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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/07/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di conSIlio e composta dai dottori
Carmela Ruberto Presidente
Silvana Ferriero ConSIliere
Anna Maria Torchia ConSIliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 215/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto la responsabilità da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. e vertente
TRA
(C.F.: ), difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Nicola Filardo
Parte appellante principale-appellata incidentale e
(C.F.: ), difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avvocato Carmelo Puterio
Parte appellata principale-appellante incidentale
Controparte_2
Parte appellata principale e incidentale non costituita
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante principale-appellata incidentale: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, A) in totale riforma della sentenza n.
1225, del 23.11.2021 depositata il 23.11.2021 resa inter partes dal
Tribunale di Castrovillari, Dott.ssa Vanessa Avolio a seguito della trattazione della causa iscritta al n°165/2015 R.G.C.. conclusa con sentenza depositata il 21.05.2021 Per vizio di contraddittorietà, illogicità, per erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie de quo e la conseguente violazione di legge, in tema di valutazione delle prove stesse;
Per vizio di contraddittorietà, illogicità e carenza assoluta di motivazione su un punto controverso della vicenda ossia sulla valutazione della responsabilità ai sensi dell'art.2051 c.c. tali da determinare la totale riforma della sentenza e per l'effetto: b) ACCERTARE E DICHIARARE l'estinzione del Giudizio di primo grado per intervenuta decadenza dall'atto di notifica del giudice di primo grado;
c) accertare che la responsabilità del sinistro occorso va ascritta in via esclusiva in capo al SI. proprietario Controparte_3
dell'immobile condotto da o quantomeno in via Parte_1
concorsuale con la convenuta;
d) accertare e dichiarare la mancata prova sulla quantificazione del danno;
e) accertare e dichiarare che nulla
è dovuto in capo all'appellante e/o quantomeno ridurre la somma di competenza della SI.ra in proporzione al suo concorso Parte_1
nella causazione dell'evento; b) riformare la sentenza nella parte in cui condanna la a manlevare l'appellante nella misura Controparte_4
di €.3.000,00 in luogo della somma accertata in corso di causa e per
l'effetto condannare la stessa a manlevare della medesima Parte_1
cifra accertata;
d) Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e CAP come per legge da distrarsi ex art. 93 cpc”.
2 Per la parte appellata principale-appellante incidentale: “In via preliminare ed assorbente dichiarare la carenza di legittimazione passiva della deducente, con conseguente estromissione della stessa dal giudizio, per le motivazioni di cui in comparsa;
- In ipotesi subordinata di ingresso nel merito: Rigettare la domanda risarcitoria proposta dalla SI.ra
[...]
, così come formulata perché assolutamente infondata in Controparte_2
fatto ed in diritto;
ovvero, in estremo subordine, sussistendone i presupposti e le prove, previo accertamento della responsabilità della SI.ra , determinare l'esatta entità della pretesa con manleva Parte_1
dell'assicurata nei limiti delle condizioni di polizza. - In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Controparte_2
SI.ra , per ottenere il risarcimento dei danni causati in data Parte_1
25.08.2014 alla sua attività commerciale “La Playa Party”, posta nel magazzino sottostante l'appartamento condotto dalla SI.ra ed T_
ubicato in Cariati, alla via G. Natale. Assumeva che in data 25.08.2014 un'ingente quantità d'acqua giungeva nel proprio locale commerciale cagionando danni all'immobile e alla merce ivi presente, acqua riconducibile alla rottura di un flessibile nell'appartamento sovrastante, adibito a centro estetico, “L'isola del benessere”, di cui la SI.ra era T_
titolare. Ritenendo la responsabilità della convenuta, concludeva nella condanna della stessa al pagamento della somma di € 15.000,00, o di quella diversa somma risultante all'esito di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e competenze legale da distrarsi in favore del procuratore
3 dichiaratosi antistatario. Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 07.05.2015, si costituiva in giudizio la , la quale aderiva alle avverse CP_5
domande preliminarmente chiedendo la chiamata in causa della per essere dalla stessa manlevata, con il favore Controparte_1
dei compensi di lite. Autorizzata la chiamata del terzo, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 15.01.2016 si costituiva la la quale, in via preliminare ed Controparte_1
assorbente, sollevava la carenza di legittimazione passiva della deducente, con conseguente estromissione della stessa dal giudizio. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla SI.ra perché infondata in fatto ed in diritto;
in Controparte_2
subordine, previo accertamento della responsabilità della SI.ra
[...]
