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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 16/09/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 133/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE
Prima Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rita Pasca Presidente relatore ed est. dott. Maurizio Petrelli Consigliere dott.ssa Carolina Elia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 133/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Caputo come da mandato in atti,
APPELLANTE e APPELLATO INCIDENTALE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv. CP_1 C.F._2
Riccardo Marzo e Lanfranco Leo come da mandato in atti,
APPELLANTE INCIDENTALE e APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive dell'udienza del 21.05.2025, al cui contenuto si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Il giudice di prime cure ha così correttamente ricostruito lo svolgimento del processo:
“Con atto di citazione notificato in data 26.04.2019, conveniva in giudizio CP_1 innanzi al Tribunale di CC introducendo la fase di merito Parte_1 dell'opposizione ex artt. 615, 2° co. e 617, 2° co, c.p.c.. Premetteva di aver richiesto al G.E. la sospensione dell'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE n.
pagina 1 di 7 337/2017, promossa dall'odierno convenuto con atto di pignoramento notificato in data
13.05.2017.
Aveva assunto in quella sede che:
1) l'atto di pignoramento fosse invalido e inefficace, perché consegnato per la notifica all' di CC in data 12.05.2017, quando l'atto di precetto intimato, consegnato per la Pt_2 notifica in data 31.01.2017, notificato al in data 06.02.2017 con la consegna dell'avviso CP_1 di deposito del plico, era già divenuto inefficace;
2) l'atto di precetto notificato era stato invalidamente intimato perché non conteneva i requisiti essenziali previsti dall'art. 480, 2°co, c.p.c.;
3) l'importo delle spese e competenze legali in € 16.822,46, in tale misura indicato nell'atto di precetto, non era specificato e, comunque, non era corrispondente alla liquidazione resa, per tale causale, nella sentenza n. 924/15 della Corte d'Appello di CC (€ 8.000 per competenze
d'appello e di rinvio, € 1.200,00 per 15% per spese generali, € 368,00 per CAP su € 9.200,00,
€ 2.104, 96 per IVA 22% su € 9.568,00, € 200,00 per esborsi. Totale € 11.672,96); dunque la differenza, per complessivi € 5.149,50, era da ritenersi indebita;
4) sul compenso per l'atto di precetto non erano dovute le spese generali, previste solo per la fase processuale e non anche per le attività extra-processuali. L'atto di precetto non era infatti un atto giudiziale, per cui le spese generali in € 33,75, CAP e IVA su tale importo non erano dovute. L'importo di € 35.999,88 indicato nel pignoramento, quindi, era maggiore di quanto dovuto;
5) il valore degli immobili urbani pignorati, siti in zona di pregio turistico-balneare di
Gallipoli, non era inferiore a € 500.000,00. Il pignoramento, sproporzionato rispetto alla pretesa creditoria, era dunque illecito e andava ridotto ai sensi dell'art. 496 c.p.c.. Il creditore procedente, per tale eccesso illecito, era responsabile, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e per quanto occorra dell'art. 2043 c.c., del danno conseguente.
Il G.E., con provvedimento dell'8.4.2019, aveva rigettato l'opposizione e la richiesta di riduzione del pignoramento, assegnando il termine per introdurre il giudizio di merito.
