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Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2024, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 luglio 2022 la Corte di appello dì Messina ha parzialmente riformato - assolvendo gli imputati dai reati loro ascritti ai capi b), c) e d) della rubrica perché i fatti non sussistono e rideterminando la pena inflitta agli imputati per la sola ipotesi di cui al capo a) della rubrica, per la Quale è stata confermata la condanna (previo d,aonoscimento in favore della sola AM SA AN delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art.62 bis cod. pen., e riduzione per ii rito per entrambi), in anni due di reclusione per IM AN ed in anni uno e mesi Quattro di reclusione per IM SA AN - la pronuncia di primo grado con cui, in data 21 settembre 2021, il Tribunale della medesima città aveva affermato la responsabilità degli imputati per i delitti di cui agli artt, 110 cod. pen a 223 e 126. comma 1 n.2 l,fall di cui al capo a), artt. 110 cod. pen., 219 comma 2 n.1, 224 e 217 n.2 Lfall di cui al capo b), artt. 110 cod. pen a 219 comma n.1, 224 e 217 n.4 I.fall di cui al capo c), ed infine, per il solo IM AN, per il reato di cui agii artt.219 comma 2 n.1, 224 e 217 re2 I.fall di cui al capo d), 2. Avverso la predetta sentenza. ricorrono autonomamente gli imputati, tramite i ,-ispettivi difensori di fiducia. 3. Ricorre per cassazione C.AI SA AN, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv.
5. G. Carrabba, affidando le censure ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agii artt.110 cod. pen., 223 e 216 comma 2 n.2 1,fall. La motivazione emessa dalla Corte non appare adeguata, emergendo dalle acquisizioni processuali che l'imputata non avesse alcuna possibilità di autonoma iniziativa all'interno della società essendo rimastelquale amministratore di fatto, IM AN fino alla data del fallimento;
di conseguenza, a ricorrente non avrebbe potuto consegnare alcun documento al curatore fallimentare. La Corte ha errato nel dare per scontata la partecipazione colpevole della IM SA AN alla società poi dichiarata fallita / senza indicare da quale circostanza fattuale ne ha assunto la prova. 4. Ricorre per cassazione anche IM AN, tramite ii proprio difensore di fiducia, avv. Natalia Raineri, articolando le censure con Quattro motivi. 4,1. Con il primo motivo contesta violazione di legge penale e processuale penale nonché vizio di motivazione. in particolare, !a Corte ha dato per scontato l'intenzione fraudolenta dei soggetto agente di recare pregiudizio ai creditori, non motivando inoltre Penale Sent. Sez. 5 Num. 1156 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SESSA TA Data Udienza: 28/11/2023 sulla mancata riqualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art.217, comma 2, I.fall. espressamente richiesta nei motivi di appello. La Corte territoriale nel caso di specie si è limitata a rilevare le mancanze ed irregolarità contabili addebitabiii all'imputato senza approfondire l'eventuale presenza dell'elemento soggettivo del reato così dando luogo, ad una motivazione carente ed inadeguata a giustificare il riconoscimento della responsabilità in capo al ricorrente;
è infatti insufficiente la menzione del "lungo corso imprenditoriale" del ricorrente, senza una indagine approfondita sulla consapevolezza di agire illegalmente, indispensabile ai fini del perfezionamento del reato. A fondare la pronuncia di responsabilità sembra sia stata solo un'analisi incentrata sull'elemento oggettivo del reato e non anche sulla sussistenza dell'elemento psicologico. In tema dì bancarotta fraudolenta documentale, l'esistenza dell'elemento soggettivo deve essere desunto„ non solo dal fatto materiale, bensì dalla coscienza e volontà di non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari a causa dello stato delle scritture. In riferimento alla seconda ipotesi di cui si discute, l'accertamento del dolo generico dovrebbe basarsi, oltre che sui criteri ordinari, anche su indici di fraudolenza, fondamentali non solo in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ma anche con riguardo a quella documentale proprio ai fini di detto accertamento. La Corte di appello ha omesso di pronunciarsi sulla riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art,217 i, fall e connessa alla mancata indagine sull'elemento soggettivo del reato;
la distinzione tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta documentale richiede un'analisi accurata dell'elemento psicologico, che nella prima può essere costituito indifferentemente da dolo o da colpa ravvisabili quando l'agente ometta con coscienza e volontà o per semplice negligenza di tenere le scritture contabili, mentre nella seconda l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore. In assenza di Lin adeguato accertamento in ordine allo scopo perseguito dall'agente ed all'oggettiva finalizzazione della irregolarità e carenza delle scritture contabili, quest'ultima deve essere ricondotta all'ipotesi di bancarotta semplice e non alla più grave ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, La rigualificazione inoltre sarebbe già dovuta avvenire non solo per l'assenza dell'elemento psicologico richiesto dalla fattispecie per il perfezionarsi dell'iilecito, ma anche per l'insussistenza della componente oggettiva;