, determinare l'esatta entità della pretesa nei limiti delle T_
condizioni di polizza. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio. La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e prova testimoniale. All'udienza del 21.05.2021 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali”.
Con la sentenza n. 1225/2021 r.g.a.c., resa il 24/11/2021 a definizione del giudizio n. 165/2015 r.g., il Tribunale di Castrovillari aveva: a) accolto la domanda attorea e, per l'effetto, condannato T_
, ritenuta legittimata passiva ai sensi dell'art. 1585 c.c., al
[...]
pagamento in favore di della somma di € Controparte_2
13.000,00 a titolo di risarcimento del danno, siccome la convenuta non aveva specificamente contestato né l'an né il quantum della pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice; b) accolto la domanda di manleva proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
4 e, per l'effetto, condannato quest'ultima a tenere indenne la prima per la somma di € 3.000,00, in base a quanto stabilito dall'art. 91 delle condizioni generali del contratto di assicurazione;
c) condannato la convenuta e la terza chiamata, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, compensandole nei rapporti tra l'assicurata e la compagnia di assicurazione.
ha impugnato la suddetta sentenza deducendo: 1) che Parte_1
il primo giudice non avrebbe dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307, terzo comma, c.p.c., nonostante Controparte_2
non avesse chiamato in causa il proprietario dell'immobile locato, pur essendo stata onerata in tal senso dal tribunale in seguito alla sua richiesta;
2) che, in quanto conduttrice dell'immobile, ella non avrebbe alcuna responsabilità ex art. 2051 c.c. per la rottura del flessibile causa dei danni lamentati da , dei quali dovrebbe rispondere Controparte_2
soltanto il proprietario del bene;
3) che il giudice di primo grado avrebbe quantificato i danni in € 13.000,00, sebbene l'attrice non avesse fornito alcuna prova della merce asseritamente danneggiata dalle infiltrazioni;
4) che il tribunale avrebbe erroneamente limitato l'obbligazione della compagnia assicurativa a € 3.000,00, benché l'art. 91 delle condizioni generali della polizza non contemplasse alcun limite al risarcimento del danno, bensì una franchigia di € 200,00. si è costituita in giudizio, asserendo: Controparte_1
1) che contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, essa, unitamente alla convenuta, avrebbe contestato i fatti posti a fondamento della domanda attorea;
2) che, essendo consistito il fatto dannoso nella rottura di un flessibile inglobato nelle opere murarie e dovendo, perciò, il responsabile essere individuato nel proprietario dell'immobile, la convenuta e, di conseguenza, la compagnia assicurativa sarebbero carenti di legittimazione passiva;
3) che la domanda attorea sarebbe comunque
5 infondata, siccome non suffragata da alcuna prova sia in relazione all'an sia al quantum della pretesa creditoria azionata.
In via subordinata ha chiesto – con ciò proponendo CP_1
appello incidentale tardivo ai sensi dell'art. 334 c.p.c., essendo stato proposto con comparsa depositata telematicamente il 26.5.2022, quando per essa era ormai decorso il termine per impugnare la sentenza, pubblicata il 24.11.2021 – che l'importo dovuto dalla compagnia assicurativa fosse rideterminato nei limiti di quanto previsto dall'art. 91 della polizza assicurativa.
non si è costituita in giudizio. Controparte_2
All'udienza dell'11.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, come da ordinanza pubblicata e comunicata ai difensori il 16.12.2024.