L'attore riproponeva quindi con la presente opposizione i medesimi motivi alla base dell'istanza di sospensione e concludeva chiedendo che il Giudice volesse così provvedere:
1) accertare e dichiarare che il termine di efficacia dell'atto di precetto intimato da controparte è decorso in data 01.05.2017 o in data 07.02.2017 e che il pignoramento introduttivo del processo esecutivo, notificato in data 12-13 maggio 2017, nonché ogni atto
pagina 2 di 7 successivo e conseguente, sono invalidi e inefficaci;
dichiarare la nullità del processo esecutivo e disporre la cancellazione della relativa trascrizione;
2) in ogni caso dichiarare che l'atto di precetto intimato dal notificato in data Parte_1
31.01.2017, è invalido, perché privo dei requisiti previsti dall'art. 480, 2° co., c.p.c.; quindi anche il pignoramento e gli atti successivi sono invalidi;
3) in ogni caso dichiarare che l'importo delle spese e competenze legali in € 16.822,46, indicato nell'atto di precetto, non è specificato e, comunque, è parzialmente indebito, per
l'importo di € 5.149,50, rispetto a quanto liquidato nella sentenza n. 924/15;
4) in ogni caso dichiarare indebite le spese generali per l'atto di precetto, non dovute per essere questo extra-giudiziale, con relativi ccpa ed IVA altrettanto indebiti;
5) in ogni caso e di conseguenza, dichiarare l'importo complessivo precettato di € 35.999,88 parzialmente indebito per le causali innanzi indicate;
6) in ogni caso dichiarare illecito, perché affetto da dolo o, almeno, da colpa grave, il comportamento del per avere fatto pignorare gli immobili indicati in epigrafe, il cui Parte_1 valore è notevolmente eccedente la sua pretesa creditoria di almeno 460.000,00 euro;
condannare, per tale titolo, al risarcimento del danno da illecito ex art. Parte_1
2043 c.c. e/o per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., derivato e che deriverà a
[...]
, in favore di questi, per non avere potuto disporre dei propri beni dalla data del CP_1 pignoramento in poi;
7) condannare controparte alle spese, competenze processuali con ogni accessorio di legge.
Costituitosi in giudizio, il convenuto, richiamate le motivazioni già esposte nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio innanzi al G.E., focalizzava la propria attenzione sulla riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., si opponeva alla richiesta di sospensione dell'esecuzione (in realtà, non reiterata dall'attore opponente in questa sede), non si opponeva ad un'eventuale riduzione del pignoramento e concludeva contestando ogni richiesta di risarcimento di presunti danni subiti dal debitore, perché inesistenti, non provati e non dovuti per legge.
Il giudice rigettava le istanze istruttorie delle parti, ammetteva unicamente la produzione documentale prodotta dalle stesse e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, all'udienza del 15.9.2022, il giudice riservava la causa per la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
pagina 3 di 7 All'esito dell'istruttoria documentale, il Tribunale di CC così provvedeva con sentenza n.
56/2023, pubblicata il 12.01.2023: “1) Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e dichiara parzialmente indebito l'importo complessivo precettato, rideterminando l'importo legittimamente precettato in € 30.850,38;
2) Compensa le spese di lite nella misura di 2/3 e condanna al pagamento Parte_1 in favore dell'attore delle spese di lite nella misura del restante 1/3 per complessivi €
1.931,87, oltre Cap Iva e rimborso forfettario del 15% come per legge”.
Con ricorso ex art. 287 e segg. c.p.c., depositato l'8/03/2023, ha chiesto CP_1
l'integrazione del dispositivo della sentenza, con l'indicazione di un terzo degli esborsi sostenuti per l'opponente, pari a € 188,90.
2. - Con atto d'appello notificato il 22.02.2023 ha impugnato tale sentenza, Parte_1 chiedendone la riforma nel senso che “la somma riportata in precetto pari ad euro 16.822,43 corrisponde a quanto effettivamente dovuto”, lamentando che il primo giudice avrebbe omesso di considerare le spese di lite liquidate, in suo favore, nella sentenza n. 1215/02 del
Tribunale di CC (pari a € 3.720,71, di cui € 190,73 per spese ed € 3.529,15 per diritti e onorari) e confermate dalla sentenza del giudizio di rinvio in appello n. 924/15.
Ha precisato che la somma richiesta in precetto è addirittura inferiore a quella spettante di
€.17.213,18, perché non comprende le spese pari a € 390,73 (di cui € 190,73 del primo grado,
100 € per il grado d'appello e ulteriori € 100 per il giudizio di rinvio), non indicate in precetto per errore materiale.