secondo quanto è possibile osservare in base alle risultanze dell'attività istruttoria, la contabilità ed il patrimonio societario sono state compiutamente e fedelmente ricostruite, in base a guanto rappresentato dalla curatela fallimentare, in soli quarantacinque giorni. Per effetto dell'invocata riqualificazione la Corte avrebbe dovuto dichiarare estinto per intervenuta prescrizione i delitto contestato al ricorrente. 4.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in merito al riconoscimento del ruolo di amministratore di fatto in capo all'imputato nonché violazione di legge in relazione ali'art.157 cod. pere La Corte di appello si è limitata ad affermare che il ricorrente fosse per certo "deus ex machina della SGM S.r.l. e il motore delle decisioni operative", senza motivare adeguatamente al fine di qualificare la sussistenza della responsabilità per i fatti oggetto di contestazione, neli'arco temporale nel quale l'imputato non rivestiva ruoli di rappresentanza della compagine aziendale. Si è ritenuto sufficiente al fine di qualificare il ricorrente quale amministratore di fatto della società, il conferimento di una delega a continuare ad operare sui conti della società our dopo il passaggio della qualifica di amministratore in capo alla sorella GI SA AN, come si evince anche dalla relazione del curatore di cui all'art.33. La scelta di .delegare IM a continuare ad operare sui conti è stata corretta ed è stata fatta per il bene della società, ma era ormai IM SA AN, come affermato anche dalla Corte, a ricoprire formale carica apicale di amministrazione, di conseguenza si configura vizio di motivazione in quanto non si comprende perché la Corte di appello abbia affermato che fosse il IM ii vero "deus ex machina" della società. 4.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione rispetto al contenuto di atti confluiti integralmente ne;
fascicolo del merito per effetto della scelta dei rito. La Corte di appello non ha considerato alcuni elementi incontrovertibili ed incompatibili con la decisione presa innanzitutto dalla relazione e>: art.33 !.f, è emerso che il Curatore non ha accertato alcun comportamento errato da parte del ricorrente rispetto ai onesiti richiesti (come ad esempio se avesse distrutte o dissipato i propri beni, o sottratto, distrutto o falsificato scritture contabili o ancora se non avesse ottemperato all'obbligo di consegnare al curatore la contabilità): in secondo luogo la sentenza impugnata non ha tenuto conto della completa ricostruzione patrimoniale emergente proprio dalla stessa relazione, nell'ambito della quale il patrimonio aziendale è minuziosamente rappresentato;
infine non ha preso in considerazione la conclusione del Curatore che ha evidenziato dì non essere nelle condizioni di ritenere sussistenti profili di responsabilità penale. Con il quarto motivo contesta violazione di legge in relazione all'art.62 bis nonché vizio di motivazione;
in particolare„ la motivazione resa dalla Corte di appello è apparente, non argomentando in merito al coinvolgimento psicologico del ricorrente né all'effettivo ruolo svolto dallo stesso nell'assetto societario, considerando esclusivamente ii suo maggiore coinvolgimento rispetto alla coimputata. 5. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8„ del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù dei comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 dl. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31..12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi e il ricorso di MI SA AN e annullarsi la sentenza impugnata nei confronti di MI CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi devono essere rigettati, essendo i motivi di ciascuno nel loro complesso infondati. 1AI ricorso proposto nell'interesse di IM SA AN. La censura con cui si lamenta vizio di motivazione per non avere la sentenza impugnata preso nella dovuta considerazione la posizione meramente formale rivestita dalla ricorrente mera testa di legno e priva di qualsiasi possibilità di autonome iniziative rispetto alla qualifica ci amministratore di fatto ricoperta dal fratello, IM AN, al quale era stata dall'assemblea conferita procura ad operare sui conti correnti della società - è infondata perché i giudici di merito, nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, hanno spiegato come il ruolo dell'imputata non fosse riducibile a quello di mera testa di legno, ponendo in risalto ia sua partecipazione all'attività di gestione della società poi fallita, collaborando, tra l'altro, alla formazione delle deliberazioni societarie. Testualmente si afferma che nonostante si dovesse ritenere che MI AN fosse il concreto 'deus ex machina' della società e motore delle decisioni operative non si potesse ritenere l'imputata una mera testa di legno ricoprendo la stessa formale carica apicale di amministrazione ed occupandosi anche, sia pur di risulta rispetto ai fratello, della gestione della società fallita anche solo con la partecipazione alle delibere assembleari e societarie;