Preliminarmente dev'essere dichiarata la contumacia di
[...]
, la quale non si è costituita in giudizio, quantunque l'atto Controparte_2
di citazione in appello sia stato ritualmente notificato al difensore domiciliatario.
L'appello principale è fondato in relazione al terzo motivo di impugnazione e dev'essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Il primo motivo dell'appello principale è infondato.
Secondo , la mancata chiamata in causa del terzo Parte_1
, proprietario dell'immobile condotto in locazione dalla Controparte_3
convenuta, nel termine concessole dal tribunale all'udienza del 18.1.2016 costituirebbe causa di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, terzo comma, c.p.c., che il primo giudice avrebbe omesso di rilevare.
La chiamata in causa del terzo è stata autorizzata dal tribunale ai sensi dell'art. 269 comma III c.p.c., ossia in ragione dell'interesse
6 dell'attrice a estendere il giudizio nei confronti del terzo a seguito delle difese svolte dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta.
Nell'ipotesi contemplata dalla disposizione richiamata, l'attore deve procedere alla notifica dell'atto di citazione nei confronti del terzo entro il termine perentorio stabilito dal giudice.
Laddove il suddetto termine non dovesse essere rispettato, tuttavia, il giudizio prosegue tra le parti originarie.
La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo nel termine perentorio assegnato dal giudice si ripercuote negativamente sull'attore, che perde l'opportunità di estendere il giudizio e di far valere così le sue pretese nei confronti di un ulteriore soggetto.
La causa di estinzione del processo data dall'omessa integrazione del giudizio a cura della parte onerata prevista dall'art. 307 comma III
c.p.c. si riferisce, infatti, alle ipotesi di litisconsorzio necessario previste dall'art. 102 c.p.c.
Parimenti infondato è il secondo motivo dell'appello principale.
Secondo , ella, in quanto conduttrice dell'immobile, Parte_1
non dovrebbe rispondere di alcun danno, dato che sarebbe da imputare al proprietario la lamentata rottura del flessibile, riguardando questa una parte dell'impiantistica interna dell'immobile, sostituibile mediante interventi implicanti demolizioni.
La Corte di cassazione – peraltro in una vicenda analoga a quella in esame – ha chiarito che “in tema di danni da cose in custodia, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati a terzi dagli accessori e
7 dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità”
(Cass. civ., sez. III, sent. n. 21788/2015).
Considerato che nel corso del giudizio di primo grado la convenuta ha confermato che il fatto lesivo è consistito nella rottura del tubo flessibile di un lavandino del bagno sito nell'immobile da lei condotto in locazione (infra) e che notoriamente i tubi flessibili dei lavandini sono posti all'esterno delle pareti murarie e, come tali, facilmente riparabili, alla luce del superiore orientamento della giurisprudenza di legittimità, la conduttrice convenuta deve reputarsi legittimata passiva sul piano sostanziale.
Il terzo motivo d'appello è fondato.
ha convenuto in giudizio Controparte_2 Parte_1
perché fosse condannata ai sensi dell'art. 2051 c.c. a risarcirle i danni cagionati sia all'immobile in cui svolgeva la sua attività imprenditoriale sia alla merce ivi contenuta dalla rottura di un tubo flessibile e dalla conseguente perdita d'acqua avvenuta nel sovrastante appartamento condotto in locazione dalla convenuta.
L'attrice ha addotto quale fatto illecito presupposto della responsabilità della convenuta la rottura di un flessibile nell'appartamento sovrastante, da cui sarebbero scaturiti le infiltrazioni d'acqua lungo le pareti dell'immobile e il successivo accumulo della stessa nel negozio da lei gestito, cagionando danni tanto all'immobile quanto alla merce in esso contenuta.
