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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/07/2025, n. 4207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4207 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7741/2019
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 7741/2019 All'udienza collegiale del giorno 02/07/2025 ore 10:45
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele Relatore
Consigliere Dott. Luca Ponzillo Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv. MARTIGNETTI MARIA avv. Capomaggi sost.
Appellato/i
Controparte_1 Avv. STARNINO PIERA pres.
CP_2 Avv. ROSSI STEFANO avv. Starnino sost.
CP_3 Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte
trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
pagina 1 di 18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere Relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 2 luglio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7741 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Martignetti (c.f. - PEC ), ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma (00192), viale delle Milizie 138, giusta procura in atti
- APPELLANTE - E
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Piera Starnino Controparte_1 C.F._3
(C.F. – PEC ) ed elettivamente C.F._4 Email_2 domiciliato presso il suo studio in Roma, via delle Quattro Fontane 8, giusta procura in atti
- APPELLATO - E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Rossi (C.F. CP_2 C.F._5
– PEC ) ed elettivamente domiciliato C.F._6 Email_3 presso lo studio del medesimo in Roma, via Pinciana 25, giusta procura in atti
- APPELLATO – E
pagina 2 di 18 C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 P.IVA_1
- APPELLATA CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 2/12/2019, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 21020/2019, pubblicata in data 31/10/2019, resa all'esito del giudizio R.G. n. 20270/2015, promosso dall'odierno appellante nei confronti di CP_1
e della
[...] CP_2 Controparte_3
§ 2. — I fatti processuali di causa possono così riassumersi. Con atto di citazione notificato il
21/3/2015, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, i dottori Parte_1 [...]
e nonché la per sentirli dichiarare responsabili ai sensi degli CP_1 CP_2 CP_3 artt. 1218, 1228, 2043, 2049, 2055 e 2059 c.c. per i gravi danni subiti dallo stesso a seguito dell'intervento di chirurgia refrattiva eseguito in data 8 maggio 2009 e, per l'effetto, sentirli condannare solidalmente tra loro al risarcimento di tutti i danni subiti nella misura da quantificarsi all'esito di CTU medico legale.
in sintesi, deduceva: 1) di essersi recato il 29/1/2009 dal dott. suo Parte_1 Controparte_1 oculista di fiducia dal 1988, presso il suo studio di Ostia Lido, per una visita periodica di CP_3 controllo e di aver ricevuto dal medesimo il consiglio di effettuare un intervento di chirurgia refrattiva dell'astigmatismo miopico che lo affliggeva, da realizzarsi mediante trattamento laser ad eccimeri;
2) che, avendo deciso di accogliere il consiglio del suo oculista, veniva sottoposto, in data 8/5/2009, in difetto di un valido consenso informato, a un intervento di fotocheratectomia con laser ad eccimeri con tecnica IK, che veniva eseguito materialmente dal dott. e al quale assisteva il dott. CP_2
3) di aver lamentato, già il giorno seguente, un peggioramento del visus con sintomi di CP_1 appannamento della vista, ombre e sdoppiamento di immagine e di esser stato curato senza efficacia dal dott. per il trattamento di un edema corneale ad entrambi gli occhi e di una cheratite CP_1 lamellare postoperatoria (cosiddetta sindrome della Sabbia del Sahara), con prescrizione effettuata il
12/5/2009, da parte del medesimo medico, di una terapia cortisonica, con collirio da applicare 4 volte al giorno all'occhio destro e 6 al sinistro;
4) di esser stato visitato il 20/6/2009 da entrambi i medici convenuti, che gli praticavano un reintervento, resosi necessario per la complicanza postoperatoria diagnosticata, che non era stata risolta dalla terapia cortisonica somministrata;
5) per tale secondo trattamento chirurgico, il difetto assoluto di un consenso informato;
6) che il miglioramento perseguito con il secondo intervento era soltanto parziale, tanto da indurlo negli anni seguenti a sottoporsi a una pagina 3 di 18 serie di visite specialistiche ed esami diagnostici presso medici ulteriori, in Italia e negli Stati Uniti, senza tuttavia ovviare agli esiti permanenti residuati dall'insuccesso dell'intervento chirurgico praticatogli l'8/5/2009, costituiti da diplopia, disturbi visivi consistenti nella difficile messa a fuoco
(che talvolta lo aveva condotto ad urti accidentali), conseguente stress generalizzato con frequenti crisi di cefalea e di svenimenti, oltre che di alterazione psichica del tono dell'umore, nonché di una fascite plantare derivante da alterata postura;
7) che per curare tali disturbi si era sottoposto, altresì, ad accertamenti neurologici, cardiologici e ortopedici. allegava, all'atto introduttivo del giudizio, Parte_1 tra l'altro, una relazione medico legale a firma della dott.ssa la quale aveva Persona_1 evidenziato una inabilità temporanea assoluta di giorni 80, una parziale al 50% di giorni 150 ed esiti permanenti nella misura del 40% a carico del periziato, derivati dall'erroneo intervento chirurgico oculistico, oltre al danno morale che ne era conseguito.
Resistevano alla domanda risarcitoria le tre parti convenute, assumendo i due medici oculisti posizioni processuali strettamente analoghe volte al rigetto delle domande attoree per la loro infondatezza e con formulazione di domande subordinate finalizzate all'attribuzione esclusiva delle responsabilità risarcitoria in capo alla e, comunque, con esclusione del vincolo di Controparte_3 solidarietà passiva. La si opponeva alle domande attoree, eccependo il proprio difetto di CP_3 legittimazione passiva sia sotto il profilo della responsabilità contrattuale che extracontrattuale, stante l'impossibilità di configurare in capo a sé la titolarità della struttura sanitaria, di fatto detenuta dai suddetti due oculisti che la utilizzavano per il fine delimitato di acquisizione dei macchinari in leasing.
§ 3. — L'adito Tribunale con l'impugnata sentenza ha così deciso: “
1. Condanna il dott.
[...]
il dott. nonché la in solido al risarcimento dei danni in favore di CP_1 CP_2 CP_3
e al conseguente pagamento della complessiva somma di €.10.731,00 oltre Parte_1 interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
2. rigetta ogni altra domanda;
3. compensa le spese di causa;
4. sentenza esecutiva”.
§ 4. — Con l'atto di appello, ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Si chiede alla Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa riformare parzialmente la sentenza n. 21020/2019 resa dal Tribunale di Roma in data 31 ottobre 2019, notificata in data 31 ottobre 2019, per i motivi tutti di cui alla narrativa: 1) di accertare la responsabilità, ai sensi degli artt. 1218, 1228, 2043, 2049, 2055 e 2059 c.c., del dott.
[...]
e del dott. e della per tutti i gravissimi danni subiti dall'istante CP_1 CP_2 Controparte_3
a seguito dell'intervento chirurgico eseguito;
2) per l'effetto condannare solidamente tra loro il dott.
il dott. e la al risarcimento di tutti i danni subiti, che, Controparte_1 CP_2 Controparte_3 anche alla luce delle risultanze delle perizie di parte depositate in atti si indicano nell'importo pagina 4 di 18 complessivo di € 150.000,00 ivi compreso il danno biologico, il danno non patrimoniale, le spese mediche e legali occorse oltre a quelle occorrende o, in subordine, di altra somma da terminarsi previo rinnovo delle operazioni peritali o, comunque, equitativamente determinata dal giudice, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, con decorrenza dalla data del fatto fino al soddisfo. Con vittoria di spese, anche forfettarie, compenso di causa, oltre I.V.A. e C.A. del doppio grado di giudizio. Contributo unificato: € 1.138,50 (valore della causa € 150.000,00). In via istruttoria:- attesi i macroscopici errori e la carenza nell'acquisizione della documentazione rilevante ai fini dell'indagine peritale descritti in sede di disamina dei motivi di appello, si chiede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 356 c.p.c., la rinnovazione della CTU medico legale sulla persona e la documentazione clinica e chirurgica relativa all'appellante, nonché la eventuale ammissione dei mezzi istruttori tutti articolati in prime cure e da intendersi qui ripetuti e trascritti”.
§ 5. — L'appellato costituitosi con comparsa di risposta depositata in data Controparte_1
12/4/2021, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia la
Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
1. in via preliminare: accertare e dichiarare la decadenza, in capo all'appellante, dal diritto d'impugnare la sentenza n. 21020/19 del Tribunale di Roma, depositata il 30.10.2019 e notificata in pari data, e, per l'effetto, l'inammissibilità dell'impugnazione nei confronti dell'appellato dott. Vinte le spese ed in compensi di ambo i gradi;
2. in via CP_1 principale di merito: dichiarare inammissibile, improponibile e comunque rigettare il proposto gravame e, per l'effetto, confermare integralmente ed in ogni sua parte la sentenza n. 21020/19 del
Tribunale di Roma. Con vittoria delle spese di lite di ambo i gradi;
3. in via gradata: si reiterano, ai sensi dell'art.346 c.p.c., le conclusioni già svolte nel primo grado di giudizio: “in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea nei confronti del dott. riconoscere e dichiarare la responsabilità diretta della soc. Controparte_1
con vittoria di spese, compenso professionale come per legge;
in via ulteriormente Controparte_3 subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea anche nei confronti del dott. indicare in via percentuale la misura Controparte_1 dell'incidenza causale imputabile allo stesso, riconoscendo e liquidando il danno secondo quanto rigorosamente provato dall'attore, escludendo indebite locupletazioni. Si chiede sul punto riconoscersi
l'esclusione del vincolo di solidarietà tra i professionisti intervenuti”.
4. in via istruttoria, rigettare la richiesta di rinnovo della CTU formulata dall'appellante per tutte le motivazioni dedotte in narrativa.”.
§ 6. — Anche l'appellato si è costituito, con comparsa di risposta depositata in CP_2 data 12/4/2021, e ha resistito al gravame, domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: pagina 5 di 18 “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
1. in via preliminare: accertare e dichiarare la decadenza, in capo all'appellante, dal diritto d'impugnare la sentenza n. 21020/19 del Tribunale di
Roma, depositata il 30.10.2019 e notificata in pari data, e, per l'effetto, l'inammissibilità dell'impugnazione nei confronti dell'appellato dott. Vinte le spese ed in compensi di ambo i CP_2 gradi;
2. in via principale di merito: dichiarare inammissibile, improponibile e comunque rigettare il proposto gravame e, per l'effetto, confermare integralmente ed in ogni sua parte la sentenza n.
21020/19 del Tribunale di Roma. Con vittoria delle spese di lite di ambo i gradi;
3. in via gradata: si reiterano, ai sensi dell'art.346 c.p.c., le conclusioni già svolte nel primo grado di giudizio: “Voglia il
Tribunale adito, contrariis reiectis: in via principale, dichiarare inammissibile, improponibile e comunque respingere la domanda di risarcimento così come proposta da parte attrice nei confronti del dott. siccome destituita di fondamento fattuale e giuridico e non provata. Con vittoria CP_2 delle spese di lite;
subordinatamente ed in non creduta, gravanda ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea anche nei confronti del dott. dichiarare, ai sensi degli CP_2 artt.1218 e 1228 c.c., la responsabilità diretta di Vinte le spese;
in via ulteriormente Controparte_3 gradata e salvo gravame, ove accertata, ai sensi dell'art.2043 c.c. ovvero, in subordine, ai sensi dell'art.1218 c.c., la corresponsabilità, in ogni caso minoritaria, del dott. indicare in CP_2 via percentuale la misura dell'incidenza causale imputabile al concludente professionista nella produzione del pregiudizio subito dal paziente, liquidando il relativo danno secondo il vero, il giusto e rigorosamente provato, con esclusione di ogni indebita e non dovuta voce e/o richiesta e con esclusione del vincolo di solidarietà tra i professionisti convenuti. Spese come per legge.
4. in via istruttoria, rigettare la richiesta di rinnovo della CTU formulata dall'appellante per tutte le motivazioni dedotte in narrativa.”
§ 7. — All'udienza del 13/4/2021, è stata dichiarata la contumacia della ed è stata Controparte_3 assunta la riserva di decisione in relazione alla istanza di rinnovo della ctu e alle ulteriori istanze istruttorie dell'appellante. A scioglimento di tale riserva, la Corte ha respinto la richiesta di rinnovo della ctu.
Le parti hanno prodotto note conclusive autorizzate.
Alla odierna udienza i difensori hanno discusso oralmente la causa e precisato le rispettive conclusioni, riportandosi ai propri scritti.
§ 8. — Occorre in via preliminare esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per intervenuta decadenza dal relativo diritto, sollevata dagli appellati costituitisi.
Si evince dagli atti che la sentenza di primo grado è stata notificata al procuratore di a Parte_1 mezzo pec, in data 31/10/2019 e che l'atto di citazione in appello è stato notificato con lo stesso mezzo, pagina 6 di 18 in data 2/12/2019, a ciascuno dei difensori degli appellati. Affermano i due professionisti convenuti che il termine utile per impugnare, quantificato in giorni trenta dall'art. 325 primo comma c.p.c. e decorrente dalla notificazione della decisione, sarebbe spirato nell'ultimo giorno del mese di novembre
2019.
L'eccezione è destituita di fondamento e si deve respingere alla stregua della regola sul computo dei termini processuali disciplinata dall'art. 155 c.p.c., con particolare riferimento ai commi
4° e 5° che così dispongono: “Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.”.
Ebbene, poiché il trentesimo giorno dalla data di notificazione della sentenza appellata cadeva sabato 30 novembre 2019, il termine finale dell'impugnazione era prorogato di diritto al lunedì seguente, 2 dicembre 2019, data nella quale è incontestato essere avvenuta la notificazione dell'atto di citazione in appello.
§ 9. — L'atto di appello si articola in quattro motivi di impugnazione.
§ 9.1 — Il primo motivo è così rubricato: “Violazione degli artt. 2, 3, 32 e 13 cost., 2697 e
1218 c.c., della L. n. 833 del 1978, in relazione alla mancanza del consenso informato in merito all'intervento praticato e alle sue conseguenze;
errata valutazione dei fatti presupposti e delle risultanze processuali -errore di diritto- difetto di motivazione – in ordine alla sussistenza di consenso informato.”
L'appellante lamenta che il giudizio espresso dal giudice di prime cure sulla validità del consenso informato risultante in atti sia apodittico.
Il documento nel quale è riportato il contenuto dell'informativa resa al paziente risulta depositato in atti da con il secondo termine ex art. 183 co. 6° c.p.c. nella forma Controparte_1 telematica per immagine dell'originale. Nella memoria prodotta con il terzo termine di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c. aveva contestato il fatto che la pagina n. 2 appartenesse ad altro documento, con Parte_1 conseguenti dubbi di autenticità, ma non aveva formalmente disconosciuto le sottoscrizioni ivi apposte, con la conseguenza che debba ritenersi opponibile al medesimo il contenuto del citato modulo di consenso informato.
Non è ultroneo precisare, al riguardo, che la posizione assunta nel primo grado di giudizio da con riferimento alla scheda di consenso informato non è stata affatto univoca. Parte_1
Infatti, prima del deposito del modulo in questione, ovvero nella memoria ex art. 183 co. 6°, n.
1, c.p.c., aveva dedotto di non aver ricevuto il modulo che risulta da lui sottoscritto (cfr. pag. 5). Lo pagina 7 di 18 stesso attore aveva poi affermato, in sede di operazioni peritali, di averne firmato copia in bianco (cfr. ctu, pag. 10) e, nella comparsa conclusionale, aveva invece eccepito la sostanziale insufficienza del contenuto di quanto esplicitato dai due medici al fine di rendere il paziente effettivamente informato, abbandonando così sia la contestazione della mancata ricezione del modulo e sia quella della apposizione della sua sottoscrizione “in bianco” piuttosto che in calce al documento nella versione prodotta in atti.
Nel presente grado di giudizio contesta l'incompletezza delle informazioni fornitegli Parte_1 dai due oculisti preventivamente alla acquisizione del suo consenso all'intervento chirurgico successivamente effettuato. Afferma in particolare di non esser stato reso edotto dalla possibilità alternativa di intervento costituita dalla tecnica laser PRK, che, a suo dire, risulterebbe di più semplice realizzazione e meno rischiosa di quella LASIK effettivamente adottata. La conseguenza che l'appellante ricava da tale omissione sarebbe data dalla scelta che, ove fosse stato esaustivamente informato, egli avrebbe adottato in favore della tecnica PRK in virtù di un grado di rischio meno elevato.
Il modulo di consenso informato allegato agli atti dal dott. denominato “Intervento CP_1 di cheratectomia con laser ad eccimeri”, risulta essere stato predisposto dalla
[...]
e si compone di otto pagine, sebbene nel documento Controparte_4 informatico ve ne siano nove poiché tra le pagine 1 e 2 è stata illogicamente inserita una pagina relativa ad una osservazione tecnica sottoscritta dal dott. Nella scheda in questione risulta Controparte_1 manualmente compilata la data di consegna al 5/5/2009, la parte relativa ai dati soggettivi del Parte_1 paziente con definizione del difetto visivo diagnosticato e della sua entità, oltre che con quantificazione delle acuità visive di rispettivamente nella natura e con la correzione ad occhiale. Risultano Parte_1 inoltre indicati il tipo di intervento proposto, denominato IK e i responsabili oculisti del trattamento chirurgico, e Si legge successivamente nel modulo la seguente CP_2 Controparte_1 informazione: “Il non sottoporsi a procedure chirurgiche per la correzione del Suo difetto visivo non implica alcun peggioramento del Suo stato attuale.” Quindi si legge l'indicazione della tecnica IK proposta e la differenza con la tecnica PRK con dettagli specifici di tipo tecnico-operativo, la prescrizione inerente alla preventiva sospensione dell'uso delle lenti a contatto, la raccomandazione all'osservanza delle prescrizioni terapeutiche successive e il pronostico relativo al decorso post operatorio, anche questo in comparazione con quello prevedibile con la tecnica PRK. Inoltre, vengono indicate le previsioni del recupero visivo ottenibile e dei risultati refrattivi conseguibili.
Merita rilievo, in particolare, la successiva descrizione analitica, contenuta nel citato documento, delle complicanze possibili e tra queste le due riscontratesi successivamente all'intervento pagina 8 di 18 (cfr. lett. c e d della pag. n. 5 della scheda informativa sottoscritta). Infine, è dato conto delle diverse metodologie chirurgiche opzionabili, suddivise nelle tre tipologie ivi delineate: tecniche incisionali, intracorneali e intraoculari. Il modulo reca, nella pag. 7, la data dell'8/5/2009 e la firma di per Parte_1 presa visione e accettazione, mentre, nella pag. 8, vi è la dichiarazione resa con firma leggibile apposta da , avente ad oggetto il contenuto delle informazioni e degli avvertimenti ricevuti e Parte_1 la indicazione nominale dei due chirurghi autorizzati a svolgere l'intervento, e CP_2
Controparte_1
Sulla base di tali risultanze, deve dirsi condivisibile il parere di validità del consenso informato in questione reso dal CTU nella relazione peritale espletata in primo grado.
In ordine al secondo intervento, realizzato all'occhio sinistro il 20/6/2009, l'appellante contesta la mancanza di un secondo modulo di consenso informato. Tuttavia, egli stesso deduce essersi trattato di un mero “reintervento”, eseguito per la correzione delle problematiche riscontrate in seguito al primo. Pertanto, deve ritenersi valido il consenso informato reso in occasione del trattamento chirurgico primario, essendone ripetuta la tecnica dai medesimi oculisti.
In relazione al consenso informato, l'appellante ha inoltre dedotto l'autonoma risarcibilità del danno prodotto dalla violazione dell'obbligo informativo nei riguardi del paziente, sotto il profilo della privazione della sua libertà di autodeterminazione nell'adozione delle scelte opzionabili per l'atto medico necessario. Tuttavia, non ha proposto alcuna domanda volta alla declaratoria di Parte_1 invalidità del consenso informato in questione, né ha articolato nelle conclusioni dei due gradi del giudizio una specifica domanda risarcitoria del danno che sarebbe stato cagionato dalla violazione del suddetto obbligo informativo da parte dei medici appellati. Del resto, egli non ha offerto alcuna prova, anche in via presuntiva, della scelta chirurgica diversa o della scelta di rifiutare il trattamento chirurgico che avrebbe effettuato ove esaustivamente informato. Dunque, l'appellante non ha fondato su alcuna base il suddetto specifico profilo risarcitorio. Per questo, oltre che per quanto sopra osservato in punto di fatto, il primo motivo di appello deve dirsi infondato.
Deve infatti osservarsi in proposito che, nel danno da mancato consenso informato rappresentato dalle, pur incolpevoli, conseguenze lesive per la salute asseritamente discendenti dal trattamento sanitario, il paziente che chieda il risarcimento anche del danno da lesione della salute che si sia verificato per le non imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico, necessario e correttamente eseguito secundum leges artis, ma tuttavia compiuto senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, deve necessariamente allegare, sulla base anche di elementi soltanto presuntivi (Cass. 5/7/2017, n. 16503) - la cui efficienza dimostrativa seguirà una sorta di ideale scala ascendente, a seconda della gravità delle pagina 9 di 18 condizioni di salute e della necessarietà dell'operazione - che egli avrebbe rifiutato quel determinato intervento se fosse stato adeguatamente informato (Cass. 9/2/2010, n. 2847), allegando ancora che, tra il permanere della situazione patologica in atti e le conseguenze dell'intervento medico, avrebbe scelto la prima situazione, ovvero che, debitamente informato, avrebbe vissuto il periodo successivo all'intervento con migliore e più serena predisposizione ad accettarne le eventuali conseguenze (e le eventuali sofferenze): predisposizione la cui mancanza andrebbe realisticamente e verosimilmente imputata proprio (e solo) all'assenza di informazione.
Ciò si riflette sul riparto degli oneri probatori gravanti sulle parti, occorrendo al riguardo ribadire che: da un lato, il consenso del paziente all'atto medico non può mai essere presunto o tacito, ma deve essere fornito espressamente, dopo avere ricevuto un'adeguata informazione, anch'essa esplicita (presuntiva, per contro, può essere la prova che un consenso informato sia stato prestato effettivamente e in modo esplicito, e il relativo onere ricade sul medico: Cass. 27/11/2012, n. 20984); dall'altro, in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell'arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute "solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute" (cfr. Cass. n. 2847 del 2010, cit.).