e rispetto a tale ricostruzione la censura meramente contestativa risultando formulata in termini assertivamente negatorì di quanto affermato dai giudici. Quanto alla doglianza che fa leva sulla circostanza secondo cui non sarebbe ascrivibile all'imputata !a omessa consegna delle scritture contabili perché la stessa non era stata nelle condizioni di consegnare ai curatore fallimentare alcun documento in considerazione della sua qualifica meramente formale, risultando peraltro la documentazione contabile già consegnata in sede di domanda di concordato presentata nell'inte.:Tesse della società poi fallita, essa e. dei tutto destituita di fondamento non considerando che ciò che e stato in buona sostanza contestato nel!' imputazione ed ascritto dai giudici di merito alla ricorrente è la fattispecie della tenuta delle scritture contabili in maniera da non rendere possibile la ricostruzione dei movimento degli affari e del patrimonio, ossia una condotta che è stata accertata sulla base dei documenti depositati. È il caso di precisare al riguardo che la tenuta cd. a macchia di leopardo, che è quella che, per la frammentarietà dei dati emergenti dalla incomplete scritture contabili depositate, non consente la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio societario - che è nella sostanza la fattispecie ravvisata nei caso di specie per essere stata rilevata la incompletezza delle scritture contabili depositate oltre che la inattendibilità di svariate annotazioni contabili in essa riportate - è frutto della valutazione svolta sulle scritture contabili depositate, laddove la omessa consegna di una scrittura o libro contabile presuppone che ne sia emersa la sussistenza perché solo in tal caso potrà parlarsi, appunto, di omessa consegna - che ove sostenuta da dolo specifico integra la fattispecie, di cui alla :'ma parte dell'ad, 216 cornrna 2 l.f., dell'occultamento, sottrazione, distruzione delle scritture contabili: laddove nel caso di specie né la difesa, né giudici fanno specifico riferimento a libri esistenti e sottratti alla curatela.. Sicché dei tutto fuori fuoco è la censura formulata nei termini indicati, tenuto anche conto che la IM ricoprì la carica dal 2008 e le domande di concordato, cui fa riferimento ie difesa - delle quali l'ultima revocata per inadeguatezza della proposta e proprio per dinattendibilità dei dati contabili con conseguente dichiarazione di fallimento risalgono tutte ai periodo della sua amministrazione (e sono state ritenute dai giudici di merito, cfr. sul punto la pronuncia di primo grado a pag.
1.1 e 12, dei tentativi per evitare il fallimento laddove i'insolvenza era già evidente nel 2007 oltre quattro anni prima della data di presentazione deila prima domanda di concordato preventivo). D'altra parte, la presentazione delle domande di concordato, quale ulteriore atto l'un-naie intervenuto nel periodo dell'amministrazione della Giarnis, non può che essere attribuita - anche alla stessa, avvalorandone il coinvolgimento anche sostanziale e non solo formale nelle vicende prefallimentari non conciliabile con la pretesa di estraneità ai fatti (cfr, al riguardo anche la sentenza di primo grado, pag, 8 ove si indicano gli altri elementi che escludono una sua qualifica solo formale nell'ambito della società, prima tra tutti la circostanza che l'imputata era preposta all'esercizio di una serie di aziende acquisite dalla società in questione). 2.11 ricorso proposto nell'interesse di IM AN. 2.1.11 primo motivo che si appunta sulla motivazione della Corte di appello in punto di verifica della ricorrenza dell'elemento soggettivo non considera che la sentenza impugnata a vedere è andata anche ortre quanto ie era richiesto dal momento che versandosi nell'ipotesi della tenuta delle scritture contabili in modo tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, non era tenuta a verificare la sussistenza del dolo specifico;
essa ha in ogni caso indicato le ragioni per le quali dovesse ritenersi il dolo - addirittura specifico - in capo al ricorrente, come desumibili anche dalla complessiva ricostruzione della vicenda che - come già sopra posto in rilievo - evidenzia la presentazione di ben due domande di concordato preventivo allorquando lo stato Ci insolvenza era da tempo conclamato e sulla base di dati contabili ritenuti già in quella sede inattendibili. Ed è nell'ambito di tale complessiva ricostruzione che !a Corte di appello è giunta ad affermare che;