, con comparsa di costituzione e contestuale appello incidentale depositato il CP_1
18.04.2023, ha contestato quanto ex adverso dedotto e ha chiesto la riforma della sentenza in accoglimento dei punti sub 1), 2), 6) delle conclusioni rassegnate in primo grado, come sopra citate, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado e con vittoria di spese del doppio grado, da distrarre in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari per entrambi i gradi.
All'udienza del 21.05.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti tramite deposito di note scritte, il collegio ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. - L'appello principale è fondato.
Con sentenza n. 1215/05 del 23.05.2002 il Tribunale di CC ha liquidato le spese di lite del primo grado di giudizio, in favore di “in complessivi €. 3,720.71 di cui €. Parte_1
pagina 4 di 7 190.73 per spese oltre quelle di CTU se ed in quanto pagate, €. 1,515.80, per diritti €.
2,014,18 per onorari, oltre rimborso spese ex art.15 T.P., IVA e CAP come per legge”.
Con sentenza n. 924/2015, la Corte d'Appello di CC, in sede di rinvio dalla Cassazione, ha statuito: “Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza emessa dal Tribunale di
CC, sezione civile, il 23 maggio 2002”, confermando dunque anche il capo relativo alle spese del primo grado. Coerentemente, la Corte d'Appello ha successivamente disposto la condanna di al pagamento delle spese del grado d'appello e del giudizio di CP_1 rinvio sostenute da in considerazione dell'esito complessivo della lite e in Parte_1 applicazione del principio della soccombenza.
Invero, in caso di integrale rigetto dell'appello e conseguente conferma della sentenza impugnata e condanna all'integrale pagamento delle spese del gravame, il capo sulle spese della sentenza gravata deve intendersi passato in giudicato (ove non impugnato) o implicitamente confermato (se oggetto di apposito motivo, seppur non espressamente trattato dal giudice dell'appello), in quanto assorbito dalla decisione di integrale conferma, senza che possa mai configurarsi un vizio di omessa pronuncia. Specularmente, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali sussiste solo in caso di riforma parziale o totale della sentenza impugnata, al fine di ripartire il relativo onere in relazione all'esito complessivo della lite. (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., ord. nn.
16526/2024 e 2830/2021).
II. - Il primo motivo dell'appello incidentale, con il quale , riportandosi ai CP_1 punti sub “1” e “2” delle conclusioni rassegnate in primo grado, deduce l'invalidità dell'intero processo esecutivo per violazione del termine di cui all'art. 481 c.p.c., è inammissibile ai sensi degli artt. 617 e 618 c.p.c., secondo cui le irregolarità formali degli atti del procedimento esecutivo possono farsi valere, in sede di impugnazione, solo tramite ricorso per cassazione.
III. - Il secondo motivo di appello incidentale, con il quale si reitera l'istanza risarcitoria ex art. 96 c.p.c., in ragione della dedotta illiceità e della sproporzione del pignoramento rispetto al credito accertato, è infondato.
Come da questa Corte già fatto presente con ordinanza del 18.05.2023 (al cui contenuto si rimanda) i beni pignorati sono oggetto di stima nel corso della procedura esecutiva e l'istanza di riduzione del pignoramento deve essere proposta al g.e., al quale è rimessa ogni valutazione discrezionale sul punto, ovviamente all'esito della perizia di stima dei beni e di valutazione dell'eventuale divisibilità o meno dei beni pignorati.
pagina 5 di 7 Nella fattispecie in esame il G.E. già con ordinanza dell'8 aprile 2019 ha segnalato al debitore esecutato che <l'istanza di riduzione del pignoramento è naturalmente estranea al giudizio di opposizione introdotto con ricorso ex art. 615 e 617 c.p.c., in quanto essa presuppone che il debitore non contesti il diritto del creditore a procedere esecutivamente o la regolarità formale del pignoramento e degli atti esecutivi successivi (Cass. Sez 3, sent. 16.1.2003 n.563; ib. Sent.