Il fatto illecito, sebbene allegato in maniera generica, non è stato contestato dalla convenuta che, anzi, come riferito nella comparsa di costituzione e risposta dinanzi al tribunale, aveva provveduto a denunciarlo alla propria compagnia assicurativa con lettera del 26.8.2014, rappresentando, in particolare, “[…] che giorno 25.08.2014 è stata riscontrata e verificata la rottura del flessibile del lavandino ubicato nel
8 bagno del proprio immobile” (cfr. la lettera acclusa al fascicolo della convenuta).
Nella denuncia richiamata, aveva pure dato atto Parte_1
dell'ingente riversamento di acqua, oltreché nell'appartamento da lei condotto in locazione, “[…] nella sottostante attività commerciale provocando notevoli riversamenti e danni ai prodotti ivi esistenti”
(ibidem).
Anche l'evento dannoso, dunque, può reputarsi non contestato.
Quanto ai danni conseguenza del riversamento d'acqua nel sottostante appartamento, deve rilevarsi che gli stessi non sono stati minimamente allegati né dimostrati da . Controparte_2
Ebbene, l'attrice, per ottenere il risarcimento del danno, avrebbe dovuto allegare e dimostrare i danni conseguenza, partendo da una puntuale descrizione di quelli asseritamente riportati dall'immobile nonché di quelli arrecati alla merce presente nel negozio, dimostrando, quanto a quest'ultima, prima ancora, la quantità e qualità dei prodotti presenti nel locale il giorno dell'evento e il loro valore commerciale.
E invece si è limitata a lamentare danni Controparte_2
all'immobile e alla merce in esso contenuta, nulla dicendo in ordine agli specifici danni subiti, e rinviando a preventivi e fatture allegati.
Orbene, dalla documentazione allegata al fascicolo di parte di primo grado, costituita da un preventivo spese, da fatture e da fotografie, non si evince né quali siano i precisi danni asseritamente subiti, né il contenuto di tutte le scatole che si vedono nelle fotografie, se corrisponda o meno agli oggetti elencati nelle fatture allegate, o l'eventuale grado di danneggiamento subito dalla merce.
Non emerge neppure, dal preventivo allegato, se i lavori ivi indicati siano conseguenza dell'evento di cui trattasi, né il nesso tra l'evento e i danni cui porre rimedio coi predetti lavori.
9 A ciò si aggiunga che i testimoni della parte attrice, sebbene ammessi, non sono stati escussi, in quanto non si sono presentati a più udienze consecutive e il difensore dell'attrice ha rinunciato alla loro escussione.
L'an debeatur, dunque, non risulta provato.
Per completezza occorre precisare che, per quanto sopra detto, neppure il quantum – che la parte attrice avrebbe voluto provare attraverso il preventivo e le fatture - potrebbe dirsi acclarato, non essendovi prova che la merce riportata nelle fatture allegate sia stata danneggiata, né che i lavori indicati nel preventivo di spesa siano effettivamente conseguenza dell'evento lesivo.
Ne discende che, in riforma della sentenza impugnata, la domanda di risarcimento del danno avanzata da Controparte_2
dev'essere rigettata, siccome sfornita di prova.
La trattazione dell'impugnazione incidentale rimane assorbita dall'accoglimento di quella principale.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi ratione temporis applicabili dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, disponendosene la distrazione in favore del procuratore dell'appellante principale, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
10 - accoglie l'appello principale e dichiara assorbito quello incidentale, e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da nei Controparte_2
confronti di;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese del Controparte_2
presente giudizio a favore di e di Parte_1 Controparte_1
liquidate per ogni parte in complessivi € 2.906,00 per onorari, oltre
[...]
accessori di legge, da distrarsi per a favore del procuratore, Parte_1
ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- condanna al pagamento delle spese del Controparte_2
giudizio di primo grado a favore di e Parte_1 [...]
liquidate per ogni parte in complessivi € 2.738,00 Controparte_1
per onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi per a favore Parte_1
del procuratore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
Così deciso nella camera di conSIlio del 13 giugno 2025.
