Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, di lire 1.650 milioni per l'anno 1979 e di lire 1.200 milioni per l'anno 1980, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, di lire 1.650 milioni per l'anno 1979 e di lire 1.200 milioni per l'anno 1980, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.