Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/01/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27320 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
Parte 1 (P. Iva P.IVA 1 ), con sede legale in Floridia (SR), alla Via Turati snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa e rappresentata, in forza di mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Daniela Ajese del Foro di Venezia, con studio in Venezia, alla via Bruno
Maderna n. 7, presso il quale è eletto domicilio;
ATTRICE
E
Controparte 1 I.D. 45273383), in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Trebohiosticka 3069/14, Praga, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Flaminia n.
79, presso lo studio degli Avvocati Laura Sabbatini ed Antonio Simonelli, entrambi del Foro di Roma, che la rappresentano e difendono, giusta procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. e autenticata da Notaio Perso Parte 2 in Praga in data 26.09.2023 su foglio separato;
CONVENUTA
OGGETTO: inadempimento contrattuale;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la motivazione della presente sentenza sarà redatta sulla base della sintetica e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione notificato in data 07.07.2023, la società Parte 1 ha convenuto in giudizio dinanzi questo Tribunale la società lamentando il mancato pagamento, da parte Controparte 1 della convenuta, del saldo di cui alle fatture n. 40/18 e 1/19 emesse per lavorazioni svolte in esecuzione del contratto di appalto intervenuto tra le parti.
Parte attrice formulava, pertanto, le seguenti conclusioni: "accertato e dichiarato il parziale inadempimento contrattuale della convenuta, condannare la società Controparte 1 al pagamento ai sensi dell'art. 1218 c.c. in favore dell'attrice della somma di euro 23.000,00 a titolo di saldo della fattura n. 40/2018, di euro 66.280,00 come portata dalla fattura n. 1/2019, ovvero delle somme accertate come dovute nel corso del presente giudizio, ovvero al pagamento della diversa somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia o accertata come dovuta, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- con condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice"
Instaurato ritualmente il contradittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta, eccependo, in via preliminare, il difetto di competenza del Tribunale adito, in ragione della clausola compromissoria contenuta alla lettera H) del documento denominato "ASSIGNMENT OF SUB-CONTRACTS del
17.05.2018, e contestando nel merito la quantificazione degli importi addebitati da controparte;
concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi il difetto di competenza del Tribunale in favore del collegio arbitrale e, nel merito, il rigetto di tutte le domande di parte attrice.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. ed espletata la prima udienza di comparizione, il Giudice, con ordinanza fuori udienza emessa il 26.02.2024, rigettava la richiesta di c.t.u. contabile avanzata da parte attrice e rinviava per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 19.12.2024, concedendo i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle conclusioni e delle memorie conclusionali;
quindi, precisate le conclusioni e depositati gli atti conclusivi, alla predetta udienza la causa veniva assegnata in decisione.
Ciò premesso, in via preliminare, va disattesa l'eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale in ragione della clausola compromissoria contenuta alla lettera H) del documento denominato
"ASSIGNMENT OF SUB-CONTRACTS del 17.05.2018 formulata dalla società convenuta. Invero, occorre considerare che è pacifico che tale accordo è stato predisposto dalle società [...]
Parte 3 e Parte 1 solo per CP 1 ed è stato sottoscritto da accettazione della cessione del contratto n. 171M00656 in favore della CP 1
L'accordo in questione, inoltre, risulta predisposto per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, come si evince dall'espresso riferimento a tutti i rapporti di subappalto stipulati da Pt 3 nei quali subentrava CP 1 in virtù delle cessioni contrattuali.
Ne consegue che alla fattispecie contrattuale in parola deve applicarsi la disciplina di cui agli artt.
1341 e 1342 c.c. che richiede la specifica sottoscrizione della clausola compromissoria.
Avendo parte attrice aderito ad un accordo predisposto da altre parti e destinato a disciplinare in modo uniforme una pluralità di rapporti contrattuali, la clausola compromissoria in esso contenuta necessitava la specifica, nonché separata e distinta rispetto alla sottoscrizione del contratto, approvazione scritta ai sensi dell'art. 1341 c.c., la quale, però, non risulta intervenuta, con la conseguenza che la clausola compromissoria deve considerarsi inefficace e non apposta (v., per tutte,
Cass. civ., Sez. I, 24/09/1996, n. 8407).
Passando al merito, la domanda avanzata da parte attrice risulta fondata e va accolta nei termini di seguito indicati.
Occorre premettere che, secondo i principi giurisprudenziali consolidati in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr, fra le tante, Cass. S.U.
2001, n. 13533; Cass. 2002, n. 982, Cass. 2011, n. 15659).
Sempre in tema di principi generali in materia di onere probatorio, va poi ricordato che il primo comma dell'art. 115 c.p.c. dispone che «salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita», con la conseguenza che la non specifica contestazione dell'altra parte dispensa dal provare i fatti non contestati (relevatio ab onere probandi).
Ciò posto, quanto al caso di specie, parte attrice ha prodotto i titoli su cui si fonda la pretesa creditoria, ossia il contratto di subappalto del 20.12.2017 con cui Pt 3 commissionava a Pt 1 il montaggio di caldaia a fuoco in esecuzione del contratto concluso tra Pt 3 e CP_1 (doc. 2), la cessione del contratto a CP_1 del 17.05.2018 (doc. 4) e il contratto integrativo stipulato tra le odierne parti il 27.08.2018 (doc. 5). La convenuta non ha contestato l'esecuzione delle lavorazioni di cui alle fatture n. 40/18 e 1/19
emesse da Pt 1 e il cui saldo, pari a complessivi euro 89.280,00, viene richiesto alla committente CP 1 (docc 7-10 parte attrice).
La convenuta ha soltanto contestato la quantificazione di alcuni importi riferiti a c.d. "extra costi" attraverso il richiamo al contenuto delle comunicazioni del 21/27.12.2018, (v. doc. 5).
Da tale documento si evince che risultano contestate alcune voci "extra costo" riportate nella fattura n. 1/19 per le quali CP 1 ritiene dovuto un importo inferiore sulla base delle tariffe vigenti.
In particolare, quanto alla voce relativa al “packaging” per euro 9.000,00, la convenuta riconosce di dovere il minore importo di euro 7.500,00; quanto alla voce relativa alla gru per euro 16.000,00, la convenuta riconosce di dovere il minore importo di euro 10.500,00.
La diversa quantificazione di tali importi operata dalla convenuta può essere ritenuta congrua, non avendo parte attrice, peraltro, specificamente replicato o contestato tali valutazioni.
Ne consegue che il credito in favore dell'attrice va determinato nella somma di euro 82.280,00
(89.280,00 7.000,00).
Pertanto, la domanda attorea deve essere accolta per quanto di ragione e la convenuta va condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 82.280,00, oltre interessi legali moratori dalla domanda giudiziale al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si contengono equamente nella misura dei parametri minimi previsti dal D.M.n.55/2014 - in relazione allo scaglione di valore della controversia – tenuto conto della non particolare complessità della causa e dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione settima civile, in composizione monocratica, nella persona del dr.
Gian Piero Vitale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda avanzata da Parte 1 e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, dell'importo di euro 82.280,00, oltre interessi legali moratori dalla domanda giudiziale al soddisfo;
2) CONDANNA la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 5.748,00 (di cui euro 786,00 per spese vive ed euro 4.962,00 per competenze), contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Milano, 16 gennaio 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale