CA
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/11/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 473/2024
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Barbara BORTOT Presidente
Gaetano CAMPO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Contaldi (c.f.
) il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni relative al presente C.F._2
procedimento alla posta elettronica certificata Email_1
oppure al fax 0423.490896, procuratore e anche domiciliatario nello studio sito a Castelfranco
Veneto, via dei Carpani n. 9/A, in virtù di procura speciale in atti
Parte appellante contro
con sede in Altivole fraz. San Vito (TV), Via Controparte_1
Costanza, n. 2 (C.F. e P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro tempore e P.IVA_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. rappresentata e difesa nel Controparte_2
presente procedimento dall'avv. Marta Semola ( ), giusto mandato in atti, con C.F._3
1 domicilio eletto presso lo studio della stessa, sito in Castelfranco Veneto (TV), via G. Galilei n. 3, e con dichiarazione di voler ricevere avvisi e comunicazioni al numero di fax 04231993790 nonché al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 196/2024 del Tribunale di TREVISO – sezione lavoro
IN PUNTO: retribuzione
Conclusioni:
Per parte appellante:
“- voglia codesta Ecc.ma Corte di appello, per i motivi di cui in narrativa e disattesa ogni diversa
istanza, accogliere il proposto appello in riforma della sentenza del Tribunale di Treviso, sezione
lavoro, n. 196/2024, pubblicata il 27.3.2024, resa nel procedimento n. 362/2022 R.G.
a) nel merito: accertate le circostanze di cui in premessa e, in particolare, la carenza di legittimazione
e di potere in capo alla di trattenere a sua discrezione somme dalla Controparte_1
busta paga dell'appellante e versarle a terzi, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 6/2022, R.G.
27/2022, emesso dal Tribunale di Treviso, sezione lavoro, e, per quanto esposto in narrativa anche
con riguardo alla invalidità e/o inefficacia delle condizioni generali di contratto, condannarsi la
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire le Controparte_1
somme trattenute indebitamente dalla busta paga del lavoratore o quella parte di somme che
dovessero risultare indebitamente trattenute dalla odierna appellata in danno del lavoratore, oltre
rivalutazione e interessi dal dì del dovuto al saldo;
- inoltre, per quanto esposto in premessa e per effetto del principio del minimo vitale da garantire al
lavoratore, rideterminarsi le somme che la avrebbe potuto trattenere dalla busta paga del CP_1
e condannarsi la a restituire al lavoratore le somme residue che non avrebbero Parte_1 CP_1
potuto essere oggetto di trattenute;
[…]
- In ogni caso: spese e compensi di lite rifusi, anche di primo grado, ivi compresi quelli liquidati con
il decreto ingiuntivo n. 6/2022 del Tribunale di Treviso, con rimborso generale e accessori con
distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Per parte appellata:
2 “IN VIA PREGIUDIZIALE:
a) Ordinarsi l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti di e/o CP_3
, quale procuratrice di fissando il termine nel quale la notifica deve essere Controparte_4 CP_3
fatta;
b) Dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da vverso la sentenza Parte_1
n. 196/2024 pronunciata dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro in data 27.03.2024 atteso che:
a) l'appello non risulta conforme a quanto statuito dall'art. 434 c.p.c. per tutti i motivi esposti;
b) l'appello non ha ragionevole probabilità di accoglimento.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
Respingersi l'impugnazione proposta dall'appellante in quanto infondata tanto in Parte_1
fatto quanto in diritto e, per l'effetto, confermarsi in ogni sua parte la sentenza n. 196/2024
pronunciata dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro in data 27.03.2024
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:
In ipotesi di riforma della sentenza appellata:
- Dichiararsi l'inammissibilità della domanda, proposta da di conferma Parte_1
dell'opposto decreto ingiuntivo n. 6/2022 (R.G. 27/2022) del 19.01.2022 emesso dal Tribunale di
Treviso, Sezione Lavoro nei confronti di , per le ragioni esposte Controparte_5
al punto E) della parte espositiva;
- Dichiararsi inammissibile la domanda di 'carenza di legittimazione e di potere in capo a di CP_1
trattenere a sua discrezione somme dalla busta paga dell'appellante', non così formulata in primo
grado;
- Rigettarsi in ogni caso le domande avversarie, in quanto infondate, per i motivi dedotti in narrativa
anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c..
