Sentenza 24 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/02/2003, n. 2779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2779 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2003 |
Testo completo
027 79/0 3 OME ELF POLO ALIANJ LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto чутошла llile SEZIONE TERZA CIVILE Contrattuale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21555/99 Presidente Dott. Gaetano NICASTRO Dott. Michele VARRONE Consigliere Cron. 6311 Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere Rep. 787 Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Ud. 07/10/02 Dott. Maria Margherita CHIARINI Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI TARANTO, in persona del Commissario Sraordinario dr. Costantino Ippolito, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LEONESSA 281 difeso dall'avvocato VINCENZA D'ELIA, giusta delega in atti;
ricorrente - contro domiciliato in ROMA AL NICOLETTA, elettivamente VIA L MANTEGAZZA 24, presso studio (LUIGI GARDIN), difeso dall'avvocato ROMANO COLARUSSO, giusta delega in 2002 atti;
1880 - controricorrente nonchè
contro
AL PI;
intimato avverso la sentenza n. 223/99 CORTE DI APPELLO DI LECCE Sezione distaccata Corte d'Appello di TARANTO, sezione unica civile emessa il 2/4/1999, depositata il 07/06/99; RG.386/1997; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/02 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato SEBASTIANO MASTROBUONO (per delega Avv. Vincenza D'Elia); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 28/2/1987 EN ET, dichia- rato fallito con sentenza in data 3/11/1965 del Tribu- nale di TA e tornato "in bonis", espone che un im- mobile acquisito al fallimento era stato venduto al Co- mune di TA, il quale, oltre a pagarne il prezzo, si era obbligato a corrispondere l'importo della svalu- tazione monetaria verificatosi nel periodo intercorso tra la data di deposito della perizia di stima del bene e la data di aggiudicazione dello stesso. Sostenne 2 d'aver diritto di percepire detto ulteriore importo, essendosi il fallimento chiuso con l'integrale soddi- sfacimento di tutti i creditori, e lamentò che il Comu- ne non intendeva adempiere alla sua obbligazione. Con- venne, quindi, dinanzi al Tribunale di TA il Comu- ne per sentirlo condannare al pagamento del predetto importo, calcolato in base agli indici ISTAT. Costitui- tosi, il Comune contestò il credito dedotto "ex adver- so". Nel giudizio intervenne EN CO, cessio- naria del credito controverso. Con sentenza del 30/6/1997 il Tribunale condannò il Comune di TA al pagamento della somma di L. 384.240.439 in favore del EN ET e della EN CO. Su appello del Comune la Corte di Lecce, con sentenza del 7/6/1999, ha confermato la sentenza del Tribunale, OS- servando che l'obbligazione del Comune traeva fondamen- to da atti del fallimento e da deliberazione del consi- glio comunale. Ricorre il Comune di TA con tre mo- tivi. EN CO resiste con controricorso illu- strato anche da memoria. L'intimato EN ET non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il Comune ricorrente denuncia vio- lazione dell'art. 1326 Cod. Civ.. Sostiene che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che il Comune 3 di TA, manifestando la propria volontà di acqui- stare l'immobile, si fosse obbligato a pagare, oltre al prezzo anche l'importo della svalutazione monetaria. La censura, enunciata in termini di violazione di legge, ma svolta esclusivamente in termini di vizio motivazio- nale, è priva di fondamento. La Corte territoriale ha osservato che l'obbligo dell'acquirente dell'immobile di corrispondere l'importo della svalutazione monetaria era stato stabilito dal giudice delegato al fallimento con l'ordinanza di vendita del cespite e da questa pre- messa ha desunto, come necessaria conseguenza, che il Comune di TA (anche in relazione ad una precedente deliberazione del consiglio comunale, con cui era stata prevista ed accettata la eventualità di dover pagare tale ulteriore importo), dichiarandosi disposto ad ac- quistare l'immobile, aveva implicitamente accettato tutte le condizioni contenute nella predetta ordinanza, tra le quali appunto la corresponsione della svaluta- zione monetaria. Questa motivazione è esauriente ed im- mune da vizi logici e giuridici e sfugge, quindi, al sindacato di legittimità. & Col Col secondo ed il terzo connesso motivo il Comune di TA denuncia 'omessa, insufficiente e contrad- dittoria motivazione su punti decisivi della controver- sia. Le censure sono inammissibili, giacchè il ricor- 4 rente non indica i punti della controversia (ossia gli elementi di fatto) che sarebbero stati investiti dai denunziati vizi motivazionali, né, tanto meno, chiari- sce in che cosa consisterebbero le dedotte carenze, in- sufficienze e contraddizioni dell'apparato argomentati- fonda la sentenza impugnata, ma si diffondeVo su cui in rilievi di puro merito, concernenti il procedimento amministrativo prodromico all'offerta di acquisto, quali non possono assumersi in favorevole considerazio- ne nella presente sede in quanto volti ad ottenere una nuova e diversa valutazione delle acquisizioni proces- suali, non consentita nel giudizio di legittimità. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del Comune ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione degli onorari, che stimasi di liquidare in euro 3000,00.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condan- spese del na il Comune ricorrente al pagamento delle 6292, 01- giudizio di cassazione, liquidate in euro... tre agli onorari liquidati in euro 3000,00. Roma, 7/10/2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Состои чита C1 IL CANCELLIERE Maria Asello Maria Axello ott.ssa D S