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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 28/10/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024 / 1050
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente
dott.ssa Alessandra MEDI Giudice
dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1050/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Cesenatico (FC), viale Della Repubblica n.119/c, con il patrocinio dell'avv. RICCIARDI RAFFAELLA elettivamente domiciliata presso il difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
7.11.1975 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. COMANDINI CECILE elettivamente domiciliato presso il difensore
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui alle note depositate il 22.7.2025 e confermate all'udienza del 22.7.2025 per come di seguito integralmente trascritte: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in data 26.02.2011, con atto trascritto nei
[...] Controparte_1 Registri dello Stato Civile del Comune di Collebeato (BS) Anno 2011, Numero 1, Parte II,
Serie A, Ufficio 1;
2. affidare le figlie minori e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Per_1 Per_2 la madre;
i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre per le decisioni di maggiore interesse per la prole saranno assunte insieme, avendo riguardo alle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni delle stesse;
3. il padre potrà tenere con sé le figlie due volte a settimana, il lunedì e martedì di ciascuna settimana, ovvero due giorni comunque contigui infrasettimanali da concordare con la madre e con congruo preavviso, dall'uscita da scuola e con l'obbligo di riaccompagnarle a scuola al termine della visita infrasettimanale;
il padre potrà tenere con sé le figlie per fine settimana alternati con la madre. Il fine settimana che trascorreranno con il padre avrà inizio il venerdì dall'uscita di scuola, ovvero dalle ore 12:30 del venerdì nei periodi di sospensione delle attività didattiche, ed avrà termine il lunedì mattina quando verranno riaccompagnate a scuola;
il padre potrà trascorrere con le figlie 15 giorni anche non consecutivi nel periodo delle vacanze scolastiche estive. Il padre comunicherà alla madre il periodo prescelto con almeno 20 giorni di anticipo;
e trascorreranno alternativamente con i genitori le Per_1 Per_2 festività del Natale e del Capodanno e tre giorni consecutivi per le vacanze di Pasqua e Pasquetta;
in ogni caso, i coniugi si impegnano reciprocamente a dare la propria disponibilità in caso di trasferte dovute ad impegni lavorativi che andranno a modificare e/o integrare i giorni sopra determinati;
4. ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie il giorno del proprio compleanno salvo il diritto dell'altro di recuperare tale giornata nella settimana successiva. I compleanni delle figlie verranno trascorsi alternativamente negli anni con i genitori qualora non vi sia l'auspicabile possibilità di trascorrerlo con entrambi i genitori;
5. In ragione della decadenza della proposta lavorativa che aveva giustificato la richiesta di autorizzazione al trasferimento in Brescia formulata dalla dott.ssa e al contempo in vista della nuova Pt_1 occupazione lavorativa presso Promopharma di San Marino, il dott. continuerà a versare, CP_1 mediante bonifico bancario alla ricorrente entro il giorno 27 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di €. 900,00 (€. 450,00 per ciascuna figlia) fino al mese di dicembre 2025 compreso;
le parti concordano che dal mese di gennaio 2026, il dott. corrisponderà mediante bonifico CP_1 bancario alla ricorrente entro il giorno 27 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di €. 700,00 (€. 350,00 a figlia), somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat a partire da gennaio 2027;
6. Le spese straordinarie, contratte nell'interesse delle figlie, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, ad eccezione delle spese mediche il cui costo sarà a carico di per il Controparte_1
70% e di per il 30%. Le spese straordinarie saranno individuate e disciplinate dal Parte_1 protocollo in uso presso il Tribunale di Forli che si intende qui richiamato;
ciascun genitore avrà diritto di portare in detrazione le spese straordinarie sostenute e riguardanti le figlie;
l'assegno unico previsto per le figlie sarà percepito al 50% da ciascun genitore;
7. ciascun genitore si farà carico dei costi di babisiteraggio necessari a coprire le proprie esigenze e necessità lavorative ed extra lavorative;
8. corrisponderà l'importo di €. 1.050,00, pari al 50% dell'assegno unico dallo stesso Controparte_1 percepito da luglio 2022 a febbraio 2024, nonché l'importo dovuto a titolo di rivalutazione Istat sul contributo al mantenimento alle figlie maturato da giugno 2023 ad oggi e pari ad €. 86,40, in sei rate mensili. La prima rata verrà corrisposta a dicembre;
9. provvederà a ritirare i beni di sua esclusiva proprietà: n. 4 sedie, un tappetto salotto Parte_1
e uno specchio, a tutt'oggi ancora presenti all'interno dell'ex casa coniugale, previo accordo su giorno ed ora del ritiro con , il quale fin da ora nulla oppone al ritiro;
Controparte_1
10. le spese legali della presente procedura saranno compensate tra le parti;
11. ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza di divorzio all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Collebeato, provincia di Brescia, perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.''