Nel merito, in via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza appellata e, quindi di accoglimento
delle domande formulate dal ei confronti di si ripropone ex art. 346 c.p.c. Parte_1 CP_1
la domanda formulata in via subordinata nel corso del giudizio di primo grado nei confronti di
[...]
e quindi, accertarsi e dichiararsi che e/o per essa è tenuta, CP_3 CP_3 Controparte_4
3 per tutti i motivi dedotti in narrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 c.c. o, in subordine, ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 2041 c.c., alla restituzione in favore di di tutte le somme CP_1
indebitamente percepite, e per l'effetto condannare e/o per essa garantire CP_3 CP_4
e tenere indenne l'odierna appellata da ogni conseguenza che dovesse derivarle dall'accoglimento
anche parziale della domanda svolta nei suoi confronti, ivi incluse le spese processuali, e di quanto
sia chiamato a versare alle altre parti, anche a titolo di spese processuali, nessuna esclusa. CP_1
In ogni caso:
Spese e compensi di lite oltre a rimborso spese generali ed oneri interamente rifusi per entrambi i
gradi del giudizio.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla coop. revocando il decreto ingiuntivo emesso in favore del sig. CP_1
a titolo di indebite trattenute in busta paga per € 2.161,20. Ha, altresì, condannato il Parte_1
lavoratore alla rifusione delle spese di lite.
1.1. Il sig. è stato dipendente della coop. Themis dal 21.10.2019 al 20.10.2020. Parte_1
In data 27.2.2020 la coop. riceveva una comunicazione a mezzo pec dalla soc. CP_1
in nome e per conto della soc. , avente ad oggetto la notifica ex art. 1264 c.c. della Parte_2 CP_3
cessione del quinto dello stipendio del dipendente . Parte_1
La coop. iniziava a trattenere la quota mensile dalla busta paga del lavoratore, a CP_1
fronte della documentazione ricevuta dalla società creditrice, documentazione dalla quale risultava che: - il sig. aveva sottoscritto in data 29.6.2005 un contratto di finanziamento con la soc. Parte_1
AF, impegnandosi a restituire la somma di € 27.000,00 in 120 rate mensili mediante cessione del quinto dello stipendio;
- il sig. aveva aderito alla polizza assicurativa rischio impiego, Parte_1
stipulata dalla soc. AF con la soc. ; - la soc. aveva effettuato il Parte_3 Parte_3
pagamento in favore della soc. AF con diritto di surroga;
- la soc. aveva ceduto il Parte_3
credito alla soc. ; - la soc. ha conferito procura alla soc. che a sua volta CP_3 CP_3 CP_4
ha dato mandato alla soc. per la riscossione del credito residuo. Parte_2
Il sig. , lamentando l'illegittimità delle trattenute in busta paga operate dal datore Parte_1
4 di lavoro pari ad € 2.161,20, otteneva dal Tribunale di Treviso il decreto ingiuntivo n. 6/2022. CP_1
1.2. Il primo giudice ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla coop.
revocando il decreto ingiuntivo emesso in favore del sig. . CP_1 Parte_1
Ha rilevato che il disconoscimento della sottoscrizione apposta sul contratto di finanziamento
è pretestuoso e infondato, in quanto il confronto con le firme rinvenibili su altri documenti consente di ritenerne la veridicità (cfr. Cass. n. 887/2018) e la prova della stipula del contratto di finanziamento si ricava comunque da altri documenti sottoscritti dal (sottoscrizione non disconosciuta) Parte_1
che presuppongono il contratto di finanziamento medesimo (docc. 2, 4 e 6 della terza chiamata soc.
). Ha, pertanto, ritenuto sussistente il contratto di finanziamento e la cessione del credito di CP_3
lavoro (nei limiti del quinto), da ultimo alla soc. K5 SPV.
Considerata la documentazione comprovante il parziale recupero del credito (anche a seguito dell'ammissione della società creditrice al passivo fallimentare del precedente datore di lavoro), ha osservato che la coop. ha legittimamente provveduto ad effettuare le trattenute CP_1
stipendiali e a versare il dovuto alla società cessionaria del credito. Ha precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dal lavoratore, la coop. non avrebbe potuto sollevare eccezioni alla CP_1
cessionaria del credito fondate sul rapporto tra cedente e cessionaria (cfr. Cass. n. 16837/2022). Ha
aggiunto che sono infondate le doglianze del sig. circa l'asserita invalidità o inefficacia Parte_1
delle condizioni generali di contratto, atteso che le clausole sono richiamate nel contratto tramite numero accompagnato da una sintetica descrizione (cfr. Cass. n. 4126/2024) ed egli ha sottoscritto dichiarazione di aver ricevuto copia del contratto completo. Ha evidenziato che la prescrizione
(decennale) risulta tempestivamente interrotta con le missive in atti.
Ha ritenuto infondate le doglianze del lavoratore sull'asserita violazione del limite del quinto.
Ha, quindi, accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, dichiarando assorbite le ulteriori questioni sollevate dall'opponente circa l'asserita carenza di valida procura nel ricorso monitorio e di nullità della notifica del decreto ingiuntivo.
Ha disposto sulle spese di lite secondo soccombenza, condannando il sig. a Parte_1
rimborsare anche quelle sostenute dalla cessionaria terza chiamata, poiché l'intervento della stessa
è stato reso necessario dalla contestazione della cessione del credito.
5 2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello il sig. ulla base Parte_1
di due motivi.
2.1. Con il primo motivo di appello il lavoratore ha impugnato la sentenza per erronea interpretazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., degli artt. 543 e ss. c.p.c.
L'appellante lamenta che il primo giudice ha omesso di valutare la carenza di potere e di legittimazione della coop. a effettuare le trattenute dallo stipendio in assenza di un CP_1
provvedimento giudiziale.
L'appellante ribadisce che, ex art. 543 e ss. c.p.c., solo l'Autorità Giudiziaria può disporre il pignoramento di crediti del debitore presso terzi e autorizzare il terzo a trattenere somme dalla busta paga e destinarle ai creditori.
2.2. Con il secondo motivo di appello il lavoratore ha impugnato la sentenza per erronea interpretazione e applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c..
L'appellante si duole che il primo giudice non ha valutato adeguatamente la carenza di sottoscrizione in funzione della accettazione delle condizioni generali di contratto.
L'appellante ribadisce che, a fronte dell'invalidità o inefficacia delle condizioni generali, il tasso da applicare agli interessi di mora non è quello convenzionale bensì quello legale e che non devono conteggiarsi le somme per commissioni di intermediazione.
3. Si è costituita la coop. contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
Eccepisce l'inammissibilità dell'appello ex art. 434 c.p.c., in quanto l'atto di appello non indica i motivi di impugnazione e le censure ai fatti come dedotti dal primo giudice.
Eccepisce, altresì, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 436 bis c.p.c. in combinato disposto con l'art. 348-bis c.p.c., non essendovi ragionevole probabilità di accoglimento.
Rileva che controparte ha rinunciato all'eccezione di disconoscimento della sottoscrizione del contratto di finanziamento, non reiterata, sicché è acclarato che il sig. ha sottoscritto Parte_1
il contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio.
Quanto al primo motivo di appello, la coop. osserva che non era necessario un titolo CP_1
giudiziale per effettuare le trattenute dallo stipendio alla luce degli artt. 1260 e ss. c.c. e dei D.P.R.
180/1950 e 895/1950; evidenzia che, dopo aver ricevuto la notifica ex art. 1264 c.c., si è premurata
6 di assumere tutte le informazioni possibili per procedere correttamente;
afferma non è ravvisabile alcuna violazione degli artt. 543 e ss. c.p.c., atteso che il caso di specie non riguarda un pignoramento e che tale normativa non è applicabile all'istituto della cessione del credito;
precisa che le doglianze relative alla violazione della procedura codicistica dell'espropriazione presso terzi ineriscono eventualmente al rapporto tra cedente e cessionario del credito;
ribadisce l'infondatezza delle affermazioni avversarie circa il limite del c.d. minimo vitale.
Quanto al secondo motivo di appello, la coop. rileva che non risulta impugnata la CP_1
parte della sentenza ove il giudice ha statuito che le contestazioni relative alle condizioni generali di contratto dovevano essere mosse nei confronti della cessionaria del credito e non nei confronti di ribadisce l'inammissibilità dell'appello sul punto e afferma, altresì, la correttezza della CP_1
sentenza richiamando giurisprudenza di legittimità; evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, il primo giudice si è pronunciato in ordine alle condizioni generali di contratto e le ha ritenute legittime;
osserva che i conteggi del credito risultano corretti, anche alla luce delle deduzioni della terza chiamata soc. . CP_3
Inoltre la coop. eccepisce l'inammissibilità della domanda di conferma del decreto CP_1
ingiuntivo e ripropone le difese già svolte in primo grado circa: - la carenza di titolarità e/o legittimazione ad agire del sig. ; - l'efficacia liberatoria dei pagamenti ex art. 1189 c.c.; - Parte_1
la domanda di manleva nei confronti della terza chiamata soc. . Infine, la coop. rileva CP_3 CP_1
che l'appello non è stato notificato a e, in relazione alla domanda di manleva, chiede CP_3
l'integrazione del contraddittorio.
4. All'udienza del 16.10.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato, per come formulato, e deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni ulteriore questione.
6. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Quanto all'inammissibilità ex art. 434 c.p.c., l'appello contiene una sufficiente indicazione delle parti della sentenza soggette ad impugnazione e dei motivi di critica alla sentenza impugnata.
