio 2019 dell'avviso di ricevimento della raccomandata, spedita dopo il compimento in data 4 – 5 febbraio 2019 delle attività ad opera dell'ufficiale giudiziario, non è sufficiente ad inficiare la – non espressamente contestata - validità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.pc., tenuto conto degli adempimenti cui è tenuto l'agente postale, pacifico il fatto che detto avviso è stato consegnato a persona rinvenuta nella residenza della destinataria della notifica.
Dall'altro, ed in ogni caso, il pignoramento, cui consegue la conoscibilità del titolo esecutivo (nel caso di specie, il decreto ingiuntivo 21 gennaio 2019, n. 526) è stato eseguito nel 2023 (l'esecuzione mobiliare è stata iscritta a ruolo con il numero 2422/23 R.G. .) CP_3
e il 9 gennaio 2024 l'odierna attrice ha proposto davanti al giudice dell'esecuzione opposizione anche avverso l'atto di pignoramento, svolgendo rilievi critici concernenti l'accoglimento del ricorso per decreto ingiuntivo. Dunque, poiché il presente giudizio di opposizione ex art. 650 c.p.c. è stato instaurato con citazione notificata il 5 giugno 2024, il motivo ora in esame risulta essere stato dedotto tardivamente, ossia oltre il termine di cui all'art. 641, comma 1, c.p.c. decorrente dal momento in cui la stessa opponente riconosce di aver avuto effettiva conoscenza del decreto ingiuntivo (v., fra le tante, Cass., sez. II, ord. 6 novembre 2024, n. 28600, Cass., sez. III, ord. 16 maggio 2023, n. 13365, cui si rimanda per ulteriori richiami).
In ogni caso, il primo motivo di opposizione, del tutto estraneo al tema della abusività di clausole contrattuali, esorbita dal perimetro delineato da Cass., sez. un., 6 aprile 2023, n.
pagina 7 di 10 9479 e dunque, sotto questo profilo, l'ordinanza 25 aprile 2024 del giudice dell'esecuzione non può valere ai fini della rimessione in termini.
10.
Conseguentemente va disatteso il secondo motivo (eccezione di prescrizione del credito), che al più avrebbe potuto essere dedotto con tempestiva opposizione ex art. 645 c.p.c. e nulla ha a che fare con l'accertamento dell'eventuale carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione (si rimanda a Cass., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479).
11.
Del pari, e per le ragioni appena richiamate, non possono essere accolti né il terzo motivo (asserito difetto di legittimazione processuale di quale società di Controparte_1 cartolarizzazione e cessionaria del credito: ma sull'art. 106 TUB, v. Cass., sez. III, ord. 18 marzo 2024, n. 7243; v. anche Trib. Bergamo, 24 maggio 2023, n. 1081; App. Venezia, sez. I, 9 settembre 2024, n. 1579; contra, Trib. Monza, sez. III, ord. 22 gennaio 2024, anteriore alla pronuncia di legittimità appena richiamata;
nonché il decreto 17 maggio 2024 n. 13749 della Prima Presidente della Corte di cassazione), né il quarto motivo (asserito difetto di titolarità del credito fatto valere in via monitoria), del tutto estranei al tema della eventuale abusività di clausole contrattuali.
12.
Il quinto motivo non può essere accolto.
Se non vi è contestazione sulla qualità di consumatore in capo all'odierna attrice quale controparte del contratto a suo tempo concluso con manca invece la precisa e CP_6 convincente individuazione, ad opera dell'opponente (e del tutto ipotetica era stata la sommaria valutazione del giudice esecuzione), di specifiche clausole contrattuali non solo abusive (peraltro, nel contratto 7 ottobre 2004 con la previsione relativa alla CP_6 periodicità della capitalizzazione degli interessi debitori, posta dopo quelle che indicano il TAN tasso nominale annuo ed il TAE tasso effettivo annuo comprensivo degli effetti della capitalizzazione, come da richiamata delibera CICR del 9 febbraio 2000 e successive integrazioni, così come le clausole 3 in tema di recesso, 5 sulla elezione di domicilio della correntista e 6 sulla modifica unilaterale delle condizioni, sono tutte munite di doppia approvazione per iscritto, pag. 9 del file PDF prodotto;
anche il contratto con CP_5 presenta la doppia sottoscrizione di numerose clausole, e tra queste quelle relative agli artt. 2, 3, 5, 6, 13, 14, 16, 17, 19: prospetto A e prospetto B sono incorporati nel documenti alla pagina 5/6 e dunque erano stati prodotti) ma anche effettivamente, ossia in concreto, incidenti sul credito oggetto di ingiunzione e dunque rilevanti rispetto all'oggetto della domanda ed ai fini dell'emissione, o del diniego, del decreto ingiuntivo.