Il conSIliere estensore Il Presidente
Anna Maria Torchia Carmela Ruberto
11
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di conSIlio e composta dai dottori
Carmela Ruberto Presidente
Silvana Ferriero ConSIliere
Anna Maria Torchia ConSIliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 215/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto la responsabilità da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. e vertente
TRA
(C.F.: ), difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Nicola Filardo
Parte appellante principale-appellata incidentale e
(C.F.: ), difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avvocato Carmelo Puterio
Parte appellata principale-appellante incidentale
Controparte_2
Parte appellata principale e incidentale non costituita
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante principale-appellata incidentale: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, A) in totale riforma della sentenza n.
1225, del 23.11.2021 depositata il 23.11.2021 resa inter partes dal
Tribunale di Castrovillari, Dott.ssa Vanessa Avolio a seguito della trattazione della causa iscritta al n°165/2015 R.G.C.. conclusa con sentenza depositata il 21.05.2021 Per vizio di contraddittorietà, illogicità, per erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie de quo e la conseguente violazione di legge, in tema di valutazione delle prove stesse;
Per vizio di contraddittorietà, illogicità e carenza assoluta di motivazione su un punto controverso della vicenda ossia sulla valutazione della responsabilità ai sensi dell'art.2051 c.c. tali da determinare la totale riforma della sentenza e per l'effetto: b) ACCERTARE E DICHIARARE l'estinzione del Giudizio di primo grado per intervenuta decadenza dall'atto di notifica del giudice di primo grado;
c) accertare che la responsabilità del sinistro occorso va ascritta in via esclusiva in capo al SI. proprietario Controparte_3
dell'immobile condotto da o quantomeno in via Parte_1
concorsuale con la convenuta;
d) accertare e dichiarare la mancata prova sulla quantificazione del danno;
e) accertare e dichiarare che nulla
è dovuto in capo all'appellante e/o quantomeno ridurre la somma di competenza della SI.ra in proporzione al suo concorso Parte_1
nella causazione dell'evento; b) riformare la sentenza nella parte in cui condanna la a manlevare l'appellante nella misura Controparte_4
di €.3.000,00 in luogo della somma accertata in corso di causa e per
l'effetto condannare la stessa a manlevare della medesima Parte_1
cifra accertata;
d) Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e CAP come per legge da distrarsi ex art. 93 cpc”.
2 Per la parte appellata principale-appellante incidentale: “In via preliminare ed assorbente dichiarare la carenza di legittimazione passiva della deducente, con conseguente estromissione della stessa dal giudizio, per le motivazioni di cui in comparsa;
- In ipotesi subordinata di ingresso nel merito: Rigettare la domanda risarcitoria proposta dalla SI.ra
[...]
, così come formulata perché assolutamente infondata in Controparte_2
fatto ed in diritto;
ovvero, in estremo subordine, sussistendone i presupposti e le prove, previo accertamento della responsabilità della SI.ra , determinare l'esatta entità della pretesa con manleva Parte_1
dell'assicurata nei limiti delle condizioni di polizza. - In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Controparte_2
SI.ra , per ottenere il risarcimento dei danni causati in data Parte_1
25.08.2014 alla sua attività commerciale “La Playa Party”, posta nel magazzino sottostante l'appartamento condotto dalla SI.ra ed T_
ubicato in Cariati, alla via G. Natale. Assumeva che in data 25.08.2014 un'ingente quantità d'acqua giungeva nel proprio locale commerciale cagionando danni all'immobile e alla merce ivi presente, acqua riconducibile alla rottura di un flessibile nell'appartamento sovrastante, adibito a centro estetico, “L'isola del benessere”, di cui la SI.ra era T_
titolare. Ritenendo la responsabilità della convenuta, concludeva nella condanna della stessa al pagamento della somma di € 15.000,00, o di quella diversa somma risultante all'esito di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e competenze legale da distrarsi in favore del procuratore
3 dichiaratosi antistatario. Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 07.05.2015, si costituiva in giudizio la , la quale aderiva alle avverse CP_5
domande preliminarmente chiedendo la chiamata in causa della per essere dalla stessa manlevata, con il favore Controparte_1
dei compensi di lite. Autorizzata la chiamata del terzo, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 15.01.2016 si costituiva la la quale, in via preliminare ed Controparte_1
assorbente, sollevava la carenza di legittimazione passiva della deducente, con conseguente estromissione della stessa dal giudizio. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla SI.ra perché infondata in fatto ed in diritto;
in Controparte_2
subordine, previo accertamento della responsabilità della SI.ra
[...]