7 Quanto all'inammissibilità ex art. 436 bis c.p.c., l'impugnazione non appare ictu oculi infondata, in quanto la decisione in ordine ai motivi di appello impone l'esame di questioni in diritto e in fatto,
anche attraverso l'esame dei documenti in atti, non di immediata soluzione.
Nondimeno, come detto, l'appello è infondato nel merito.
6.1. Risulta, innanzitutto infondato il primo motivo relativo all'insussistenza in capo al datore di lavoro del “potere” di operare le trattenute stipendiali in assenza di titolo giudiziale o Pt_4
negoziale.
Il motivo, per come formulato, è, in primo luogo contraddittorio. Ed invero, a pag. 17
dell'appello, l'appellante afferma di aver avuto “conoscenza della documentazione solo dopo il
deposito deIla opposizione a decreto ingiuntivo. Pertanto è stato possibile visionare la
documentazione comprovante il credito della terza chiamata solo nel corso del giudizio”, così
ammettendo, nella sostanza, la sussistenza della prova del credito della , peraltro non CP_3
evocata nel giudizio d'appello.
In ogni caso, il motivo è infondato.
Quanto alla insussistenza di un titolo giudiziale, esso non era necessario, posto che non si verte in materia di procedura di espropriazione (presso terzi): di qui l'inconferenza anche di tutte le argomentazioni inerenti il rispetto delle regole del processo esecutivo.
Il titolo è negoziale, posto che il ha sottoscritto un negozio di cessione del quinto Parte_1
dello stipendio ex art. 1260 c.c. e DPR 180/1950 che prevede che la notifica della cessione al debitore ceduto possa avvenire “con qualsiasi forma” purchè avente data certa. Sicchè la notifica a della cessione in discorso (pacificamente avvenuta, come ammette anche il a CP_1 Parte_1
pag. 17 dell'appello) è validamente avvenuta a mezzo PEC.
Del tutto generica la censura di non congruità delle trattenute.
In ogni caso, dalle buste paga dimesse (doc. 1 ) emerge che la retribuzione su cui Parte_1
è stata calcolata la trattenuta è di euro 729,00, sicché il quinto di tale retribuzione ammonta ad euro
146,00, trattenuta in effetti in concreto pacificamente applicata, tranne che per il primo mese, in cui la maggior trattenuta (frutto, evidentemente, di mero errore di calcolo) è stata compensata il mese successivo dalla minor trattenuta (rispetto a quella corretta, applicata nei mesi successivi, di euro
8 146,00) di euro 62,00.
6.2. Il Collegio ritiene infondato anche il secondo motivo di appello inerente, sotto vari profili,
alla validità/efficacia delle clausole generali di contratto (artt. 1341 e 1342 c.c.).
Risulta dirimente rilevare che la sentenza impugnata ha statuito che “ Nel caso di specie le
clausole risultano richiamate nel contratto tramite il numero accompagnato da una sintetica
descrizione del contenuto e, nel foglio sottoscritto, l'opposto ha dichiarato di aver ricevuto copia del
contratto completo in ogni sua parte nonché le condizioni, l'informativa sui dati personali e il
regolamento contrattuale riportato sul retro.”.
In ordine a tale statuizione, l'appello non contiene una contestazione specifica, in fatto e in diritto, con particolare riferimento alla dichiarazione del di aver ricevuto copia del Parte_1
contratto completo in ogni sua parte nonché delle condizioni.
Del resto, l'appellante non contesta in modo specifico la parte della sentenza in cui il primo giudice ha affermato “di qui l'inconferenza ai fini del decidere dei rilievi svolti nella memoria di parte
opposta, nei confronti dell'opponente, in relazione al rapporto garantito con la cessione del credito”
(pag. 6 della sentenza). In ogni caso, anche laddove si superasse il rilievo per cui il motivo di appello
è formulato solo nei confronti del debitore ceduto (datore di lavoro , non c'è contestazione CP_1
specifica della parte della sentenza che ha motivato in tal senso e soprattutto non c'è contestazione specifica sulla corrispondenza delle clausole generali richiamate al documento in cui sono estesamente enunciate.
Ne consegue l'infondatezza delle censure in merito all'asserita non debenza di alcune voci contestate dal (interessi, rischio vita/impiego, commissioni, ecc.) fondate sulle predette Parte_1
condizioni generali di contratto.
7. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, l'appello deve essere rigettato.
8. Quanto alle spese di lite del presente grado, in applicazione del principio della soccombenza, esse devono essere poste a carico di parte appellante.
Sicché deve essere condannato alla refusione in favore della parte Parte_1
appellata delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei
9 criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod., in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre a rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge.
9. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.2013 – data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 – deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado che liquida in euro 1.923,00 oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 16.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Silvia Burelli Barbara Bortot
10