3.9.2007 n.18533), dovendo in ogni caso ogni ulteriore determinazione essere procrastinata almeno all'esito della fase di stima del compendio pignorato>>.
Anche nell'appellata sentenza n.56/2023 si ribadisce che <nulla può essere statuito sull'istanza di riduzione del pignoramento che, alla luce dell'articolo 496 cpc, doveva essere rivolta autonomamente al G.E., innanzi al quale invece l'opponente ha proposto opposizione ex articoli 615 e 617 cpc, come risulta anche dall'ordinanza del G.E. dell'8 aprile 2020 nella procedura numero 337/17, difettando questo giudice di qualunque competenza di statuire al riguardo;
…>>.
Sostanzialmente il primo giudice ha correttamente ritenuto inammissibile la domanda di riduzione del pignoramento, dovendo la stessa essere rivolta al giudice dell'esecuzione e potendo il debitore proporre solo all'esito di tale iter eventuale opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che nega o dispone la riduzione del pignoramento nel termine di 20 giorni dalla sua pronuncia o comunicazione (Cass. Civ. sent.
n.21235/2010). Anche in questo caso, inoltre, ove l'appellante incidentale intenda censurare la declaratoria di inammissibilità di una tale istanza, l'appello sul punto sarebbe parimenti inammissibile, essendo tale statuizione impugnabile solo tramite ricorso per Cassazione.
Sempre con il secondo motivo di appello incidentale il debitore esecutato si duole del rigetto dell'istanza risarcitoria ex art. 96 c.p.c., in ragione della dedotta illiceità e della sproporzione del pignoramento rispetto al credito accertato.
La censura ed è destituita di fondamento, ove si consideri che: - 1) come da tempo affermato dalla Cassazione, il creditore pignorante è legittimato ad espropriare più di quanto sarebbe necessario per soddisfare il suo credito (e ciò anche al fine di evitare di dover dividere il ricavato in conseguenza dell'intervento di altri creditori, magari con diritto di privilegio), senza che possa ritenersi sussistente l'illegittimità o l'invalidità del procedimento per il solo fatto del pignoramento di beni immobili in eccesso (Cass. Sez III sent.3952/2006; Cass. Sez.
III sent. 8464/1994); - 2) ogni valutazione sulla eventuale eccessività del pignoramento è rimessa alla discrezionalità del giudice dell'esecuzione (il G.E. “può”), che a tal fine deve pagina 6 di 7 tenere conto anche dei potenziali interventi, dei possibili ribassi d'asta e delle spese della procedura.
IV. - In ragione dell'esito complessivo della lite e del principio di soccombenza, le spese di lite di entrambi i gradi vanno imputate a e liquidate come da dispositivo ai CP_1 sensi del DM 55/2014, novellato dal DM 147/2022, tenendosi conto dell'importo (per un terzo) già determinato dal Tribunale nell'appellata sentenza quanto al primo grado e applicando lo scaglione lo scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00 per il secondo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di CC, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma dell'appellata Parte_1 sentenza n.56/2023, rigetta l'opposizione proposta da con atto di citazione CP_1 notificato in data 26.04.2019 a;
Parte_1
2) Condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite del CP_1 Parte_1 primo grado del giudizio, liquidate in complessivi euro 5.795,61, oltre c.a.p., i.v.a. e rimborso forfettario del 15% come per legge, con diritto del di ripetere eventuali somme già Parte_1 corrisposte sulla base della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado;
3) Rigetta l'appello incidentale proposto da , dando atto dell'esistenza dei CP_1 presupposti di legge per il pagamento del doppio contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002;
4) Condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite del CP_1 Parte_1 presente grado del giudizio, liquidate in complessivi euro 2.174,00, di cui euro 174,00 per spese ed euro 2.000,00 per compensi, oltre c.a.p., i.v.a. e rimborso forfettario del 15% come per legge.