Quanto ai danni derivanti dalla diversa lesione del diritto all'autodeterminazione in sé e per sé considerato, comunque derivate dall'inadempimento del relativo obbligo da parte del medico e/o della struttura sanitaria, va detto che pure in tale prospettiva, non essendo predicabile un danno in re ipsa, presupposto comunque indispensabile per l'apprezzamento e la conseguente risarcibilità di un pregiudizio discendente dalla lesione del diritto del paziente ad autodeterminarsi è che, appunto, si dia prova del pregiudizio patito conseguente alla mancata possibilità di autodeterminarsi.
Nella specie, tale allegazione e prova è del tutto mancata essendosi limitato l'appellante a richiamare principi di diritto sull'omesso consenso informato ma senza tuttavia dedurre in concreto il danno conseguenza sofferto, né tantomeno dimostrare di averlo effettivamente patito.
Tali argomentazioni, conducono al rigetto del primo motivo di gravame.
§ 9.2 — Con il secondo motivo di gravame chiede di modificarsi la ricostruzione dei Parte_1 fatti compiuta dal giudice di primo grado relativa “alla erronea scelta del tipo di intervento, alle erronee modalità della sua esecuzione, anche nel pre e nel post operatorio, con conseguente violazione
pagina 10 di 18 degli artt. 2697 e 1218 c.c.” L'appellante deduce “inoltre l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, relativamente operata alla condivisione operata degli esiti cui è pervenuto il c.t.u.”.
Nella sostanza in sintesi, lamenta: l'errore che i due chirurghi avrebbero compiuto Parte_1 nella scelta della tecnica IK piuttosto che di quella PRK, che a suo dire non avrebbe causato alcun esito pregiudizievole in quanto egli riferisce solamente alla prima modalità chirurgica la possibilità della complicanza costituita dalla c.d. del Sahara” e non alla seconda;
le carenze di Per_2 accertamenti strumentali indispensabili nella fase preoperatoria e di misure idonee ad evitare qualsiasi tipo di complicanza chirurgica durante e dopo l'atto operatorio;
la non corretta esecuzione del trattamento laser IK prescelto;
la violazione della linea terapeutica raccomandata nel trattamento della sindrome della Sabbia del Sahara. A causa del dedotto insuccesso dell'intervento chirurgico e delle cure somministrate dagli appellati e sostiene di aver subito una serie di danni CP_1 CP_2 eziologicamente riferiti all'operato dei due oculisti non considerati dal giudice di primo grado e consistenti: nel mancato beneficio ottico e visivo in entrambi gli occhi;
nel peggioramento della migliore acuità visiva da lontano e da vicino rispetto alle condizioni pre-operatorie con maggiore entità del danno all'occhio sinistro;
nella carenza di benefici dall'applicazione di lenti correttive;
nell'alta incidenza di disturbi visivi.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “La domanda dell'attore risulta sostanzialmente infondata salvo per quanto di seguito precisato. Le ragioni del rigetto delle prospettazioni (principali) del sono le seguenti: Attraverso un'accurata indagine, culminata Parte_1 in altrettanta scrupolosa e completa relazione, ben motivata, è stato accertato dal C.T.U. prof.
[...]
e dallo specialista prof. che non vi è stata condotta colposa da parte dei due Per_3 Persona_4 medici avendo essi prescelto e praticato una tecnica di intervento del tutto normale, di assoluta diffusione e approvazione internazionale, validata da consolidate linee guida, e del tutto adeguata e consona alle condizioni, età e caratteristiche organiche del soggetto (il ) (nota 1: come Parte_1 ammette la stessa (prima) consulente del ); e che se a seguito dell'intervento l'attore ha Parte_1 riportato modestissimi danni di natura permanente (non superiori al 7%), ciò consegue esclusivamente al trattamento della complicanza secondo quanto suggerito dalla linee guida in relazione a quanto messo in atto dai convenuti (nota 2: E' opportuno chiarire il significato del concetto di complicanza.
La complicanza, ove correttamente inteso il termine, costituisce un evento avverso che seppure prevedibile non sempre è evitabile, posto che la scienza medica come quella chirurgica non è in grado, allo stato attuale delle conoscenze, di condurre sempre e comunque alla guarigione, alla salvezza ed alla risoluzione delle patologie dei pazienti, in assenza di condotte medico sanitarie censurabili per via commissiva o omissiva. Se l'evento avverso, in quanto prevedibile sia anche prevenibile con condotte pagina 11 di 18 medico-sanitarie accorte, perite, appropriate e prudenti (in questo caso da escludere, ad onta di quanto opinato apoditticamente dal CTP attoreo) si è fuori della complicanza nella sua corretta accezione.). Le discrepanze devono essere riferite ad un trattamento medico troppo blando unitamente ad un tardivo ritrattamento chirurgico. Per contro non sono emerse criticità riferibili all'indicazione ed all'esecuzione dell'intervento iniziale, tali da configurare ipotesi di colpa professionale. Il CTU ha risposto in modo puntuale ed esauriente alle note critiche (per lo più divagazioni) del consulente di parte attrice inconferenti, fuorvianti e palesemente forzate e contraddittorie. Va infatti considerato che
è lo stesso attore (per bocca della sua consulente dott.ssa a riconoscere che si è trattato nel caso Per_1 in esame di una rarissima inevitabile complicanza). Ed è la stessa dott.ssa a riconoscere che il Per_1 modo di intervenire in una tale evenienza passa attraverso una prima fase (quella attuata dai convenuti) di somministrazione di cortisonici e se del caso con un successivo reintervento (come avvenuto nel caso del ). Quanto alla scelta di procedere con la universalmente nota e Parte_1 applicata tecnica IK si è trattato di una valida opzione terapeutica del chirurgo operatore, che non merita una apodittica e immotivata censura. Va evidenziato inoltre che, come ricordano gli ausiliari del giudice, fortunatamente per l'interessato, tale rara Sindrome si è risolta, lasciando comunque esiti oculistici di lieve entità, come accertato nel corso dell'indagine peritale. Poiché risulta in atti un valido consenso informato, va dato atto che anche questa censura si è rivelata infondata (facendo emergere un ulteriore contraddizione difensiva del ). Del resto non può non essere sottolineato come il Parte_1
che attribuisce in modo vago responsabilità ai convenuti, dava egli stesso atto di essere Parte_1 cliente da più di vent'anni del dott. fatto questo che evidentemente ratifica la Controparte_1 circostanza della competenza, professionalità e fiducia che il medico aveva fondatamente e nel tempo conquistato agli occhi del paziente.”
Il motivo non ha pregio.
Dalla documentazione in atti si evince che il Tribunale ha fondato la propria decisione sulle valutazioni medico-legali cui è pervenuto il nominato c.t.u. in associazione con il consulente oculista.
I consulenti hanno evidenziato, in sintesi, che: 1) in occasione dell'iniziale intervento di chirurgia refrattiva vi era una precisa indicazione ed era stato prestato dal paziente un valido consenso informato;
2) nel caso in oggetto era possibile effettuare sia la tecnica IK (quella poi utilizzata) e sia la tecnica PRK;
in definitiva, non si è trattato di una scelta non corretta, ma di una valida opzione terapeutica del chirurgo operatore;
3) il trattamento fu eseguito correttamente, senza evidenza di tecnica errata configurante colpa professionale, ma subentrò una “complicanza” rara, ma non prevenibile, né attribuibile ad errori, nota come cheratite lamellare o “sindrome della sabbia del Sahara”; tale complicanza, come descritto in letteratura è di origine sconosciuta e non vi è alcun sistema per potere pagina 12 di 18 prevedere tale complicanza che appare legata piuttosto ad una risposta soggettiva del paziente (delle cellule stromali corneali) all'insulto traumatico del laser;
4) sono stati rilevati, invece, profili di incongruo e ritardato trattamento oculistico, rivolto a fronteggiare una complicanza prevedibile ma non prevenibile;
5) a causa del blando e ritardato trattamento è derivato un maggior danno pari al 7%
(percentuale comprendente il minimo deficit visivo e il discomfort visivo); 6) tenuto conto del tempo trascorso, la situazione è da ritenere ormai definitivamente stabilizzata, senza previsione di future evoluzioni;
7) non sussiste incidenza sulla capacità lavorativa del soggetto, attualmente non occupato, né sulle sue attività esistenziali.
Ebbene, le conclusioni raggiunte dai c.t.u. possono senz'altro essere condivise anche dalla
Corte, essendo fondate su un compiuto esame clinico di (effettuato mediante due Parte_1 visite oculistiche con accertamenti) e su di uno studio e una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla copiosa documentazione sanitaria prodotta dal medesimo.
Ad ogni buon conto, aggiunge il Collegio che, a fronte di tali risultanze, l'appellante non ha allegato criteri utili all'accertamento in concreto della sussistenza della responsabilità dei sanitari convenuti per profili diversi e ulteriori rispetto a quelli evidenziati nella citata relazione peritale.
Circa la lamentata scelta del tipo di intervento chirurgico, nella relazione tecnica d'ufficio, si legge: “Dobbiamo ricordare come la chirurgia refrattiva si sia affermata come chirurgia affidabile perché è in grado di correggere i difetti visivi di un certo grado senza determinare sostanziali decrementi dell'acuità visiva: in parole povere, il paziente vede gli stessi decimi sia prima che dopo
l'intervento, ma dopo l'intervento li vede senza occhiali o lenti a contatto. Le complicanze gravi sono dell'ordine dello 0,01%, e quindi riguardano un paziente su mille operati. Siamo quindi in presenza di una procedura chirurgica sicura ed efficace, dal punto di vista probabilistico… La prima tecnica
(PRK) è più semplice, meno chirurgica, ed ha complicanze quasi esclusivamente post-operatorie, legate all'ablazione della membrana che separa l'epitelio dallo stroma, che vanno sotto il nome di haze (opacamenti). Tali opacamenti sono di grado variabile, in genere modesti, e non sono correlati con la miopia di partenza, nè sono prevedibili a priori. Regrediscono più o meno rapidamente con il decorso postoperatorio e con le cure, ma possono persistere anche per anni. La seconda tecnica
(LASIK) è più complessa e più chirurgica ma più praticata nel mondo, ha complicanze diverse, essenzialmente legate alla tecnica chirurgica di formazione del lembo... Pertanto la tecnica scelta, la
LASIK, rappresenta lo standard chirurgico più praticato nel mondo ed era in grado di correggere il difetto visivo in maniera molto soddisfacente. Va anche rimarcato che il trattamento con Laser ad eccimeri, è stato effettuato in un paziente con miopia medio-bassa, e quindi nei limiti ottimali della tecnica chirurgica in questione, che può correggere bene difetti visivi fino ad un certo grado di miopia pagina 13 di 18 ( entro e non oltre circa 12 diottrie )... Per quanto attiene all'età in cui è stato praticato l'intervento, una vasta letteratura internazionale afferma che il limite inferiore per praticarlo sia rappresentato dall'età di diciotto-diciannove anni, purchè la miopia sia stabile e non progressiva;
e nel caso del periziando la miopia era stabilizzata e non progressiva. Il paziente presentava al momento dell'intervento per cui è causa, un astigmatismo miopico composto in OO lievissimo ed una miopia di diottrie – 2/3. Pertanto la scelta dell'intervento IK, è valida.”.