, determinare l'esatta entità della pretesa nei limiti delle T_
condizioni di polizza. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio. La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e prova testimoniale. All'udienza del 21.05.2021 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali”.
Con la sentenza n. 1225/2021 r.g.a.c., resa il 24/11/2021 a definizione del giudizio n. 165/2015 r.g., il Tribunale di Castrovillari aveva: a) accolto la domanda attorea e, per l'effetto, condannato T_
, ritenuta legittimata passiva ai sensi dell'art. 1585 c.c., al
[...]
pagamento in favore di della somma di € Controparte_2
13.000,00 a titolo di risarcimento del danno, siccome la convenuta non aveva specificamente contestato né l'an né il quantum della pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice; b) accolto la domanda di manleva proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
4 e, per l'effetto, condannato quest'ultima a tenere indenne la prima per la somma di € 3.000,00, in base a quanto stabilito dall'art. 91 delle condizioni generali del contratto di assicurazione;
c) condannato la convenuta e la terza chiamata, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, compensandole nei rapporti tra l'assicurata e la compagnia di assicurazione.
ha impugnato la suddetta sentenza deducendo: 1) che Parte_1
il primo giudice non avrebbe dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307, terzo comma, c.p.c., nonostante Controparte_2
non avesse chiamato in causa il proprietario dell'immobile locato, pur essendo stata onerata in tal senso dal tribunale in seguito alla sua richiesta;
2) che, in quanto conduttrice dell'immobile, ella non avrebbe alcuna responsabilità ex art. 2051 c.c. per la rottura del flessibile causa dei danni lamentati da , dei quali dovrebbe rispondere Controparte_2
soltanto il proprietario del bene;
3) che il giudice di primo grado avrebbe quantificato i danni in € 13.000,00, sebbene l'attrice non avesse fornito alcuna prova della merce asseritamente danneggiata dalle infiltrazioni;
4) che il tribunale avrebbe erroneamente limitato l'obbligazione della compagnia assicurativa a € 3.000,00, benché l'art. 91 delle condizioni generali della polizza non contemplasse alcun limite al risarcimento del danno, bensì una franchigia di € 200,00. si è costituita in giudizio, asserendo: Controparte_1
1) che contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, essa, unitamente alla convenuta, avrebbe contestato i fatti posti a fondamento della domanda attorea;
2) che, essendo consistito il fatto dannoso nella rottura di un flessibile inglobato nelle opere murarie e dovendo, perciò, il responsabile essere individuato nel proprietario dell'immobile, la convenuta e, di conseguenza, la compagnia assicurativa sarebbero carenti di legittimazione passiva;
3) che la domanda attorea sarebbe comunque
5 infondata, siccome non suffragata da alcuna prova sia in relazione all'an sia al quantum della pretesa creditoria azionata.
In via subordinata ha chiesto – con ciò proponendo CP_1
appello incidentale tardivo ai sensi dell'art. 334 c.p.c., essendo stato proposto con comparsa depositata telematicamente il 26.5.2022, quando per essa era ormai decorso il termine per impugnare la sentenza, pubblicata il 24.11.2021 – che l'importo dovuto dalla compagnia assicurativa fosse rideterminato nei limiti di quanto previsto dall'art. 91 della polizza assicurativa.
non si è costituita in giudizio. Controparte_2
All'udienza dell'11.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, come da ordinanza pubblicata e comunicata ai difensori il 16.12.2024.
