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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/03/2025, n. 2405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2405 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 16584/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16584 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio - scioglimento del matrimonio promosso con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. LETIZIA GIUSEPPINA presso la quale elettivamente domicilia in Castel Volturno (CE) alla Via B. Celentano n.2
RICORRENTE
CONTRO
( nato in [...] – Tunisia - il 26.08.1985) CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.07.2024 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con il 2.06.2011 a Bou Salem -TUNISIA - e che dalla loro relazione non CP_1
erano nati figli, rappresentava di essersi separata dal resistente in forza di sentenza n.4461/2022 dell'intestato Tribunale pubblicata in data 5.5.2022 e che da quando fu autorizzata dal Presidente del
Tribunale di Napoli a vivere separata dal marito, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non si era più ricostituita.
Ciò premesso chiedeva pronunziarsi il divorzio senza null'altro prevedersi.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza dell'11.02.2025 compariva solo la ricorrente la quale ribadiva la sua volontà di divorziare e di ottenere una pronuncia sullo status.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente.
La domanda divorzile è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n.
2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data di celebrazione dell'udienza innanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli nel procedimento di separazione giudiziale concluso con sentenza passata in giudicato, come da attestazione in calce alla copia della stessa (cfr. copia sentenza allegata al fascicolo di parte munita di attestazione di passaggio in giudicato) e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in man- canza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In assenza di richieste accessorie ed in mancanza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, nessun'altra statuizione va adottata dal Collegio.
Passando infine alle spese di giudizio, stante la natura e l'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiararle irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro , Parte_1 CP_1
così provvede:
- dichiara la contumacia di (nato in [...] – Tunisia - il 26.08.1985); CP_1 -dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e il Parte_1 CP_1
2.06.2011 a Bou Salem – Tunisia e trascritto presso il Comune di Napoli (atto n. 174,parte II , s. C sez.CN, reg. Atti Matrimonio anno 2011);
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- spese di lite irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14.02.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott.ssa Valeria Rosetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16584 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio - scioglimento del matrimonio promosso con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. LETIZIA GIUSEPPINA presso la quale elettivamente domicilia in Castel Volturno (CE) alla Via B. Celentano n.2
RICORRENTE
CONTRO
( nato in [...] – Tunisia - il 26.08.1985) CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.07.2024 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con il 2.06.2011 a Bou Salem -TUNISIA - e che dalla loro relazione non CP_1
erano nati figli, rappresentava di essersi separata dal resistente in forza di sentenza n.4461/2022 dell'intestato Tribunale pubblicata in data 5.5.2022 e che da quando fu autorizzata dal Presidente del
Tribunale di Napoli a vivere separata dal marito, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non si era più ricostituita.
Ciò premesso chiedeva pronunziarsi il divorzio senza null'altro prevedersi.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza dell'11.02.2025 compariva solo la ricorrente la quale ribadiva la sua volontà di divorziare e di ottenere una pronuncia sullo status.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente.
La domanda divorzile è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n.
2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data di celebrazione dell'udienza innanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli nel procedimento di separazione giudiziale concluso con sentenza passata in giudicato, come da attestazione in calce alla copia della stessa (cfr. copia sentenza allegata al fascicolo di parte munita di attestazione di passaggio in giudicato) e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in man- canza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In assenza di richieste accessorie ed in mancanza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, nessun'altra statuizione va adottata dal Collegio.
Passando infine alle spese di giudizio, stante la natura e l'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiararle irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro , Parte_1 CP_1
così provvede:
- dichiara la contumacia di (nato in [...] – Tunisia - il 26.08.1985); CP_1 -dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e il Parte_1 CP_1
2.06.2011 a Bou Salem – Tunisia e trascritto presso il Comune di Napoli (atto n. 174,parte II , s. C sez.CN, reg. Atti Matrimonio anno 2011);
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- spese di lite irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14.02.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott.ssa Valeria Rosetti