In relazione alla verificazione della complicanza registrata e al suo trattamento, i periti d'ufficio hanno precisato: “L'unica terapia attualmente disponibile è l'uso di corticosteroidei nel post operatorio e/o il sollevamento del lembo con lavaggio dell'interfaccia. La complicanza di cui trattasi tende generalmente a regredire nei casi più lievi, anche se sono presenti casi nei quali permane un deficit visivo più o meno grave. Non vi è alcun sistema di potere prevedere tale complicanza che appare legata piuttosto ad una risposta soggettiva del paziente (delle cellule stromali corneali) all'insulto traumatico del laser… .. Le linee guida consultate da noi indicano che immediatamente dopo la diagnosi di sindrome della sabbia, va praticata una terapia locale basata su colliri cortisonici instillati secondo alcuni AA. ogni ora, secondo altri AA .ogni due ore. Nel nostro caso fu prescritto un collirio di 4 volte al di in OD e x 6 in OS . Se nei primi giorni non si ottiene un Pt_2 miglioramento, si deve procedere al risollevamento del lembo ed al lavaggio dell'interfaccia.”
Va aggiunto che alle argomentazioni tecniche poste a sostegno del secondo motivo di gravame, che risultano diffusamente articolate nella perizia di parte a firma della dott.ssa prodotta nel primo Per_1 grado da la ctu risulta aver dato compiuta risposta, così come risultano esaurientemente Parte_1 riscontrate le critiche avanzate alla bozza preliminare dal ctp dell'appellante.
Si deve ricordare, in proposito, che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - come accaduto nel caso concreto -, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 9/1/2009 n 281; cfr. anche Cass. Civ. Sez.
III, 6/10/2005 n 19475; Cass. Civ. Sez. I, 4/3/2011 n. 5229).
Pertanto, anche il secondo motivo di gravame deve dirsi privo di fondamento.
§ 9.3 — Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erronea quantificazione dei danni subiti e del nesso causale tra la condotta colposa degli attuali appellati e i danni.
Secondo il Tribunale, recependo pedissequamente le indicazioni del CTU, avrebbe Parte_1 erroneamente escluso la gran parte dei danni, sia nella loro configurazione non patrimoniale che in pagina 14 di 18 quella di danno patrimoniale. Nello specifico l'appellante deduce, con riferimento alla prima tipologia di danno, che, a causa del malriuscito intervento chirurgico, avrebbe successivamente riportato: alterazione psichica del tono dell'umore; modificazione delle abitudini di vita;
comparsa di gravi problemi di postura;
riflessi dinamico-relazionali, esistenziali ed occupazionali. Per recuperare le conseguenze dette, egli dichiara di aver sostenuto, nel corso degli anni seguenti all'intervento, numerose visite specialistiche ed esami diagnostici, con documentazione anche di spesa prodotta nel primo grado di giudizio che sarebbe idonea alla dimostrazione della entità del danno patrimoniale subito.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “A spetta il ristoro del Parte_1 modesto danno biologico riportato. La , società titolare della strumentazione e quindi di CP_3 fatto della struttura medico-sanitaria necessaria e attiva nello studio del dott. risponde in CP_1 solido con i medici, secondo i consolidati principi elaborati in proposito dalla giurisprudenza. Per quanto concerne il calcolo del danno biologico (permanente) non vi è dubbio che per la liquidazione del danno vanno applicate le tabelle ministeriali elaborate per le micropermanenti e non quelle del tribunale. Ed invero la legge prevede che per i danni da collocare entro il tetto del 9% la liquidazione debba essere effettuata non in base alle tabelle dei tribunali ma in base alle stringenti, calmierate e non modulabili dal giudice (se non in maniera fissa e contenuta, aumento max 1/5 3) micropermanenti, di cui ai decreti ministeriali emanati ai sensi delle disposizioni in tema di RCA (cfr. art.3 comma terzo
d.l.13.09.2012 n° 158 convertito dalla L. 189/2012), Considerata la data del fatto e l'età dell'attore, spetta al medesimo il ristoro del danno biologico causato dai medici, la responsabilità è concorrente, rapportato ad una invalidità permanente del 7%, ; per un totale di €.10.731,00. Somma comprensiva di rivalutazione ed interessi legali, previa devalutazione. Invero il calcolo di tali interessi è stato effettuato in virtù della sentenza del 17.2.1995 n.1712 della Suprema Corte procedendo prima alla devalutazione della somma alla data del fatto, importo già rivalutato alla data della sentenza;
e successivamente calcolando sull'importo rivalutati anno per anno i relativi interessi legali ai tassi stabiliti per legge anno per anno, senza alcuna capitalizzazione.”
Anche il suddetto motivo di appello è infondato.
L'esame analitico della documentazione sanitaria e l'approfondita indagine compiuta dai consulenti d'ufficio conducono, infatti, alla condivisione della motivazione resa dal giudice di primo grado in ordine alla liquidazione del danno effettuata.
Nello specifico si legge nella ctu: “A causa del blando e ritardato trattamento è derivato un maggior danno pari al 7% (percentuale comprendente il minimo deficit visivo ed il discomfort visivo).
Tenuto conto del tempo trascorso, la situazione attuale è da ritenere ormai definitivamente stabilizzata, pagina 15 di 18 senza previsione di future evoluzioni. La valutazione proposta più sopra è stata desunta in base ai comuni barèmes valutativi e, in particolare dalla tabella riportata nella Guida di Bargagna e
Collaboratori, organo della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni. Non sussiste incidenza sulla capacità lavorativa del soggetto, attualmente non occupato, né sulle sue attività esistenziali del soggetto.
Occorre aggiungere che i consulenti d'ufficio, rispondendo a una critica del ctp attoreo, hanno chiarito: “La valutazione - della percentuale di danno biologico pari al 7 % - è stata fatta sia sul visus perduto sia sul disconfort visivo, applicando quello che viene attribuito come valore massimo per tale esiti. La iposecrezione lacrimale non è una complicanza legata ad una malpractice, ma è prevista come possibile esito anche in interventi ben eseguita e senza complicanze”.
Invero, gli esiti permanenti residuati dal negligente trattamento della incolpevole complicanza sorta a seguito dell'intervento chirurgico dell'8/5/2009, sono stati oggetto di valutazione specifica ed esaustiva da parte dei periti d'ufficio. Risultano riportati nella relazione prodotta gli esiti della visita oculistica e degli accertamenti specialistici effettuati in occasione della prima seduta peritale sulla persona del nonché gli esiti dell'esame clinico svolto in occasione della seconda seduta Parte_1 peritale avente ad oggetto anche un esame neurologico, una valutazione del versante psichico, un esame dell'apparato respiratorio e uno di quello cardiovascolare, oltre ad un esame ortopedico.
Quanto alle spese, i periti hanno infine precisato: “in atti risulta un coacervo di numerose fatture sanitarie relative ad accertamenti specialistici di vario genere (ortopedico, cardiologico, otorinolaringoiatrico, neurologico, radiologico ecc. ecc.) di cui non si ritiene ammetterne il risarcimento, in quanto spese estranee all'evento per cui è causa.”.
A fronte della compiuta valutazione medico legale, non si rinvengono elementi oggettivamente utili a sovvertire la proposta di liquidazione del danno biologico resa dai consulenti, né per ritenere erroneo il loro giudizio di non pertinenza con l'intervento per cui è causa delle fatture sanitarie relative ad accertamenti specialistici di genere assai vario ed estraneo all'ambito oculistico allegate dal
Parte_1
Va altresì evidenziato che l'applicazione delle tabelle ministeriali effettuata dal giudice di prime cure risulta corretta.
Infatti, secondo il meccanismo previsto dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. n.
209/2005), il risarcimento del danno biologico per le lesioni di lieve entità (postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento) va liquidato in base alle suddette tabelle emanate con decreto ministeriale anche in materia di responsabilità medica, come sancito dalla L. n. 24/2017, art. 7 co. 4: “. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la pagina 16 di 18 professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”.
In definitiva merita rigetto anche il terzo motivo di appello.
§ 9.4 – Con il quarto motivo, ha impugnato il capo della sentenza di primo grado nel Parte_1 quale è stata disposta la compensazione delle spese processuali.
Lamenta l'appellante che, contrariamente a quanto argomentato dal giudice di prime cure, avrebbe, egli soltanto tra tutte le parti, aderito alla seconda mediazione che sarebbe stata disposta dal
Tribunale. Nell'articolare il motivo di impugnazione è indicata la data del 23 aprile 2018, quale giorno in cui il giudice avrebbe avanzato tanto la prima proposta conciliativa quanto la seconda. Conclude
l'appellante che il Tribunale, nel regolare le spese, avrebbe comunque dovuto tenere presente l'esito complessivo della lite.
Si legge in proposito nella sentenza gravata: “L'attore ha irragionevolmente rifiutato la proposta del Giudice di cui all'ordinanza del 23.4.2018, causando l'inutile protrazione del giudizio. E' giusto compensare per tale motivo, non meno che per la significativa soccombenza sulla tetragona posizione assunta dall'attore nella causa, le spese del giudizio.”
Risulta dagli atti che la proposta conciliativa formulata dal giudice ex art. 185 bis c.p.c. (che prevedeva il pagamento della somma di € 9.000,00 a carico dei convenuti, oltre a una somma equitativa per invalidità temporanea e a un contributo alle spese di causa pari a € 3.000,00) è stata solamente una, elaborata all'esito delle risultanze della ctu e con nota indicativa della infondatezza delle osservazioni critiche mosse alla ctu medesima. Nell'ordinanza alla quale è allegata la proposta conciliativa è stato assegnato alle parti termine fino al 15/7/2018 per il raggiungimento di un accordo sulla proposta, con indicazione di un termine dilatorio decorrente da tale data per depositare domanda di mediazione ai sensi dell'art. 5, secondo comma Dec. Lgs. n. 28/2010 nel caso di difficoltà al raggiungimento di una conciliazione sulla base della proposta giudiziale e anche in considerazione dei vantaggi temporali e fiscali della procedura di mediazione.
Nel termine suddetto è intervenuta soltanto l'accettazione da parte del convenuto CP_1 comunicata alle altre parti a mezzo pec del 9/7/2018 e depositata in giudizio con modalità telematica.
Per contro, l'attore, senza nulla dedurre in merito alla proposta ex art. 185 bis c.p.c., ha depositato domanda di avvio della procedura di mediazione in data 16/7/2018. Nel primo incontro le parti chiamate hanno dichiarato di non voler aderire alla procedura, essendo spirato inutilmente per la parte chiamante il termine fissato dal giudice al 15/7/2018 per manifestare la volontà adesiva alla proposta dallo stesso formulata.
pagina 17 di 18 Ciò posto, ritiene la Corte che la mancata accettazione della proposta ex art. 185 bis c.p.c. da parte dell'attore - sostanzialmente simile al contenuto della successiva decisione - senza aver addotto alcuna motivazione, unitamente all'aver formulato una domanda risarcitoria evidentemente sproporzionata rispetto al danno di lieve entità effettivamente subito, giustifica la decisione del
Tribunale di pervenire alla compensazione delle spese del giudizio.
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 10. — Per quanto concerne le spese di lite esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellante. Sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (valore della causa sino ad € 150.000,00, valore medio con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione attesa la assenza di attività istruttoria).
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Totale compenso tabellare: € 12.154,00
§ 11. — Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario Controparte_1 CP_5 Controparte_3 di Roma n. 21020/2019, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da , confermando la sentenza impugnata;
Parte_1
2. Condanna a rifondere a e le spese di lite che Parte_1 Controparte_1 CP_5 liquida in complessivi € 12.154,00 ciascuno per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Roma il 2 luglio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
pagina 18 di 18
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 7741/2019 All'udienza collegiale del giorno 02/07/2025 ore 10:45
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele Relatore
Consigliere Dott. Luca Ponzillo Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv. MARTIGNETTI MARIA avv. Capomaggi sost.
