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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/01/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2737/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
Pt_1 P.IVA_1
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), (c.f. ) e C.F._2 Controparte_3 C.F._3
(c.f. ), tutti nella qualità di eredi di CP_4 C.F._4
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Persona_1 C.F._5 dagli avv.ti Marco Mistretta e Giovanni Di Mitri;
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 17/01/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 6 marzo 2023 l' ha proposto Pt_1 opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 2608/2022 r.g.l. e insistito nell'accertamento dell'inesistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di cieco civile parziale. A sostegno dell'opposizione l' , oltre a reiterare le eccezioni Pt_2
1 sollevate nella prima fase del processo, ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., perché fondate su una errata interpretazione dei dati anamnestico-clinici (cfr. ricorso).
Con la memoria di costituzione depositata il 11 dicembre 2023 CP_1 [...]
, e tutti nella qualità di eredi di CP_2 Controparte_3 CP_4
, deceduta il 7 ottobre 2023, hanno chiesto il rigetto dell'opposizione, Persona_1 contestandone la fondatezza, e quindi la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. dott. (cfr. memoria). Per_2
Ritenutolo opportuno, viste le osservazioni effettuate in merito alla prima consulenza, questo giudice ha disposto la rinnovazione della ctu mediante nomina di un medico specializzato in oculistica (cfr. ordinanza del 16 febbraio 2024).
Ciò detto l'opposizione va respinta perché, dopo il medico legale nominato nella prima fase del giudizio, anche il secondo c.t.u., nominato per scrupolo istruttorio, ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio richiesto all'esito di un'indagine particolarmente approfondita (cfr. relazione in atti), che, come tale, merita di essere pienamente condivisa.
Va infatti evidenziato che il primo consulente nominato, il dott. ha riconosciuto, Per_2 sulla base di idonea documentazione medica, fin dalla data di Persona_1
proposizione dell'istanza in sede amministrativa (18.12.2020), cieco civile parziale e meritevole delle provvidenze economiche previste dall'attuale legislazione per i ciechi civili parziali.
Di medesimo avviso risultano le conclusioni raggiunte dal secondo consulente nominato, dott.ssa la quale ha posto la seguente diagnosi: Il giudizio Per_3
diagnostico sopra formulato consegue esclusivamente ad un'attenta analisi della documentazione versata in atti. (…) In tali certificati si documenta la presenza di due patologie oculari: la cataratta e la degenerazione maculare legata all'età. Con il termine cataratta si indica l'opacizzazione che si verifica a carico del cristallino, una lente oculare che, da una condizione di iniziale trasparenza, diventa sempre più opaca fino ad apparire
2 bianca. Come è noto, la presenza di una cataratta determina un calo dell'acuità visiva nel paziente che ne è affetto. La riduzione del visus determinata dalla presenza di una cataratta senile è lenta, progressiva e direttamente proporzionale al grado di opacità del cristallino. La degenerazione maculare legata all'età è invece una patologia retinica in cui il tessuto nervoso retinico, in particolare i fotorecettori, si danneggiano progressivamente fino ad essere sostituiti, negli stadi finali, da tessuto atrofico, ovvero non funzionante. La progressione di tale patologia, tipica dell'adulto ultrasessantenne, può avvenire sia molto rapidamente che più lentamente, in base a patologie e fattori di rischio concomitanti. Con
l'evoluzione della malattia si determina un progressivo e invalidante calo dell'acuità visiva, determinato soprattutto, ma non esclusivamente, dal fatto che la porzione retinica interessata dalla patologia è la macula, ovvero la regione responsabile della visione centrale e dell'acuità visiva. Le patologie descritte nei certificati sono pertanto compatibili con un visus riportato pari a 1/20 bilaterale non migliorabile.
Difatti, dalla relazione medico-legale della dott.ssa si evince che Per_3
“Considerato che a norma di legge si definiscono ciechi parziali “coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento”, la RA , stante quanto sopra, deve essere considerata cieco Persona_1
civile parziale.” (cfr. consulenza depositata il 30 maggio 2024).
Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che presentava, dalla data di proposizione Persona_1
della domanda in sede amministrativa e fino alla data del decesso, i requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di cieco civile parziale con diritto ad ottenere il beneficio richiesto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore dei giusta CP_1
dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
3 In base alla medesima regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di ctu, liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico dell' Pt_1
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti,
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che presentava, dalla Persona_1
data di proposizione della domanda in sede amministrativa e fino alla data del decesso, i requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di cieco civile parziale con diritto ad ottenere i benefici consequenziali;
condanna l' al pagamento in favore degli avv.ti Marco Mistretta e Giovanni Di Pt_1
Mitri, nella qualità di procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. della nella prima Per_1 fase del procedimento e dei nella seconda fase, delle spese di lite di costoro, che CP_1
liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. Pt_1
Così deciso il 17/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2737/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
Pt_1 P.IVA_1
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), (c.f. ) e C.F._2 Controparte_3 C.F._3
(c.f. ), tutti nella qualità di eredi di CP_4 C.F._4
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Persona_1 C.F._5 dagli avv.ti Marco Mistretta e Giovanni Di Mitri;
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 17/01/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 6 marzo 2023 l' ha proposto Pt_1 opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 2608/2022 r.g.l. e insistito nell'accertamento dell'inesistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di cieco civile parziale. A sostegno dell'opposizione l' , oltre a reiterare le eccezioni Pt_2
1 sollevate nella prima fase del processo, ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., perché fondate su una errata interpretazione dei dati anamnestico-clinici (cfr. ricorso).
