CA
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 765/2024 RG
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA e MINORI
composta dai Magistrati: Maria Grazia Domanico Presidente Francesca Caprioli Consigliere rel. est. Marialuisa Tezza Consigliere aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero di ruolo sopra indicato sull'appello depositato il 24.7.2024 nell'interesse di:
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Parte_1
Bertin del Foro di Brescia presso lo studio del quale ha eletto domicilio APPELLANTE PRINCIPALE
contro nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Avv. IU Micello Controparte_1
IU DI del Foro di Brescia presso il cui studio ha eletto domicilio APPELLANTE INCIDENTALE
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2784/2024 del Tribunale di Brescia in data 27.6.2024 pubblicata l'1.7.2024, non notificata, pronunciata nella causa iscritta a ruolo numero R.G.12057/2020 in punto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Appellante principale: In via principale e nel merito: accogliere il proposto appello e, per l'effetto:
. in riforma del punto 4) del dispositivo della sentenza ivi impugnata, in via principale, confermare l'ordinanza presidenziale nella parte che attribuiva alla ricorrente il diritto di abitazione della casa famigliare in Mazzano, via Monte Cieli Perti n.1, specificando che trattasi della unità identificata al catasto unità immobiliare piano 1, vani 8, sez. NCT. Foglio 32, part. 10, sub 15, cat. a/2; in via subordinata, disporre l'assegnazione della casa coniugale alla madre quale collocataria prevalente dei minori;
. in riforma del punto 5) del dispositivo della sentenza n. 2784/24 emessa in data 27.6.2024 dal Tribunale di Brescia, disporre il collocamento prevalente dei minori presso la madre degli stessi, regolamentando
1 n. 765/2024 RG
PE la frequentazione del padre con i minori e , secondo le seguenti modalità: • martedì dalla Per_2 fine della scuola fino a dopo cena, entro comunque le ore 20,30, orario in cui il padre riporterà i minori presso l'abitazione della madre;
• giovedì, dalla fine della scuola e fino alla mattina seguente allorquando i bambini verranno accompagnati dal padre a scuola;
• un fine settimana ogni due, alternato con la madre, dal sabato prelevandoli presso la casa materna - alle ore 21 della domenica o comunque, dopo la cena allorquando i minori verranno accompagnati dalla mamma;
• metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre il giorno del Santo Natale ed il giorno di
San Silvestro con quelli di Santo Stefano e del Capodanno;
• metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno;
• metà delle vacanze di carnevale, ad anni alterni;
• due settimane consecutive e non nel corso delle vacanze estive, tra la fine delle lezioni scolastiche e i primi giorni di settembre (il periodo esatto dovrà essere comunicato e concordato entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno); • anche i ponti connessi alle ulteriori festività del calendario saranno alternati tra i genitori (a titolo esemplificativo: Santo Patrono, 25 aprile, I maggio, 2 giugno, I novembre, 8 dicembre ecc.), così come i compleanni dei figli, senza che questo possa in alcun modo limitare e/o privare i minori dal festeggiare la propria ricorrenza con i propri coetanei, anche alla presenza dell'altro genitore cui non spetterebbe il diritto di frequentazione (solo durante le ore utili alla festa con gli amici); • diversi e/o ulteriori accordi in ordine alla frequentazione tra il padre e i figli verranno stabiliti dai genitori secondo le necessità ed esigenze che si dovessero presentare;
. in riforma del punto 7) del dispositivo della sentenza porre a carico del Sig. l'obbligo di versare CP_1 alla dal 10/5/21 un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei minori pari ad Pt_1
€ 1.200,00 (600 euro per figlio), importo da versarsi entro il giorno 10 del mese di riferimento e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
. in riforma del punto 8) del dispositivo della sentenza ivi impugnata, mantenuta la previsione di obbligo di mantenimento del marito a favore della moglie della somma di 450,00, prescrivere l'obbligo a far data dal 10/5/21;
. in via istruttoria ai fini della quantificazione dell'assegno in favore dei figli e della moglie, si reitera la richiesta di accertamenti che il Giudice voglia disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita del resistente, se del caso, anche per mezzo della polizia tributaria, nonché di disporre una verifica tributaria e contabile circa la situazione economica della (C.F.: Controparte_2
), corrente in Brescia (BS), Via Aldo Moro 13, o di altre società, anche all'estero, di cui il P.IVA_1 resistente risulti titolare.
. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, Iva e Cpa come per legge per entrambi i gradi di giudizio, da rideterminarsi a cura di questa Ecc.ma Corte D'Appello adita sulla base del D.M. n. 55/14, provvedendo al nuovo regolamento delle spese in base al principio ex art. 336, comma 1, c.p.c., con distrazione delle spese legali in favore dell'avvocato antistatario, per entrambi i gradi giudizio. Appellato/Appellante incidentale: in via preliminare: dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. l'impugnazione. In via principale: rigettarsi l'appello proposto in quanto infondato in fatto e diritto. In via di appello incidentale:
2 n. 765/2024 RG
-disporre l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso il padre;
- conferma del provvedimento di escomio, come statuito nella suddetta sentenza impugnata;
- revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti della prole e revoca dell'assegno di mantenimento dei confronti moglie nonché l'attribuzione, qualora ne ricorrano i presupposti, di una somma per il mantenimento di entrambi i figli minori a carico della sig.ra nei confronti del sig. Pt_1 CP_1
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, iva se dovuta e c.p.a. come per legge. Procuratore Generale:
. rilevato che allo stato nessuna delle parti ha adempiuto al dovere di depositare le ultime dichiarazioni dei redditi, come richiesto da codesta Corte in sede di fissazione dell'udienza, letta la relazione di aggiornamento dei competenti servizi sociali, che individuano quale soluzione migliore per il benessere di minori quella prospettata dal padre. Si chiede:
- il rigetto dell'appello, evidenziando come risulti adeguatamente motivata – nel provvedimento impugnato – la decisione relativa all'escomio della ricorrente.
- l'accoglimento dell'appello incidentale in tutte le sue parti, ad esclusione di quella che prevede la corresponsione, da parte del dell'assegno di mantenimento a favore della moglie, somma che CP_1 sarà a quest'ultima necessaria anche per sopperire alle spese inerenti le esigenze abitative insorte come conseguenza dell'escomio. Ferma restando la facoltà di Codesta Corte di svolgere una più approfondita ed ulteriore attività istruttoria sulla situazione personale e patrimoniale della coppia separata, all'esito della quale modulare ogni conseguente decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 5.11.2020 , premesso di avere contratto matrimonio Parte_2 PE con il 21.4.2012 e che dalla loro unione erano nati i figli (il 9.8.2014) e Controparte_1 Per_2
(il 16.6.2017), adiva il Tribunale di Brescia chiedendo che venisse dichiarata la separazione personale dei coniugi;
che i figli venissero affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e permanenza presso il padre fine settimana alternati e due pomeriggi infrasettimanali di cui uno con pernottamento;
chiedeva l'assegnazione a sé della casa coniugale sita in Mazzano, di proprietà del marito, porre a carico del marito un assegno mensile di € 1.200 per il mantenimento dei due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, e per sé un assegno di € 300 almeno fino a quando non avesse trovato un lavoro. Evidenziava che il marito era titolare e amministratore unico della ditta unipersonale CP_2 PE della quale la ricorrente aveva ricoperto la qualifica di consigliera fino alla nascita di quando,
[...] di comune accordo, i coniugi avevano deciso che lei si sarebbe occupata esclusivamente dei figli. Il marito inoltre era proprietario sia di una palazzina in Mazzano, composta da tre unità immobiliari in una delle quali viveva la famiglia e il cui mutuo veniva pagato dal marito, nonché di altri beni immobili in comproprietà con altri parenti;
era altresì proprietario delle autovetture Mercedes, di una Fiat 500 di una Fiat Vespa.
Si costituiva in giudizio aderendo alla richiesta di separazione e di affido condiviso Controparte_1 dei minori contestando il collocamento prevalente dei medesimi presso la madre e chiedendo la
3 n. 765/2024 RG
collocazione alternata e paritetica nei due appartamenti distinti che componevano la casa coniugale1, il resistente al secondo piano e la moglie al primo, alloggi resi comunicanti dai coniugi in costanza di matrimonio ma che dal punto di vista meramente “tecnico” era possibile rendere del tutto autonomi così da garantire la separazione “fisica” tra i coniugi;
ciò non avrebbe creato alcun disagio ai bambini, già da tempo abituati a trascorrere molto tempo, in misura di fatto paritaria, con entrambi i genitori, di fatto
“separati in casa”, nei due differenti appartamenti;
a tal fine si rendeva disponibile ad assegnare alla moglie l'appartamento sito al primo piano della casa coniugale, sostenendo eventuali costi per rendere autonomo e distinto l'appartamento, fino a quando la ricorrente non avesse trovato un'occupazione lavorativa;
sempre fino a quel momento si rendeva disponibile a sopportare in via esclusiva il pagamento di tutte le utenze e le spese condominiali della casa coniugale, a condizione che nella stessa non vivessero altre persone oltre alla moglie e ai figli;
egli avrebbe continuato a pagare le rate dei mutui anche se questo negli anni aveva comportato una depauperamento del suo patrimonio. Si diceva disponibile a versare mensilmente 300 euro complessivi per il mantenimento dei figli, oltre al 100% delle spese straordinarie fino a quando la ricorrente non avesse trovato un'occupazione lavorativa, comunque entro e non oltre sei mesi e da allora le spese straordinarie sarebbero ritornate ripartite al 50%. Chiedeva nessun assegno riconoscere alla moglie che aveva 38 anni e nessun impedimento fisico e che quindi ben avrebbe potuto trovare un lavoro. Si diceva disposto a concedere alla moglie l'utilizzo dell'autovettura Mercedes o di autovettura utilitaria sostitutiva sino a quando la medesima non avesse trovato un lavoro. Faceva presente di avere depositato presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia ricorso urgente ex artt. 333- 336 CC per la tutela dei figli e che il relativo procedimento si era concluso con pronuncia di “non luogo a provvedere a tutela dei minori” dopo che all'udienza del 24.2.2021 egli aveva dato atto che le ragioni che lo avevano spinto ad incardinare il procedimento erano ormai superate. Precisava di avere un reddito di circa € 26.000 annui e di essere proprietario degli immobili indicati dalla ricorrente.
All'udienza presidenziale del 10.5.2021 il Presidente autorizzava le parti a vivere separate e disponeva in conformità al seguente accordo raggiunto dalle stesse prevedendo “affido condiviso dei figli;
collocamento a settimane alternate;
un assegno di mantenimento a carico del padre e a favore dei figli pari ad € 150,00 ciascuno, oltre rivalutazione Istat, al 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre al 100% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia, fino a quando la madre non reperirà un'attività lavorativa e comunque non oltre un anno;
un assegno di mantenimento a carico del convenuto e a favore della moglie pari ad € 450,00, oltre rivalutazione Istat, al 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, fino a quando la madre non reperirà un'attività lavorativa e comunque non oltre un anno. Il convenuto chiuderà la porta che collega la casa coniugale allo studio del convenuto, creando così due distinte unità immobiliari;
il convenuto concede alla moglie la casa coniugale con diritto di abitazione alla stessa”.
All'udienza del 10.3.2022 la difesa del proponeva il versamento da parte del padre di 300 euro CP_1 al mese per i figli, ripartizione al 50% delle spese straordinarie e versamento di 350 euro al mese alla n. 765/2024 RG
quale concorso alla locazione di un immobile che la stessa avrebbe reperito;
in caso di mancato Parte_3 pagamento, la avrebbe potuto tornare nella casa familiare. Parte_3
Con ordinanza del 31.12.2023, in accoglimento all'istanza depositata dal in data 29.6.2023, il CP_1
G.I. disponeva la parziale modifica dell'ordinanza presidenziale osservando come, alla luce delle relazioni depositate dai Servizi Sociali, era stato rilevato un peggioramento delle condizioni psicologiche dei minori2 principalmente derivante dal conflitto tra i coniugi sulla casa familiare. La non Pt_1 aveva provveduto al pagamento delle spese condominiali e delle utenze, sebbene a suo carico quale titolare del diritto di abitazione, facendo maturare debiti ammontanti ad € 18.000 e numerosi distacchi delle utenze avvenuti tra il 2022 e 2023 che non potevano essere sostenuti con la locazione di uno degli appartamenti non effettivamente abitati dalla ricorrente in quanto tutti indistintamente oggetto del diritto di abitazione;
inoltre presso l'abitazione familiare era entrata a far parte pure la nonna materna, figura poco gradita ai minori;
la ricorrente aveva tenuto nascosto al padre, ai figli e ai Servizi Sociali di aspettare un nuovo figlio da altra relazione;
infine l'immobile a Toscolano Maderno, dove attualmente abitava il padre e che ospitava i minori, risultava poco confacente alle loro esigenze in quanto di piccole dimensioni e non dotato di una loro camera.
Per questi motivi
il G.I. revocava l'ordinanza presidenziale nella parte in cui attribuiva alla ricorrente il diritto di abitazione della casa familiare e assegnava alla ricorrente termine per il rilascio entro il 29.2.2024. A decorrere dall'effettivo rilascio poneva a carico del CP_1
l'ulteriore – aggiuntivo rispetto all'assegno di mantenimento previsto in sede presidenziale - contributo in favore della moglie di € 350 mensili;
ferme le altre condizioni dell'ordinanza presidenziale in punto di affidamento, frequentazione, mantenimento dei figli e mantenimento separativo.
Avverso detto provvedimento la ricorrente depositava istanza di revoca/modifica, sostenendo che fosse stato adottato su errati presupposti di fatto;
all'udienza del 25.01.2024 le parti concordavano che, nell'interesse dei minori, il resistente non avrebbe posto in esecuzione l'ordinanza del 31.12.2023 sino alla pronuncia della sentenza di separazione.
In sede di precisazione delle conclusioni il chiedeva la conferma di quanto già previsto CP_1 nell'ordinanza del 31.12.2023, la revoca quindi del diritto di abitazione della moglie nella casa coniugale;
l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso di sé o, in subordine, la collocazione paritaria a settimane alterne;
disporre, ricorrendone i presupposti, in capo alla madre una somma per il mantenimento dei figli, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
rigettare la domanda di assegno di mantenimento della coniuge non ricorrendone i presupposti.
Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 27.6.2024, oggetto di appello, così disponeva:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_2 CP_1
[...]
- affida i figli in via condivisa ai genitori;
n. 765/2024 RG
- revoca l'ordinanza presidenziale nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il diritto di abitazione della casa familiare in Mazzano, via Monte Cieli Aperti n. 1, e, per l'effetto, assegna alla ricorrente termine per l'escomio entro il 30.9.2024;
- salvo diverso accordo tra i genitori nel rispetto delle esigenze e bisogni dei figli, le frequentazioni coi genitori saranno attuate in via paritaria, a giorni o settimane alterne;
per giorni quindici anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi entro il 31.5 di ogni anno;
per le festività natalizie e pasquali ciascun genitore starà con la figlia per un periodo pari alla metà delle vacanze scolastiche e ad anni alterni, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con la figlia il giorno di Natale possa trascorrere con essa il giorno di Pasqua e viceversa;
- incarica i Servizi Sociali di proseguire il monitoraggio in via amministrativa il nucleo familiare per un periodo di un anno, rivalutando periodicamente le condizioni della prole minore, segnalando prontamente al PM presso il Tribunale per i Minorenni, eventuali situazioni di pregiudizio;
- a decorrere dal 10.5.2021, pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento della prole, l'obbligo di versare alla madre la somma di € 150,00 entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 100% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
- a decorrere dall'effettivo escomio della resistente, pone a carico del ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento della coniuge, l'obbligo di versare la somma € 450,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Osservava:
. sussistevano i presupposti di cui all'art. 151, comma 1 CC per la pronuncia di separazione.
. le parti avevano trovato un accordo unicamente in ordine all'affidamento congiunto dei figli.
. la revoca del diritto di abitazione in favore della moglie andava confermata a seguito delle conclusioni dei Servizi Sociali i quali avevano rilevato un peggioramento delle condizioni dei minori cagionato senza dubbio dall'elevato conflitto che continuava a sussistere tra i genitori. Il Servizio Sociale aveva osservato PE che è affetto da angoscia inconsolabile e sempre più dedito ad estraniarsi, mentre ha Per_2 accumulato ritardi e assenze a scuola mostrando anche lei segni di estraniamento. I Servizi Sociali avevano sottolineato come il punto di maggiore conflitto tra i coniugi era proprio la casa coniugale, di proprietà del resistente, e tale conflitto aveva di fatto reso inattuabile il realizzarsi del collocamento alternato per i bambini cagionando in diverse occasioni confusione negli stessi. La revoca del diritto di abitazione della casa familiare alla madre, in quanto oggi non più confacente al superiore ed esclusivo interesse dei figli, si era resa necessaria altresì per il sopraggiungere di sopravvenienze quali l'elevata esposizione debitoria accumulata dalla madre per il mancato pagamento delle spese condominiali e delle utenze e ciò andava a gravare sul proprietario dell'immobile; vi era stato poi l'ingresso presso CP_1 la casa coniugale anche della nonna materna, figura non gradita dai minori;
infine si rilevava l'atteggiamento poco trasparente della che aveva taciuto ai figli (oltre che al resistente e ai Pt_1
Servizi Sociali) una nuova gravidanza. Risultava irrilevante che il resistente non avesse ottemperato all'accordo del 10.5.2021 nel quale si era impegnato a procedere alla realizzazione del muro divisorio tra i due appartamenti onde evitare la coabitazione in quanto lo scopo di porre fine alla convivenza era
6 n. 765/2024 RG
stato comunque raggiunto a seguito del trasferimento del resistente presso un immobile della sua società a Toscolano Maderno;
nell'accordo del 10.5.2021 non era previsto poi che il dovesse farsi carico CP_1 pure delle spese condominiali dell'appartamento abitato dalla moglie né era stata prevista in favore della la cessione dell'auto Mercedes ML;
il ricorrente aveva modificato la sua domanda in ordine al Pt_1 diritto di abitazione della moglie presso la casa coniugale a causa del sopraggiungere circostanze nuove ed era anche irrilevante la preoccupazione della la quale asseriva di non potere trovare un Pt_1 appartamento in locazione temendo che il non avrebbe versato il contributo di 350 euro: infatti CP_1 in caso di inadempimento avrebbe potuto chiedere il pagamento diretto del contributo dall'Inps, essendo il marito in pensione, e comunque la ricorrente aveva capacità lavorativa stante la sua giovane età e l'assenza di impedimenti fisici sicché poteva trovare un'occupazione; inoltre la ricorrente poteva giovarsi dell'aiuto economico della madre la quale era proprietaria di un appartamento.
. andava confermato il collocamento paritario dei minori presso ciascun genitore, a giorni o a settimane alterne, non avendo i minori espresso preferenze per una collocazione diversa.
. andava confermato quanto previsto in seno all'accordo del 10.5.2021 e il avrebbe continuato CP_1
a versare 150 euro mensili per i figli oltre al 100% delle spese straordinarie.
. andava previsto un assegno di mantenimento per la moglie di euro 450 mensili, comprensivo delle future spese locatizie, a decorrere dall'effettivo escomio della dalla casa coniugale tenuto conto Pt_1 dello stato prolungato di disoccupazione della e degli introiti del resistente superiori rispetto Pt_1 alla pensione percepita (€ 1.500 mensili) essendo il anche gestore della società - CP_1 Controparte_2 della quale non aveva peraltro mai prodotto il bilancio - e titolare di un immobile a Toscolano Maderno e di due uffici a Brescia.
. le spese di lite andavano compensate attesa la reciproca soccombenza delle parti.
Con ricorso in appello depositato in data 24.7.2024 la impugnava la succitata sentenza Pt_1 chiedendone, previa sospensiva, la riforma nella parte in cui aveva le era stato revocato il diritto di abitazione della casa familiare, chiedendo che le fosse riconosciuto tale diritto o, in via subordinata, disporre l'assegnazione in proprio favore della casa familiare quale collocataria prevalente dei minori;
chiedeva disporre il collocamento prevalente dei minori presso di sé con regolamentazione della frequentazione padre - figli;
porre a carico del euro 1.200 mensili a titolo di mantenimento dei CP_1 figli;
modificare la decorrenza dell'assegno di separazione previsto in sentenza in euro 450 mensili a far data dal 10.5.2021; in via istruttoria chiedeva indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita del resistente anche per mezzo della polizia tributaria, nonché una verifica contabile e tributaria sulla situazione economica della al fine di quantificare l'assegno in proprio favore e dei figli;
Controparte_2 con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio con atto depositato l'11.11.2024 chiedeva dichiarare Controparte_1 inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis CPC;
in via principale rigettare l'appello in quanto infondato;
proponeva altresì appello incidentale chiedendo disporre l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso il padre;
confermare il provvedimento di escomio della moglie dalla casa coniugale;
revocare l'assegno di mantenimento a carico dell'appellato nei confronti della prole e quello nei confronti della moglie prevendo invece a carico dell'appellante una somma per il mantenimento di entrambi i figli minori;
in ogni caso, con vittoria di spese.
7 n. 765/2024 RG
In data 21.11.2024 perveniva relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali i quali ribadivano il forte conflitto genitoriale e la permanenza di un clima di sfiducia reciproca a danno dei minori, da sempre coinvolti in questo conflitto genitoriale. Si faceva presente che le assenze e i ritardi a scuola nella settimana in cui i minori si trovavano dalla madre si ripetevano (a tale proposito i bambini riferivano di dovere aspettare che la madre si preparasse o preparasse il fratellino per portarli a scuola mentre la madre riferiva che erano i figli a temporeggiare la mattina). Si riteneva che il collocamento alternato non fosse del tutto corrispondente all'interesse dei figli trovandosi quest'ultimi a vivere una quotidianità opposta a seconda che si trovassero presso l'uno o l'altro genitore. Si riferiva che i minori avevano espresso il desiderio di trascorrere più tempo con il padre e di non gradire la figura della nonna materna con la quale la madre spesso litigava.
Il Procuratore Generale concludeva come indicato in epigrafe.
All'udienza del 3.12.2024 venivano sentite le parti personalmente: la sig.ra riferiva di non Pt_1 avere ancora lasciato la casa coniugale, che il marito condizionava i figli contro di lei e che i bambini versavano in una situazione di grave malessere;
ammetteva i ritardi nell'accompagnamento a scuola dei figli asserendo che era accaduto che i bambini la mattina ritardavano e non la ascoltavano;
negava di non avere pagato le spese condominiali della casa di Mazzano asserendo che non le era arrivato alcun avviso di pagamento;
dichiarava di avere avuto nel 2022 un altro figlio dalla relazione con un uomo che non lo aveva riconosciuto. Il dichiarava di essersi trasferito a Toscolano Maderno in un alloggio di 40 CP_1 mq al fine di evitare che la convivenza con la moglie nuocesse ai figli e faceva presente che la casa di Mazzano era un alloggio grande – circa 240 metri quadrati e con 9 stanze -, sottoposto a vincoli architettonici, troppo costoso da mantenere e necessitante di urgenti e costosi interventi di manutenzione sicché la soluzione era quella di venderla. I difensori si riportavano ai loro atti.
La Corte con ordinanza resa il 3.12.2024 nominava ai minori un curatore speciale nella persona dell'avv. e disponeva CTU al fine di verificare le condizioni psicologiche dei minori, la natura e la CP_3 qualità della relazione tra i due bambini e i genitori e le altre figure affettive di riferimento, al fine di approfondire le capacità genitoriali dei due genitori e al fine di ottenere suggerimenti circa le determinazioni più conformi all'interesse dei minori in relazione ai tempi di permanenza presso ciascun genitore. In via provvisoria la casa coniugale di Mazzano veniva assegnata alla e i minori Pt_1 avrebbero continuato a trascorrere settimane alternate con ciascun genitore come previsto nella sentenza impugnata.
Il 3.12.2024 il difensore della depositava documentazione. Pt_1
Il CTU il 30.6.2025 depositava l'elaborato peritale nel quale suggeriva un collocamento prevalente dei minori presso il padre dando atto di uno stato di affaticamento della legato in larga parte alla Pt_1 gestione del figlio minore , bambino molto impegnativo e iperattivo. Per_3
8 n. 765/2024 RG
In vista dell'udienza del 15.7.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter CPC - la curatrice speciale dava atto di non concordare circa il collocamento prevalente dei minori presso il padre proposto dalla CTU ritenendo preferibile l'affidamento dei minori al Servizio Sociale cui demandare la gestione straordinaria, l'attivazione di un'educativa domiciliare presso entrambi i genitori, un percorso psicoterapeutico per i minori e il mantenimento per ora dell'attuale collocazione alternata;
suggeriva infine l'inserimento dei minori in attività ludiche-sportive di gruppo. La difesa paterna invece chiedeva il collocamento prevalente dei minori presso il padre.
All'esito dell'udienza cartolare del 15.7.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione e con ordinanza pubblicata il 18.7.2025 disponeva che i minori mantenessero l'attuale collocamento alternato e che i Servizi Sociali – ai quali la CTU sarebbe stata trasmessa dalla curatrice speciale - attivassero presso le abitazioni dei due genitori un servizio educativo domiciliare, un sostegno alla genitorialità per ciascun genitore (essendo indispensabile che il cessasse l'atteggiamento svalutante nei confronti della CP_1 moglie davanti ai figli) e un sostegno psicologico per i due minori che sarebbero stati inseriti in attività ricreative socializzanti.