Appellato/i
Controparte_1 Avv. STARNINO PIERA pres.
CP_2 Avv. ROSSI STEFANO avv. Starnino sost.
CP_3 Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte
trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
pagina 1 di 18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere Relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 2 luglio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7741 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Martignetti (c.f. - PEC ), ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma (00192), viale delle Milizie 138, giusta procura in atti
- APPELLANTE - E
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Piera Starnino Controparte_1 C.F._3
(C.F. – PEC ) ed elettivamente C.F._4 Email_2 domiciliato presso il suo studio in Roma, via delle Quattro Fontane 8, giusta procura in atti
- APPELLATO - E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Rossi (C.F. CP_2 C.F._5
– PEC ) ed elettivamente domiciliato C.F._6 Email_3 presso lo studio del medesimo in Roma, via Pinciana 25, giusta procura in atti
- APPELLATO – E
pagina 2 di 18 C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 P.IVA_1
- APPELLATA CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 2/12/2019, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 21020/2019, pubblicata in data 31/10/2019, resa all'esito del giudizio R.G. n. 20270/2015, promosso dall'odierno appellante nei confronti di CP_1
e della
[...] CP_2 Controparte_3
§ 2. — I fatti processuali di causa possono così riassumersi. Con atto di citazione notificato il
21/3/2015, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, i dottori Parte_1 [...]
e nonché la per sentirli dichiarare responsabili ai sensi degli CP_1 CP_2 CP_3 artt. 1218, 1228, 2043, 2049, 2055 e 2059 c.c. per i gravi danni subiti dallo stesso a seguito dell'intervento di chirurgia refrattiva eseguito in data 8 maggio 2009 e, per l'effetto, sentirli condannare solidalmente tra loro al risarcimento di tutti i danni subiti nella misura da quantificarsi all'esito di CTU medico legale.
in sintesi, deduceva: 1) di essersi recato il 29/1/2009 dal dott. suo Parte_1 Controparte_1 oculista di fiducia dal 1988, presso il suo studio di Ostia Lido, per una visita periodica di CP_3 controllo e di aver ricevuto dal medesimo il consiglio di effettuare un intervento di chirurgia refrattiva dell'astigmatismo miopico che lo affliggeva, da realizzarsi mediante trattamento laser ad eccimeri;
2) che, avendo deciso di accogliere il consiglio del suo oculista, veniva sottoposto, in data 8/5/2009, in difetto di un valido consenso informato, a un intervento di fotocheratectomia con laser ad eccimeri con tecnica IK, che veniva eseguito materialmente dal dott. e al quale assisteva il dott. CP_2
3) di aver lamentato, già il giorno seguente, un peggioramento del visus con sintomi di CP_1 appannamento della vista, ombre e sdoppiamento di immagine e di esser stato curato senza efficacia dal dott. per il trattamento di un edema corneale ad entrambi gli occhi e di una cheratite CP_1 lamellare postoperatoria (cosiddetta sindrome della Sabbia del Sahara), con prescrizione effettuata il
12/5/2009, da parte del medesimo medico, di una terapia cortisonica, con collirio da applicare 4 volte al giorno all'occhio destro e 6 al sinistro;
4) di esser stato visitato il 20/6/2009 da entrambi i medici convenuti, che gli praticavano un reintervento, resosi necessario per la complicanza postoperatoria diagnosticata, che non era stata risolta dalla terapia cortisonica somministrata;
5) per tale secondo trattamento chirurgico, il difetto assoluto di un consenso informato;
6) che il miglioramento perseguito con il secondo intervento era soltanto parziale, tanto da indurlo negli anni seguenti a sottoporsi a una pagina 3 di 18 serie di visite specialistiche ed esami diagnostici presso medici ulteriori, in Italia e negli Stati Uniti, senza tuttavia ovviare agli esiti permanenti residuati dall'insuccesso dell'intervento chirurgico praticatogli l'8/5/2009, costituiti da diplopia, disturbi visivi consistenti nella difficile messa a fuoco
(che talvolta lo aveva condotto ad urti accidentali), conseguente stress generalizzato con frequenti crisi di cefalea e di svenimenti, oltre che di alterazione psichica del tono dell'umore, nonché di una fascite plantare derivante da alterata postura;
7) che per curare tali disturbi si era sottoposto, altresì, ad accertamenti neurologici, cardiologici e ortopedici. allegava, all'atto introduttivo del giudizio, Parte_1 tra l'altro, una relazione medico legale a firma della dott.ssa la quale aveva Persona_1 evidenziato una inabilità temporanea assoluta di giorni 80, una parziale al 50% di giorni 150 ed esiti permanenti nella misura del 40% a carico del periziato, derivati dall'erroneo intervento chirurgico oculistico, oltre al danno morale che ne era conseguito.
Resistevano alla domanda risarcitoria le tre parti convenute, assumendo i due medici oculisti posizioni processuali strettamente analoghe volte al rigetto delle domande attoree per la loro infondatezza e con formulazione di domande subordinate finalizzate all'attribuzione esclusiva delle responsabilità risarcitoria in capo alla e, comunque, con esclusione del vincolo di Controparte_3 solidarietà passiva. La si opponeva alle domande attoree, eccependo il proprio difetto di CP_3 legittimazione passiva sia sotto il profilo della responsabilità contrattuale che extracontrattuale, stante l'impossibilità di configurare in capo a sé la titolarità della struttura sanitaria, di fatto detenuta dai suddetti due oculisti che la utilizzavano per il fine delimitato di acquisizione dei macchinari in leasing.
§ 3. — L'adito Tribunale con l'impugnata sentenza ha così deciso: “
1. Condanna il dott.
[...]
il dott. nonché la in solido al risarcimento dei danni in favore di CP_1 CP_2 CP_3
e al conseguente pagamento della complessiva somma di €.10.731,00 oltre Parte_1 interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
2. rigetta ogni altra domanda;
3. compensa le spese di causa;
4. sentenza esecutiva”.
§ 4. — Con l'atto di appello, ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Si chiede alla Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa riformare parzialmente la sentenza n. 21020/2019 resa dal Tribunale di Roma in data 31 ottobre 2019, notificata in data 31 ottobre 2019, per i motivi tutti di cui alla narrativa: 1) di accertare la responsabilità, ai sensi degli artt. 1218, 1228, 2043, 2049, 2055 e 2059 c.c., del dott.
[...]
e del dott. e della per tutti i gravissimi danni subiti dall'istante CP_1 CP_2 Controparte_3
a seguito dell'intervento chirurgico eseguito;
2) per l'effetto condannare solidamente tra loro il dott.
il dott. e la al risarcimento di tutti i danni subiti, che, Controparte_1 CP_2 Controparte_3 anche alla luce delle risultanze delle perizie di parte depositate in atti si indicano nell'importo pagina 4 di 18 complessivo di € 150.000,00 ivi compreso il danno biologico, il danno non patrimoniale, le spese mediche e legali occorse oltre a quelle occorrende o, in subordine, di altra somma da terminarsi previo rinnovo delle operazioni peritali o, comunque, equitativamente determinata dal giudice, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, con decorrenza dalla data del fatto fino al soddisfo. Con vittoria di spese, anche forfettarie, compenso di causa, oltre I.V.A. e C.A. del doppio grado di giudizio. Contributo unificato: € 1.138,50 (valore della causa € 150.000,00). In via istruttoria:- attesi i macroscopici errori e la carenza nell'acquisizione della documentazione rilevante ai fini dell'indagine peritale descritti in sede di disamina dei motivi di appello, si chiede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 356 c.p.c., la rinnovazione della CTU medico legale sulla persona e la documentazione clinica e chirurgica relativa all'appellante, nonché la eventuale ammissione dei mezzi istruttori tutti articolati in prime cure e da intendersi qui ripetuti e trascritti”.
§ 5. — L'appellato costituitosi con comparsa di risposta depositata in data Controparte_1
12/4/2021, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia la
Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
1. in via preliminare: accertare e dichiarare la decadenza, in capo all'appellante, dal diritto d'impugnare la sentenza n. 21020/19 del Tribunale di Roma, depositata il 30.10.2019 e notificata in pari data, e, per l'effetto, l'inammissibilità dell'impugnazione nei confronti dell'appellato dott. Vinte le spese ed in compensi di ambo i gradi;
2. in via CP_1 principale di merito: dichiarare inammissibile, improponibile e comunque rigettare il proposto gravame e, per l'effetto, confermare integralmente ed in ogni sua parte la sentenza n. 21020/19 del
Tribunale di Roma. Con vittoria delle spese di lite di ambo i gradi;
3. in via gradata: si reiterano, ai sensi dell'art.346 c.p.c., le conclusioni già svolte nel primo grado di giudizio: “in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea nei confronti del dott. riconoscere e dichiarare la responsabilità diretta della soc. Controparte_1
con vittoria di spese, compenso professionale come per legge;
in via ulteriormente Controparte_3 subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea anche nei confronti del dott. indicare in via percentuale la misura Controparte_1 dell'incidenza causale imputabile allo stesso, riconoscendo e liquidando il danno secondo quanto rigorosamente provato dall'attore, escludendo indebite locupletazioni. Si chiede sul punto riconoscersi
l'esclusione del vincolo di solidarietà tra i professionisti intervenuti”.
4. in via istruttoria, rigettare la richiesta di rinnovo della CTU formulata dall'appellante per tutte le motivazioni dedotte in narrativa.”.
§ 6. — Anche l'appellato si è costituito, con comparsa di risposta depositata in CP_2 data 12/4/2021, e ha resistito al gravame, domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: pagina 5 di 18 “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
1. in via preliminare: accertare e dichiarare la decadenza, in capo all'appellante, dal diritto d'impugnare la sentenza n. 21020/19 del Tribunale di
Roma, depositata il 30.10.2019 e notificata in pari data, e, per l'effetto, l'inammissibilità dell'impugnazione nei confronti dell'appellato dott. Vinte le spese ed in compensi di ambo i CP_2 gradi;
2. in via principale di merito: dichiarare inammissibile, improponibile e comunque rigettare il proposto gravame e, per l'effetto, confermare integralmente ed in ogni sua parte la sentenza n.
21020/19 del Tribunale di Roma. Con vittoria delle spese di lite di ambo i gradi;
3. in via gradata: si reiterano, ai sensi dell'art.346 c.p.c., le conclusioni già svolte nel primo grado di giudizio: “Voglia il
Tribunale adito, contrariis reiectis: in via principale, dichiarare inammissibile, improponibile e comunque respingere la domanda di risarcimento così come proposta da parte attrice nei confronti del dott. siccome destituita di fondamento fattuale e giuridico e non provata. Con vittoria CP_2 delle spese di lite;
subordinatamente ed in non creduta, gravanda ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea anche nei confronti del dott. dichiarare, ai sensi degli CP_2 artt.1218 e 1228 c.c., la responsabilità diretta di Vinte le spese;
in via ulteriormente Controparte_3 gradata e salvo gravame, ove accertata, ai sensi dell'art.2043 c.c. ovvero, in subordine, ai sensi dell'art.1218 c.c., la corresponsabilità, in ogni caso minoritaria, del dott. indicare in CP_2 via percentuale la misura dell'incidenza causale imputabile al concludente professionista nella produzione del pregiudizio subito dal paziente, liquidando il relativo danno secondo il vero, il giusto e rigorosamente provato, con esclusione di ogni indebita e non dovuta voce e/o richiesta e con esclusione del vincolo di solidarietà tra i professionisti convenuti. Spese come per legge.
4. in via istruttoria, rigettare la richiesta di rinnovo della CTU formulata dall'appellante per tutte le motivazioni dedotte in narrativa.”
§ 7. — All'udienza del 13/4/2021, è stata dichiarata la contumacia della ed è stata Controparte_3 assunta la riserva di decisione in relazione alla istanza di rinnovo della ctu e alle ulteriori istanze istruttorie dell'appellante. A scioglimento di tale riserva, la Corte ha respinto la richiesta di rinnovo della ctu.
Le parti hanno prodotto note conclusive autorizzate.
Alla odierna udienza i difensori hanno discusso oralmente la causa e precisato le rispettive conclusioni, riportandosi ai propri scritti.
§ 8. — Occorre in via preliminare esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per intervenuta decadenza dal relativo diritto, sollevata dagli appellati costituitisi.
Si evince dagli atti che la sentenza di primo grado è stata notificata al procuratore di a Parte_1 mezzo pec, in data 31/10/2019 e che l'atto di citazione in appello è stato notificato con lo stesso mezzo, pagina 6 di 18 in data 2/12/2019, a ciascuno dei difensori degli appellati. Affermano i due professionisti convenuti che il termine utile per impugnare, quantificato in giorni trenta dall'art. 325 primo comma c.p.c. e decorrente dalla notificazione della decisione, sarebbe spirato nell'ultimo giorno del mese di novembre
2019.
L'eccezione è destituita di fondamento e si deve respingere alla stregua della regola sul computo dei termini processuali disciplinata dall'art. 155 c.p.c., con particolare riferimento ai commi
4° e 5° che così dispongono: “Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.”.
Ebbene, poiché il trentesimo giorno dalla data di notificazione della sentenza appellata cadeva sabato 30 novembre 2019, il termine finale dell'impugnazione era prorogato di diritto al lunedì seguente, 2 dicembre 2019, data nella quale è incontestato essere avvenuta la notificazione dell'atto di citazione in appello.
§ 9. — L'atto di appello si articola in quattro motivi di impugnazione.
§ 9.1 — Il primo motivo è così rubricato: “Violazione degli artt. 2, 3, 32 e 13 cost., 2697 e
1218 c.c., della L. n. 833 del 1978, in relazione alla mancanza del consenso informato in merito all'intervento praticato e alle sue conseguenze;
errata valutazione dei fatti presupposti e delle risultanze processuali -errore di diritto- difetto di motivazione – in ordine alla sussistenza di consenso informato.”
L'appellante lamenta che il giudizio espresso dal giudice di prime cure sulla validità del consenso informato risultante in atti sia apodittico.
Il documento nel quale è riportato il contenuto dell'informativa resa al paziente risulta depositato in atti da con il secondo termine ex art. 183 co. 6° c.p.c. nella forma Controparte_1 telematica per immagine dell'originale. Nella memoria prodotta con il terzo termine di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c. aveva contestato il fatto che la pagina n. 2 appartenesse ad altro documento, con Parte_1 conseguenti dubbi di autenticità, ma non aveva formalmente disconosciuto le sottoscrizioni ivi apposte, con la conseguenza che debba ritenersi opponibile al medesimo il contenuto del citato modulo di consenso informato.
Non è ultroneo precisare, al riguardo, che la posizione assunta nel primo grado di giudizio da con riferimento alla scheda di consenso informato non è stata affatto univoca. Parte_1
Infatti, prima del deposito del modulo in questione, ovvero nella memoria ex art. 183 co. 6°, n.
1, c.p.c., aveva dedotto di non aver ricevuto il modulo che risulta da lui sottoscritto (cfr. pag. 5). Lo pagina 7 di 18 stesso attore aveva poi affermato, in sede di operazioni peritali, di averne firmato copia in bianco (cfr. ctu, pag. 10) e, nella comparsa conclusionale, aveva invece eccepito la sostanziale insufficienza del contenuto di quanto esplicitato dai due medici al fine di rendere il paziente effettivamente informato, abbandonando così sia la contestazione della mancata ricezione del modulo e sia quella della apposizione della sua sottoscrizione “in bianco” piuttosto che in calce al documento nella versione prodotta in atti.
Nel presente grado di giudizio contesta l'incompletezza delle informazioni fornitegli Parte_1 dai due oculisti preventivamente alla acquisizione del suo consenso all'intervento chirurgico successivamente effettuato. Afferma in particolare di non esser stato reso edotto dalla possibilità alternativa di intervento costituita dalla tecnica laser PRK, che, a suo dire, risulterebbe di più semplice realizzazione e meno rischiosa di quella LASIK effettivamente adottata. La conseguenza che l'appellante ricava da tale omissione sarebbe data dalla scelta che, ove fosse stato esaustivamente informato, egli avrebbe adottato in favore della tecnica PRK in virtù di un grado di rischio meno elevato.
Il modulo di consenso informato allegato agli atti dal dott. denominato “Intervento CP_1 di cheratectomia con laser ad eccimeri”, risulta essere stato predisposto dalla
[...]
e si compone di otto pagine, sebbene nel documento Controparte_4 informatico ve ne siano nove poiché tra le pagine 1 e 2 è stata illogicamente inserita una pagina relativa ad una osservazione tecnica sottoscritta dal dott. Nella scheda in questione risulta Controparte_1 manualmente compilata la data di consegna al 5/5/2009, la parte relativa ai dati soggettivi del Parte_1 paziente con definizione del difetto visivo diagnosticato e della sua entità, oltre che con quantificazione delle acuità visive di rispettivamente nella natura e con la correzione ad occhiale. Risultano Parte_1 inoltre indicati il tipo di intervento proposto, denominato IK e i responsabili oculisti del trattamento chirurgico, e Si legge successivamente nel modulo la seguente CP_2 Controparte_1 informazione: “Il non sottoporsi a procedure chirurgiche per la correzione del Suo difetto visivo non implica alcun peggioramento del Suo stato attuale.” Quindi si legge l'indicazione della tecnica IK proposta e la differenza con la tecnica PRK con dettagli specifici di tipo tecnico-operativo, la prescrizione inerente alla preventiva sospensione dell'uso delle lenti a contatto, la raccomandazione all'osservanza delle prescrizioni terapeutiche successive e il pronostico relativo al decorso post operatorio, anche questo in comparazione con quello prevedibile con la tecnica PRK. Inoltre, vengono indicate le previsioni del recupero visivo ottenibile e dei risultati refrattivi conseguibili.
Merita rilievo, in particolare, la successiva descrizione analitica, contenuta nel citato documento, delle complicanze possibili e tra queste le due riscontratesi successivamente all'intervento pagina 8 di 18 (cfr. lett. c e d della pag. n. 5 della scheda informativa sottoscritta). Infine, è dato conto delle diverse metodologie chirurgiche opzionabili, suddivise nelle tre tipologie ivi delineate: tecniche incisionali, intracorneali e intraoculari. Il modulo reca, nella pag. 7, la data dell'8/5/2009 e la firma di per Parte_1 presa visione e accettazione, mentre, nella pag. 8, vi è la dichiarazione resa con firma leggibile apposta da , avente ad oggetto il contenuto delle informazioni e degli avvertimenti ricevuti e Parte_1 la indicazione nominale dei due chirurghi autorizzati a svolgere l'intervento, e CP_2
Controparte_1
Sulla base di tali risultanze, deve dirsi condivisibile il parere di validità del consenso informato in questione reso dal CTU nella relazione peritale espletata in primo grado.
In ordine al secondo intervento, realizzato all'occhio sinistro il 20/6/2009, l'appellante contesta la mancanza di un secondo modulo di consenso informato. Tuttavia, egli stesso deduce essersi trattato di un mero “reintervento”, eseguito per la correzione delle problematiche riscontrate in seguito al primo. Pertanto, deve ritenersi valido il consenso informato reso in occasione del trattamento chirurgico primario, essendone ripetuta la tecnica dai medesimi oculisti.
In relazione al consenso informato, l'appellante ha inoltre dedotto l'autonoma risarcibilità del danno prodotto dalla violazione dell'obbligo informativo nei riguardi del paziente, sotto il profilo della privazione della sua libertà di autodeterminazione nell'adozione delle scelte opzionabili per l'atto medico necessario. Tuttavia, non ha proposto alcuna domanda volta alla declaratoria di Parte_1 invalidità del consenso informato in questione, né ha articolato nelle conclusioni dei due gradi del giudizio una specifica domanda risarcitoria del danno che sarebbe stato cagionato dalla violazione del suddetto obbligo informativo da parte dei medici appellati. Del resto, egli non ha offerto alcuna prova, anche in via presuntiva, della scelta chirurgica diversa o della scelta di rifiutare il trattamento chirurgico che avrebbe effettuato ove esaustivamente informato. Dunque, l'appellante non ha fondato su alcuna base il suddetto specifico profilo risarcitorio. Per questo, oltre che per quanto sopra osservato in punto di fatto, il primo motivo di appello deve dirsi infondato.
Deve infatti osservarsi in proposito che, nel danno da mancato consenso informato rappresentato dalle, pur incolpevoli, conseguenze lesive per la salute asseritamente discendenti dal trattamento sanitario, il paziente che chieda il risarcimento anche del danno da lesione della salute che si sia verificato per le non imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico, necessario e correttamente eseguito secundum leges artis, ma tuttavia compiuto senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, deve necessariamente allegare, sulla base anche di elementi soltanto presuntivi (Cass. 5/7/2017, n. 16503) - la cui efficienza dimostrativa seguirà una sorta di ideale scala ascendente, a seconda della gravità delle pagina 9 di 18 condizioni di salute e della necessarietà dell'operazione - che egli avrebbe rifiutato quel determinato intervento se fosse stato adeguatamente informato (Cass. 9/2/2010, n. 2847), allegando ancora che, tra il permanere della situazione patologica in atti e le conseguenze dell'intervento medico, avrebbe scelto la prima situazione, ovvero che, debitamente informato, avrebbe vissuto il periodo successivo all'intervento con migliore e più serena predisposizione ad accettarne le eventuali conseguenze (e le eventuali sofferenze): predisposizione la cui mancanza andrebbe realisticamente e verosimilmente imputata proprio (e solo) all'assenza di informazione.
Ciò si riflette sul riparto degli oneri probatori gravanti sulle parti, occorrendo al riguardo ribadire che: da un lato, il consenso del paziente all'atto medico non può mai essere presunto o tacito, ma deve essere fornito espressamente, dopo avere ricevuto un'adeguata informazione, anch'essa esplicita (presuntiva, per contro, può essere la prova che un consenso informato sia stato prestato effettivamente e in modo esplicito, e il relativo onere ricade sul medico: Cass. 27/11/2012, n. 20984); dall'altro, in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell'arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute "solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute" (cfr. Cass. n. 2847 del 2010, cit.).
Quanto ai danni derivanti dalla diversa lesione del diritto all'autodeterminazione in sé e per sé considerato, comunque derivate dall'inadempimento del relativo obbligo da parte del medico e/o della struttura sanitaria, va detto che pure in tale prospettiva, non essendo predicabile un danno in re ipsa, presupposto comunque indispensabile per l'apprezzamento e la conseguente risarcibilità di un pregiudizio discendente dalla lesione del diritto del paziente ad autodeterminarsi è che, appunto, si dia prova del pregiudizio patito conseguente alla mancata possibilità di autodeterminarsi.
Nella specie, tale allegazione e prova è del tutto mancata essendosi limitato l'appellante a richiamare principi di diritto sull'omesso consenso informato ma senza tuttavia dedurre in concreto il danno conseguenza sofferto, né tantomeno dimostrare di averlo effettivamente patito.
Tali argomentazioni, conducono al rigetto del primo motivo di gravame.
§ 9.2 — Con il secondo motivo di gravame chiede di modificarsi la ricostruzione dei Parte_1 fatti compiuta dal giudice di primo grado relativa “alla erronea scelta del tipo di intervento, alle erronee modalità della sua esecuzione, anche nel pre e nel post operatorio, con conseguente violazione
pagina 10 di 18 degli artt. 2697 e 1218 c.c.” L'appellante deduce “inoltre l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, relativamente operata alla condivisione operata degli esiti cui è pervenuto il c.t.u.”.
Nella sostanza in sintesi, lamenta: l'errore che i due chirurghi avrebbero compiuto Parte_1 nella scelta della tecnica IK piuttosto che di quella PRK, che a suo dire non avrebbe causato alcun esito pregiudizievole in quanto egli riferisce solamente alla prima modalità chirurgica la possibilità della complicanza costituita dalla c.d. del Sahara” e non alla seconda;
le carenze di Per_2 accertamenti strumentali indispensabili nella fase preoperatoria e di misure idonee ad evitare qualsiasi tipo di complicanza chirurgica durante e dopo l'atto operatorio;
la non corretta esecuzione del trattamento laser IK prescelto;
la violazione della linea terapeutica raccomandata nel trattamento della sindrome della Sabbia del Sahara. A causa del dedotto insuccesso dell'intervento chirurgico e delle cure somministrate dagli appellati e sostiene di aver subito una serie di danni CP_1 CP_2 eziologicamente riferiti all'operato dei due oculisti non considerati dal giudice di primo grado e consistenti: nel mancato beneficio ottico e visivo in entrambi gli occhi;
nel peggioramento della migliore acuità visiva da lontano e da vicino rispetto alle condizioni pre-operatorie con maggiore entità del danno all'occhio sinistro;
nella carenza di benefici dall'applicazione di lenti correttive;
nell'alta incidenza di disturbi visivi.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “La domanda dell'attore risulta sostanzialmente infondata salvo per quanto di seguito precisato. Le ragioni del rigetto delle prospettazioni (principali) del sono le seguenti: Attraverso un'accurata indagine, culminata Parte_1 in altrettanta scrupolosa e completa relazione, ben motivata, è stato accertato dal C.T.U. prof.
[...]
e dallo specialista prof. che non vi è stata condotta colposa da parte dei due Per_3 Persona_4 medici avendo essi prescelto e praticato una tecnica di intervento del tutto normale, di assoluta diffusione e approvazione internazionale, validata da consolidate linee guida, e del tutto adeguata e consona alle condizioni, età e caratteristiche organiche del soggetto (il ) (nota 1: come Parte_1 ammette la stessa (prima) consulente del ); e che se a seguito dell'intervento l'attore ha Parte_1 riportato modestissimi danni di natura permanente (non superiori al 7%), ciò consegue esclusivamente al trattamento della complicanza secondo quanto suggerito dalla linee guida in relazione a quanto messo in atto dai convenuti (nota 2: E' opportuno chiarire il significato del concetto di complicanza.
La complicanza, ove correttamente inteso il termine, costituisce un evento avverso che seppure prevedibile non sempre è evitabile, posto che la scienza medica come quella chirurgica non è in grado, allo stato attuale delle conoscenze, di condurre sempre e comunque alla guarigione, alla salvezza ed alla risoluzione delle patologie dei pazienti, in assenza di condotte medico sanitarie censurabili per via commissiva o omissiva. Se l'evento avverso, in quanto prevedibile sia anche prevenibile con condotte pagina 11 di 18 medico-sanitarie accorte, perite, appropriate e prudenti (in questo caso da escludere, ad onta di quanto opinato apoditticamente dal CTP attoreo) si è fuori della complicanza nella sua corretta accezione.). Le discrepanze devono essere riferite ad un trattamento medico troppo blando unitamente ad un tardivo ritrattamento chirurgico. Per contro non sono emerse criticità riferibili all'indicazione ed all'esecuzione dell'intervento iniziale, tali da configurare ipotesi di colpa professionale. Il CTU ha risposto in modo puntuale ed esauriente alle note critiche (per lo più divagazioni) del consulente di parte attrice inconferenti, fuorvianti e palesemente forzate e contraddittorie. Va infatti considerato che
è lo stesso attore (per bocca della sua consulente dott.ssa a riconoscere che si è trattato nel caso Per_1 in esame di una rarissima inevitabile complicanza). Ed è la stessa dott.ssa a riconoscere che il Per_1 modo di intervenire in una tale evenienza passa attraverso una prima fase (quella attuata dai convenuti) di somministrazione di cortisonici e se del caso con un successivo reintervento (come avvenuto nel caso del ). Quanto alla scelta di procedere con la universalmente nota e Parte_1 applicata tecnica IK si è trattato di una valida opzione terapeutica del chirurgo operatore, che non merita una apodittica e immotivata censura. Va evidenziato inoltre che, come ricordano gli ausiliari del giudice, fortunatamente per l'interessato, tale rara Sindrome si è risolta, lasciando comunque esiti oculistici di lieve entità, come accertato nel corso dell'indagine peritale. Poiché risulta in atti un valido consenso informato, va dato atto che anche questa censura si è rivelata infondata (facendo emergere un ulteriore contraddizione difensiva del ). Del resto non può non essere sottolineato come il Parte_1
che attribuisce in modo vago responsabilità ai convenuti, dava egli stesso atto di essere Parte_1 cliente da più di vent'anni del dott. fatto questo che evidentemente ratifica la Controparte_1 circostanza della competenza, professionalità e fiducia che il medico aveva fondatamente e nel tempo conquistato agli occhi del paziente.”
Il motivo non ha pregio.
Dalla documentazione in atti si evince che il Tribunale ha fondato la propria decisione sulle valutazioni medico-legali cui è pervenuto il nominato c.t.u. in associazione con il consulente oculista.
I consulenti hanno evidenziato, in sintesi, che: 1) in occasione dell'iniziale intervento di chirurgia refrattiva vi era una precisa indicazione ed era stato prestato dal paziente un valido consenso informato;
2) nel caso in oggetto era possibile effettuare sia la tecnica IK (quella poi utilizzata) e sia la tecnica PRK;
in definitiva, non si è trattato di una scelta non corretta, ma di una valida opzione terapeutica del chirurgo operatore;
3) il trattamento fu eseguito correttamente, senza evidenza di tecnica errata configurante colpa professionale, ma subentrò una “complicanza” rara, ma non prevenibile, né attribuibile ad errori, nota come cheratite lamellare o “sindrome della sabbia del Sahara”; tale complicanza, come descritto in letteratura è di origine sconosciuta e non vi è alcun sistema per potere pagina 12 di 18 prevedere tale complicanza che appare legata piuttosto ad una risposta soggettiva del paziente (delle cellule stromali corneali) all'insulto traumatico del laser;
4) sono stati rilevati, invece, profili di incongruo e ritardato trattamento oculistico, rivolto a fronteggiare una complicanza prevedibile ma non prevenibile;
5) a causa del blando e ritardato trattamento è derivato un maggior danno pari al 7%
(percentuale comprendente il minimo deficit visivo e il discomfort visivo); 6) tenuto conto del tempo trascorso, la situazione è da ritenere ormai definitivamente stabilizzata, senza previsione di future evoluzioni;
7) non sussiste incidenza sulla capacità lavorativa del soggetto, attualmente non occupato, né sulle sue attività esistenziali.
Ebbene, le conclusioni raggiunte dai c.t.u. possono senz'altro essere condivise anche dalla
Corte, essendo fondate su un compiuto esame clinico di (effettuato mediante due Parte_1 visite oculistiche con accertamenti) e su di uno studio e una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla copiosa documentazione sanitaria prodotta dal medesimo.
Ad ogni buon conto, aggiunge il Collegio che, a fronte di tali risultanze, l'appellante non ha allegato criteri utili all'accertamento in concreto della sussistenza della responsabilità dei sanitari convenuti per profili diversi e ulteriori rispetto a quelli evidenziati nella citata relazione peritale.
Circa la lamentata scelta del tipo di intervento chirurgico, nella relazione tecnica d'ufficio, si legge: “Dobbiamo ricordare come la chirurgia refrattiva si sia affermata come chirurgia affidabile perché è in grado di correggere i difetti visivi di un certo grado senza determinare sostanziali decrementi dell'acuità visiva: in parole povere, il paziente vede gli stessi decimi sia prima che dopo
l'intervento, ma dopo l'intervento li vede senza occhiali o lenti a contatto. Le complicanze gravi sono dell'ordine dello 0,01%, e quindi riguardano un paziente su mille operati. Siamo quindi in presenza di una procedura chirurgica sicura ed efficace, dal punto di vista probabilistico… La prima tecnica
(PRK) è più semplice, meno chirurgica, ed ha complicanze quasi esclusivamente post-operatorie, legate all'ablazione della membrana che separa l'epitelio dallo stroma, che vanno sotto il nome di haze (opacamenti). Tali opacamenti sono di grado variabile, in genere modesti, e non sono correlati con la miopia di partenza, nè sono prevedibili a priori. Regrediscono più o meno rapidamente con il decorso postoperatorio e con le cure, ma possono persistere anche per anni. La seconda tecnica
(LASIK) è più complessa e più chirurgica ma più praticata nel mondo, ha complicanze diverse, essenzialmente legate alla tecnica chirurgica di formazione del lembo... Pertanto la tecnica scelta, la
LASIK, rappresenta lo standard chirurgico più praticato nel mondo ed era in grado di correggere il difetto visivo in maniera molto soddisfacente. Va anche rimarcato che il trattamento con Laser ad eccimeri, è stato effettuato in un paziente con miopia medio-bassa, e quindi nei limiti ottimali della tecnica chirurgica in questione, che può correggere bene difetti visivi fino ad un certo grado di miopia pagina 13 di 18 ( entro e non oltre circa 12 diottrie )... Per quanto attiene all'età in cui è stato praticato l'intervento, una vasta letteratura internazionale afferma che il limite inferiore per praticarlo sia rappresentato dall'età di diciotto-diciannove anni, purchè la miopia sia stabile e non progressiva;
e nel caso del periziando la miopia era stabilizzata e non progressiva. Il paziente presentava al momento dell'intervento per cui è causa, un astigmatismo miopico composto in OO lievissimo ed una miopia di diottrie – 2/3. Pertanto la scelta dell'intervento IK, è valida.”.
In relazione alla verificazione della complicanza registrata e al suo trattamento, i periti d'ufficio hanno precisato: “L'unica terapia attualmente disponibile è l'uso di corticosteroidei nel post operatorio e/o il sollevamento del lembo con lavaggio dell'interfaccia. La complicanza di cui trattasi tende generalmente a regredire nei casi più lievi, anche se sono presenti casi nei quali permane un deficit visivo più o meno grave. Non vi è alcun sistema di potere prevedere tale complicanza che appare legata piuttosto ad una risposta soggettiva del paziente (delle cellule stromali corneali) all'insulto traumatico del laser… .. Le linee guida consultate da noi indicano che immediatamente dopo la diagnosi di sindrome della sabbia, va praticata una terapia locale basata su colliri cortisonici instillati secondo alcuni AA. ogni ora, secondo altri AA .ogni due ore. Nel nostro caso fu prescritto un collirio di 4 volte al di in OD e x 6 in OS . Se nei primi giorni non si ottiene un Pt_2 miglioramento, si deve procedere al risollevamento del lembo ed al lavaggio dell'interfaccia.”
Va aggiunto che alle argomentazioni tecniche poste a sostegno del secondo motivo di gravame, che risultano diffusamente articolate nella perizia di parte a firma della dott.ssa prodotta nel primo Per_1 grado da la ctu risulta aver dato compiuta risposta, così come risultano esaurientemente Parte_1 riscontrate le critiche avanzate alla bozza preliminare dal ctp dell'appellante.
Si deve ricordare, in proposito, che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - come accaduto nel caso concreto -, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 9/1/2009 n 281; cfr. anche Cass. Civ. Sez.
III, 6/10/2005 n 19475; Cass. Civ. Sez. I, 4/3/2011 n. 5229).
Pertanto, anche il secondo motivo di gravame deve dirsi privo di fondamento.
§ 9.3 — Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erronea quantificazione dei danni subiti e del nesso causale tra la condotta colposa degli attuali appellati e i danni.
Secondo il Tribunale, recependo pedissequamente le indicazioni del CTU, avrebbe Parte_1 erroneamente escluso la gran parte dei danni, sia nella loro configurazione non patrimoniale che in pagina 14 di 18 quella di danno patrimoniale. Nello specifico l'appellante deduce, con riferimento alla prima tipologia di danno, che, a causa del malriuscito intervento chirurgico, avrebbe successivamente riportato: alterazione psichica del tono dell'umore; modificazione delle abitudini di vita;
comparsa di gravi problemi di postura;
riflessi dinamico-relazionali, esistenziali ed occupazionali. Per recuperare le conseguenze dette, egli dichiara di aver sostenuto, nel corso degli anni seguenti all'intervento, numerose visite specialistiche ed esami diagnostici, con documentazione anche di spesa prodotta nel primo grado di giudizio che sarebbe idonea alla dimostrazione della entità del danno patrimoniale subito.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “A spetta il ristoro del Parte_1 modesto danno biologico riportato. La , società titolare della strumentazione e quindi di CP_3 fatto della struttura medico-sanitaria necessaria e attiva nello studio del dott. risponde in CP_1 solido con i medici, secondo i consolidati principi elaborati in proposito dalla giurisprudenza. Per quanto concerne il calcolo del danno biologico (permanente) non vi è dubbio che per la liquidazione del danno vanno applicate le tabelle ministeriali elaborate per le micropermanenti e non quelle del tribunale. Ed invero la legge prevede che per i danni da collocare entro il tetto del 9% la liquidazione debba essere effettuata non in base alle tabelle dei tribunali ma in base alle stringenti, calmierate e non modulabili dal giudice (se non in maniera fissa e contenuta, aumento max 1/5 3) micropermanenti, di cui ai decreti ministeriali emanati ai sensi delle disposizioni in tema di RCA (cfr. art.3 comma terzo
d.l.13.09.2012 n° 158 convertito dalla L. 189/2012), Considerata la data del fatto e l'età dell'attore, spetta al medesimo il ristoro del danno biologico causato dai medici, la responsabilità è concorrente, rapportato ad una invalidità permanente del 7%, ; per un totale di €.10.731,00. Somma comprensiva di rivalutazione ed interessi legali, previa devalutazione. Invero il calcolo di tali interessi è stato effettuato in virtù della sentenza del 17.2.1995 n.1712 della Suprema Corte procedendo prima alla devalutazione della somma alla data del fatto, importo già rivalutato alla data della sentenza;
e successivamente calcolando sull'importo rivalutati anno per anno i relativi interessi legali ai tassi stabiliti per legge anno per anno, senza alcuna capitalizzazione.”
Anche il suddetto motivo di appello è infondato.
L'esame analitico della documentazione sanitaria e l'approfondita indagine compiuta dai consulenti d'ufficio conducono, infatti, alla condivisione della motivazione resa dal giudice di primo grado in ordine alla liquidazione del danno effettuata.
Nello specifico si legge nella ctu: “A causa del blando e ritardato trattamento è derivato un maggior danno pari al 7% (percentuale comprendente il minimo deficit visivo ed il discomfort visivo).
Tenuto conto del tempo trascorso, la situazione attuale è da ritenere ormai definitivamente stabilizzata, pagina 15 di 18 senza previsione di future evoluzioni. La valutazione proposta più sopra è stata desunta in base ai comuni barèmes valutativi e, in particolare dalla tabella riportata nella Guida di Bargagna e
Collaboratori, organo della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni. Non sussiste incidenza sulla capacità lavorativa del soggetto, attualmente non occupato, né sulle sue attività esistenziali del soggetto.
Occorre aggiungere che i consulenti d'ufficio, rispondendo a una critica del ctp attoreo, hanno chiarito: “La valutazione - della percentuale di danno biologico pari al 7 % - è stata fatta sia sul visus perduto sia sul disconfort visivo, applicando quello che viene attribuito come valore massimo per tale esiti. La iposecrezione lacrimale non è una complicanza legata ad una malpractice, ma è prevista come possibile esito anche in interventi ben eseguita e senza complicanze”.
Invero, gli esiti permanenti residuati dal negligente trattamento della incolpevole complicanza sorta a seguito dell'intervento chirurgico dell'8/5/2009, sono stati oggetto di valutazione specifica ed esaustiva da parte dei periti d'ufficio. Risultano riportati nella relazione prodotta gli esiti della visita oculistica e degli accertamenti specialistici effettuati in occasione della prima seduta peritale sulla persona del nonché gli esiti dell'esame clinico svolto in occasione della seconda seduta Parte_1 peritale avente ad oggetto anche un esame neurologico, una valutazione del versante psichico, un esame dell'apparato respiratorio e uno di quello cardiovascolare, oltre ad un esame ortopedico.
Quanto alle spese, i periti hanno infine precisato: “in atti risulta un coacervo di numerose fatture sanitarie relative ad accertamenti specialistici di vario genere (ortopedico, cardiologico, otorinolaringoiatrico, neurologico, radiologico ecc. ecc.) di cui non si ritiene ammetterne il risarcimento, in quanto spese estranee all'evento per cui è causa.”.
A fronte della compiuta valutazione medico legale, non si rinvengono elementi oggettivamente utili a sovvertire la proposta di liquidazione del danno biologico resa dai consulenti, né per ritenere erroneo il loro giudizio di non pertinenza con l'intervento per cui è causa delle fatture sanitarie relative ad accertamenti specialistici di genere assai vario ed estraneo all'ambito oculistico allegate dal
Parte_1
Va altresì evidenziato che l'applicazione delle tabelle ministeriali effettuata dal giudice di prime cure risulta corretta.
Infatti, secondo il meccanismo previsto dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. n.
209/2005), il risarcimento del danno biologico per le lesioni di lieve entità (postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento) va liquidato in base alle suddette tabelle emanate con decreto ministeriale anche in materia di responsabilità medica, come sancito dalla L. n. 24/2017, art. 7 co. 4: “. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la pagina 16 di 18 professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”.
In definitiva merita rigetto anche il terzo motivo di appello.
§ 9.4 – Con il quarto motivo, ha impugnato il capo della sentenza di primo grado nel Parte_1 quale è stata disposta la compensazione delle spese processuali.
Lamenta l'appellante che, contrariamente a quanto argomentato dal giudice di prime cure, avrebbe, egli soltanto tra tutte le parti, aderito alla seconda mediazione che sarebbe stata disposta dal
Tribunale. Nell'articolare il motivo di impugnazione è indicata la data del 23 aprile 2018, quale giorno in cui il giudice avrebbe avanzato tanto la prima proposta conciliativa quanto la seconda. Conclude
l'appellante che il Tribunale, nel regolare le spese, avrebbe comunque dovuto tenere presente l'esito complessivo della lite.
Si legge in proposito nella sentenza gravata: “L'attore ha irragionevolmente rifiutato la proposta del Giudice di cui all'ordinanza del 23.4.2018, causando l'inutile protrazione del giudizio. E' giusto compensare per tale motivo, non meno che per la significativa soccombenza sulla tetragona posizione assunta dall'attore nella causa, le spese del giudizio.”
Risulta dagli atti che la proposta conciliativa formulata dal giudice ex art. 185 bis c.p.c. (che prevedeva il pagamento della somma di € 9.000,00 a carico dei convenuti, oltre a una somma equitativa per invalidità temporanea e a un contributo alle spese di causa pari a € 3.000,00) è stata solamente una, elaborata all'esito delle risultanze della ctu e con nota indicativa della infondatezza delle osservazioni critiche mosse alla ctu medesima. Nell'ordinanza alla quale è allegata la proposta conciliativa è stato assegnato alle parti termine fino al 15/7/2018 per il raggiungimento di un accordo sulla proposta, con indicazione di un termine dilatorio decorrente da tale data per depositare domanda di mediazione ai sensi dell'art. 5, secondo comma Dec. Lgs. n. 28/2010 nel caso di difficoltà al raggiungimento di una conciliazione sulla base della proposta giudiziale e anche in considerazione dei vantaggi temporali e fiscali della procedura di mediazione.
Nel termine suddetto è intervenuta soltanto l'accettazione da parte del convenuto CP_1 comunicata alle altre parti a mezzo pec del 9/7/2018 e depositata in giudizio con modalità telematica.
Per contro, l'attore, senza nulla dedurre in merito alla proposta ex art. 185 bis c.p.c., ha depositato domanda di avvio della procedura di mediazione in data 16/7/2018. Nel primo incontro le parti chiamate hanno dichiarato di non voler aderire alla procedura, essendo spirato inutilmente per la parte chiamante il termine fissato dal giudice al 15/7/2018 per manifestare la volontà adesiva alla proposta dallo stesso formulata.
pagina 17 di 18 Ciò posto, ritiene la Corte che la mancata accettazione della proposta ex art. 185 bis c.p.c. da parte dell'attore - sostanzialmente simile al contenuto della successiva decisione - senza aver addotto alcuna motivazione, unitamente all'aver formulato una domanda risarcitoria evidentemente sproporzionata rispetto al danno di lieve entità effettivamente subito, giustifica la decisione del
Tribunale di pervenire alla compensazione delle spese del giudizio.
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 10. — Per quanto concerne le spese di lite esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellante. Sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (valore della causa sino ad € 150.000,00, valore medio con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione attesa la assenza di attività istruttoria).
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Totale compenso tabellare: € 12.154,00
§ 11. — Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario Controparte_1 CP_5 Controparte_3 di Roma n. 21020/2019, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da , confermando la sentenza impugnata;
Parte_1
2. Condanna a rifondere a e le spese di lite che Parte_1 Controparte_1 CP_5 liquida in complessivi € 12.154,00 ciascuno per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Roma il 2 luglio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
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