All'udienza del 22.7.2025 le parti, anche personalmente, confermano le condizioni lette e i Procuratori precisano quanto segue: al punto 3 si precisa che al posto delle parole “lunedì e martedì” deve leggersi
“dal lunedì al mercoledì mattina” e che dopo la parola “infrasettimanale” di pag. 2 riga 2 deve aggiungersi
“comunque con due pernottamenti consecutivi”.
Il Pubblico Ministero non presentava conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6 maggio 2024, ha chiesto la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto con , celebrato in data 26 febbraio 2011 con rito Controparte_1 concordatario nel Comune di Collebeato (BS), in regime di separazione dei beni e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Collebeato (BS) al n. 1, Parte II, Serie A, anno 2011. Dalla loro unione sono nate due figlie: (2014) e (2018), attualmente conviventi con la madre. Per_1 Per_2
La separazione consensuale tra i coniugi è stata omologata dal Tribunale di Forlì con decreto del 29 giugno 2022. Da allora, non si è verificata alcuna riconciliazione né ricostituzione della comunione materiale e spirituale, circostanza che legittima la richiesta di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), della L. 898/1970.
La ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso delle figlie, con collocamento prevalente presso di sé, evidenziando la propria maggiore flessibilità lavorativa e la capacità di garantire una presenza costante e organizzata nella vita delle minori. Ha inoltre richiesto la conferma del regime di visite già sperimentato, con due giorni infrasettimanali e fine settimana alternati, oltre alla regolamentazione delle festività e delle vacanze scolastiche.
Dal punto di vista economico, la ricorrente ha dichiarato di essere autosufficiente, con redditi da attività autonoma in crescita (da € 28.390 nel 2020 a € 38.591 nel 2022), titolarità di fondi bancari, quote immobiliari ereditate e un contratto di locazione per l'abitazione attuale. Ha inoltre evidenziato la mancata restituzione di alcuni beni mobili di sua proprietà, ancora detenuti dal marito.
Con comparsa di costituzione depositata in data 18 novembre 2024, ha aderito alla Controparte_1 richiesta di divorzio, ma ha contestato alcune circostanze esposte nel ricorso, chiedendo la modifica delle condizioni economiche stabilite in sede di separazione. In particolare, ha domandato la riduzione dell'assegno di mantenimento per le figlie da € 900,00 a € 600,00 mensili, e la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50%, motivando tali richieste con il sensibile aumento della rata del mutuo gravante sull'abitazione di sua proprietà (da € 660,00 a circa € 1.200,00 mensili).
Il resistente ha confermato l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre, e ha chiesto la conferma della regolamentazione dei tempi di visita già in essere. Ha inoltre contestato le affermazioni della ricorrente circa la sua presunta assenza o disorganizzazione, precisando di aver sempre collaborato nella gestione delle figlie, anche avvalendosi della babysitter condivisa.
All'udienza del 22.7.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo così come da note depositate in data 22.7.2025 e pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'intervento del Pubblico Ministero del 10.5.2024, a seguito delle conclusioni delle parti il Giudice la rimetteva al Collegio per la decisione.