CC, 16 settembre 2025
Il presidente est.
dr.ssa Anna Rita Pasca
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE
Prima Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rita Pasca Presidente relatore ed est. dott. Maurizio Petrelli Consigliere dott.ssa Carolina Elia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 133/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Caputo come da mandato in atti,
APPELLANTE e APPELLATO INCIDENTALE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv. CP_1 C.F._2
Riccardo Marzo e Lanfranco Leo come da mandato in atti,
APPELLANTE INCIDENTALE e APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive dell'udienza del 21.05.2025, al cui contenuto si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Il giudice di prime cure ha così correttamente ricostruito lo svolgimento del processo:
“Con atto di citazione notificato in data 26.04.2019, conveniva in giudizio CP_1 innanzi al Tribunale di CC introducendo la fase di merito Parte_1 dell'opposizione ex artt. 615, 2° co. e 617, 2° co, c.p.c.. Premetteva di aver richiesto al G.E. la sospensione dell'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE n.
pagina 1 di 7 337/2017, promossa dall'odierno convenuto con atto di pignoramento notificato in data
13.05.2017.
Aveva assunto in quella sede che:
1) l'atto di pignoramento fosse invalido e inefficace, perché consegnato per la notifica all' di CC in data 12.05.2017, quando l'atto di precetto intimato, consegnato per la Pt_2 notifica in data 31.01.2017, notificato al in data 06.02.2017 con la consegna dell'avviso CP_1 di deposito del plico, era già divenuto inefficace;
2) l'atto di precetto notificato era stato invalidamente intimato perché non conteneva i requisiti essenziali previsti dall'art. 480, 2°co, c.p.c.;
3) l'importo delle spese e competenze legali in € 16.822,46, in tale misura indicato nell'atto di precetto, non era specificato e, comunque, non era corrispondente alla liquidazione resa, per tale causale, nella sentenza n. 924/15 della Corte d'Appello di CC (€ 8.000 per competenze
d'appello e di rinvio, € 1.200,00 per 15% per spese generali, € 368,00 per CAP su € 9.200,00,
€ 2.104, 96 per IVA 22% su € 9.568,00, € 200,00 per esborsi. Totale € 11.672,96); dunque la differenza, per complessivi € 5.149,50, era da ritenersi indebita;
4) sul compenso per l'atto di precetto non erano dovute le spese generali, previste solo per la fase processuale e non anche per le attività extra-processuali. L'atto di precetto non era infatti un atto giudiziale, per cui le spese generali in € 33,75, CAP e IVA su tale importo non erano dovute. L'importo di € 35.999,88 indicato nel pignoramento, quindi, era maggiore di quanto dovuto;
5) il valore degli immobili urbani pignorati, siti in zona di pregio turistico-balneare di
Gallipoli, non era inferiore a € 500.000,00. Il pignoramento, sproporzionato rispetto alla pretesa creditoria, era dunque illecito e andava ridotto ai sensi dell'art. 496 c.p.c.. Il creditore procedente, per tale eccesso illecito, era responsabile, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e per quanto occorra dell'art. 2043 c.c., del danno conseguente.
Il G.E., con provvedimento dell'8.4.2019, aveva rigettato l'opposizione e la richiesta di riduzione del pignoramento, assegnando il termine per introdurre il giudizio di merito.