Con la memoria di costituzione depositata il 11 dicembre 2023 CP_1 [...]
, e tutti nella qualità di eredi di CP_2 Controparte_3 CP_4
, deceduta il 7 ottobre 2023, hanno chiesto il rigetto dell'opposizione, Persona_1 contestandone la fondatezza, e quindi la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. dott. (cfr. memoria). Per_2
Ritenutolo opportuno, viste le osservazioni effettuate in merito alla prima consulenza, questo giudice ha disposto la rinnovazione della ctu mediante nomina di un medico specializzato in oculistica (cfr. ordinanza del 16 febbraio 2024).
Ciò detto l'opposizione va respinta perché, dopo il medico legale nominato nella prima fase del giudizio, anche il secondo c.t.u., nominato per scrupolo istruttorio, ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio richiesto all'esito di un'indagine particolarmente approfondita (cfr. relazione in atti), che, come tale, merita di essere pienamente condivisa.
Va infatti evidenziato che il primo consulente nominato, il dott. ha riconosciuto, Per_2 sulla base di idonea documentazione medica, fin dalla data di Persona_1
proposizione dell'istanza in sede amministrativa (18.12.2020), cieco civile parziale e meritevole delle provvidenze economiche previste dall'attuale legislazione per i ciechi civili parziali.
Di medesimo avviso risultano le conclusioni raggiunte dal secondo consulente nominato, dott.ssa la quale ha posto la seguente diagnosi: Il giudizio Per_3
diagnostico sopra formulato consegue esclusivamente ad un'attenta analisi della documentazione versata in atti. (…) In tali certificati si documenta la presenza di due patologie oculari: la cataratta e la degenerazione maculare legata all'età. Con il termine cataratta si indica l'opacizzazione che si verifica a carico del cristallino, una lente oculare che, da una condizione di iniziale trasparenza, diventa sempre più opaca fino ad apparire
2 bianca. Come è noto, la presenza di una cataratta determina un calo dell'acuità visiva nel paziente che ne è affetto. La riduzione del visus determinata dalla presenza di una cataratta senile è lenta, progressiva e direttamente proporzionale al grado di opacità del cristallino. La degenerazione maculare legata all'età è invece una patologia retinica in cui il tessuto nervoso retinico, in particolare i fotorecettori, si danneggiano progressivamente fino ad essere sostituiti, negli stadi finali, da tessuto atrofico, ovvero non funzionante. La progressione di tale patologia, tipica dell'adulto ultrasessantenne, può avvenire sia molto rapidamente che più lentamente, in base a patologie e fattori di rischio concomitanti. Con
l'evoluzione della malattia si determina un progressivo e invalidante calo dell'acuità visiva, determinato soprattutto, ma non esclusivamente, dal fatto che la porzione retinica interessata dalla patologia è la macula, ovvero la regione responsabile della visione centrale e dell'acuità visiva. Le patologie descritte nei certificati sono pertanto compatibili con un visus riportato pari a 1/20 bilaterale non migliorabile.
Difatti, dalla relazione medico-legale della dott.ssa si evince che Per_3
“Considerato che a norma di legge si definiscono ciechi parziali “coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento”, la RA , stante quanto sopra, deve essere considerata cieco Persona_1
civile parziale.” (cfr. consulenza depositata il 30 maggio 2024).
Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che presentava, dalla data di proposizione Persona_1
della domanda in sede amministrativa e fino alla data del decesso, i requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di cieco civile parziale con diritto ad ottenere il beneficio richiesto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore dei giusta CP_1
dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
3 In base alla medesima regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di ctu, liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico dell' Pt_1
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti,
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che presentava, dalla Persona_1
data di proposizione della domanda in sede amministrativa e fino alla data del decesso, i requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di cieco civile parziale con diritto ad ottenere i benefici consequenziali;
condanna l' al pagamento in favore degli avv.ti Marco Mistretta e Giovanni Di Pt_1
Mitri, nella qualità di procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. della nella prima Per_1 fase del procedimento e dei nella seconda fase, delle spese di lite di costoro, che CP_1
liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. Pt_1
Così deciso il 17/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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