Rileva il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni sopra trascritte, concordate dai genitori, non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della prole.
Non v'è dubbio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti sia fondata e vada accolta.
Risulta infatti dalla documentazione in atti che e Parte_1 CP_1
contrassero matrimonio nel Comune di Collebeato (BS) il 26.02.2011. Dagli atti risulta
[...] inoltre che in data 29.6.2022 è stato emesso il decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi e che da allora essi non hanno più convissuto.
Sulla base delle risultanze sopra descritte può dirsi riscontrata la sussistenza di uno dei presupposti necessari per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970, n 898, modificato dall'art. 5 della l. 6/3/1987, n. 74 e ulteriormente modificato dall'art. 1 della l. 6/5/2015 n.55 vale a dire sei mesi nel caso di separazione consensuale.
L'insistenza nel ricorso, l'inutilità del tentativo di conciliazione nonché la durata della separazione dimostrano che è venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e che la stessa non può essere ricostituita, di talché deve essere dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto all'affidamento della prole, l'accordo non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta contrario all'interesse delle figlie;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità, nonché in rapporto ai tempi di permanenza presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione delle minori col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico- fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse dei figli di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale. Le spese di lite, come da richiesta delle parti, anche in considerazione della natura della controversia, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 1050/2024R.G. promossa da nei confronti ogni Parte_1 Controparte_1 diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata Parte_1
a Brescia (BS) il 28.03.1981, con , nato a [...] il Controparte_1
07.11.1975, nel Comune di Collebeato (BS) il 26.02.2011 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Collebeato (BS) al n. 1, Parte II, Serie A, anno 2011.
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune competente di procedere all'annotazione della sentenza;
3) recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate tra le parti, riportate in epigrafe, da intendersi qui trascritte e dispone in conformità;
4) compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Presidente
dott. Massimo DI PATRIA
Il giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente
dott.ssa Alessandra MEDI Giudice
dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1050/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Cesenatico (FC), viale Della Repubblica n.119/c, con il patrocinio dell'avv. RICCIARDI RAFFAELLA elettivamente domiciliata presso il difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
7.11.1975 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. COMANDINI CECILE elettivamente domiciliato presso il difensore
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui alle note depositate il 22.7.2025 e confermate all'udienza del 22.7.2025 per come di seguito integralmente trascritte: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in data 26.02.2011, con atto trascritto nei
[...] Controparte_1 Registri dello Stato Civile del Comune di Collebeato (BS) Anno 2011, Numero 1, Parte II,
Serie A, Ufficio 1;
2. affidare le figlie minori e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Per_1 Per_2 la madre;
i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre per le decisioni di maggiore interesse per la prole saranno assunte insieme, avendo riguardo alle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni delle stesse;
3. il padre potrà tenere con sé le figlie due volte a settimana, il lunedì e martedì di ciascuna settimana, ovvero due giorni comunque contigui infrasettimanali da concordare con la madre e con congruo preavviso, dall'uscita da scuola e con l'obbligo di riaccompagnarle a scuola al termine della visita infrasettimanale;
il padre potrà tenere con sé le figlie per fine settimana alternati con la madre. Il fine settimana che trascorreranno con il padre avrà inizio il venerdì dall'uscita di scuola, ovvero dalle ore 12:30 del venerdì nei periodi di sospensione delle attività didattiche, ed avrà termine il lunedì mattina quando verranno riaccompagnate a scuola;