L'attore riproponeva quindi con la presente opposizione i medesimi motivi alla base dell'istanza di sospensione e concludeva chiedendo che il Giudice volesse così provvedere:
1) accertare e dichiarare che il termine di efficacia dell'atto di precetto intimato da controparte è decorso in data 01.05.2017 o in data 07.02.2017 e che il pignoramento introduttivo del processo esecutivo, notificato in data 12-13 maggio 2017, nonché ogni atto
pagina 2 di 7 successivo e conseguente, sono invalidi e inefficaci;
dichiarare la nullità del processo esecutivo e disporre la cancellazione della relativa trascrizione;
2) in ogni caso dichiarare che l'atto di precetto intimato dal notificato in data Parte_1
31.01.2017, è invalido, perché privo dei requisiti previsti dall'art. 480, 2° co., c.p.c.; quindi anche il pignoramento e gli atti successivi sono invalidi;
3) in ogni caso dichiarare che l'importo delle spese e competenze legali in € 16.822,46, indicato nell'atto di precetto, non è specificato e, comunque, è parzialmente indebito, per
l'importo di € 5.149,50, rispetto a quanto liquidato nella sentenza n. 924/15;
4) in ogni caso dichiarare indebite le spese generali per l'atto di precetto, non dovute per essere questo extra-giudiziale, con relativi ccpa ed IVA altrettanto indebiti;
5) in ogni caso e di conseguenza, dichiarare l'importo complessivo precettato di € 35.999,88 parzialmente indebito per le causali innanzi indicate;
6) in ogni caso dichiarare illecito, perché affetto da dolo o, almeno, da colpa grave, il comportamento del per avere fatto pignorare gli immobili indicati in epigrafe, il cui Parte_1 valore è notevolmente eccedente la sua pretesa creditoria di almeno 460.000,00 euro;
condannare, per tale titolo, al risarcimento del danno da illecito ex art. Parte_1
2043 c.c. e/o per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., derivato e che deriverà a
[...]
, in favore di questi, per non avere potuto disporre dei propri beni dalla data del CP_1 pignoramento in poi;
7) condannare controparte alle spese, competenze processuali con ogni accessorio di legge.
Costituitosi in giudizio, il convenuto, richiamate le motivazioni già esposte nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio innanzi al G.E., focalizzava la propria attenzione sulla riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., si opponeva alla richiesta di sospensione dell'esecuzione (in realtà, non reiterata dall'attore opponente in questa sede), non si opponeva ad un'eventuale riduzione del pignoramento e concludeva contestando ogni richiesta di risarcimento di presunti danni subiti dal debitore, perché inesistenti, non provati e non dovuti per legge.
Il giudice rigettava le istanze istruttorie delle parti, ammetteva unicamente la produzione documentale prodotta dalle stesse e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, all'udienza del 15.9.2022, il giudice riservava la causa per la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
pagina 3 di 7 All'esito dell'istruttoria documentale, il Tribunale di CC così provvedeva con sentenza n.
56/2023, pubblicata il 12.01.2023: “1) Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e dichiara parzialmente indebito l'importo complessivo precettato, rideterminando l'importo legittimamente precettato in € 30.850,38;
2) Compensa le spese di lite nella misura di 2/3 e condanna al pagamento Parte_1 in favore dell'attore delle spese di lite nella misura del restante 1/3 per complessivi €
1.931,87, oltre Cap Iva e rimborso forfettario del 15% come per legge”.
Con ricorso ex art. 287 e segg. c.p.c., depositato l'8/03/2023, ha chiesto CP_1
l'integrazione del dispositivo della sentenza, con l'indicazione di un terzo degli esborsi sostenuti per l'opponente, pari a € 188,90.
2. - Con atto d'appello notificato il 22.02.2023 ha impugnato tale sentenza, Parte_1 chiedendone la riforma nel senso che “la somma riportata in precetto pari ad euro 16.822,43 corrisponde a quanto effettivamente dovuto”, lamentando che il primo giudice avrebbe omesso di considerare le spese di lite liquidate, in suo favore, nella sentenza n. 1215/02 del
Tribunale di CC (pari a € 3.720,71, di cui € 190,73 per spese ed € 3.529,15 per diritti e onorari) e confermate dalla sentenza del giudizio di rinvio in appello n. 924/15.
Ha precisato che la somma richiesta in precetto è addirittura inferiore a quella spettante di
€.17.213,18, perché non comprende le spese pari a € 390,73 (di cui € 190,73 del primo grado,
100 € per il grado d'appello e ulteriori € 100 per il giudizio di rinvio), non indicate in precetto per errore materiale.
, con comparsa di costituzione e contestuale appello incidentale depositato il CP_1
18.04.2023, ha contestato quanto ex adverso dedotto e ha chiesto la riforma della sentenza in accoglimento dei punti sub 1), 2), 6) delle conclusioni rassegnate in primo grado, come sopra citate, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado e con vittoria di spese del doppio grado, da distrarre in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari per entrambi i gradi.
All'udienza del 21.05.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti tramite deposito di note scritte, il collegio ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. - L'appello principale è fondato.
Con sentenza n. 1215/05 del 23.05.2002 il Tribunale di CC ha liquidato le spese di lite del primo grado di giudizio, in favore di “in complessivi €. 3,720.71 di cui €. Parte_1
pagina 4 di 7 190.73 per spese oltre quelle di CTU se ed in quanto pagate, €. 1,515.80, per diritti €.
2,014,18 per onorari, oltre rimborso spese ex art.15 T.P., IVA e CAP come per legge”.
Con sentenza n. 924/2015, la Corte d'Appello di CC, in sede di rinvio dalla Cassazione, ha statuito: “Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza emessa dal Tribunale di
CC, sezione civile, il 23 maggio 2002”, confermando dunque anche il capo relativo alle spese del primo grado. Coerentemente, la Corte d'Appello ha successivamente disposto la condanna di al pagamento delle spese del grado d'appello e del giudizio di CP_1 rinvio sostenute da in considerazione dell'esito complessivo della lite e in Parte_1 applicazione del principio della soccombenza.
Invero, in caso di integrale rigetto dell'appello e conseguente conferma della sentenza impugnata e condanna all'integrale pagamento delle spese del gravame, il capo sulle spese della sentenza gravata deve intendersi passato in giudicato (ove non impugnato) o implicitamente confermato (se oggetto di apposito motivo, seppur non espressamente trattato dal giudice dell'appello), in quanto assorbito dalla decisione di integrale conferma, senza che possa mai configurarsi un vizio di omessa pronuncia. Specularmente, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali sussiste solo in caso di riforma parziale o totale della sentenza impugnata, al fine di ripartire il relativo onere in relazione all'esito complessivo della lite. (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., ord. nn.
16526/2024 e 2830/2021).
II. - Il primo motivo dell'appello incidentale, con il quale , riportandosi ai CP_1 punti sub “1” e “2” delle conclusioni rassegnate in primo grado, deduce l'invalidità dell'intero processo esecutivo per violazione del termine di cui all'art. 481 c.p.c., è inammissibile ai sensi degli artt. 617 e 618 c.p.c., secondo cui le irregolarità formali degli atti del procedimento esecutivo possono farsi valere, in sede di impugnazione, solo tramite ricorso per cassazione.
III. - Il secondo motivo di appello incidentale, con il quale si reitera l'istanza risarcitoria ex art. 96 c.p.c., in ragione della dedotta illiceità e della sproporzione del pignoramento rispetto al credito accertato, è infondato.
Come da questa Corte già fatto presente con ordinanza del 18.05.2023 (al cui contenuto si rimanda) i beni pignorati sono oggetto di stima nel corso della procedura esecutiva e l'istanza di riduzione del pignoramento deve essere proposta al g.e., al quale è rimessa ogni valutazione discrezionale sul punto, ovviamente all'esito della perizia di stima dei beni e di valutazione dell'eventuale divisibilità o meno dei beni pignorati.
pagina 5 di 7 Nella fattispecie in esame il G.E. già con ordinanza dell'8 aprile 2019 ha segnalato al debitore esecutato che <l'istanza di riduzione del pignoramento è naturalmente estranea al giudizio di opposizione introdotto con ricorso ex art. 615 e 617 c.p.c., in quanto essa presuppone che il debitore non contesti il diritto del creditore a procedere esecutivamente o la regolarità formale del pignoramento e degli atti esecutivi successivi (Cass. Sez 3, sent. 16.1.2003 n.563; ib. Sent.