Preliminarmente dev'essere dichiarata la contumacia di
[...]
, la quale non si è costituita in giudizio, quantunque l'atto Controparte_2
di citazione in appello sia stato ritualmente notificato al difensore domiciliatario.
L'appello principale è fondato in relazione al terzo motivo di impugnazione e dev'essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Il primo motivo dell'appello principale è infondato.
Secondo , la mancata chiamata in causa del terzo Parte_1
, proprietario dell'immobile condotto in locazione dalla Controparte_3
convenuta, nel termine concessole dal tribunale all'udienza del 18.1.2016 costituirebbe causa di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, terzo comma, c.p.c., che il primo giudice avrebbe omesso di rilevare.
La chiamata in causa del terzo è stata autorizzata dal tribunale ai sensi dell'art. 269 comma III c.p.c., ossia in ragione dell'interesse
6 dell'attrice a estendere il giudizio nei confronti del terzo a seguito delle difese svolte dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta.
Nell'ipotesi contemplata dalla disposizione richiamata, l'attore deve procedere alla notifica dell'atto di citazione nei confronti del terzo entro il termine perentorio stabilito dal giudice.
Laddove il suddetto termine non dovesse essere rispettato, tuttavia, il giudizio prosegue tra le parti originarie.
La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo nel termine perentorio assegnato dal giudice si ripercuote negativamente sull'attore, che perde l'opportunità di estendere il giudizio e di far valere così le sue pretese nei confronti di un ulteriore soggetto.
La causa di estinzione del processo data dall'omessa integrazione del giudizio a cura della parte onerata prevista dall'art. 307 comma III
c.p.c. si riferisce, infatti, alle ipotesi di litisconsorzio necessario previste dall'art. 102 c.p.c.
Parimenti infondato è il secondo motivo dell'appello principale.
Secondo , ella, in quanto conduttrice dell'immobile, Parte_1
non dovrebbe rispondere di alcun danno, dato che sarebbe da imputare al proprietario la lamentata rottura del flessibile, riguardando questa una parte dell'impiantistica interna dell'immobile, sostituibile mediante interventi implicanti demolizioni.
La Corte di cassazione – peraltro in una vicenda analoga a quella in esame – ha chiarito che “in tema di danni da cose in custodia, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati a terzi dagli accessori e
7 dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità”
(Cass. civ., sez. III, sent. n. 21788/2015).
Considerato che nel corso del giudizio di primo grado la convenuta ha confermato che il fatto lesivo è consistito nella rottura del tubo flessibile di un lavandino del bagno sito nell'immobile da lei condotto in locazione (infra) e che notoriamente i tubi flessibili dei lavandini sono posti all'esterno delle pareti murarie e, come tali, facilmente riparabili, alla luce del superiore orientamento della giurisprudenza di legittimità, la conduttrice convenuta deve reputarsi legittimata passiva sul piano sostanziale.
Il terzo motivo d'appello è fondato.
ha convenuto in giudizio Controparte_2 Parte_1
perché fosse condannata ai sensi dell'art. 2051 c.c. a risarcirle i danni cagionati sia all'immobile in cui svolgeva la sua attività imprenditoriale sia alla merce ivi contenuta dalla rottura di un tubo flessibile e dalla conseguente perdita d'acqua avvenuta nel sovrastante appartamento condotto in locazione dalla convenuta.
L'attrice ha addotto quale fatto illecito presupposto della responsabilità della convenuta la rottura di un flessibile nell'appartamento sovrastante, da cui sarebbero scaturiti le infiltrazioni d'acqua lungo le pareti dell'immobile e il successivo accumulo della stessa nel negozio da lei gestito, cagionando danni tanto all'immobile quanto alla merce in esso contenuta.
Il fatto illecito, sebbene allegato in maniera generica, non è stato contestato dalla convenuta che, anzi, come riferito nella comparsa di costituzione e risposta dinanzi al tribunale, aveva provveduto a denunciarlo alla propria compagnia assicurativa con lettera del 26.8.2014, rappresentando, in particolare, “[…] che giorno 25.08.2014 è stata riscontrata e verificata la rottura del flessibile del lavandino ubicato nel
8 bagno del proprio immobile” (cfr. la lettera acclusa al fascicolo della convenuta).
Nella denuncia richiamata, aveva pure dato atto Parte_1
dell'ingente riversamento di acqua, oltreché nell'appartamento da lei condotto in locazione, “[…] nella sottostante attività commerciale provocando notevoli riversamenti e danni ai prodotti ivi esistenti”
(ibidem).
Anche l'evento dannoso, dunque, può reputarsi non contestato.
Quanto ai danni conseguenza del riversamento d'acqua nel sottostante appartamento, deve rilevarsi che gli stessi non sono stati minimamente allegati né dimostrati da . Controparte_2
Ebbene, l'attrice, per ottenere il risarcimento del danno, avrebbe dovuto allegare e dimostrare i danni conseguenza, partendo da una puntuale descrizione di quelli asseritamente riportati dall'immobile nonché di quelli arrecati alla merce presente nel negozio, dimostrando, quanto a quest'ultima, prima ancora, la quantità e qualità dei prodotti presenti nel locale il giorno dell'evento e il loro valore commerciale.
E invece si è limitata a lamentare danni Controparte_2
all'immobile e alla merce in esso contenuta, nulla dicendo in ordine agli specifici danni subiti, e rinviando a preventivi e fatture allegati.
Orbene, dalla documentazione allegata al fascicolo di parte di primo grado, costituita da un preventivo spese, da fatture e da fotografie, non si evince né quali siano i precisi danni asseritamente subiti, né il contenuto di tutte le scatole che si vedono nelle fotografie, se corrisponda o meno agli oggetti elencati nelle fatture allegate, o l'eventuale grado di danneggiamento subito dalla merce.
Non emerge neppure, dal preventivo allegato, se i lavori ivi indicati siano conseguenza dell'evento di cui trattasi, né il nesso tra l'evento e i danni cui porre rimedio coi predetti lavori.
9 A ciò si aggiunga che i testimoni della parte attrice, sebbene ammessi, non sono stati escussi, in quanto non si sono presentati a più udienze consecutive e il difensore dell'attrice ha rinunciato alla loro escussione.
L'an debeatur, dunque, non risulta provato.
Per completezza occorre precisare che, per quanto sopra detto, neppure il quantum – che la parte attrice avrebbe voluto provare attraverso il preventivo e le fatture - potrebbe dirsi acclarato, non essendovi prova che la merce riportata nelle fatture allegate sia stata danneggiata, né che i lavori indicati nel preventivo di spesa siano effettivamente conseguenza dell'evento lesivo.
Ne discende che, in riforma della sentenza impugnata, la domanda di risarcimento del danno avanzata da Controparte_2
dev'essere rigettata, siccome sfornita di prova.
La trattazione dell'impugnazione incidentale rimane assorbita dall'accoglimento di quella principale.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi ratione temporis applicabili dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, disponendosene la distrazione in favore del procuratore dell'appellante principale, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
10 - accoglie l'appello principale e dichiara assorbito quello incidentale, e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da nei Controparte_2
confronti di;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese del Controparte_2
presente giudizio a favore di e di Parte_1 Controparte_1
liquidate per ogni parte in complessivi € 2.906,00 per onorari, oltre
[...]
accessori di legge, da distrarsi per a favore del procuratore, Parte_1
ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- condanna al pagamento delle spese del Controparte_2
giudizio di primo grado a favore di e Parte_1 [...]
liquidate per ogni parte in complessivi € 2.738,00 Controparte_1
per onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi per a favore Parte_1
del procuratore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
Così deciso nella camera di conSIlio del 13 giugno 2025.
Il conSIliere estensore Il Presidente
Anna Maria Torchia Carmela Ruberto
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