Nella nota scritta depositata il 10 gennaio 2025 l'attrice afferma che «tra le clausole abusive v'è quella che non ha consentito all'opponente di poter preventivamente esaminare il testo del contratto. Si veda l'ultima clausola di pag. 19 del doc. 5, ove non è sbarrata la casella prevedente la scelta del diritto di ricevere la copia del contratto a titolo di informazione precontrattuale». pagina 8 di 10 Il riferimento è alla pagina 3 di 4 del documenti di sintesi relativo all'apertura di credito in conto corrente per consumatore stipulata il 7 ottobre 2004 dall'attrice e Controparte_6
[...]
In realtà, non vi è una clausola abusiva, preclusiva di facoltà della cliente.
Semplicemente, nessuna delle due caselle è sbarrata, né quella in cui la cliente dichiara di essersi avvalsa del diritto di ricevere compia completa del contratto a titolo di informazione contrattuale, né quella in cui la dichiarazione sul punto è negativa;
ma da ciò non può inferirsi che l'attrice sia stata pregiudicata e che l'incertezza sulla sua condotta abbia inciso sull'accoglimento della domanda monitoria, non essendovi oltretutto dubbio alcuno sull'avvenuta conclusione del contratto e sull'accredito nel conto corrente della somma oggetto di prestito ad opera di CP_5
13.
Il sesto motivo non può essere accolto.
L'asserita mancata produzione in giudizio di documentazione idonea a provare l'ammontare del credito fatto valere in via monitoria, così come l'asserita illegittima certificazione di (già rilasciata il 13 dicembre 2016 ai Controparte_6 Controparte_6 sensi dell'art. 50 TUB, avrebbe dovuto essere dedotta con tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo.
Nella già citata nota scritta depositata il 10 gennaio 2025 l'attrice afferma che non vi sarebbe prova del quantum del credito «attesa la nullità delle clausole di capitalizzazione degli interessi, di recesso dal contratto e di modifica unilaterale delle condizioni, unitamente a quella della mancata consegna preventiva della copia del contratto a titolo di informazione precontrattuale. Disapplicando queste clausole il ricorso per decreto ingiuntivo non sta in piedi per difetto di prova del quantum»;
pagina 9 di 10 rileva che «il doc. n. 6 [numerazione relativa al procedimento monitorio, n.d.r.], costituito da una dichiarazione ai sensi dell'art. 50 TUB da parte dei funzionari della cedente, prodotto dalla difesa dell'opposta al momento del deposito del decreto, costituisce una prova valida solo per il procedimento monitorio, mentre non lo è per il giudizio di opposizione (giurisprudenza costante)» e che nel presente giudizio la cessionaria, rimasta contumace, «non ha prodotto quantomeno la sequenza degli estratti conto dall'origine del rapporto fino alla sua chiusura»; contesta, come già aveva fatto nella terza memoria integrativa e ancor prima in citazione, le risultanze del certificato ex art. 50 TUB, osservando che «quanto attestato dai funzionari di NON riguarda una esposizione debitoria del conto corrente, almeno CP_6 per le somme di €. 11.970,00 + 935,93 + 2.223,93 e + 2.406,08 maggiorate e di tutte le restanti somme indicate nel documento fino al totale di €.19.636,98. Esse si riferiscono tutte al prezzo ed all'extraprezzo della cessione e delle spese pagati dall'opposta ceduta e non già da saldi negativi dall'estratto del conto corrente. La certificazione ex art. 50 TUB avrebbe dovuto invece attestare che dalle scritture contabili della cedente il saldo del conto corrente n. 6042270 alla data del 31.10.2016 avrebbe dovuto essere quello di €. 19.636,98».
Si tratta però di argomenti, estranei al tema della clausole abusive, che avrebbero potuto essere esaminati ed approfonditi ove fosse stata proposta una tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo, e non in questa sede, nella quale il consumatore può opporsi al decreto ingiuntivo, ormai divenuto irrevocabile e passato in giudicato, esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione (Cass., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479). I limiti del presente giudizio sono stati richiamati anche dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza 25 aprile 2024.
14.
In conclusione, l'opposizione va respinta.
15.
Ne consegue la revoca della sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo n. 526 del 2019.
16.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione delle convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella contumacia delle convenute, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- rigetta l'opposizione tardiva proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
Trib. Bologna, decr. 21 gennaio 2019, n. 526;
- revoca la sospensione dell'esecutività del predetto decreto ingiuntivo.
Bologna, 12 marzo 2025 Il giudice
Antonio Costanzo
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