3.9.2007 n.18533), dovendo in ogni caso ogni ulteriore determinazione essere procrastinata almeno all'esito della fase di stima del compendio pignorato>>.
Anche nell'appellata sentenza n.56/2023 si ribadisce che <nulla può essere statuito sull'istanza di riduzione del pignoramento che, alla luce dell'articolo 496 cpc, doveva essere rivolta autonomamente al G.E., innanzi al quale invece l'opponente ha proposto opposizione ex articoli 615 e 617 cpc, come risulta anche dall'ordinanza del G.E. dell'8 aprile 2020 nella procedura numero 337/17, difettando questo giudice di qualunque competenza di statuire al riguardo;
…>>.
Sostanzialmente il primo giudice ha correttamente ritenuto inammissibile la domanda di riduzione del pignoramento, dovendo la stessa essere rivolta al giudice dell'esecuzione e potendo il debitore proporre solo all'esito di tale iter eventuale opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che nega o dispone la riduzione del pignoramento nel termine di 20 giorni dalla sua pronuncia o comunicazione (Cass. Civ. sent.
n.21235/2010). Anche in questo caso, inoltre, ove l'appellante incidentale intenda censurare la declaratoria di inammissibilità di una tale istanza, l'appello sul punto sarebbe parimenti inammissibile, essendo tale statuizione impugnabile solo tramite ricorso per Cassazione.
Sempre con il secondo motivo di appello incidentale il debitore esecutato si duole del rigetto dell'istanza risarcitoria ex art. 96 c.p.c., in ragione della dedotta illiceità e della sproporzione del pignoramento rispetto al credito accertato.
La censura ed è destituita di fondamento, ove si consideri che: - 1) come da tempo affermato dalla Cassazione, il creditore pignorante è legittimato ad espropriare più di quanto sarebbe necessario per soddisfare il suo credito (e ciò anche al fine di evitare di dover dividere il ricavato in conseguenza dell'intervento di altri creditori, magari con diritto di privilegio), senza che possa ritenersi sussistente l'illegittimità o l'invalidità del procedimento per il solo fatto del pignoramento di beni immobili in eccesso (Cass. Sez III sent.3952/2006; Cass. Sez.
III sent. 8464/1994); - 2) ogni valutazione sulla eventuale eccessività del pignoramento è rimessa alla discrezionalità del giudice dell'esecuzione (il G.E. “può”), che a tal fine deve pagina 6 di 7 tenere conto anche dei potenziali interventi, dei possibili ribassi d'asta e delle spese della procedura.
IV. - In ragione dell'esito complessivo della lite e del principio di soccombenza, le spese di lite di entrambi i gradi vanno imputate a e liquidate come da dispositivo ai CP_1 sensi del DM 55/2014, novellato dal DM 147/2022, tenendosi conto dell'importo (per un terzo) già determinato dal Tribunale nell'appellata sentenza quanto al primo grado e applicando lo scaglione lo scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00 per il secondo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di CC, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma dell'appellata Parte_1 sentenza n.56/2023, rigetta l'opposizione proposta da con atto di citazione CP_1 notificato in data 26.04.2019 a;
Parte_1
2) Condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite del CP_1 Parte_1 primo grado del giudizio, liquidate in complessivi euro 5.795,61, oltre c.a.p., i.v.a. e rimborso forfettario del 15% come per legge, con diritto del di ripetere eventuali somme già Parte_1 corrisposte sulla base della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado;
3) Rigetta l'appello incidentale proposto da , dando atto dell'esistenza dei CP_1 presupposti di legge per il pagamento del doppio contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002;
4) Condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite del CP_1 Parte_1 presente grado del giudizio, liquidate in complessivi euro 2.174,00, di cui euro 174,00 per spese ed euro 2.000,00 per compensi, oltre c.a.p., i.v.a. e rimborso forfettario del 15% come per legge.
CC, 16 settembre 2025
Il presidente est.
dr.ssa Anna Rita Pasca
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