TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/07/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 770/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero R.G. 770/2025, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. BIANCO SILVIA e l'avv. Parte_1 C.F._1
BRIGNOLO FABRIZIO;
- ricorrente -
contro
(C.F. ), con l'Avv. PESCE LUISA Controparte_1 C.F._2
- resistente -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 2 aprile 2025, il IG. ha domandato la separazione personale Parte_1
(e poi lo scioglimento del matrimonio) dalla sig.ra ; le parti contraevano Controparte_1
matrimonio in Calamandrana (AT), il 20/04/2024; parte resistente si costituiva associandosi in
1 punto status e la causa veniva rimessa sul punto al Collegio per la decisione.
2. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183).
3. Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi provvedendo poi, con separata ordinanza, a rimettere la causa davanti al giudice delegato, per il prosieguo.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi IG.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), i quali C.F._1 Controparte_1 C.F._2
hanno celebrato matrimonio in Calamandrana, il 20 aprile 2024;
- dispone, con separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, 8 luglio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero R.G. 770/2025, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. BIANCO SILVIA e l'avv. Parte_1 C.F._1
BRIGNOLO FABRIZIO;
- ricorrente -
contro
(C.F. ), con l'Avv. PESCE LUISA Controparte_1 C.F._2
- resistente -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 2 aprile 2025, il IG. ha domandato la separazione personale Parte_1
(e poi lo scioglimento del matrimonio) dalla sig.ra ; le parti contraevano Controparte_1
matrimonio in Calamandrana (AT), il 20/04/2024; parte resistente si costituiva associandosi in
1 punto status e la causa veniva rimessa sul punto al Collegio per la decisione.
2. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183).
3. Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi provvedendo poi, con separata ordinanza, a rimettere la causa davanti al giudice delegato, per il prosieguo.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi IG.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), i quali C.F._1 Controparte_1 C.F._2
hanno celebrato matrimonio in Calamandrana, il 20 aprile 2024;
- dispone, con separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, 8 luglio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
2