TAR Bologna, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 504
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Sentenza 17 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art.18 del D.L. 25.3.1997, n.67 convertito in legge 23.5.1997, n.135

    Il collegio ritiene che, sebbene il procedimento penale si sia concluso con un'assoluzione perché 'i fatti non costituiscono reato', i fatti nella loro oggettività si sono verificati. Il ricorrente, venuto a conoscenza di fatti costituenti reato, aveva l'obbligo di segnalarli. La scelta di non segnalare quanto emerso dalle intercettazioni non è riconducibile all'Amministrazione di appartenenza, mancando il nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere e il compimento dell'atto.

  • Rigettato
    Eccesso di potere nella figura sintomatica del difetto d’istruttoria e del travisamento dei fatti

    La mancata irrogazione di una sanzione disciplinare non costituisce, di per sé, un presupposto idoneo per disporre il rimborso delle spese ex art. 18 del D.L. n. 67/1997.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 504
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 504
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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