In data 14.11.2025 è pervenuta relazione del Servizio Sociale ambito 3 Brescia Est con allegata relazione psicologica e relazione del servizio NPI.
All'udienza del 16.12.2025 venivano sentiti i genitori personalmente: la dichiarava di avere Pt_1 trovato da circa un mese un lavoro come barista con orario dalle ore 9 alle13.30, di percepire circa 400 euro al mese e che quando lei lavorava portava con sé il figlio sul luogo di lavoro oppure di lui Per_3 si occupava sua madre che abita vicino a lei. Dichiarava di percepire 600 euro al mese a titolo di assegno unico per i figli. I genitori dichiaravano che nella settimana di competenza materna, a seguito di accordo raggiunto tra loro, il sig. spesso si trasferiva nell'alloggio al piano secondo della casa coniugale CP_1 PE di Mazzano e nel pomeriggio aiutava a fare i compiti. Il sig. faceva presente di essere CP_1 riuscito a pagare il debito e di avere evitato che la casa di Mazzano fosse messa all'asta ma rappresentava che si trattava di un alloggio troppo grande e costoso e che era necessario vederlo. Il difensore della rinunciava alla richiesta di assegno di mantenimento per la stessa, atteso il reperimento Pt_1 dell'attività lavorativa e chiedeva invece che fosse posto a carico del un assegno di CP_1 mantenimento per ciascun figlio e che la casa coniugale restasse assegnata alla madre. Il CP_1 concludeva come da comparsa di risposta e il curatore speciale dei minori dichiarava di ritenere l'attuale collocamento alternato confacente al bisogno dei minori a condizione però che i due genitori avessero reperito alloggi più vicini rispetto agli attuali. La Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE La sig.ra nell'atto di appello ha dedotto: Pt_1
. ha errato il Tribunale a non accogliere la domanda di collocazione dei minori presso la madre scegliendo il collocamento paritetico alternato nonostante la continua opera di alienazione paterna a danno del ruolo genitoriale materno. Il Tribunale sul punto ha valorizzato una relazione dei Servizi Sociali del lontano 2021 nella quale si suggeriva il collocamento alternato paritetico dei minori anche se in tutte le relazioni anche successive veniva dato atto di come il sig. coinvolgesse i figli nei racconti delle vicende CP_1
9 n. 765/2024 RG
familiari muovendo al contempo continue critiche verso la moglie criticandola sia come moglie sia come madre, soprattutto dopo la nascita del terzo figlio, . Per_3
. in relazione all'ex casa coniugale il Tribunale aveva disposto che l'appellante rilasciasse la casa coniugale entro settembre 2024 sulla base del fatto che la casa coniugale rappresentava il terreno di maggior scontro tra i coniugi e senza considerare che la casa familiare, facente parte del complesso residenziale “Palazzo Spazzini” di Mazzano, è composta da tre appartamenti, uno al primo piano, uno al secondo e un bilocale che sono nati come autonomi, anche catastalmente;
hanno in comune la scala di accesso ma ciascuno ha diversi ingressi privati e solo in costanza di matrimonio i coniugi avevano deciso di unire i due grandi appartamenti così da creare una casa coniugale di notevoli dimensioni. La mancata attuazione del collocamento paritetico disposto nell'ordinanza presidenziale era da addebitare unicamente al il quale, prima di andare ad abitare a Toscolano Maderno, continuava a recarsi CP_1 presso l'appartamento del primo piano alla moglie assegnato alimentando così il conflitto tra i coniugi. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, il diritto di abitazione concordato fra le parti si riferiva solo all'appartamento sito al piano primo, ove attualmente l'appellante vive con i due figli, e non a tutti e tre gli appartamenti. Il comunque ben potrebbe mettere a reddito i due restanti CP_1 appartamenti, così da poter far fronte alla sua situazione debitoria o comunque potrebbe andare ad abitarci insieme ai figli mentre l'appellante non può far fronte ad un canone di locazione per un nuovo appartamento.
. il Tribunale ha ripristinato il contributo in favore dei figli in euro 150 mensili così come indicato nell'ordinanza presidenziale nella quale, per mero errore materiale, tale contributo era stato limitato temporalmente a un anno3. Ad ogni modo, fermo restando che la sentenza non precisa se i 150 euro siano dovuti per ciascun figlio o in via complessiva, la somma stabilita è iniqua stante il divario economico tra i genitori. Il è pensionato, percepisce una pensione mensile di € 1.507, ma è CP_1 proprietario dei tre appartamenti di pregio nel contesto del Palazzo Spazzini e di diversi immobili/uffici intestati alle sue società e di cui uno acquistato in corso di Controparte_2 Controparte_2 causa il 29.12.2021 e il fatto che non abbia messo a reddito o venduto i due appartamenti di Palazzo Spazzini dimostra che non ha bisogno di denaro, evidentemente perché le sue entrate sono superiori alle uscite. Pertanto il si trova in una situazione economica certamente più florida rispetto a quella CP_1 dichiarata in giudizio (reddito annuo di circa 24.000 euro e liquidità, al giugno 2022, di ben € 91.000). Pertanto va previsto un contributo per il mantenimento dei figli di euro 1.200 mensili (600 cadauno) e l'assegno di mantenimento per l'appellante va confermato in euro 450 mensili, ma a far data dal 10.5.2021.
Il di contro, deduce l'infondatezza dell'appello, evidenziando: CP_1
. nelle relazioni dei Servizi Sociali si legge che i minori hanno manifestato la volontà di vivere “con maggiore serenità presso la casa di Toscolano Maderno ed hanno raccontato di vivere molteplici esperienze in compagnia della figura paterna” e che dagli ultimi colloqui con i figli “è emerso positivamente che il padre non li ha più resi partecipi delle lamentele nei confronti della madre. Invece è la madre a coinvolgerli nel conflitto facendoli assistere alle litigate con la di lei madre per questioni economiche e i bambini hanno riferito che la nonna materna si lascia andare ad espressioni negative nei n. 765/2024 RG
confronti del Si censura anche il fatto che la abbia tenuto nascosto ai figli l'inizio di CP_1 Pt_1 una nuova gravidanza nonostante i Servizi Sociali, all'inizio anch'essi tenuti all'oscuro dell'evento, le avessero consigliato di affrontare la tematica con i figli. Ancora, i minori hanno riferito che la madre non si siede mai a tavola con loro per mangiare neanche nei giorni festivi e l'appellante stessa ha ammesso di avere difficoltà nella gestione dei figli, soprattutto di che le manca di rispetto prendendola Per_2 pure a calci.
. la casa coniugale di Mazzano, punto di maggiore contrasto tra i coniugi, è composta da tre unità abitative che costituiscono un “unicum” sicché l'appellato non può locare due di questi tre appartamenti perché non autonomi e l'immobile non è divisibile anche perché soggetto a vincolo architettonico. Tale casa comporta spese condominiali annuali di circa 10.000 euro e spese rilevanti per manutenzione di tetto, mura perimetrali e parco: l'immobile quindi va venduto.
. quanto ai figli, il è pensionato e si può occupare dei figli a tempo pieno permettendo così alla CP_1 moglie di avere più tempo per lavorare. La stessa ha anche ammesso di faticare nella gestione della casa e della routine quando tutti i figli sono presenti in casa con lei (ciò è confermato anche dai ritardi dei bambini a scuola che coincidono sempre con i giorni in cui i minori sono con la madre), l'appellato PE invece è ora in pensione e ha molto tempo libero per occuparsi di e in via di appello Per_2 incidentale chiede quindi il collocamento dei figli presso il padre.
. in relazione al mantenimento dei figli il sig. evidenzia di avere continuato a versare la somma CP_1 di 150 euro ciascuno anche dopo la scadenza dell'anno prevista nell'ordinanza del 10.5.2021, scadenza ritenuta in sentenza un mero refuso.
. circa l'aspetto economico, l'appellato nel 2019 aveva dichiarato un reddito di € 26.000 derivante dai compensi quale amministratore della società la quale però dal 2021 non ha più contratti in CP_2 essere e ha subito l'impatto del Covid con la conseguenza che nel 2022 aveva chiuso il bilancio con una perdita di € 17.000 e aveva debiti con banche e con l'Erario. Per tale motivo il ha deciso di porre CP_1 la società in liquidazione volontaria, alcuni immobili sono stati già ceduti e l'appartamento al lago è attualmente in vendita. L'appellato quindi gode unicamente della pensione e non riesce più neanche ad onorare il mutuo che grava sulla casa coniugale nella quale ha investito tutti i risparmi;
per questo motivo è necessario procedere alla vendita dell'immobile occupato dalla moglie ed è necessario che la Parte_3 versi per il mantenimento dei figli, collocati in via prevalente presso il padre, una somma atteso che anche il genitore disoccupato è obbligato a mantenere i figli. Inoltre la sentenza ha errato nel porre a carico dell'appellato il totale delle spese straordinarie nonostante il collocamento alternato paritario.
. il contributo per il mantenimento della moglie va revocato potendo l'appellante trovare un'occupazione.
La Corte osserva:
1. affidamento dei figli minori: può essere confermato l'affidamento condiviso disposto dal Tribunale: è necessario che i due genitori, al di là del collocamento dei figli, assumano insieme le decisioni di maggiore importanza nell'interesse dei figli e nell'ultima relazione pervenuta a questa Corte il 17.11.2025 il Servizio Sociale ha dato atto di un recente miglioramento della situazione relazionale tra i genitori che sono un po' più disponibili a comunicare tra loro: ad esempio si sono accordati che nella settimana di competenza materna il si trasferisca nell'alloggio posto al piano di sopra di quello CP_1 PE abitato dalla sig.ra e dai figli per aiutare a fare i compiti nel pomeriggio. Pt_1
11 n. 765/2024 RG
PE
2. collocamento dei figli minori e la Corte ritiene di disporre il collocamento prevalente Per_2 presso il padre, pur con ampi tempi di permanenza presso la madre: tale soluzione invero è stata proposta sia dal Servizio Sociale sia dalla CTU disposta nel presente grado di giudizio: nella relazione del settembre 2023 inviata al Tribunale di Brescia e nella relazione pervenuta a questa Corte il 21.11.2024 i PE Servizi Sociali hanno dato atto del fatto che e avevano raccontato volentieri la loro Per_2 quotidianità senza dare l'impressione di essere influenzati da un genitore o dall'altro, avevano raccontato di sentirsi molto seguiti dal padre mentre avevano evidenziato alcune fatiche nella quotidianità con la madre, che vedevano sempre affaticata dal doversi occupare anche del fratellino che tante Per_3 energie le prende;
avevano raccontato che sovente a casa della mamma è presente anche la nonna materna e che madre e nonna litigano spesso. Entrambi i bambini avevano espresso agli operatori sociali il desiderio di trascorrere la maggior parte del tempo dal padre, contesto in cui si sentono più tranquilli e seguiti. L'elaborato peritale della dott.ssa , psicologa dell'età evolutiva e psicologa forense, PEona_4 depositata il 30.6.2025, frutto di un lavoro approfondito e immune da vizi logici, ha sostanzialmente evidenziato elementi conformi alle succitate osservazioni del Servizio Sociale: la dott.ssa ha Per_4 suggerito il collocamento prevalente dei minori presso il padre dando atto di uno stato di affaticamento della sig.ra legato in larga parte alla gestione del figlio più piccolo , bambino molto Pt_1 Per_3 impegnativo e iperattivo;
la CTU ha evidenziato che la sig.ra presenta un approccio educativo Pt_4 basato sul promuovere nei figli un senso di autonomia e autodeterminazione, approccio positivo perché mira alla progressiva responsabilizzazione dei figli ma che nel caso in esame si associa a una difficoltà materna nel fornire sostegno affettivo ed emotivo. Infatti la sig.ra secondo il CTU, presenta Pt_1 difficoltà significative sul piano affettivo e relazionale coi figli dei quali non riesce a decodificare i bisogni e dei quali non è in grado di sostenere le fragilità anche se non sono emersi indicatori rilevanti di PE disagio dei minori connessi alla permanenza presso la madre. Inoltre per bambina molto fragile, che non possiede le risorse personali e le competenze emotive per reggere un'elevata richiesta di autoregolazione e che necessita di essere contenuta, guidata e rassicurata, l'impronta educativa materna può generare vissuti di insicurezza e disorientamento amplificando la sua tendenza al ritiro e PE all'isolamento. ha espresso al CTU disagio rispetto alla gestione quotidiana da parte della madre, in particolare per l'incapacità della madre di contenere il comportamento disturbante del fratellino
. Del resto la sig.ra consapevole di faticare nella gestione delle fragilità dei figli, in Per_3 Pt_1 più occasioni ha richiesto l'intervento del per affrontare alcune crisi di Zoe che lei non riusciva CP_1
a contenere. Quanto al la CTU ha evidenziato che è altamente investito del ruolo paterno, l'interazione coi CP_1 figli è apparsa buona, stimola e segue con attenzione i figli anche se ha una modalità direttiva. E' molto organizzato nella gestione della quotidianità, la sua casa è ordinata ed accogliente e dedica tempo e risorse ai figli mostrandosi partecipe e presente, anche se il suo intervento è fin troppo pervasivo e continuativo;
lo stile genitoriale paterno così accudente e protettivo secondo il CTU rischia di ridurre l'autonomia dei figli. Inoltre il mostra la marcata tendenza a ritenere le proprie letture delle CP_1 situazioni come le più corrette ed efficaci, ma, soprattutto, il CTU ha rilevato, quale maggior limite del la sua tendenza cronica alla svalutazione della sig.ra da lui mai valorizzata e CP_1 Pt_1 sostenuta agli occhi dei figli.
12 n. 765/2024 RG
Il CTU, in tale situazione, pur evidenziando che nessuno dei due genitori è esente da criticità, ritiene che il sig. sia oggi maggiormente in grado di offrire stabilità, presenza e contenimento ai figli, CP_1 PE PE soprattutto a Ha proposto quindi il collocamento prevalente di e di presso il padre Per_2 con permanenza dalla madre a settimane alternate secondo il seguente schema: una settimana i minori rimarranno con la mamma il fine settimana dall'uscita da scuola di sabato o comunque dal sabato pomeriggio al lunedì mattina (ingresso a scuola) e un giorno infrasettimanale con pernotto (il martedì fino al mercoledì mattina). La settimana successiva (quella con fine settimana di competenza paterna) i bambini rimarranno con la madre dal mercoledì pomeriggio (uscita da scuola) fino al venerdì mattina. Infine il Servizio Sociale nell'ultima relazione fatta pervenire a questa Corte datata 14.11.2025 ha concluso aderendo alla proposta del CTU dopo avere ascoltato i due minori che hanno nuovamente riportato di essere sereni anche con la madre e di volere molto bene al fratellino ma riferendo Per_3 entrambi di vivere con la madre parecchie fatiche a causa del contesto poco organizzato. La Corte, alla luce di tali risultanze, ritiene di disporre conformemente alla proposta del CTU con l'unica modifica che nel fine settimana di spettanza materno la madre terrà con sé i figli non dal sabato, uscita da scuola, ma dalle ore 19 del venerdì: quindi i minori rimarranno dalla mamma a settimane alternate, una settimana dalle ore 19 del venerdì fino al lunedì mattina successivo (ingresso a scuola o comunque fino alle 9 del lunedì) e nella stessa settimana un giorno infrasettimanale, il martedì, dall'uscita da scuola e comunque dalle ore 13 fino al mercoledì mattina. La settimana successiva (quella con fine settimana di competenza paterna) i bambini rimarranno con la madre dal mercoledì pomeriggio (uscita da scuola o comunque dalle ore 13) fino al venerdì mattina. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno con la madre tre settimane, anche non consecutive, una settimana durante le vacanze natalizie (ad anni alternati dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio) e tre giorni durante le vacanze pasquali comprensivi ad anni alternati del giorno di Pasqua.
3. assegnazione casa coniugale: la casa coniugale di Mazzano, via Monte Cieli Aperti 1, è di proprietà del solo si tratta di un grande spazio strutturato su due piani ed è situata all'interno di un palazzo CP_1 storico (Palazzo Spazzini). Richiede spese di manutenzione e spese condominiali molto alte (circa 10.000 euro annui) che sia il sia la fanno molta fatica a sostenere: infatti si era accumulato un CP_1 Pt_1 notevole debito - non essendo la sig.ra riuscita a pagare per un certo periodo le spese Pt_1 condominiali - che solo recentemente il è riuscito a “ripianare” per evitare la vendita all'asta CP_1 della casa. Pertanto pare soluzione ragionevole quella proposta dal sig. il quale intende vendere tale CP_1 abitazione, troppo grande e costosa non potendosi né lui né la permettere di sostenere Pt_1 ulteriormente le spese di mantenimento di tale casa. Né è pensabile, come proposto dalla nell'atto di appello, che i due coniugi abitino uno al piano Pt_1 di sopra e uno al piano di sotto di tale casa: al di là del fatto che questa soluzione non risolverebbe gli eccessivi costi della casa, si è già sperimentato che è preferibile che i due coniugi non abitino nello stesso complesso al fine di evitare occasioni di conflitto e controllo che si sono verificate in passato e che hanno creato disagio e sofferenza nei minori. Va quindi confermata la revoca dell'assegnazione della casa familiare di Mazzano alla ora Pt_1 neppure più collocataria prevalente dei minori, con termine per l'escomio al 31.3.2026.
13 n. 765/2024 RG
Si auspica che i due genitori reperiscano alloggi posti in località non troppo distanti al fine di evitare ai figli ulteriori faticosi spostamenti da un'abitazione all'altra.
4. in punto economico la difesa della sig.ra all'udienza del 16.12.2025 ha rinunciato alla Pt_1 domanda di assegno di mantenimento per la signora allegando che la stessa aveva da poco reperito un lavoro part time che in effetti risulta documentato;
la sig.ra in udienza ha dichiarato di lavorare Pt_4 da un mese in un bar dalle ore 9 alle 13.30 e di percepire circa 400 euro al mese. Stante tale rinuncia, nulla deve essere disposto per il mantenimento della sig.ra a decorrere dalla data di avvio Pt_1 dell'attività lavorativa (novembre 2025).
5. Quanto al mantenimento dei figli, è vero che sono collocati in via prevalente presso il padre: tuttavia va considerato che la sig.ra dovrà reperire a breve altra soluzione abitativa in locazione e che Pt_1 percepisce un modesto reddito da lavoro cui si aggiungono ora 600 euro mensili a titolo di assegno unico. Il sig. invece percepisce una pensione di circa 1.500 euro al mese per 13 mensilità ed era anche CP_1 amministratore della che però risulta ora in liquidazione ma che era titolare di alcuni CP_2 immobili. E' titolare della casa di Mazzano, nella quale ora potrà rientrare ad abitare o che potrà vendere;
è titolare anche di una piccola quota di terreni e di un fabbricato a Gavardo. Sulla base di tali elementi questa Corte ritiene che si debba prevedere, con finalità perequativa, a carico del sig. un assegno per il mantenimento indiretto dei figli da versare alla nonostante CP_1 Pt_1 il sig. sia collocatario prevalente, nondimeno, come sopra rilevato, vi è un'evidente e assai CP_1 PE rilevante disparità tra le condizioni economiche dei due genitori;
inoltre i tempi di permanenza di e presso la madre sono comunque piuttosto ampi, la sig.ra a breve dovrà lasciare la Per_2 Pt_1 casa di Mazzano e dovrà reperire un altro alloggio in locazione e da quel momento, con il modesto reddito da lavoro che percepisce e in mancanza di un supporto economico, si troverebbe nell'impossibilità di garantire ai figli, per il periodo di tempo in cui sono con lei, un adeguato tenore di vita e addirittura un tetto sotto il quale vivere: tale statuizione si rende indispensabile perché il rispetto del principio della bigenitorialità comporta la necessità di evitare che un bambino da un genitore possa godere di ogni utilità e benessere mentre dall'altro non possa nemmeno avere utilità minime. Dal momento in cui la sig.ra avrà lasciato la casa di Mazzano il verserà quindi alla Pt_1 CP_1 moglie la somma mensile di 200 euro per ogni figlio (400 euro complessivi), annualmente rivalutabile, oltre all'80% delle spese straordinarie, considerata la grande sproporzione tra i redditi dei due genitori. L'assegno unico per i due minori sarà ripartito al 50% tra i due genitori. Per il pregresso si ritiene vada confermato il contributo di 150 euro mensili per ogni figlio che il Tribunale aveva determinato: la previsione di cui al punto 7 del dispositivo del Tribunale, laddove si fa riferimento a un assegno di mantenimento per i figli di 150 euro mensili oltre al 100% delle spese straordinarie, è senz'altro frutto di un refuso perché nel corpo della motivazione si richiama l'accordo tra i genitori del 10.5.2021 nel quale i 150 euro mensili erano dovuti dal per ciascun figlio, oltre al 100% delle CP_1 spese straordinarie.
6. la situazione delicata fa ritenere opportuno prorogare per 18 mesi l'incarico di monitoraggio da parte del Servizio Sociale disposto dal Tribunale per il periodo di un anno, già scaduto: il Servizio Sociale
14 n. 765/2024 RG
svolgerà colloqui periodici coi genitori, con minori e con gli insegnanti dei minori e segnalerà alla PE Procura Minorile l'insorgenza di eventuali situazioni pregiudizievoli per e . Per_2
7. anche le spese di questo grado possono essere compensate interamente visto l'esito e l'oggetto del giudizio che non consente di individuare una vera e propria situazione di soccombenza tra le parti mentre le spese di CTU, già liquidate con decreto del 18.7.2025, essendo la in grande difficoltà Pt_1 economica e ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, si confermano a carico del sig. CP_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Controparte_1
Brescia n. 2784/2024 pubblicata il 1.7.2024 resa nel proc. 12057/2020 RG, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del P.G. e del curatore speciale dei minori, così provvede:
. conferma l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori. PEona_5 PEona_6
PE
. dispone che e siano collocati in via prevalente presso il padre e rimangano con la madre Per_2 con le seguenti modalità: a settimane alternate, una settimana il fine settimana dalle ore 19 del venerdì fino al lunedì mattina successivo (ingresso a scuola o comunque fino alle 9 del lunedì) e nella stessa settimana un giorno infrasettimanale, il martedì, dall'uscita da scuola - e comunque dalle ore 13 - fino al mercoledì mattina. La settimana successiva (quella con fine settimana di competenza paterna) i bambini rimarranno con la madre dal mercoledì pomeriggio (uscita da scuola o comunque dalle ore 13) fino al venerdì mattina. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno con la madre tre settimane anche non consecutive, una settimana durante le vacanze natalizie (ad anni alternati dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio) e tre giorni durante le vacanze pasquali, comprensivi ad anni alternati del giorno di Pasqua.
. conferma la revoca alla sig.ra dell'assegnazione della casa coniugale di Mazzano con termine Parte_3 per l'escomio entro e non oltre il 31.3.2026.
. dispone che dal momento in cui la sig.ra avrà lasciato la casa coniugale Controparte_1 Pt_4 versi alla moglie per ciascun figlio la somma di 200 euro al mese, annualmente rivalutabili su base ISTAT, mentre le spese straordinarie per i figli - secondo il protocollo del Tribunale di Brescia - saranno sostenute all'80% dal padre e al 20% dalla madre. L'assegno unico per i figli sarà suddiviso a metà tra i genitori. Fino a che la sig.ra non avrà lasciato la casa coniugale e a decorrere dalla domanda di primo Pt_1 grado l'importo dovuto dal per il mantenimento dei figli è di 150 euro al mese per ciascun figlio, CP_1 oltre al 100% delle spese straordinarie.
. revoca l'assegno di mantenimento dovuto alla sig.ra a decorrere dal mese di novembre 2025. Pt_1
15 n. 765/2024 RG
. incarica il Servizio Sociale territorialmente competente di mantenere monitorata la situazione familiare per ulteriori 18 mesi a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza attraverso periodici colloqui coi genitori, coi minori e con gli insegnanti dei minori riferendo alla Procura Minorile ove emerga una situazione di pregiudizio.
. compensa interamente anche le spese di questo grado di giudizio e pone le spese di CTU, già liquidate con decreto del 18.7.2025, a carico del sig. CP_1
Si comunichi al Servizio Sociale ambito 3 Brescia Est e al Servizio Sociale ASST Spedali Civili di Brescia.
Brescia, 16.12.2025
Il Cons. rel. est. il Presidente Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 la casa coniugale faceva parte di un complesso che, con altre unità abitative, formava il Condominio “Palazzo Spazzini” in Mazzano ed era composta da un appartamento al primo piano, un appartamento al secondo piano, un piccolo appartamento (bilocale) sempre al secondo piano, attualmente non utilizzato dalla famiglia e in previsione di essere messo a reddito;
tutti gli appartamenti erano indipendenti tra loro.
4 2 I Servizi Sociali riferivano che (anni sei) da tempo soffriva di angoscia inconsolabile e manifestava Per_2 Per sempre più tentativi di estraniamento, mentre (anni nove) aveva accumulato numerose assenze e ritardi a scuola, mostrando anch'ella atteggiamenti difensivi di evitamento;
entrambi manifestavano un evidente conflitto di lealtà, verso uno o l'altro genitore.
5 3 Il limite temporale era stato disposto solo per l'assegno di separazione in proprio favore.
10
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA e MINORI
composta dai Magistrati: Maria Grazia Domanico Presidente Francesca Caprioli Consigliere rel. est. Marialuisa Tezza Consigliere aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero di ruolo sopra indicato sull'appello depositato il 24.7.2024 nell'interesse di:
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Parte_1
Bertin del Foro di Brescia presso lo studio del quale ha eletto domicilio APPELLANTE PRINCIPALE
contro nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Avv. IU Micello Controparte_1
IU DI del Foro di Brescia presso il cui studio ha eletto domicilio APPELLANTE INCIDENTALE
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2784/2024 del Tribunale di Brescia in data 27.6.2024 pubblicata l'1.7.2024, non notificata, pronunciata nella causa iscritta a ruolo numero R.G.12057/2020 in punto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Appellante principale: In via principale e nel merito: accogliere il proposto appello e, per l'effetto:
. in riforma del punto 4) del dispositivo della sentenza ivi impugnata, in via principale, confermare l'ordinanza presidenziale nella parte che attribuiva alla ricorrente il diritto di abitazione della casa famigliare in Mazzano, via Monte Cieli Perti n.1, specificando che trattasi della unità identificata al catasto unità immobiliare piano 1, vani 8, sez. NCT. Foglio 32, part. 10, sub 15, cat. a/2; in via subordinata, disporre l'assegnazione della casa coniugale alla madre quale collocataria prevalente dei minori;
. in riforma del punto 5) del dispositivo della sentenza n. 2784/24 emessa in data 27.6.2024 dal Tribunale di Brescia, disporre il collocamento prevalente dei minori presso la madre degli stessi, regolamentando
1 n. 765/2024 RG
PE la frequentazione del padre con i minori e , secondo le seguenti modalità: • martedì dalla Per_2 fine della scuola fino a dopo cena, entro comunque le ore 20,30, orario in cui il padre riporterà i minori presso l'abitazione della madre;
• giovedì, dalla fine della scuola e fino alla mattina seguente allorquando i bambini verranno accompagnati dal padre a scuola;
• un fine settimana ogni due, alternato con la madre, dal sabato prelevandoli presso la casa materna - alle ore 21 della domenica o comunque, dopo la cena allorquando i minori verranno accompagnati dalla mamma;
• metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre il giorno del Santo Natale ed il giorno di
San Silvestro con quelli di Santo Stefano e del Capodanno;
• metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno;
• metà delle vacanze di carnevale, ad anni alterni;
• due settimane consecutive e non nel corso delle vacanze estive, tra la fine delle lezioni scolastiche e i primi giorni di settembre (il periodo esatto dovrà essere comunicato e concordato entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno); • anche i ponti connessi alle ulteriori festività del calendario saranno alternati tra i genitori (a titolo esemplificativo: Santo Patrono, 25 aprile, I maggio, 2 giugno, I novembre, 8 dicembre ecc.), così come i compleanni dei figli, senza che questo possa in alcun modo limitare e/o privare i minori dal festeggiare la propria ricorrenza con i propri coetanei, anche alla presenza dell'altro genitore cui non spetterebbe il diritto di frequentazione (solo durante le ore utili alla festa con gli amici); • diversi e/o ulteriori accordi in ordine alla frequentazione tra il padre e i figli verranno stabiliti dai genitori secondo le necessità ed esigenze che si dovessero presentare;
. in riforma del punto 7) del dispositivo della sentenza porre a carico del Sig. l'obbligo di versare CP_1 alla dal 10/5/21 un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei minori pari ad Pt_1
€ 1.200,00 (600 euro per figlio), importo da versarsi entro il giorno 10 del mese di riferimento e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
. in riforma del punto 8) del dispositivo della sentenza ivi impugnata, mantenuta la previsione di obbligo di mantenimento del marito a favore della moglie della somma di 450,00, prescrivere l'obbligo a far data dal 10/5/21;
. in via istruttoria ai fini della quantificazione dell'assegno in favore dei figli e della moglie, si reitera la richiesta di accertamenti che il Giudice voglia disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita del resistente, se del caso, anche per mezzo della polizia tributaria, nonché di disporre una verifica tributaria e contabile circa la situazione economica della (C.F.: Controparte_2
), corrente in Brescia (BS), Via Aldo Moro 13, o di altre società, anche all'estero, di cui il P.IVA_1 resistente risulti titolare.
. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, Iva e Cpa come per legge per entrambi i gradi di giudizio, da rideterminarsi a cura di questa Ecc.ma Corte D'Appello adita sulla base del D.M. n. 55/14, provvedendo al nuovo regolamento delle spese in base al principio ex art. 336, comma 1, c.p.c., con distrazione delle spese legali in favore dell'avvocato antistatario, per entrambi i gradi giudizio. Appellato/Appellante incidentale: in via preliminare: dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. l'impugnazione. In via principale: rigettarsi l'appello proposto in quanto infondato in fatto e diritto. In via di appello incidentale:
2 n. 765/2024 RG
-disporre l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso il padre;
- conferma del provvedimento di escomio, come statuito nella suddetta sentenza impugnata;
- revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti della prole e revoca dell'assegno di mantenimento dei confronti moglie nonché l'attribuzione, qualora ne ricorrano i presupposti, di una somma per il mantenimento di entrambi i figli minori a carico della sig.ra nei confronti del sig. Pt_1 CP_1
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, iva se dovuta e c.p.a. come per legge. Procuratore Generale:
. rilevato che allo stato nessuna delle parti ha adempiuto al dovere di depositare le ultime dichiarazioni dei redditi, come richiesto da codesta Corte in sede di fissazione dell'udienza, letta la relazione di aggiornamento dei competenti servizi sociali, che individuano quale soluzione migliore per il benessere di minori quella prospettata dal padre. Si chiede:
- il rigetto dell'appello, evidenziando come risulti adeguatamente motivata – nel provvedimento impugnato – la decisione relativa all'escomio della ricorrente.
- l'accoglimento dell'appello incidentale in tutte le sue parti, ad esclusione di quella che prevede la corresponsione, da parte del dell'assegno di mantenimento a favore della moglie, somma che CP_1 sarà a quest'ultima necessaria anche per sopperire alle spese inerenti le esigenze abitative insorte come conseguenza dell'escomio. Ferma restando la facoltà di Codesta Corte di svolgere una più approfondita ed ulteriore attività istruttoria sulla situazione personale e patrimoniale della coppia separata, all'esito della quale modulare ogni conseguente decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 5.11.2020 , premesso di avere contratto matrimonio Parte_2 PE con il 21.4.2012 e che dalla loro unione erano nati i figli (il 9.8.2014) e Controparte_1 Per_2
(il 16.6.2017), adiva il Tribunale di Brescia chiedendo che venisse dichiarata la separazione personale dei coniugi;
che i figli venissero affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e permanenza presso il padre fine settimana alternati e due pomeriggi infrasettimanali di cui uno con pernottamento;
chiedeva l'assegnazione a sé della casa coniugale sita in Mazzano, di proprietà del marito, porre a carico del marito un assegno mensile di € 1.200 per il mantenimento dei due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, e per sé un assegno di € 300 almeno fino a quando non avesse trovato un lavoro. Evidenziava che il marito era titolare e amministratore unico della ditta unipersonale CP_2 PE della quale la ricorrente aveva ricoperto la qualifica di consigliera fino alla nascita di quando,
[...] di comune accordo, i coniugi avevano deciso che lei si sarebbe occupata esclusivamente dei figli. Il marito inoltre era proprietario sia di una palazzina in Mazzano, composta da tre unità immobiliari in una delle quali viveva la famiglia e il cui mutuo veniva pagato dal marito, nonché di altri beni immobili in comproprietà con altri parenti;
era altresì proprietario delle autovetture Mercedes, di una Fiat 500 di una Fiat Vespa.
Si costituiva in giudizio aderendo alla richiesta di separazione e di affido condiviso Controparte_1 dei minori contestando il collocamento prevalente dei medesimi presso la madre e chiedendo la
3 n. 765/2024 RG
collocazione alternata e paritetica nei due appartamenti distinti che componevano la casa coniugale1, il resistente al secondo piano e la moglie al primo, alloggi resi comunicanti dai coniugi in costanza di matrimonio ma che dal punto di vista meramente “tecnico” era possibile rendere del tutto autonomi così da garantire la separazione “fisica” tra i coniugi;
ciò non avrebbe creato alcun disagio ai bambini, già da tempo abituati a trascorrere molto tempo, in misura di fatto paritaria, con entrambi i genitori, di fatto
“separati in casa”, nei due differenti appartamenti;
a tal fine si rendeva disponibile ad assegnare alla moglie l'appartamento sito al primo piano della casa coniugale, sostenendo eventuali costi per rendere autonomo e distinto l'appartamento, fino a quando la ricorrente non avesse trovato un'occupazione lavorativa;
sempre fino a quel momento si rendeva disponibile a sopportare in via esclusiva il pagamento di tutte le utenze e le spese condominiali della casa coniugale, a condizione che nella stessa non vivessero altre persone oltre alla moglie e ai figli;
egli avrebbe continuato a pagare le rate dei mutui anche se questo negli anni aveva comportato una depauperamento del suo patrimonio. Si diceva disponibile a versare mensilmente 300 euro complessivi per il mantenimento dei figli, oltre al 100% delle spese straordinarie fino a quando la ricorrente non avesse trovato un'occupazione lavorativa, comunque entro e non oltre sei mesi e da allora le spese straordinarie sarebbero ritornate ripartite al 50%. Chiedeva nessun assegno riconoscere alla moglie che aveva 38 anni e nessun impedimento fisico e che quindi ben avrebbe potuto trovare un lavoro. Si diceva disposto a concedere alla moglie l'utilizzo dell'autovettura Mercedes o di autovettura utilitaria sostitutiva sino a quando la medesima non avesse trovato un lavoro. Faceva presente di avere depositato presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia ricorso urgente ex artt. 333- 336 CC per la tutela dei figli e che il relativo procedimento si era concluso con pronuncia di “non luogo a provvedere a tutela dei minori” dopo che all'udienza del 24.2.2021 egli aveva dato atto che le ragioni che lo avevano spinto ad incardinare il procedimento erano ormai superate. Precisava di avere un reddito di circa € 26.000 annui e di essere proprietario degli immobili indicati dalla ricorrente.
All'udienza presidenziale del 10.5.2021 il Presidente autorizzava le parti a vivere separate e disponeva in conformità al seguente accordo raggiunto dalle stesse prevedendo “affido condiviso dei figli;
collocamento a settimane alternate;
un assegno di mantenimento a carico del padre e a favore dei figli pari ad € 150,00 ciascuno, oltre rivalutazione Istat, al 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre al 100% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia, fino a quando la madre non reperirà un'attività lavorativa e comunque non oltre un anno;
un assegno di mantenimento a carico del convenuto e a favore della moglie pari ad € 450,00, oltre rivalutazione Istat, al 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, fino a quando la madre non reperirà un'attività lavorativa e comunque non oltre un anno. Il convenuto chiuderà la porta che collega la casa coniugale allo studio del convenuto, creando così due distinte unità immobiliari;
il convenuto concede alla moglie la casa coniugale con diritto di abitazione alla stessa”.
All'udienza del 10.3.2022 la difesa del proponeva il versamento da parte del padre di 300 euro CP_1 al mese per i figli, ripartizione al 50% delle spese straordinarie e versamento di 350 euro al mese alla n. 765/2024 RG
quale concorso alla locazione di un immobile che la stessa avrebbe reperito;
in caso di mancato Parte_3 pagamento, la avrebbe potuto tornare nella casa familiare. Parte_3
Con ordinanza del 31.12.2023, in accoglimento all'istanza depositata dal in data 29.6.2023, il CP_1
G.I. disponeva la parziale modifica dell'ordinanza presidenziale osservando come, alla luce delle relazioni depositate dai Servizi Sociali, era stato rilevato un peggioramento delle condizioni psicologiche dei minori2 principalmente derivante dal conflitto tra i coniugi sulla casa familiare. La non Pt_1 aveva provveduto al pagamento delle spese condominiali e delle utenze, sebbene a suo carico quale titolare del diritto di abitazione, facendo maturare debiti ammontanti ad € 18.000 e numerosi distacchi delle utenze avvenuti tra il 2022 e 2023 che non potevano essere sostenuti con la locazione di uno degli appartamenti non effettivamente abitati dalla ricorrente in quanto tutti indistintamente oggetto del diritto di abitazione;
inoltre presso l'abitazione familiare era entrata a far parte pure la nonna materna, figura poco gradita ai minori;
la ricorrente aveva tenuto nascosto al padre, ai figli e ai Servizi Sociali di aspettare un nuovo figlio da altra relazione;
infine l'immobile a Toscolano Maderno, dove attualmente abitava il padre e che ospitava i minori, risultava poco confacente alle loro esigenze in quanto di piccole dimensioni e non dotato di una loro camera.
Per questi motivi
il G.I. revocava l'ordinanza presidenziale nella parte in cui attribuiva alla ricorrente il diritto di abitazione della casa familiare e assegnava alla ricorrente termine per il rilascio entro il 29.2.2024. A decorrere dall'effettivo rilascio poneva a carico del CP_1
l'ulteriore – aggiuntivo rispetto all'assegno di mantenimento previsto in sede presidenziale - contributo in favore della moglie di € 350 mensili;
ferme le altre condizioni dell'ordinanza presidenziale in punto di affidamento, frequentazione, mantenimento dei figli e mantenimento separativo.
Avverso detto provvedimento la ricorrente depositava istanza di revoca/modifica, sostenendo che fosse stato adottato su errati presupposti di fatto;
all'udienza del 25.01.2024 le parti concordavano che, nell'interesse dei minori, il resistente non avrebbe posto in esecuzione l'ordinanza del 31.12.2023 sino alla pronuncia della sentenza di separazione.
In sede di precisazione delle conclusioni il chiedeva la conferma di quanto già previsto CP_1 nell'ordinanza del 31.12.2023, la revoca quindi del diritto di abitazione della moglie nella casa coniugale;
l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso di sé o, in subordine, la collocazione paritaria a settimane alterne;
disporre, ricorrendone i presupposti, in capo alla madre una somma per il mantenimento dei figli, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
rigettare la domanda di assegno di mantenimento della coniuge non ricorrendone i presupposti.
Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 27.6.2024, oggetto di appello, così disponeva:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_2 CP_1
[...]
- affida i figli in via condivisa ai genitori;
n. 765/2024 RG
- revoca l'ordinanza presidenziale nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il diritto di abitazione della casa familiare in Mazzano, via Monte Cieli Aperti n. 1, e, per l'effetto, assegna alla ricorrente termine per l'escomio entro il 30.9.2024;
- salvo diverso accordo tra i genitori nel rispetto delle esigenze e bisogni dei figli, le frequentazioni coi genitori saranno attuate in via paritaria, a giorni o settimane alterne;
per giorni quindici anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi entro il 31.5 di ogni anno;
per le festività natalizie e pasquali ciascun genitore starà con la figlia per un periodo pari alla metà delle vacanze scolastiche e ad anni alterni, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con la figlia il giorno di Natale possa trascorrere con essa il giorno di Pasqua e viceversa;
- incarica i Servizi Sociali di proseguire il monitoraggio in via amministrativa il nucleo familiare per un periodo di un anno, rivalutando periodicamente le condizioni della prole minore, segnalando prontamente al PM presso il Tribunale per i Minorenni, eventuali situazioni di pregiudizio;
- a decorrere dal 10.5.2021, pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento della prole, l'obbligo di versare alla madre la somma di € 150,00 entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 100% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
- a decorrere dall'effettivo escomio della resistente, pone a carico del ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento della coniuge, l'obbligo di versare la somma € 450,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Osservava:
. sussistevano i presupposti di cui all'art. 151, comma 1 CC per la pronuncia di separazione.
. le parti avevano trovato un accordo unicamente in ordine all'affidamento congiunto dei figli.
. la revoca del diritto di abitazione in favore della moglie andava confermata a seguito delle conclusioni dei Servizi Sociali i quali avevano rilevato un peggioramento delle condizioni dei minori cagionato senza dubbio dall'elevato conflitto che continuava a sussistere tra i genitori. Il Servizio Sociale aveva osservato PE che è affetto da angoscia inconsolabile e sempre più dedito ad estraniarsi, mentre ha Per_2 accumulato ritardi e assenze a scuola mostrando anche lei segni di estraniamento. I Servizi Sociali avevano sottolineato come il punto di maggiore conflitto tra i coniugi era proprio la casa coniugale, di proprietà del resistente, e tale conflitto aveva di fatto reso inattuabile il realizzarsi del collocamento alternato per i bambini cagionando in diverse occasioni confusione negli stessi. La revoca del diritto di abitazione della casa familiare alla madre, in quanto oggi non più confacente al superiore ed esclusivo interesse dei figli, si era resa necessaria altresì per il sopraggiungere di sopravvenienze quali l'elevata esposizione debitoria accumulata dalla madre per il mancato pagamento delle spese condominiali e delle utenze e ciò andava a gravare sul proprietario dell'immobile; vi era stato poi l'ingresso presso CP_1 la casa coniugale anche della nonna materna, figura non gradita dai minori;
infine si rilevava l'atteggiamento poco trasparente della che aveva taciuto ai figli (oltre che al resistente e ai Pt_1
Servizi Sociali) una nuova gravidanza. Risultava irrilevante che il resistente non avesse ottemperato all'accordo del 10.5.2021 nel quale si era impegnato a procedere alla realizzazione del muro divisorio tra i due appartamenti onde evitare la coabitazione in quanto lo scopo di porre fine alla convivenza era
6 n. 765/2024 RG
stato comunque raggiunto a seguito del trasferimento del resistente presso un immobile della sua società a Toscolano Maderno;
nell'accordo del 10.5.2021 non era previsto poi che il dovesse farsi carico CP_1 pure delle spese condominiali dell'appartamento abitato dalla moglie né era stata prevista in favore della la cessione dell'auto Mercedes ML;
il ricorrente aveva modificato la sua domanda in ordine al Pt_1 diritto di abitazione della moglie presso la casa coniugale a causa del sopraggiungere circostanze nuove ed era anche irrilevante la preoccupazione della la quale asseriva di non potere trovare un Pt_1 appartamento in locazione temendo che il non avrebbe versato il contributo di 350 euro: infatti CP_1 in caso di inadempimento avrebbe potuto chiedere il pagamento diretto del contributo dall'Inps, essendo il marito in pensione, e comunque la ricorrente aveva capacità lavorativa stante la sua giovane età e l'assenza di impedimenti fisici sicché poteva trovare un'occupazione; inoltre la ricorrente poteva giovarsi dell'aiuto economico della madre la quale era proprietaria di un appartamento.
. andava confermato il collocamento paritario dei minori presso ciascun genitore, a giorni o a settimane alterne, non avendo i minori espresso preferenze per una collocazione diversa.
. andava confermato quanto previsto in seno all'accordo del 10.5.2021 e il avrebbe continuato CP_1
a versare 150 euro mensili per i figli oltre al 100% delle spese straordinarie.
. andava previsto un assegno di mantenimento per la moglie di euro 450 mensili, comprensivo delle future spese locatizie, a decorrere dall'effettivo escomio della dalla casa coniugale tenuto conto Pt_1 dello stato prolungato di disoccupazione della e degli introiti del resistente superiori rispetto Pt_1 alla pensione percepita (€ 1.500 mensili) essendo il anche gestore della società - CP_1 Controparte_2 della quale non aveva peraltro mai prodotto il bilancio - e titolare di un immobile a Toscolano Maderno e di due uffici a Brescia.
. le spese di lite andavano compensate attesa la reciproca soccombenza delle parti.
Con ricorso in appello depositato in data 24.7.2024 la impugnava la succitata sentenza Pt_1 chiedendone, previa sospensiva, la riforma nella parte in cui aveva le era stato revocato il diritto di abitazione della casa familiare, chiedendo che le fosse riconosciuto tale diritto o, in via subordinata, disporre l'assegnazione in proprio favore della casa familiare quale collocataria prevalente dei minori;
chiedeva disporre il collocamento prevalente dei minori presso di sé con regolamentazione della frequentazione padre - figli;
porre a carico del euro 1.200 mensili a titolo di mantenimento dei CP_1 figli;
modificare la decorrenza dell'assegno di separazione previsto in sentenza in euro 450 mensili a far data dal 10.5.2021; in via istruttoria chiedeva indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita del resistente anche per mezzo della polizia tributaria, nonché una verifica contabile e tributaria sulla situazione economica della al fine di quantificare l'assegno in proprio favore e dei figli;
Controparte_2 con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio con atto depositato l'11.11.2024 chiedeva dichiarare Controparte_1 inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis CPC;
in via principale rigettare l'appello in quanto infondato;
proponeva altresì appello incidentale chiedendo disporre l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso il padre;
confermare il provvedimento di escomio della moglie dalla casa coniugale;
revocare l'assegno di mantenimento a carico dell'appellato nei confronti della prole e quello nei confronti della moglie prevendo invece a carico dell'appellante una somma per il mantenimento di entrambi i figli minori;
in ogni caso, con vittoria di spese.
7 n. 765/2024 RG
In data 21.11.2024 perveniva relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali i quali ribadivano il forte conflitto genitoriale e la permanenza di un clima di sfiducia reciproca a danno dei minori, da sempre coinvolti in questo conflitto genitoriale. Si faceva presente che le assenze e i ritardi a scuola nella settimana in cui i minori si trovavano dalla madre si ripetevano (a tale proposito i bambini riferivano di dovere aspettare che la madre si preparasse o preparasse il fratellino per portarli a scuola mentre la madre riferiva che erano i figli a temporeggiare la mattina). Si riteneva che il collocamento alternato non fosse del tutto corrispondente all'interesse dei figli trovandosi quest'ultimi a vivere una quotidianità opposta a seconda che si trovassero presso l'uno o l'altro genitore. Si riferiva che i minori avevano espresso il desiderio di trascorrere più tempo con il padre e di non gradire la figura della nonna materna con la quale la madre spesso litigava.
Il Procuratore Generale concludeva come indicato in epigrafe.
All'udienza del 3.12.2024 venivano sentite le parti personalmente: la sig.ra riferiva di non Pt_1 avere ancora lasciato la casa coniugale, che il marito condizionava i figli contro di lei e che i bambini versavano in una situazione di grave malessere;
ammetteva i ritardi nell'accompagnamento a scuola dei figli asserendo che era accaduto che i bambini la mattina ritardavano e non la ascoltavano;
negava di non avere pagato le spese condominiali della casa di Mazzano asserendo che non le era arrivato alcun avviso di pagamento;
dichiarava di avere avuto nel 2022 un altro figlio dalla relazione con un uomo che non lo aveva riconosciuto. Il dichiarava di essersi trasferito a Toscolano Maderno in un alloggio di 40 CP_1 mq al fine di evitare che la convivenza con la moglie nuocesse ai figli e faceva presente che la casa di Mazzano era un alloggio grande – circa 240 metri quadrati e con 9 stanze -, sottoposto a vincoli architettonici, troppo costoso da mantenere e necessitante di urgenti e costosi interventi di manutenzione sicché la soluzione era quella di venderla. I difensori si riportavano ai loro atti.
La Corte con ordinanza resa il 3.12.2024 nominava ai minori un curatore speciale nella persona dell'avv. e disponeva CTU al fine di verificare le condizioni psicologiche dei minori, la natura e la CP_3 qualità della relazione tra i due bambini e i genitori e le altre figure affettive di riferimento, al fine di approfondire le capacità genitoriali dei due genitori e al fine di ottenere suggerimenti circa le determinazioni più conformi all'interesse dei minori in relazione ai tempi di permanenza presso ciascun genitore. In via provvisoria la casa coniugale di Mazzano veniva assegnata alla e i minori Pt_1 avrebbero continuato a trascorrere settimane alternate con ciascun genitore come previsto nella sentenza impugnata.
Il 3.12.2024 il difensore della depositava documentazione. Pt_1
Il CTU il 30.6.2025 depositava l'elaborato peritale nel quale suggeriva un collocamento prevalente dei minori presso il padre dando atto di uno stato di affaticamento della legato in larga parte alla Pt_1 gestione del figlio minore , bambino molto impegnativo e iperattivo. Per_3
8 n. 765/2024 RG
In vista dell'udienza del 15.7.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter CPC - la curatrice speciale dava atto di non concordare circa il collocamento prevalente dei minori presso il padre proposto dalla CTU ritenendo preferibile l'affidamento dei minori al Servizio Sociale cui demandare la gestione straordinaria, l'attivazione di un'educativa domiciliare presso entrambi i genitori, un percorso psicoterapeutico per i minori e il mantenimento per ora dell'attuale collocazione alternata;
suggeriva infine l'inserimento dei minori in attività ludiche-sportive di gruppo. La difesa paterna invece chiedeva il collocamento prevalente dei minori presso il padre.
All'esito dell'udienza cartolare del 15.7.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione e con ordinanza pubblicata il 18.7.2025 disponeva che i minori mantenessero l'attuale collocamento alternato e che i Servizi Sociali – ai quali la CTU sarebbe stata trasmessa dalla curatrice speciale - attivassero presso le abitazioni dei due genitori un servizio educativo domiciliare, un sostegno alla genitorialità per ciascun genitore (essendo indispensabile che il cessasse l'atteggiamento svalutante nei confronti della CP_1 moglie davanti ai figli) e un sostegno psicologico per i due minori che sarebbero stati inseriti in attività ricreative socializzanti.
In data 14.11.2025 è pervenuta relazione del Servizio Sociale ambito 3 Brescia Est con allegata relazione psicologica e relazione del servizio NPI.
All'udienza del 16.12.2025 venivano sentiti i genitori personalmente: la dichiarava di avere Pt_1 trovato da circa un mese un lavoro come barista con orario dalle ore 9 alle13.30, di percepire circa 400 euro al mese e che quando lei lavorava portava con sé il figlio sul luogo di lavoro oppure di lui Per_3 si occupava sua madre che abita vicino a lei. Dichiarava di percepire 600 euro al mese a titolo di assegno unico per i figli. I genitori dichiaravano che nella settimana di competenza materna, a seguito di accordo raggiunto tra loro, il sig. spesso si trasferiva nell'alloggio al piano secondo della casa coniugale CP_1 PE di Mazzano e nel pomeriggio aiutava a fare i compiti. Il sig. faceva presente di essere CP_1 riuscito a pagare il debito e di avere evitato che la casa di Mazzano fosse messa all'asta ma rappresentava che si trattava di un alloggio troppo grande e costoso e che era necessario vederlo. Il difensore della rinunciava alla richiesta di assegno di mantenimento per la stessa, atteso il reperimento Pt_1 dell'attività lavorativa e chiedeva invece che fosse posto a carico del un assegno di CP_1 mantenimento per ciascun figlio e che la casa coniugale restasse assegnata alla madre. Il CP_1 concludeva come da comparsa di risposta e il curatore speciale dei minori dichiarava di ritenere l'attuale collocamento alternato confacente al bisogno dei minori a condizione però che i due genitori avessero reperito alloggi più vicini rispetto agli attuali. La Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE La sig.ra nell'atto di appello ha dedotto: Pt_1
. ha errato il Tribunale a non accogliere la domanda di collocazione dei minori presso la madre scegliendo il collocamento paritetico alternato nonostante la continua opera di alienazione paterna a danno del ruolo genitoriale materno. Il Tribunale sul punto ha valorizzato una relazione dei Servizi Sociali del lontano 2021 nella quale si suggeriva il collocamento alternato paritetico dei minori anche se in tutte le relazioni anche successive veniva dato atto di come il sig. coinvolgesse i figli nei racconti delle vicende CP_1
9 n. 765/2024 RG
familiari muovendo al contempo continue critiche verso la moglie criticandola sia come moglie sia come madre, soprattutto dopo la nascita del terzo figlio, . Per_3
. in relazione all'ex casa coniugale il Tribunale aveva disposto che l'appellante rilasciasse la casa coniugale entro settembre 2024 sulla base del fatto che la casa coniugale rappresentava il terreno di maggior scontro tra i coniugi e senza considerare che la casa familiare, facente parte del complesso residenziale “Palazzo Spazzini” di Mazzano, è composta da tre appartamenti, uno al primo piano, uno al secondo e un bilocale che sono nati come autonomi, anche catastalmente;
hanno in comune la scala di accesso ma ciascuno ha diversi ingressi privati e solo in costanza di matrimonio i coniugi avevano deciso di unire i due grandi appartamenti così da creare una casa coniugale di notevoli dimensioni. La mancata attuazione del collocamento paritetico disposto nell'ordinanza presidenziale era da addebitare unicamente al il quale, prima di andare ad abitare a Toscolano Maderno, continuava a recarsi CP_1 presso l'appartamento del primo piano alla moglie assegnato alimentando così il conflitto tra i coniugi. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, il diritto di abitazione concordato fra le parti si riferiva solo all'appartamento sito al piano primo, ove attualmente l'appellante vive con i due figli, e non a tutti e tre gli appartamenti. Il comunque ben potrebbe mettere a reddito i due restanti CP_1 appartamenti, così da poter far fronte alla sua situazione debitoria o comunque potrebbe andare ad abitarci insieme ai figli mentre l'appellante non può far fronte ad un canone di locazione per un nuovo appartamento.
. il Tribunale ha ripristinato il contributo in favore dei figli in euro 150 mensili così come indicato nell'ordinanza presidenziale nella quale, per mero errore materiale, tale contributo era stato limitato temporalmente a un anno3. Ad ogni modo, fermo restando che la sentenza non precisa se i 150 euro siano dovuti per ciascun figlio o in via complessiva, la somma stabilita è iniqua stante il divario economico tra i genitori. Il è pensionato, percepisce una pensione mensile di € 1.507, ma è CP_1 proprietario dei tre appartamenti di pregio nel contesto del Palazzo Spazzini e di diversi immobili/uffici intestati alle sue società e di cui uno acquistato in corso di Controparte_2 Controparte_2 causa il 29.12.2021 e il fatto che non abbia messo a reddito o venduto i due appartamenti di Palazzo Spazzini dimostra che non ha bisogno di denaro, evidentemente perché le sue entrate sono superiori alle uscite. Pertanto il si trova in una situazione economica certamente più florida rispetto a quella CP_1 dichiarata in giudizio (reddito annuo di circa 24.000 euro e liquidità, al giugno 2022, di ben € 91.000). Pertanto va previsto un contributo per il mantenimento dei figli di euro 1.200 mensili (600 cadauno) e l'assegno di mantenimento per l'appellante va confermato in euro 450 mensili, ma a far data dal 10.5.2021.
Il di contro, deduce l'infondatezza dell'appello, evidenziando: CP_1
. nelle relazioni dei Servizi Sociali si legge che i minori hanno manifestato la volontà di vivere “con maggiore serenità presso la casa di Toscolano Maderno ed hanno raccontato di vivere molteplici esperienze in compagnia della figura paterna” e che dagli ultimi colloqui con i figli “è emerso positivamente che il padre non li ha più resi partecipi delle lamentele nei confronti della madre. Invece è la madre a coinvolgerli nel conflitto facendoli assistere alle litigate con la di lei madre per questioni economiche e i bambini hanno riferito che la nonna materna si lascia andare ad espressioni negative nei n. 765/2024 RG
confronti del Si censura anche il fatto che la abbia tenuto nascosto ai figli l'inizio di CP_1 Pt_1 una nuova gravidanza nonostante i Servizi Sociali, all'inizio anch'essi tenuti all'oscuro dell'evento, le avessero consigliato di affrontare la tematica con i figli. Ancora, i minori hanno riferito che la madre non si siede mai a tavola con loro per mangiare neanche nei giorni festivi e l'appellante stessa ha ammesso di avere difficoltà nella gestione dei figli, soprattutto di che le manca di rispetto prendendola Per_2 pure a calci.
. la casa coniugale di Mazzano, punto di maggiore contrasto tra i coniugi, è composta da tre unità abitative che costituiscono un “unicum” sicché l'appellato non può locare due di questi tre appartamenti perché non autonomi e l'immobile non è divisibile anche perché soggetto a vincolo architettonico. Tale casa comporta spese condominiali annuali di circa 10.000 euro e spese rilevanti per manutenzione di tetto, mura perimetrali e parco: l'immobile quindi va venduto.
. quanto ai figli, il è pensionato e si può occupare dei figli a tempo pieno permettendo così alla CP_1 moglie di avere più tempo per lavorare. La stessa ha anche ammesso di faticare nella gestione della casa e della routine quando tutti i figli sono presenti in casa con lei (ciò è confermato anche dai ritardi dei bambini a scuola che coincidono sempre con i giorni in cui i minori sono con la madre), l'appellato PE invece è ora in pensione e ha molto tempo libero per occuparsi di e in via di appello Per_2 incidentale chiede quindi il collocamento dei figli presso il padre.
. in relazione al mantenimento dei figli il sig. evidenzia di avere continuato a versare la somma CP_1 di 150 euro ciascuno anche dopo la scadenza dell'anno prevista nell'ordinanza del 10.5.2021, scadenza ritenuta in sentenza un mero refuso.
. circa l'aspetto economico, l'appellato nel 2019 aveva dichiarato un reddito di € 26.000 derivante dai compensi quale amministratore della società la quale però dal 2021 non ha più contratti in CP_2 essere e ha subito l'impatto del Covid con la conseguenza che nel 2022 aveva chiuso il bilancio con una perdita di € 17.000 e aveva debiti con banche e con l'Erario. Per tale motivo il ha deciso di porre CP_1 la società in liquidazione volontaria, alcuni immobili sono stati già ceduti e l'appartamento al lago è attualmente in vendita. L'appellato quindi gode unicamente della pensione e non riesce più neanche ad onorare il mutuo che grava sulla casa coniugale nella quale ha investito tutti i risparmi;
per questo motivo è necessario procedere alla vendita dell'immobile occupato dalla moglie ed è necessario che la Parte_3 versi per il mantenimento dei figli, collocati in via prevalente presso il padre, una somma atteso che anche il genitore disoccupato è obbligato a mantenere i figli. Inoltre la sentenza ha errato nel porre a carico dell'appellato il totale delle spese straordinarie nonostante il collocamento alternato paritario.
. il contributo per il mantenimento della moglie va revocato potendo l'appellante trovare un'occupazione.
La Corte osserva:
1. affidamento dei figli minori: può essere confermato l'affidamento condiviso disposto dal Tribunale: è necessario che i due genitori, al di là del collocamento dei figli, assumano insieme le decisioni di maggiore importanza nell'interesse dei figli e nell'ultima relazione pervenuta a questa Corte il 17.11.2025 il Servizio Sociale ha dato atto di un recente miglioramento della situazione relazionale tra i genitori che sono un po' più disponibili a comunicare tra loro: ad esempio si sono accordati che nella settimana di competenza materna il si trasferisca nell'alloggio posto al piano di sopra di quello CP_1 PE abitato dalla sig.ra e dai figli per aiutare a fare i compiti nel pomeriggio. Pt_1
11 n. 765/2024 RG
PE
2. collocamento dei figli minori e la Corte ritiene di disporre il collocamento prevalente Per_2 presso il padre, pur con ampi tempi di permanenza presso la madre: tale soluzione invero è stata proposta sia dal Servizio Sociale sia dalla CTU disposta nel presente grado di giudizio: nella relazione del settembre 2023 inviata al Tribunale di Brescia e nella relazione pervenuta a questa Corte il 21.11.2024 i PE Servizi Sociali hanno dato atto del fatto che e avevano raccontato volentieri la loro Per_2 quotidianità senza dare l'impressione di essere influenzati da un genitore o dall'altro, avevano raccontato di sentirsi molto seguiti dal padre mentre avevano evidenziato alcune fatiche nella quotidianità con la madre, che vedevano sempre affaticata dal doversi occupare anche del fratellino che tante Per_3 energie le prende;
avevano raccontato che sovente a casa della mamma è presente anche la nonna materna e che madre e nonna litigano spesso. Entrambi i bambini avevano espresso agli operatori sociali il desiderio di trascorrere la maggior parte del tempo dal padre, contesto in cui si sentono più tranquilli e seguiti. L'elaborato peritale della dott.ssa , psicologa dell'età evolutiva e psicologa forense, PEona_4 depositata il 30.6.2025, frutto di un lavoro approfondito e immune da vizi logici, ha sostanzialmente evidenziato elementi conformi alle succitate osservazioni del Servizio Sociale: la dott.ssa ha Per_4 suggerito il collocamento prevalente dei minori presso il padre dando atto di uno stato di affaticamento della sig.ra legato in larga parte alla gestione del figlio più piccolo , bambino molto Pt_1 Per_3 impegnativo e iperattivo;
la CTU ha evidenziato che la sig.ra presenta un approccio educativo Pt_4 basato sul promuovere nei figli un senso di autonomia e autodeterminazione, approccio positivo perché mira alla progressiva responsabilizzazione dei figli ma che nel caso in esame si associa a una difficoltà materna nel fornire sostegno affettivo ed emotivo. Infatti la sig.ra secondo il CTU, presenta Pt_1 difficoltà significative sul piano affettivo e relazionale coi figli dei quali non riesce a decodificare i bisogni e dei quali non è in grado di sostenere le fragilità anche se non sono emersi indicatori rilevanti di PE disagio dei minori connessi alla permanenza presso la madre. Inoltre per bambina molto fragile, che non possiede le risorse personali e le competenze emotive per reggere un'elevata richiesta di autoregolazione e che necessita di essere contenuta, guidata e rassicurata, l'impronta educativa materna può generare vissuti di insicurezza e disorientamento amplificando la sua tendenza al ritiro e PE all'isolamento. ha espresso al CTU disagio rispetto alla gestione quotidiana da parte della madre, in particolare per l'incapacità della madre di contenere il comportamento disturbante del fratellino
. Del resto la sig.ra consapevole di faticare nella gestione delle fragilità dei figli, in Per_3 Pt_1 più occasioni ha richiesto l'intervento del per affrontare alcune crisi di Zoe che lei non riusciva CP_1
a contenere. Quanto al la CTU ha evidenziato che è altamente investito del ruolo paterno, l'interazione coi CP_1 figli è apparsa buona, stimola e segue con attenzione i figli anche se ha una modalità direttiva. E' molto organizzato nella gestione della quotidianità, la sua casa è ordinata ed accogliente e dedica tempo e risorse ai figli mostrandosi partecipe e presente, anche se il suo intervento è fin troppo pervasivo e continuativo;
lo stile genitoriale paterno così accudente e protettivo secondo il CTU rischia di ridurre l'autonomia dei figli. Inoltre il mostra la marcata tendenza a ritenere le proprie letture delle CP_1 situazioni come le più corrette ed efficaci, ma, soprattutto, il CTU ha rilevato, quale maggior limite del la sua tendenza cronica alla svalutazione della sig.ra da lui mai valorizzata e CP_1 Pt_1 sostenuta agli occhi dei figli.