e innumerevoli irregolarità presenti nella contabilità depositata - che non risolvono affatto, come dalla medesima precisato, in innocui tecnicismi contabili quanto piuttosto in tenuta dei registri in maniera completamente avulsa da criteri di trasparenza, completezza e integrità prospettica riguardo le attività aziendali, foriera quindi di indiscutibile lesione della possibilità di ricostruzione della contabilità sociale in base alla documentazione pervenuta al curatore - fossero state il frutto di una precisa volontà di mascherare, oscurare intorbidire e rendere discontinua l'analisi della gestione societaria nell'ambito delle compiute operazioni imprenditoriali di riferimento (ed è su tali basi che ha affermato che fosse stato chiaro lo scopo perseguito dai due imputati, di recare pregiudizio ai creditori ritenendo che la metodologia gestionale ed operativa al riguardo fosse più che atta a non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e delle vicende societarie); e non ha mancato di evidenziare, la Corte di appello, che ai numerosi riscontri negativi elencati dal curatore nella relazione ex art 33 I.f. dovesse aggiungersi che " non esiste alcuna corrispcndenza tra le scritture contabili ed :ibro dei beni ammortizzabili della società con relative incongruenze anche per quanto attiene agli ammortamenti rapportati ad altre vicende gestionali prime tra tutte l'accordo con Autogrill s.p.a. e la gestione dei costi di ristrutturazione dell'immobile affittato al Centro commerciale Tremestieri di Messina', E' sulla base di un siffatto contesto e di una siffal:ta tenuta delle scritture contabili che !a Corte di appello è in definitiva giunta a confermare la condanna degli imputati per U reato di bancarotta fraudolenta documentale - cd. generica;
la cui integrazione - è i caso di aggiungere atteso il rilievo in ricorso al riguardo prescinde dai fatto che il curatore sia poi comunque riuscito a ricostruire le vicende societarie, essendo pacifico nella giurisprudenza dì auesta Corte che non rileva se poi il curatore sia comunque riuscito, reperendo dati aliunde, con particolare diligenza;
a ricostruire le vicende societarie (cfr. Sez. 5, n, 21028 del 21/02/2020, Rv. 279346 - 01; Sez. 5, n, 1925 del 26/09/2018 Ud. (dep. 16/01/2019), Rv. 274455 - 01), Rimane altresì evidente come del tutto estranea ad una siffatta ricostruzione dovesse essere l'ipotesi di una rnera tenuta irregolare delle scritture contabili inquadrabile nell'art. 217 sicché infondata è anche la (lagnanza svolta ai riguardo, essendo chiaro che la Corte di appello attraverso la motivazione indicata abbia implicitamente superato il punto che 7 reclamava in subordine la riqualificazione del fatto come bancarotta semplice documentale di cui all'art. 217 I.f., del tutto inconciliabile con guanto ricostruito nel caso di specie. Il motivo è pertanto nel suo complesso infondato, 2.2. Il secondo motivo che contesta, peraltro genericamente, la qualifica di amministratore di fatto attribuita ai ricorrente è nel suo complesso Infondato, avendo i giudici di merito - in particolare quelli di primo grado ma anche dalla sentenza di secondo grado si evincono segnali in tal senso attraverso la complessiva ricostruzione operata - indicato le ragioni per le quali sussiste tale qualifica in capo al ricorrente. Questi è stato indicato come colui che ha in buona sostanza gestito !a società senza soluzione di continuità avendo ricevuto, appena due giorni dopo la nomina del nuovo amministratore nella persona della sorella IM SA AN, dall'assemblea ordinaria la procura ad operare sui conti correnti societari senza limitazioni né per valore né per tipologia. Ciò senza considerare che lo stesso motivo in scrutinio al fine di giustificare il rilascio dì tale procura adduce la circostanza che qli aveva mantenuto la qualità di socio e a detenere rapporti commerciali ormai consolidati, iasciando intendere che appunto lo stesso avesse continuato ad interessarsi delle sorti societarie in quanto oramai addentro alle vicende societarie (si specifica in ricorso che una scelta imprenditoriale diversa da parte della società sarebbe stata nociva alla società stessa). 2.3, Il terzo motivo è manifestamente infondato deducendo aspetti, peraltro prospettati :n maniera del tutto generica senza dedursi la loro specifica incidenza rispetto ai complessivo, articolato. quadro esposto nelle sentenze di merito, del tutto inconferenti (si pensi ad esempio alla circostanza secondo cui il ricorrente avrebbe rispettato l'obbligo di residenza), 2.4. Il quarto motivo, che lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze generiche, è inammissibile in quanto non considera il principio, diffuso nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, ia cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli - come nel caso di specie degli eílementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. ex plurimis Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Rv, 271269 - 01), principio al (3. 1.1ae il giudice di merito si è correttamente attenuto, ritenendo ostativi alla riconoscimento delle attenuanti generiche l'assenza di elementi positivi di valutazione in tal senso e il ruolo assunto dall'imputato, laddove !a comparazione rispetto alla sorella si impernia sulla incontestabile minore durata della amministrazione di quest'ultima rispetto a quella dei ricorrente protrattasi nel tempo, 3 Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto dej ricorsi, cui consegue, per legge, e.›. art. 616 cod, proc. pen„ la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento. 3 For Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/11/2023.
