Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 10/03/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 925/ 2024 R.G. Lav.
All'udienza del 10/03/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli sono comparsi per il ricorrente l'Avv. ASCHERO ALESSANDRO e per il Parte_1 resistente l'Avv. ROZZI MICHELA in sostituzione dell'Avv. PISANU RITA CP_1
ASSUNTA MARIA.
L'avv. ASCHERO discute la causa richiamando le argomentazioni di cui al ricorso;
insiste in particolare nell'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 14 L. 689/81, posto che la sanzione è relativa all'omesso versamento di ritenute anno 2017; afferma che nulla può giustificare il superamento del termine di 90 gg;
chiede l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e distrazione in suo favore, dichiarandosi antistatario.
L'avv. ROZZI richiama gli atti di causa dando atto della rituale notifica sia dell'atto di accertamento sia dell'ordinanza ingiunzione;
afferma che l'accertamento è stato inviato nei termini di legge, entro il termine di prescrizione di cinque anni;
conclude come in memoria per la reiezione del ricorso con ogni conseguenza di legge.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 16.40 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 10/03/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 925/2024 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. ASCHERO ALESSANDRO, Parte_1
che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti ricorrente e
- , elettiv. dom. presso l'Avv. PISANU RITA ASSUNTA MARIA, che lo CP_1
rappresenta e difende, in forza di procura generale alle liti convenuto sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.12.2024 ha impugnato l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n° OI-001715212, emessa dall' di Savona e notificatagli in data 5.11.2024 con CP_1 la quale gli era stato intimato il pagamento della sanzione amministrativa pari ad € 612,62 per omesso versamento di ritenute previdenziali dell'anno 2017.
Il ricorrente, in particolare, ha eccepito l'insussistenza della violazione contestata (posto che i contributi anno 2017 erano stati versati), il difetto di immediata contestazione della violazione entro il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 L. 689/81 e la prescrizione del credito sanzionatorio.
si è costituito in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione e CP_1 documentando l'avvenuta notifica della contestazione (relativa all'omesso versamento delle ritenute anno 2016, scadenti nel 2017) il 31.5.2019.
Nel corso dell'odierna udienza i difensori delle parti hanno illustrato oralmente le rispettive argomentazioni concludendo come in atti.
L'eccezione di tardività della contestazione appare fondata ed assorbente.
A norma dell'art. 2 comma 1 bis D.L. 463/83 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti “per un importo superiore a euro 10.000 annui”; inoltre “il datore di lavoro non e' punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Perchè, dunque, il datore di lavoro sia assoggettabile a sanzione amministrativa occorre che lo stesso abbia ricevuto regolare notifica dell'avvenuto accertamento dell'infrazione e non abbia provveduto al versamento delle ritenute entro tre mesi da tale notifica.
A norma dell'art. 14 L. 689/81, poi, “la violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio
3 della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
L'ultimo comma di tale articolo aggiunge: “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti e' stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
L' non ha contestato l'applicabilità di tale disciplina generale alla fattispecie in CP_1
esame.
Nel caso del , l'omesso versamento delle ritenute che ha portato all'applicazione Pt_1
della contestata sanzione è relativo al terzo e quarto trimestre anno 2016 quindi l'omissione si è perfezionata alla scadenza del termine previsto per il versamento delle ritenute stesse, vale a dire il 16.3.2017 ed il 16.7.2017, come precisato da . CP_1
L' , tuttavia, ha documentato la rituale notifica della contestazione della violazione CP_2
solo nel maggio del 2019.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma secondo, L. 689/1981, non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui sia stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di procedere a tale acquisizione e valutazione” (Cass. 4523/21; nello stesso senso
Cass. 27702/19; Cass.n. 7681/14).
Spetta, dunque, al Giudice individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione.
Nel caso in cui l'opponente eccepisca il mancato rispetto della procedura prescritta per l'irrogazione della sanzione, tuttavia, è onere dell'ente impositore fornire prova adeguata della
“legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione
4 amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge”
(Cass. n. 1921/19).
Nel caso in esame non ha allegato alcun elemento che consenta di affermare che CP_1
l'accertamento della violazione commessa dal sia avvenuto in epoca successiva alla Pt_1
scadenza del termine prescritto per il versamento delle ritenute previdenziali o, comunque, oltre il trimestre successivo alla data di riferimento.
Non essendo ravvisabili circostanze tali da giustificare lo spostamento in avanti del termine prescritto dall'art. 14 per la contestazione della violazione, la contestazione notificata a il 31.5.2019 appare tardiva. Parte_1
Dal mancato rispetto del citato termine deriva, ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo 14, l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione.
Il ricorso deve, quindi, essere accolto e l'ordinanza ingiunzione impugnata deve essere annullata.
Le spese di lite, opportunamente ridotte tenuto conto della breve durata della causa e della natura della questione affrontata, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi in udienza antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
In accoglimento del ricorso, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
Condanna alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € CP_1
43,00 per esborsi ed € 300,00 per onorari, oltre rimb. forf. 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Savona, 10.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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