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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 27/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANCIANO
in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
dott. Massimo Canosa - Presidente
dott. Giovanni Nappi - Giudice est.
dott.ssa Chiara D'Alfonso - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12/2022 R.G. e vertente
TRA
( , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Sofia Nanni, come da mandato in calce al ricorso;
ammessa a patroci- nio a spese dello Stato;
RICORRENTE
E
( ), elettivamente do- Controparte_1 C.F._2
miciliato in ANno, Via Dalmazia 9/a, presso lo studio dell'avv. Consuelo Di
Martino, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti;
RESISTENTE
1 e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente a oggetto: separazione giudiziale conclusioni delle parti: come da note d'udienza
Fatto e diritto
1. ha convenuto in giudizio il coniuge Parte_1 Controparte_1
domandando pronuncia di separazione personale con addebito al marito e indi- cando come condizioni, quanto alla regolazione della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minorenni (nato nel 2016) e (nata nel Per_1 Per_2
2018), l'affidamento condiviso, la collocazione presso di sé con diritto di visita del padre (come dettagliato in ricorso), l'assegnazione a sé della casa familiare
(in Selva di Altino, Via Federico Spoltore 11) nel diritto personale di godimen- to (da locazione) dei coniugi e il contributo di al mantenimento diretto CP_1
dei figli sub specie di assegno periodico mensile complessivo di euro 800,00; quanto all'assistenza materiale in proprio favore, un assegno di mantenimento mensile di euro 200,00 “atteso lo stato di disoccupazione della moglie,
l'impossibilità di reperire un impiego e in considerazione del tenore di vita te- nuto in costanza di matrimonio e della conduzione in locazione [...] della casa coniugale”, il carico esclusivo a delle “morosità pendenti” “dei canoni CP_1
di locazione” della casa coniugale, pari a euro “400,00 [...] mensili, le bollette del condominio, dell'acqua, della luce e del metano”, e l'attribuzione in proprio favore dell'uso del “veicolo AN Y TI [...] intestato a [...] CP_1
poiché necessario ad espletare le incombenze della vita quotidiana della ricor- rente e dei minori”.
si è costituito aderendo alla domanda di separazione;
chiedendo il ri- CP_1
getto della domanda di addebito;
chiedendo l'affidamento condiviso con collo- cazione presso di sé dei figli “ai fini anagrafici” ma sostanzialmente paritario,
2 ossia con collocazione “alternata” presso entrambi i genitori (“insiste affinché
e stiano con lui quindici giorni al mese e a tal fine richiede le set- Per_1 Per_2
timane alternate”); non “avanza[ndo] alcuna domanda di assegnazione” della
“casa coniugale condotta in locazione” “e pertanto la stessa rimarrà nella di- sponibilità [di] che oggi la occupa, la quale dovrà provvedere a cor- Parte_1
rispondere tutte le spese relative all'immobile locato”; indicando, “in un'ottica di collocazione paritaria”, il proprio contributo al mantenimento diretto dei fi- gli come assegno periodico mensile complessivo di euro 200,00, “comprensivo di assegni familiari”, oltre concorso paritario nelle spese straordinarie;
chieden- do il rigetto della richiesta di assegno di mantenimento da persistenza dell'obbligo di assistenza materiale tra coniugi separati in quanto “si Parte_1
trova in buona salute e quindi nelle condizioni di lavorare”; dichiarandosi “di- sposto a procedere con il passaggio di proprietà della autovettura in favore del- la moglie”; “non accetta[ndo] il contraddittorio” quanto alla richiesta, che “esu- la d[a]l presente giudizio”, di “pagamento degli arretrati, delle bollette del con- dominio e delle uten[z]e”.
e sono coniugi in virtù di matrimonio celebrato in Casalan- Parte_1 CP_1
guida il 21 maggio 2016.
All'udienza presidenziale del 12 aprile 2022 le parti hanno rappresentato che “il marito versa un assegno di euro 500 mensili per i figli”.