5. G. Carrabba, affidando le censure ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agii artt.110 cod. pen., 223 e 216 comma 2 n.2 1,fall. La motivazione emessa dalla Corte non appare adeguata, emergendo dalle acquisizioni processuali che l'imputata non avesse alcuna possibilità di autonoma iniziativa all'interno della società essendo rimastelquale amministratore di fatto, IM AN fino alla data del fallimento;
di conseguenza, a ricorrente non avrebbe potuto consegnare alcun documento al curatore fallimentare. La Corte ha errato nel dare per scontata la partecipazione colpevole della IM SA AN alla società poi dichiarata fallita / senza indicare da quale circostanza fattuale ne ha assunto la prova. 4. Ricorre per cassazione anche IM AN, tramite ii proprio difensore di fiducia, avv. Natalia Raineri, articolando le censure con Quattro motivi. 4,1. Con il primo motivo contesta violazione di legge penale e processuale penale nonché vizio di motivazione. in particolare, !a Corte ha dato per scontato l'intenzione fraudolenta dei soggetto agente di recare pregiudizio ai creditori, non motivando inoltre Penale Sent. Sez. 5 Num. 1156 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SESSA TA Data Udienza: 28/11/2023 sulla mancata riqualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art.217, comma 2, I.fall. espressamente richiesta nei motivi di appello. La Corte territoriale nel caso di specie si è limitata a rilevare le mancanze ed irregolarità contabili addebitabiii all'imputato senza approfondire l'eventuale presenza dell'elemento soggettivo del reato così dando luogo, ad una motivazione carente ed inadeguata a giustificare il riconoscimento della responsabilità in capo al ricorrente;
è infatti insufficiente la menzione del "lungo corso imprenditoriale" del ricorrente, senza una indagine approfondita sulla consapevolezza di agire illegalmente, indispensabile ai fini del perfezionamento del reato. A fondare la pronuncia di responsabilità sembra sia stata solo un'analisi incentrata sull'elemento oggettivo del reato e non anche sulla sussistenza dell'elemento psicologico. In tema dì bancarotta fraudolenta documentale, l'esistenza dell'elemento soggettivo deve essere desunto„ non solo dal fatto materiale, bensì dalla coscienza e volontà di non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari a causa dello stato delle scritture. In riferimento alla seconda ipotesi di cui si discute, l'accertamento del dolo generico dovrebbe basarsi, oltre che sui criteri ordinari, anche su indici di fraudolenza, fondamentali non solo in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ma anche con riguardo a quella documentale proprio ai fini di detto accertamento. La Corte di appello ha omesso di pronunciarsi sulla riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art,217 i, fall e connessa alla mancata indagine sull'elemento soggettivo del reato;
la distinzione tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta documentale richiede un'analisi accurata dell'elemento psicologico, che nella prima può essere costituito indifferentemente da dolo o da colpa ravvisabili quando l'agente ometta con coscienza e volontà o per semplice negligenza di tenere le scritture contabili, mentre nella seconda l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore. In assenza di Lin adeguato accertamento in ordine allo scopo perseguito dall'agente ed all'oggettiva finalizzazione della irregolarità e carenza delle scritture contabili, quest'ultima deve essere ricondotta all'ipotesi di bancarotta semplice e non alla più grave ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, La rigualificazione inoltre sarebbe già dovuta avvenire non solo per l'assenza dell'elemento psicologico richiesto dalla fattispecie per il perfezionarsi dell'iilecito, ma anche per l'insussistenza della componente oggettiva;
secondo quanto è possibile osservare in base alle risultanze dell'attività istruttoria, la contabilità ed il patrimonio societario sono state compiutamente e fedelmente ricostruite, in base a guanto rappresentato dalla curatela fallimentare, in soli quarantacinque giorni. Per effetto dell'invocata riqualificazione la Corte avrebbe dovuto dichiarare estinto per intervenuta prescrizione i delitto contestato al ricorrente. 4.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in merito al riconoscimento del ruolo di amministratore di fatto in capo all'imputato nonché violazione di legge in relazione ali'art.157 cod. pere La Corte di appello si è limitata ad affermare che il ricorrente fosse per certo "deus ex machina della SGM S.r.l. e il motore delle decisioni operative", senza motivare adeguatamente al fine di qualificare la sussistenza della responsabilità per i fatti oggetto di contestazione, neli'arco temporale nel quale l'imputato non rivestiva ruoli di rappresentanza della compagine aziendale. Si è ritenuto sufficiente al fine di qualificare il ricorrente quale amministratore di fatto della società, il conferimento di una delega a continuare ad operare sui conti della società our dopo il passaggio della qualifica di amministratore in capo alla sorella GI SA AN, come si evince anche dalla relazione del curatore di cui all'art.33. La scelta di .delegare IM a continuare ad operare sui conti è stata corretta ed è stata fatta per il bene della società, ma era ormai IM SA AN, come affermato anche dalla Corte, a ricoprire formale carica apicale di amministrazione, di conseguenza si configura vizio di motivazione in quanto non si comprende perché la Corte di appello abbia affermato che fosse il IM ii vero "deus ex machina" della società. 4.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione rispetto al contenuto di atti confluiti integralmente ne;
fascicolo del merito per effetto della scelta dei rito. La Corte di appello non ha considerato alcuni elementi incontrovertibili ed incompatibili con la decisione presa innanzitutto dalla relazione e>: art.33 !.f, è emerso che il Curatore non ha accertato alcun comportamento errato da parte del ricorrente rispetto ai onesiti richiesti (come ad esempio se avesse distrutte o dissipato i propri beni, o sottratto, distrutto o falsificato scritture contabili o ancora se non avesse ottemperato all'obbligo di consegnare al curatore la contabilità): in secondo luogo la sentenza impugnata non ha tenuto conto della completa ricostruzione patrimoniale emergente proprio dalla stessa relazione, nell'ambito della quale il patrimonio aziendale è minuziosamente rappresentato;
infine non ha preso in considerazione la conclusione del Curatore che ha evidenziato dì non essere nelle condizioni di ritenere sussistenti profili di responsabilità penale. Con il quarto motivo contesta violazione di legge in relazione all'art.62 bis nonché vizio di motivazione;
in particolare„ la motivazione resa dalla Corte di appello è apparente, non argomentando in merito al coinvolgimento psicologico del ricorrente né all'effettivo ruolo svolto dallo stesso nell'assetto societario, considerando esclusivamente ii suo maggiore coinvolgimento rispetto alla coimputata. 5. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8„ del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù dei comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 dl. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31..12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi e il ricorso di MI SA AN e annullarsi la sentenza impugnata nei confronti di MI CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi devono essere rigettati, essendo i motivi di ciascuno nel loro complesso infondati. 1AI ricorso proposto nell'interesse di IM SA AN. La censura con cui si lamenta vizio di motivazione per non avere la sentenza impugnata preso nella dovuta considerazione la posizione meramente formale rivestita dalla ricorrente mera testa di legno e priva di qualsiasi possibilità di autonome iniziative rispetto alla qualifica ci amministratore di fatto ricoperta dal fratello, IM AN, al quale era stata dall'assemblea conferita procura ad operare sui conti correnti della società - è infondata perché i giudici di merito, nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, hanno spiegato come il ruolo dell'imputata non fosse riducibile a quello di mera testa di legno, ponendo in risalto ia sua partecipazione all'attività di gestione della società poi fallita, collaborando, tra l'altro, alla formazione delle deliberazioni societarie. Testualmente si afferma che nonostante si dovesse ritenere che MI AN fosse il concreto 'deus ex machina' della società e motore delle decisioni operative non si potesse ritenere l'imputata una mera testa di legno ricoprendo la stessa formale carica apicale di amministrazione ed occupandosi anche, sia pur di risulta rispetto ai fratello, della gestione della società fallita anche solo con la partecipazione alle delibere assembleari e societarie;
e rispetto a tale ricostruzione la censura meramente contestativa risultando formulata in termini assertivamente negatorì di quanto affermato dai giudici. Quanto alla doglianza che fa leva sulla circostanza secondo cui non sarebbe ascrivibile all'imputata !a omessa consegna delle scritture contabili perché la stessa non era stata nelle condizioni di consegnare ai curatore fallimentare alcun documento in considerazione della sua qualifica meramente formale, risultando peraltro la documentazione contabile già consegnata in sede di domanda di concordato presentata nell'inte.:Tesse della società poi fallita, essa e. dei tutto destituita di fondamento non considerando che ciò che e stato in buona sostanza contestato nel!' imputazione ed ascritto dai giudici di merito alla ricorrente è la fattispecie della tenuta delle scritture contabili in maniera da non rendere possibile la ricostruzione dei movimento degli affari e del patrimonio, ossia una condotta che è stata accertata sulla base dei documenti depositati. È il caso di precisare al riguardo che la tenuta cd. a macchia di leopardo, che è quella che, per la frammentarietà dei dati emergenti dalla incomplete scritture contabili depositate, non consente la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio societario - che è nella sostanza la fattispecie ravvisata nei caso di specie per essere stata rilevata la incompletezza delle scritture contabili depositate oltre che la inattendibilità di svariate annotazioni contabili in essa riportate - è frutto della valutazione svolta sulle scritture contabili depositate, laddove la omessa consegna di una scrittura o libro contabile presuppone che ne sia emersa la sussistenza perché solo in tal caso potrà parlarsi, appunto, di omessa consegna - che ove sostenuta da dolo specifico integra la fattispecie, di cui alla :'ma parte dell'ad, 216 cornrna 2 l.f., dell'occultamento, sottrazione, distruzione delle scritture contabili: laddove nel caso di specie né la difesa, né giudici fanno specifico riferimento a libri esistenti e sottratti alla curatela.. Sicché dei tutto fuori fuoco è la censura formulata nei termini indicati, tenuto anche conto che la IM ricoprì la carica dal 2008 e le domande di concordato, cui fa riferimento ie difesa - delle quali l'ultima revocata per inadeguatezza della proposta e proprio per dinattendibilità dei dati contabili con conseguente dichiarazione di fallimento risalgono tutte ai periodo della sua amministrazione (e sono state ritenute dai giudici di merito, cfr. sul punto la pronuncia di primo grado a pag.
1.1 e 12, dei tentativi per evitare il fallimento laddove i'insolvenza era già evidente nel 2007 oltre quattro anni prima della data di presentazione deila prima domanda di concordato preventivo). D'altra parte, la presentazione delle domande di concordato, quale ulteriore atto l'un-naie intervenuto nel periodo dell'amministrazione della Giarnis, non può che essere attribuita - anche alla stessa, avvalorandone il coinvolgimento anche sostanziale e non solo formale nelle vicende prefallimentari non conciliabile con la pretesa di estraneità ai fatti (cfr, al riguardo anche la sentenza di primo grado, pag, 8 ove si indicano gli altri elementi che escludono una sua qualifica solo formale nell'ambito della società, prima tra tutti la circostanza che l'imputata era preposta all'esercizio di una serie di aziende acquisite dalla società in questione). 2.11 ricorso proposto nell'interesse di IM AN. 2.1.11 primo motivo che si appunta sulla motivazione della Corte di appello in punto di verifica della ricorrenza dell'elemento soggettivo non considera che la sentenza impugnata a vedere è andata anche ortre quanto ie era richiesto dal momento che versandosi nell'ipotesi della tenuta delle scritture contabili in modo tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, non era tenuta a verificare la sussistenza del dolo specifico;
essa ha in ogni caso indicato le ragioni per le quali dovesse ritenersi il dolo - addirittura specifico - in capo al ricorrente, come desumibili anche dalla complessiva ricostruzione della vicenda che - come già sopra posto in rilievo - evidenzia la presentazione di ben due domande di concordato preventivo allorquando lo stato Ci insolvenza era da tempo conclamato e sulla base di dati contabili ritenuti già in quella sede inattendibili. Ed è nell'ambito di tale complessiva ricostruzione che !a Corte di appello è giunta ad affermare che;
e innumerevoli irregolarità presenti nella contabilità depositata - che non risolvono affatto, come dalla medesima precisato, in innocui tecnicismi contabili quanto piuttosto in tenuta dei registri in maniera completamente avulsa da criteri di trasparenza, completezza e integrità prospettica riguardo le attività aziendali, foriera quindi di indiscutibile lesione della possibilità di ricostruzione della contabilità sociale in base alla documentazione pervenuta al curatore - fossero state il frutto di una precisa volontà di mascherare, oscurare intorbidire e rendere discontinua l'analisi della gestione societaria nell'ambito delle compiute operazioni imprenditoriali di riferimento (ed è su tali basi che ha affermato che fosse stato chiaro lo scopo perseguito dai due imputati, di recare pregiudizio ai creditori ritenendo che la metodologia gestionale ed operativa al riguardo fosse più che atta a