12 n. 765/2024 RG
Il CTU, in tale situazione, pur evidenziando che nessuno dei due genitori è esente da criticità, ritiene che il sig. sia oggi maggiormente in grado di offrire stabilità, presenza e contenimento ai figli, CP_1 PE PE soprattutto a Ha proposto quindi il collocamento prevalente di e di presso il padre Per_2 con permanenza dalla madre a settimane alternate secondo il seguente schema: una settimana i minori rimarranno con la mamma il fine settimana dall'uscita da scuola di sabato o comunque dal sabato pomeriggio al lunedì mattina (ingresso a scuola) e un giorno infrasettimanale con pernotto (il martedì fino al mercoledì mattina). La settimana successiva (quella con fine settimana di competenza paterna) i bambini rimarranno con la madre dal mercoledì pomeriggio (uscita da scuola) fino al venerdì mattina. Infine il Servizio Sociale nell'ultima relazione fatta pervenire a questa Corte datata 14.11.2025 ha concluso aderendo alla proposta del CTU dopo avere ascoltato i due minori che hanno nuovamente riportato di essere sereni anche con la madre e di volere molto bene al fratellino ma riferendo Per_3 entrambi di vivere con la madre parecchie fatiche a causa del contesto poco organizzato. La Corte, alla luce di tali risultanze, ritiene di disporre conformemente alla proposta del CTU con l'unica modifica che nel fine settimana di spettanza materno la madre terrà con sé i figli non dal sabato, uscita da scuola, ma dalle ore 19 del venerdì: quindi i minori rimarranno dalla mamma a settimane alternate, una settimana dalle ore 19 del venerdì fino al lunedì mattina successivo (ingresso a scuola o comunque fino alle 9 del lunedì) e nella stessa settimana un giorno infrasettimanale, il martedì, dall'uscita da scuola e comunque dalle ore 13 fino al mercoledì mattina. La settimana successiva (quella con fine settimana di competenza paterna) i bambini rimarranno con la madre dal mercoledì pomeriggio (uscita da scuola o comunque dalle ore 13) fino al venerdì mattina. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno con la madre tre settimane, anche non consecutive, una settimana durante le vacanze natalizie (ad anni alternati dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio) e tre giorni durante le vacanze pasquali comprensivi ad anni alternati del giorno di Pasqua.
3. assegnazione casa coniugale: la casa coniugale di Mazzano, via Monte Cieli Aperti 1, è di proprietà del solo si tratta di un grande spazio strutturato su due piani ed è situata all'interno di un palazzo CP_1 storico (Palazzo Spazzini). Richiede spese di manutenzione e spese condominiali molto alte (circa 10.000 euro annui) che sia il sia la fanno molta fatica a sostenere: infatti si era accumulato un CP_1 Pt_1 notevole debito - non essendo la sig.ra riuscita a pagare per un certo periodo le spese Pt_1 condominiali - che solo recentemente il è riuscito a “ripianare” per evitare la vendita all'asta CP_1 della casa. Pertanto pare soluzione ragionevole quella proposta dal sig. il quale intende vendere tale CP_1 abitazione, troppo grande e costosa non potendosi né lui né la permettere di sostenere Pt_1 ulteriormente le spese di mantenimento di tale casa. Né è pensabile, come proposto dalla nell'atto di appello, che i due coniugi abitino uno al piano Pt_1 di sopra e uno al piano di sotto di tale casa: al di là del fatto che questa soluzione non risolverebbe gli eccessivi costi della casa, si è già sperimentato che è preferibile che i due coniugi non abitino nello stesso complesso al fine di evitare occasioni di conflitto e controllo che si sono verificate in passato e che hanno creato disagio e sofferenza nei minori. Va quindi confermata la revoca dell'assegnazione della casa familiare di Mazzano alla ora Pt_1 neppure più collocataria prevalente dei minori, con termine per l'escomio al 31.3.2026.
13 n. 765/2024 RG
Si auspica che i due genitori reperiscano alloggi posti in località non troppo distanti al fine di evitare ai figli ulteriori faticosi spostamenti da un'abitazione all'altra.
4. in punto economico la difesa della sig.ra all'udienza del 16.12.2025 ha rinunciato alla Pt_1 domanda di assegno di mantenimento per la signora allegando che la stessa aveva da poco reperito un lavoro part time che in effetti risulta documentato;
la sig.ra in udienza ha dichiarato di lavorare Pt_4 da un mese in un bar dalle ore 9 alle 13.30 e di percepire circa 400 euro al mese. Stante tale rinuncia, nulla deve essere disposto per il mantenimento della sig.ra a decorrere dalla data di avvio Pt_1 dell'attività lavorativa (novembre 2025).
5. Quanto al mantenimento dei figli, è vero che sono collocati in via prevalente presso il padre: tuttavia va considerato che la sig.ra dovrà reperire a breve altra soluzione abitativa in locazione e che Pt_1 percepisce un modesto reddito da lavoro cui si aggiungono ora 600 euro mensili a titolo di assegno unico. Il sig. invece percepisce una pensione di circa 1.500 euro al mese per 13 mensilità ed era anche CP_1 amministratore della che però risulta ora in liquidazione ma che era titolare di alcuni CP_2 immobili. E' titolare della casa di Mazzano, nella quale ora potrà rientrare ad abitare o che potrà vendere;
è titolare anche di una piccola quota di terreni e di un fabbricato a Gavardo. Sulla base di tali elementi questa Corte ritiene che si debba prevedere, con finalità perequativa, a carico del sig. un assegno per il mantenimento indiretto dei figli da versare alla nonostante CP_1 Pt_1 il sig. sia collocatario prevalente, nondimeno, come sopra rilevato, vi è un'evidente e assai CP_1 PE rilevante disparità tra le condizioni economiche dei due genitori;
inoltre i tempi di permanenza di e presso la madre sono comunque piuttosto ampi, la sig.ra a breve dovrà lasciare la Per_2 Pt_1 casa di Mazzano e dovrà reperire un altro alloggio in locazione e da quel momento, con il modesto reddito da lavoro che percepisce e in mancanza di un supporto economico, si troverebbe nell'impossibilità di garantire ai figli, per il periodo di tempo in cui sono con lei, un adeguato tenore di vita e addirittura un tetto sotto il quale vivere: tale statuizione si rende indispensabile perché il rispetto del principio della bigenitorialità comporta la necessità di evitare che un bambino da un genitore possa godere di ogni utilità e benessere mentre dall'altro non possa nemmeno avere utilità minime. Dal momento in cui la sig.ra avrà lasciato la casa di Mazzano il verserà quindi alla Pt_1 CP_1 moglie la somma mensile di 200 euro per ogni figlio (400 euro complessivi), annualmente rivalutabile, oltre all'80% delle spese straordinarie, considerata la grande sproporzione tra i redditi dei due genitori. L'assegno unico per i due minori sarà ripartito al 50% tra i due genitori. Per il pregresso si ritiene vada confermato il contributo di 150 euro mensili per ogni figlio che il Tribunale aveva determinato: la previsione di cui al punto 7 del dispositivo del Tribunale, laddove si fa riferimento a un assegno di mantenimento per i figli di 150 euro mensili oltre al 100% delle spese straordinarie, è senz'altro frutto di un refuso perché nel corpo della motivazione si richiama l'accordo tra i genitori del 10.5.2021 nel quale i 150 euro mensili erano dovuti dal per ciascun figlio, oltre al 100% delle CP_1 spese straordinarie.
6. la situazione delicata fa ritenere opportuno prorogare per 18 mesi l'incarico di monitoraggio da parte del Servizio Sociale disposto dal Tribunale per il periodo di un anno, già scaduto: il Servizio Sociale
14 n. 765/2024 RG
svolgerà colloqui periodici coi genitori, con minori e con gli insegnanti dei minori e segnalerà alla PE Procura Minorile l'insorgenza di eventuali situazioni pregiudizievoli per e . Per_2
7. anche le spese di questo grado possono essere compensate interamente visto l'esito e l'oggetto del giudizio che non consente di individuare una vera e propria situazione di soccombenza tra le parti mentre le spese di CTU, già liquidate con decreto del 18.7.2025, essendo la in grande difficoltà Pt_1 economica e ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, si confermano a carico del sig. CP_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Controparte_1
Brescia n. 2784/2024 pubblicata il 1.7.2024 resa nel proc. 12057/2020 RG, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del P.G. e del curatore speciale dei minori, così provvede:
. conferma l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori. PEona_5 PEona_6
PE
. dispone che e siano collocati in via prevalente presso il padre e rimangano con la madre Per_2 con le seguenti modalità: a settimane alternate, una settimana il fine settimana dalle ore 19 del venerdì fino al lunedì mattina successivo (ingresso a scuola o comunque fino alle 9 del lunedì) e nella stessa settimana un giorno infrasettimanale, il martedì, dall'uscita da scuola - e comunque dalle ore 13 - fino al mercoledì mattina. La settimana successiva (quella con fine settimana di competenza paterna) i bambini rimarranno con la madre dal mercoledì pomeriggio (uscita da scuola o comunque dalle ore 13) fino al venerdì mattina. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno con la madre tre settimane anche non consecutive, una settimana durante le vacanze natalizie (ad anni alternati dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio) e tre giorni durante le vacanze pasquali, comprensivi ad anni alternati del giorno di Pasqua.
. conferma la revoca alla sig.ra dell'assegnazione della casa coniugale di Mazzano con termine Parte_3 per l'escomio entro e non oltre il 31.3.2026.
. dispone che dal momento in cui la sig.ra avrà lasciato la casa coniugale Controparte_1 Pt_4 versi alla moglie per ciascun figlio la somma di 200 euro al mese, annualmente rivalutabili su base ISTAT, mentre le spese straordinarie per i figli - secondo il protocollo del Tribunale di Brescia - saranno sostenute all'80% dal padre e al 20% dalla madre. L'assegno unico per i figli sarà suddiviso a metà tra i genitori. Fino a che la sig.ra non avrà lasciato la casa coniugale e a decorrere dalla domanda di primo Pt_1 grado l'importo dovuto dal per il mantenimento dei figli è di 150 euro al mese per ciascun figlio, CP_1 oltre al 100% delle spese straordinarie.
. revoca l'assegno di mantenimento dovuto alla sig.ra a decorrere dal mese di novembre 2025. Pt_1
15 n. 765/2024 RG
. incarica il Servizio Sociale territorialmente competente di mantenere monitorata la situazione familiare per ulteriori 18 mesi a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza attraverso periodici colloqui coi genitori, coi minori e con gli insegnanti dei minori riferendo alla Procura Minorile ove emerga una situazione di pregiudizio.
. compensa interamente anche le spese di questo grado di giudizio e pone le spese di CTU, già liquidate con decreto del 18.7.2025, a carico del sig. CP_1
Si comunichi al Servizio Sociale ambito 3 Brescia Est e al Servizio Sociale ASST Spedali Civili di Brescia.
Brescia, 16.12.2025
Il Cons. rel. est. il Presidente Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 la casa coniugale faceva parte di un complesso che, con altre unità abitative, formava il Condominio “Palazzo Spazzini” in Mazzano ed era composta da un appartamento al primo piano, un appartamento al secondo piano, un piccolo appartamento (bilocale) sempre al secondo piano, attualmente non utilizzato dalla famiglia e in previsione di essere messo a reddito;
tutti gli appartamenti erano indipendenti tra loro.
4 2 I Servizi Sociali riferivano che (anni sei) da tempo soffriva di angoscia inconsolabile e manifestava Per_2 Per sempre più tentativi di estraniamento, mentre (anni nove) aveva accumulato numerose assenze e ritardi a scuola, mostrando anch'ella atteggiamenti difensivi di evitamento;
entrambi manifestavano un evidente conflitto di lealtà, verso uno o l'altro genitore.
5 3 Il limite temporale era stato disposto solo per l'assegno di separazione in proprio favore.
10