Con ordinanza presidenziale ex art. 708, c. 3, c.p.c. depositata il 27 aprile 2022 il
Tribunale ha disposto affidamento condiviso, collocazione presso la madre, as- segnazione alla stessa della casa familiare, con diritto di visita così regolamenta- to: IN “potrà vedere i figli nei giorni di martedì e giovedì [...] dalle 17[.]30 alle 19[.]30 e la domenica dalle 11.00 alle 16.00; i figli saranno inoltre collocati presso il padre durante le vacanze estive per almeno 15 giorni (anche non con- secutivi) e, ad anni alterni, durante le vacanze natalizie (intendendosi per tali i
3 giorni 24-25 e 26 dicembre) e pasquali (domenica e lunedì di Pasqua) ed i com- pleanni dei figli;
e saranno inoltre insieme al padre nei giorni del Per_1 Per_2
compleanno di quest'ultimo”; un contributo di al mantenimento diret- CP_1
to dei figli sub specie di assegno periodico mensile complessivo di euro 500,00, oltre concorso paritario nelle spese straordinarie, disponendo altresì che “ogni forma di assegno familiare erogato dall'INPS sia versato per l'intero al genitore collocatario dei figli minori, ossia;
un assegno di mantenimento da Parte_1
persistenza dell'obbligo di assistenza materiale tra coniugi separati a carico di pari a “euro 100,00 mensili”. CP_1
Instaurata la fase a rito ordinario di cognizione, il Tribunale ha concesso i ter- mini ex art. 183, c. 6, c.p.c. e, all'esito, fissato udienza di precisazione delle con- clusioni ai sensi dell'art. 709-bis c.p.c.
ha rappresentato di non avere “più interesse alla domanda relativa Parte_1
alla condanna del al pagamento delle [...] morosità pregresse” inerenti CP_1
al contratto di locazione;
e alla “richiesta di lasciare a disposizione e in uso alla medesima il veicolo AN Y TI”.
Il pubblico ministero ha concluso per la “separazione tra i coniugi”.
2. Il Tribunale pronuncia la separazione personale di e Parte_1 CP_1
Infatti, le loro stesse deduzioni e l'esito negativo, all'udienza presidenziale, del tentativo di conciliazione depongono univocamente per la intollerabilità della convivenza, ai sensi e ai fini dell'art. 151 c.c.
3. Il Tribunale dispone che il regime di affidamento, collocazione e visita del genitore non collocatario sia quello di cui all'ordinanza presidenziale depositata il 27 aprile 2022 e richiamata, in dettaglio quanto alla regolamentazione del di- ritto di visita, sub 1.
4 Infatti, l'affidamento condiviso paritario, ossia con collocazione “alternata” presso entrambi i genitori, chiesto da generalmente non risponde CP_1
all'interesse del minore in quanto lo costringe alla sostanziale duplicazione degli ambienti e dei riferimenti materiali della vita quotidiana;
in particolare,
l'affidamento condiviso paritario può essere disposto solo quando vi sia accor- do dei genitori e tutti i soggetti coinvolti, anche i figli, condividano la soluzione, perché “non ci sono dubbi […] che modificare continuamente la propria casa di abitazione può avere un effetto destabilizzante per molti minori” (C.
4060/2017).
Ciò è appunto evidentemente predicabile nel caso di specie, considerando l'età dei figli (nati nel 2016 e 2018 e quindi infra-decenni)
Il diritto di visita di genitore non collocatario, come articolato CP_1
nell'ordinanza presidenziale, è sostanzialmente conforme a quanto le parti ave- vano convenuto in accordo di separazione consensuale, cui ha “revo- CP_1
ca[to] il proprio consenso” per motivi patrimoniali. deduce che il Parte_1
“pernotto” dei figli presso il padre durante i 15 giorni estivi non risponde al lo- ro interesse, “attesa la tenera età degli stessi[; i] bambini non sono infatti abitua- ti a dormire senza la mamma e in presenza di estranei al nucleo familiare”; ma il
Tribunale ritiene che il “pernotto” per i (soli) 15 giorni predetti sia invece fun- zionale all'interesse dei minori a “preservare” e “consolidare” “la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bi- genitorialità e alla crescita equilibrata” (C. 4056/2023; C. 21425/2022).
È poi appena il caso di rilevare che l'età di e rende “in contrasto Per_1 Per_2
con l'interesse” degli stessi il loro ascolto, adesso disciplinato dall'art. 473-bis 4
c.p.c. (e 315-bis, c. 3, c.c.): “Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei proce- dimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le
5 opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità. [...] Il giudice non procede all'ascolto, dando- ne atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato. [...]
Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto soltanto se ne- cessario”.
4. Quanto all'assegnazione (intesa come assegnazione del diritto personale di godimento da locazione) della casa familiare in Selva di Altino, Via Federico
Spoltore 11, che comunque spetterebbe al genitore collocatario dei figli, le parti non controvertono che essa sia fatta a Parte_1
5. Quanto al contributo del genitore non collocatario al mantenimento CP_1
diretto di e da parte del genitore collocatario il Tri- Per_1 Per_2 Parte_1
bunale osserva ciò che segue.
Ai sensi dell'art. 315-bis, c. 1, c.c., “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educa- to, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”; mentre l'art. 337-ter, c. 4,
c.c. prevede che “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la cor- responsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di propor- zionalità, da determinare considerando: [...] le attuali esigenze del figlio [...] il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genito- ri [...] i tempi di permanenza presso ciascun genitore [...] le risorse economiche di entrambi i genitori [...] la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
6 Il genitore presso il quale sono collocati i figli ha diritto, a prescindere da un provvedimento del giudice, agli assegni familiari per i figli ex art. 211, l. 151/1975 e altri trattamenti analoghi corrisposti al genitore non collocatario, “indipenden- temente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio” (C.
12770/2013); se invece gli assegni familiari sono non per i figli, ma per il coniuge separato (“cui sono corrisposti per consentirgli di far fronte al suo obbligo di mantenimento ex artt. 143 e 156” c.c.), di essi si tiene conto in sede di determi- nazione del contributo a carico di tale coniuge per il mantenimento dei figli (C.
12770/2013).
in via subordinata rispetto alla richiesta di “collocamento paritario”, CP_1
indica in euro 500,00 comprensivi di assegni familiari l'importo del suo contribu- to.
Il Tribunale ritiene invece di confermare quanto disposto nell'ordinanza presi- denziale, sia in virtù di quanto appena sopra detto sulla spettanza degli assegni familiari per i figli;
sia in virtù di una valutazione della somma di euro 500,00 al netto degli assegni familiari come proporzionata (ex art. 337-ter, c. 4, c.c.) al reddito di ome dallo stesso allegato (da ultimo, euro 1.300,00 netti mensili). CP_1
Quanto alle spese straordinarie per i figli, il Tribunale ne dispone il concorso paritario dei genitori quanto alle spese straordinarie routinarie (a esempio “spese per l'acquisto di occhiali;
visite specialistiche di controllo;
pagamento di tasse scolastiche”); mentre per le spese straordinarie in senso stretto, “imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare”, in difetto di accordo tra le parti, il diritto al con- tributo presuppone un accertamento di conformità ai principii di adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato (C. 379/2021).
Conclusivamente, il Tribunale determina il contributo di IN al manteni- mento diretto di e nella forma di assegno periodico mensile di Per_1 Per_2
7 euro 500,00, oltre versamento a di quanto percepito a titolo di asse- Parte_1
gni familiari e concorso paritario nelle spese straordinarie come sopra definite.
6. In relazione all'“assegno di mantenimento per sé” chiesto da nel- Parte_1
la misura di euro 200,00 mensili, il Tribunale osserva quanto segue.
6.1. La separazione personale non fa venir meno l'obbligo di assistenza mate- riale tra i coniugi;
la persistenza di tale obbligo si giustifica nella persistenza del vincolo coniugale.
L'obbligo di assistenza materiale si traduce, ricorrendo determinati presupposti, nell'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento che ha, appunto, la funzione di determinare una continuità tra la fase della convivenza e quella del- la crisi.
Presupposti dell'assegno di mantenimento sono: che il coniuge richiedente non abbia un reddito sufficiente (“non abbia adeguati redditi propri”: art. 156, c. 1,
c.c.) a conservare un tenore di vita analogo a quello potenzialmente offerto dal- la continuazione della vita matrimoniale (C. 975/2021; C. 20858/2021) secon- do il complesso delle risorse economiche dei coniugi (anche se precedentemen- te minormente utilizzate, ossia anche se il richiedente avesse prima della separa- zione tollerato, subito o accettato un tenore di vita più modesto di quello con- sentito dalle risorse disponibili: C. 1557/2003; e “a prescindere[...] dalla prove- nienza delle consistenze reddituali o patrimoniali [...] godute [“dai coniugi quan- do vivevano insieme”], assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco, [che
“contribuiscono alla ricostruzione del tenore di vita familiare” e] in relazione ai quali l'ordinamento prevede, anzi, strumenti processuali, anche ufficiosi, che ne consentano l'emersione ai fini della decisione”: C. 22616/2022); che vi sia una disparità economica tra i coniugi e il coniuge più abbiente abbia risorse (anche non produttive di reddito) sufficienti a consentire all'altro di conservare un te- nore di vita analogo a quello potenzialmente offerto dalla continuazione della
8 vita matrimoniale e comunque tali che la corresponsione di una somma non determini la privazione dell'obbligato del minimo indispensabile per la soprav- vivenza (“l'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circo- stanze e ai redditi dell'obbligato”: art. 156, c. 2, c.c.); le “disponibilità patrimo- niali dell'onerato [vanno valutate senza] limitarsi a considerare [...] il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, [dovendosi] tenere conto an- che degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in ter- mini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuo- so” (C. 22616/2022).
Il coniuge più abbiente può non avere risorse sufficienti a consentire all'altro di conservare un tenore di vita analogo a quello potenzialmente offerto dalla con- tinuazione della vita matrimoniale anche in ragione del fatto che, di per sé, la separazione generalmente comporta per i coniugi un accrescimento delle spese per duplicazione di alcune voci, in particolare quelle inerenti all'abitazione.
È inoltre insindacabile la scelta del coniuge che non chiede l'assegno di cessare o diminuire l'attività lavorativa, con conseguente riduzione o esclusione del di- ritto all'assegno dell'altro (C. 4800/2002), salvi eventuali profili penali.
In relazione al coniuge richiedente, la possibilità di avere “adeguati redditi pro- pri”, ossia la capacità lavorativa non esercitata, può essere equiparata alla perce- zione di redditi propri solo se sussiste in concreto, ossia solo in caso di “effettiva sopravvenuta possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita” (C.
789/2017), se del caso tenendo conto del ritardo con il quale l'esigenza di inse- rirsi nel mondo del lavoro si è presentata per il coniuge già dedicatosi alla fami- glia;
rilevano altresì, tra gli altri, attitudini e qualificazione del coniuge, condi- zioni del mercato, età, stato di salute;
l'“attitudine al lavoro proficuo [...], quale
9 potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della de- terminazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice[, ma facendo riferimento alla] effettiva possibilità di svolgimento di un'attività la- vorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche”
(C. 24049/2021); peraltro, questo “principio non può essere amplificato fino al punto di ritenere che una concreta attitudine al lavoro, capace di trovare un po- sitivo riscontro sul mercato, possa rimanere non sfruttata a causa dell'inerzia dello stesso richiedente l'assegno, con il risultato di addossare l'onere del suo mantenimento sul coniuge separato e occupato” (C. 20866/2021).
È il richiedente l'assegno che deve provarne i presupposti e, tra questi, la pro- pria incapacità lavorativa, ossia che non sussiste una “effettiva sopravvenuta possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita”; peraltro, la giuri- sprudenza ritiene che non è necessario l'accertamento dei redditi dei coniugi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una ricostruzione attendibile delle loro situazioni reddituali e patrimoniali complessive (C. 605/2017; C.
975/2021; C. 20858/2021); inoltre, la mancata produzione di “ogni documen- tazione” relativa ai redditi e al patrimonio può valere “contegno” ai fini dell'art. 116, c. 2, c.p.c. (Tribunale di Roma, 19 maggio 2017).
6.2. Ebbene, in virtù di quanto sopra il Tribunale ritiene di confermare l'assegno di mantenimento dell'importo di euro 100,00 mensili stabilito in ordi- nanza presidenziale.
In particolare, per collocataria di due bambini nata Parte_1 Persona_3
nell'85 e che, evidentemente, durante la convivenza matrimoniale ha contribui- to al “tenore di vita” familiare accudendo i figli in età prescolare e quindi rinun- ciando a possibili prospettive lavorative, non è predicabile una equiparazione
10 della capacità lavorativa non esercitata alla percezione di redditi propri, spe- cialmente in difetto di una concreta, effettiva ma non colta possibilità di svol- gimento di attività lavorativa, che comunque, “in considerazione di ogni con- creto fattore individuale ed ambientale” rilevante nel caso di specie, e anche nel confronto con il reddito ammesso di (euro 1.300,00, come detto), la- CP_1
scerebbe altamente verosimilmente impregiudicato il diritto di a una Parte_1
“integrazione” reddituale nella misura determinata dal Tribunale (e non lontana da quella pretesa da di euro 100,00 mensili. allega che Parte_1 CP_1 [...]
“realizza bigiotteria artigianale che vende su siti di e-commerce, pub- Pt_2
blicizzata sui media, il cui reddito, fosse anche modesto, viene celato [...] pur di apparire totalmente indigente”; ma ciò, evidentemente, anche in considerazione della non professionalità e occasionalità di tale attività, non vale a escludere i presupposti dell'assegno come sopra determinato e, anzi, manifesta e conferma come non sia “inerte” nel cercare di procurarsi redditi propri. Parte_1
7. Il contributo al mantenimento di e sub specie di assegno perio- Per_1 Per_2
dico e l'assegno di mantenimento di a carico di verranno Parte_1 CP_1
adeguati automaticamente, e annualmente, secondo gli indici ISTAT.
8. La causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sulla domanda di addebito, per il quale ha insistito anche in scritti difensivi conclu- Parte_1
sionali.
Il Tribunale provvede sull'ulteriore istruzione con separata ordinanza.
9. La regolamentazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di ANno, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di e Parte_1 CP_1
coniugi in virtù di matrimonio celebrato in Casalanguida il 21 maggio
[...]
11 2016, iscritto/trascritto nei registri dello Stato civile del comune di Casalangui- da dell'anno 2016, atto n. 1, p. 1, u. 1; alle seguenti condizioni:
- regime di affidamento, collocazione e visita del genitore non collocatario
( dei figli e come in parte motiva sub 3 (diritto di visita CP_1 Per_1 Per_2
come da ordinanza presidenziale del 27 aprile 2022);
- assegnazione della casa familiare in Selva di Altino, Via Federico Spoltore 11 come in parte motiva sub 4 (a ; Parte_1
- contributo di al mantenimento diretto di e come in CP_1 Per_1 Per_2
parte motiva sub 5 (assegno periodico mensile di euro 500,00; versamento a
[...]
di quanto percepito a titolo di assegni familiari;
concorso paritario nel- Pt_2
le spese straordinarie come ivi definite);
- assegno di mantenimento del coniuge separato a carico di come in CP_1
parte motiva sub 6.2 (euro 100,00 mensili);
- adeguamento annuale automatico come in parte motiva sub 7;
b) dispone che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica al compe- tente Ufficio dello stato civile, per le annotazioni ex art. 69 d.P.R. 396/2000;
c) dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza;
d) spese alla sentenza definitiva.
ANno, 27 gennaio 2025.
Il Presidente
Massimo Canosa
Il Giudice estensore
Giovanni Nappi
12