non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e delle vicende societarie); e non ha mancato di evidenziare, la Corte di appello, che ai numerosi riscontri negativi elencati dal curatore nella relazione ex art 33 I.f. dovesse aggiungersi che " non esiste alcuna corrispcndenza tra le scritture contabili ed :ibro dei beni ammortizzabili della società con relative incongruenze anche per quanto attiene agli ammortamenti rapportati ad altre vicende gestionali prime tra tutte l'accordo con Autogrill s.p.a. e la gestione dei costi di ristrutturazione dell'immobile affittato al Centro commerciale Tremestieri di Messina', E' sulla base di un siffatto contesto e di una siffal:ta tenuta delle scritture contabili che !a Corte di appello è in definitiva giunta a confermare la condanna degli imputati per U reato di bancarotta fraudolenta documentale - cd. generica;
la cui integrazione - è i caso di aggiungere atteso il rilievo in ricorso al riguardo prescinde dai fatto che il curatore sia poi comunque riuscito a ricostruire le vicende societarie, essendo pacifico nella giurisprudenza dì auesta Corte che non rileva se poi il curatore sia comunque riuscito, reperendo dati aliunde, con particolare diligenza;
a ricostruire le vicende societarie (cfr. Sez. 5, n, 21028 del 21/02/2020, Rv. 279346 - 01; Sez. 5, n, 1925 del 26/09/2018 Ud. (dep. 16/01/2019), Rv. 274455 - 01), Rimane altresì evidente come del tutto estranea ad una siffatta ricostruzione dovesse essere l'ipotesi di una rnera tenuta irregolare delle scritture contabili inquadrabile nell'art. 217 sicché infondata è anche la (lagnanza svolta ai riguardo, essendo chiaro che la Corte di appello attraverso la motivazione indicata abbia implicitamente superato il punto che 7 reclamava in subordine la riqualificazione del fatto come bancarotta semplice documentale di cui all'art. 217 I.f., del tutto inconciliabile con guanto ricostruito nel caso di specie. Il motivo è pertanto nel suo complesso infondato, 2.2. Il secondo motivo che contesta, peraltro genericamente, la qualifica di amministratore di fatto attribuita ai ricorrente è nel suo complesso Infondato, avendo i giudici di merito - in particolare quelli di primo grado ma anche dalla sentenza di secondo grado si evincono segnali in tal senso attraverso la complessiva ricostruzione operata - indicato le ragioni per le quali sussiste tale qualifica in capo al ricorrente. Questi è stato indicato come colui che ha in buona sostanza gestito !a società senza soluzione di continuità avendo ricevuto, appena due giorni dopo la nomina del nuovo amministratore nella persona della sorella IM SA AN, dall'assemblea ordinaria la procura ad operare sui conti correnti societari senza limitazioni né per valore né per tipologia. Ciò senza considerare che lo stesso motivo in scrutinio al fine di giustificare il rilascio dì tale procura adduce la circostanza che qli aveva mantenuto la qualità di socio e a detenere rapporti commerciali ormai consolidati, iasciando intendere che appunto lo stesso avesse continuato ad interessarsi delle sorti societarie in quanto oramai addentro alle vicende societarie (si specifica in ricorso che una scelta imprenditoriale diversa da parte della società sarebbe stata nociva alla società stessa). 2.3, Il terzo motivo è manifestamente infondato deducendo aspetti, peraltro prospettati :n maniera del tutto generica senza dedursi la loro specifica incidenza rispetto ai complessivo, articolato. quadro esposto nelle sentenze di merito, del tutto inconferenti (si pensi ad esempio alla circostanza secondo cui il ricorrente avrebbe rispettato l'obbligo di residenza), 2.4. Il quarto motivo, che lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze generiche, è inammissibile in quanto non considera il principio, diffuso nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, ia cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli - come nel caso di specie degli eílementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. ex plurimis Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Rv, 271269 - 01), principio al (3. 1.1ae il giudice di merito si è correttamente attenuto, ritenendo ostativi alla riconoscimento delle attenuanti generiche l'assenza di elementi positivi di valutazione in tal senso e il ruolo assunto dall'imputato, laddove !a comparazione rispetto alla sorella si impernia sulla incontestabile minore durata della amministrazione di quest'ultima rispetto a quella dei ricorrente protrattasi nel tempo, 3 Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto dej ricorsi, cui consegue, per legge, e.›. art. 616 cod, proc. pen„ la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento. 3 For Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/11/2023.