il padre potrà trascorrere con le figlie 15 giorni anche non consecutivi nel periodo delle vacanze scolastiche estive. Il padre comunicherà alla madre il periodo prescelto con almeno 20 giorni di anticipo;
e trascorreranno alternativamente con i genitori le Per_1 Per_2 festività del Natale e del Capodanno e tre giorni consecutivi per le vacanze di Pasqua e Pasquetta;
in ogni caso, i coniugi si impegnano reciprocamente a dare la propria disponibilità in caso di trasferte dovute ad impegni lavorativi che andranno a modificare e/o integrare i giorni sopra determinati;
4. ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie il giorno del proprio compleanno salvo il diritto dell'altro di recuperare tale giornata nella settimana successiva. I compleanni delle figlie verranno trascorsi alternativamente negli anni con i genitori qualora non vi sia l'auspicabile possibilità di trascorrerlo con entrambi i genitori;
5. In ragione della decadenza della proposta lavorativa che aveva giustificato la richiesta di autorizzazione al trasferimento in Brescia formulata dalla dott.ssa e al contempo in vista della nuova Pt_1 occupazione lavorativa presso Promopharma di San Marino, il dott. continuerà a versare, CP_1 mediante bonifico bancario alla ricorrente entro il giorno 27 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di €. 900,00 (€. 450,00 per ciascuna figlia) fino al mese di dicembre 2025 compreso;
le parti concordano che dal mese di gennaio 2026, il dott. corrisponderà mediante bonifico CP_1 bancario alla ricorrente entro il giorno 27 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di €. 700,00 (€. 350,00 a figlia), somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat a partire da gennaio 2027;
6. Le spese straordinarie, contratte nell'interesse delle figlie, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, ad eccezione delle spese mediche il cui costo sarà a carico di per il Controparte_1
70% e di per il 30%. Le spese straordinarie saranno individuate e disciplinate dal Parte_1 protocollo in uso presso il Tribunale di Forli che si intende qui richiamato;
ciascun genitore avrà diritto di portare in detrazione le spese straordinarie sostenute e riguardanti le figlie;
l'assegno unico previsto per le figlie sarà percepito al 50% da ciascun genitore;
7. ciascun genitore si farà carico dei costi di babisiteraggio necessari a coprire le proprie esigenze e necessità lavorative ed extra lavorative;
8. corrisponderà l'importo di €. 1.050,00, pari al 50% dell'assegno unico dallo stesso Controparte_1 percepito da luglio 2022 a febbraio 2024, nonché l'importo dovuto a titolo di rivalutazione Istat sul contributo al mantenimento alle figlie maturato da giugno 2023 ad oggi e pari ad €. 86,40, in sei rate mensili. La prima rata verrà corrisposta a dicembre;
9. provvederà a ritirare i beni di sua esclusiva proprietà: n. 4 sedie, un tappetto salotto Parte_1
e uno specchio, a tutt'oggi ancora presenti all'interno dell'ex casa coniugale, previo accordo su giorno ed ora del ritiro con , il quale fin da ora nulla oppone al ritiro;
Controparte_1
10. le spese legali della presente procedura saranno compensate tra le parti;
11. ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza di divorzio all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Collebeato, provincia di Brescia, perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.''
All'udienza del 22.7.2025 le parti, anche personalmente, confermano le condizioni lette e i Procuratori precisano quanto segue: al punto 3 si precisa che al posto delle parole “lunedì e martedì” deve leggersi
“dal lunedì al mercoledì mattina” e che dopo la parola “infrasettimanale” di pag. 2 riga 2 deve aggiungersi
“comunque con due pernottamenti consecutivi”.
Il Pubblico Ministero non presentava conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6 maggio 2024, ha chiesto la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto con , celebrato in data 26 febbraio 2011 con rito Controparte_1 concordatario nel Comune di Collebeato (BS), in regime di separazione dei beni e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Collebeato (BS) al n. 1, Parte II, Serie A, anno 2011. Dalla loro unione sono nate due figlie: (2014) e (2018), attualmente conviventi con la madre. Per_1 Per_2
La separazione consensuale tra i coniugi è stata omologata dal Tribunale di Forlì con decreto del 29 giugno 2022. Da allora, non si è verificata alcuna riconciliazione né ricostituzione della comunione materiale e spirituale, circostanza che legittima la richiesta di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), della L. 898/1970.
La ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso delle figlie, con collocamento prevalente presso di sé, evidenziando la propria maggiore flessibilità lavorativa e la capacità di garantire una presenza costante e organizzata nella vita delle minori. Ha inoltre richiesto la conferma del regime di visite già sperimentato, con due giorni infrasettimanali e fine settimana alternati, oltre alla regolamentazione delle festività e delle vacanze scolastiche.
Dal punto di vista economico, la ricorrente ha dichiarato di essere autosufficiente, con redditi da attività autonoma in crescita (da € 28.390 nel 2020 a € 38.591 nel 2022), titolarità di fondi bancari, quote immobiliari ereditate e un contratto di locazione per l'abitazione attuale. Ha inoltre evidenziato la mancata restituzione di alcuni beni mobili di sua proprietà, ancora detenuti dal marito.
Con comparsa di costituzione depositata in data 18 novembre 2024, ha aderito alla Controparte_1 richiesta di divorzio, ma ha contestato alcune circostanze esposte nel ricorso, chiedendo la modifica delle condizioni economiche stabilite in sede di separazione. In particolare, ha domandato la riduzione dell'assegno di mantenimento per le figlie da € 900,00 a € 600,00 mensili, e la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50%, motivando tali richieste con il sensibile aumento della rata del mutuo gravante sull'abitazione di sua proprietà (da € 660,00 a circa € 1.200,00 mensili).
Il resistente ha confermato l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre, e ha chiesto la conferma della regolamentazione dei tempi di visita già in essere. Ha inoltre contestato le affermazioni della ricorrente circa la sua presunta assenza o disorganizzazione, precisando di aver sempre collaborato nella gestione delle figlie, anche avvalendosi della babysitter condivisa.
All'udienza del 22.7.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo così come da note depositate in data 22.7.2025 e pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'intervento del Pubblico Ministero del 10.5.2024, a seguito delle conclusioni delle parti il Giudice la rimetteva al Collegio per la decisione.
Rileva il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni sopra trascritte, concordate dai genitori, non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della prole.
Non v'è dubbio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti sia fondata e vada accolta.
Risulta infatti dalla documentazione in atti che e Parte_1 CP_1
contrassero matrimonio nel Comune di Collebeato (BS) il 26.02.2011. Dagli atti risulta
[...] inoltre che in data 29.6.2022 è stato emesso il decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi e che da allora essi non hanno più convissuto.
Sulla base delle risultanze sopra descritte può dirsi riscontrata la sussistenza di uno dei presupposti necessari per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970, n 898, modificato dall'art. 5 della l. 6/3/1987, n. 74 e ulteriormente modificato dall'art. 1 della l. 6/5/2015 n.55 vale a dire sei mesi nel caso di separazione consensuale.
L'insistenza nel ricorso, l'inutilità del tentativo di conciliazione nonché la durata della separazione dimostrano che è venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e che la stessa non può essere ricostituita, di talché deve essere dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto all'affidamento della prole, l'accordo non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta contrario all'interesse delle figlie;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità, nonché in rapporto ai tempi di permanenza presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione delle minori col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico- fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse dei figli di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale. Le spese di lite, come da richiesta delle parti, anche in considerazione della natura della controversia, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 1050/2024R.G. promossa da nei confronti ogni Parte_1 Controparte_1 diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata Parte_1
a Brescia (BS) il 28.03.1981, con , nato a [...] il Controparte_1
07.11.1975, nel Comune di Collebeato (BS) il 26.02.2011 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Collebeato (BS) al n. 1, Parte II, Serie A, anno 2011.
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune competente di procedere all'annotazione della sentenza;
3) recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate tra le parti, riportate in epigrafe, da intendersi qui trascritte e dispone in conformità;
4) compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Presidente
dott. Massimo DI PATRIA
Il giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI