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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/02/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice Pietro Gerardo Tozzi ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 2110 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Frascati largo Augusto Panizza n. 2, presso lo Parte_1
studio del procuratore Avv. Sara Di Geronimo, che lo rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma CP_1 via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura Legale Distrettuale dell' , rappresentato e CP_2
difeso dal procuratore Avv. Claudia Ruperto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.1. Con ricorso depositato il 19 aprile 2022, ha rappresentato: di essere Parte_1
titolare della pensione cat. INVCIV n. 07575338, dal luglio 2003; che con verbale relativo del 10 dicembre 2008 è stato riconosciuto “minore con difficoltà persistenti a compiere i compiti e le funzioni proprie della sua età o ipoacusico”, con attribuzione dell'indennità di accompagnamento;
di aver percepito l'indennità di accompagnamento dal 2003; che con lettera del 2 settembre 2021, CP_ ricevuta l'1 ottobre 2021, l' gli ha comunicato: “per il periodo dal 1.01.2012 al 30.09.2021 è stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante sulla pensione cat. INVCIV n.
07575338 per un importo complessivo die uro 54.308,83”; di aver presentato quindi ricorso amministrativo il 26 ottobre 2021, rimasto senza esito. Il ricorrente ha affermato l'irripetibilità delle somme oggetto della comunicazione del 2 CP_ settembre 2021, la genericità del provvedimento e la decadenza dell' dall'azione di ripetizione e CP_ ha quindi convenuto in giudizio l' chiedendo che il giudice dichiari l'irripetibilità dell'indebito vantato dall'Istituto. CP_
1.1. Si è costituito in giudizio l' che ha contestato quanto dedotto da parte ricorrente e domandato il rigetto del ricorso.
2. La causa è stata assegnata al presente giudice il 22 maggio 2024.
2.1. Con provvedimento del 5 giugno 2024 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 15 gennaio 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.
All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente, nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi introdotti entro la data del 28 febbraio 2023. CP_
3. Il ricorrente ha sostenuto la irripetibilità delle somme indicate dall' come indebitamente corrisposte.
L'Istituto ha affermato che: il ricorrente è stato sottoposto a visita medica di revisione il 22 febbraio 2013 e che nell'occasione veniva accertata esclusivamente una invalidità civile del 50%; il verbale di visita è stato ricevuto dal ricorrente il 17 giugno 2013 e, pertanto, era a Parte_1 conoscenza dell'esito della visita medica, che imponeva il venir meno del beneficio dell'indennità di accompagnamento.
3.1. L'art. 25 comma 6-bis d.l. 90/2014 ha previsto che “
6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)”.
Occorre inoltre ricordare che, in forza della giurisprudenza della Corte di Cassazione, “si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
[…] pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che
l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. ord. 4 agosto 2022 n. 24180).
3.2. Risultano agli atti: verbale della visita sanitaria del 10 dicembre 2008, con cui è stata dichiarata la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario di cui all'art. 1 legge 18/1980
(doc. 4 di parte ricorrente); verbale della visita di revisione del 22 febbraio 2013, con cui il ricorrente è stato dichiarato "INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa in CP_ CP_ misura INFERIORE al 74%: 50%” (doc. 2 di , ricevuto il 17 giugno 2013 (doc. 4 di;
CP_ provvedimento del 2 settembre 2021, ricevuto l'1 ottobre 2021, con cui l' ha comunicato al ricorrente: “Si informa che la pensione numero 07575338 categoria INVCIV, intestata a
[...]
, nato il [...], codice fiscale , è stata ricalcolata a Pt_1 C.F._1
decorrere dal 1 gennaio 2012.
UA RD
Dal ricalcolo è derivato, fino al 30 settembre 2021, un debito a suo carico di euro
54.308,83” (doc 2 di parte ricorrente).
3.2.1. Parte ricorrente, con nota di trattazione scritta depositata per la prima udienza celebrata il 15 dicembre 2022, ha dedotto che la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento del 17 giugno 2023 sembra essere quella della madre, deceduta il 2 dicembre Persona_1
2021, e ha dichiarato espressamente, quale erede, ai sensi dell'art. 214 2° comma c.p.c., di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione apposta sul detto avviso di ricevimento.
CP_ L' non ha proposto al riguardo istanza di verificazione della scrittura disconosciuta, ai sensi dell'art. 216 c.p.c.
3.2.2. Occorre ricordare che la mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto (Cass. SS. UU. 1 febbraio 2022, n. 3086).
3.2.3. In assenza di proposizione dell'istanza di verificazione, si deve dichiarare pertanto che il documento in esame è privo di ogni capacità di prova.
3.3. Sulla base degli elementi acquisiti e dell'insegnamento della Suprema Corte, si deve allora affermare l'irripetibilità delle somme indicate dal provvedimento del 2 settembre 2021, ricevuto l'1 ottobre 2021, come indebitamente erogate sino al 30 settembre 2021, in quanto percepite in una posizione di legittimo affidamento sulla spettanza della prestazione, non risultando la prova della conoscenza, da parte di dell'esito della visita del 22 febbraio 2013. Parte_1
4. Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto.
CP_
5. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, l' soccombente, deve essere condannato al pagamento dei compensi;
in ragione dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 133 d.p.r. 114/2002 e la condanna deve essere pronunciata in favore dello Stato, con liquidazione di un importo che deve ritenersi già dimidiato ai sensi dell'art. 130 d.p.r. citato.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, CP_ dichiarata l'irrepetibilità dell'indebito vantato dall' nei confronti di Parte_1
annulla il provvedimento del 2 settembre 2021, ricevuto l'1 ottobre 2021;
CP_ condanna l' in persona del legale rappresentante, al rimborso in favore dello Stato delle spese di giudizio, che si liquidano in € 2.100,50 (somma da ritenere già dimidiata nei termini di cui in motivazione), oltre accessori di per legge.
Si comunichi.
Velletri, 13 febbraio 2025
Il giudice
Pietro Gerardo Tozzi