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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/04/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 29.04.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, letti gli atti e le note di udienza depositate dall' CP_1 all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 4432/2022 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr.
344/2022 R.g, avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv.to Prisco Gaetano Danilo ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Del Sordo Roberta e CP_1 dall'avv. Erminio Capasso ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.08.2022, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, comma c.p.c., la parte ricorrente, dopo aver contestato le conclusioni del ctu, dott. , nel giudizio di ATP nr. Persona_1
344/2022 R.g. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità dell'espletata consulenza tecnica, essendo stata riconosciuta soggetto non avente diritto alla prestazione assistenziale richiesta.
Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione delle operazioni peritali per accertare la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 21.10.2020, con condanna
Pag. 1 di 4 dell' a corrispondere le relative provvidenze economiche. Il tutto con vittoria di spese, diritti e CP_1 onorari da attribuirsi al procuratore di parte ricorrente. CP_ Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. Il tutto con vittoria di spese.
Letta la consulenza depositata nella fase a.t.p., lette le specifiche contestazioni e ritenute le stesse ammissibili, all'udienza del 23.04.2024 è stata disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, nominando quale nuovo ctu la dott.ssa Persona_2
Disposta la trattazione scritta, letta la perizia, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art. 127 ter. c.p.c, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La discussione è avvenuta, in occasione dell'odierna udienza, mediante lo scambio e il deposito di note scritte in conformità al dettato normativo, consultabili dal fascicolo telematico.
In via preliminare, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della perizia è stato comunicato in data 22.08.2022 e la dichiarazione è stata depositata il 30.08.2022 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 31.08.2022 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Va, inoltre, evidenziato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Nel caso in esame sono specifici i motivi di opposizione e, pertanto, la domanda non può essere considerata inammissibile.
Tuttavia, nel merito la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
L'indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore degli invalidi civili totali a causa di minorazioni fisiche o psichiche per i quali è stata accertata l'impossibilità di
Pag. 2 di 4 deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, intendendosi, questi ultimi, “quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età che rendono il minorato, che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza”. I sette “momenti fondamentali” indispensabili ad una dignitosa autosufficienza personale sono rappresentati da: vestizione e svestizione, igiene personale, alimentazione, controllo sfinterico, comunicazione, spostamenti intramurari e spostamenti extramurari.
Le infermità dalle quali è affetta la Sig.ra sono quelle accertate dal ctu, dott.ssa Parte_1
nel corso del presente giudizio di opposizione. Persona_2
Nella consulenza espletata, infatti, l'ausiliare del giudice, adeguatamente e puntualmente motivando il proprio giudizio, ha confermato nella sostanza le valutazioni della perizia resa nella fase di atp (si vedano, in particolar modo, non solo la ctu relativa alla presente fase, ma anche quella relativa alla fase di ATP), affermando che la parte ricorrente, anche in seguito all'esame delle contestazioni formulate nell'atto di opposizione, alla valutazione di tutta la nuova documentazione medica e alla sottoposizione a nuova visita medica effettuata in data 02.07.2024, non gode dei requisiti sanitari necessari al riconoscimento della prestazione richiesta.
La dott.ssa dopo un attento ed approfondito esame obiettivo, ha riscontrato che la ricorrente Per_2
è affetta da: “-pregressa tiroidectomia complicata da paralisi di corda vocale destra e tracheostomia in attua- le buon compenso respiratorio;
- diabete mellito tipo II in terapia con ipoglicemizzanti orali;
- ipertensione arteriosa;
- artrosi polidistrettuale in discreto compenso funzionale.” e che tale complesso patologico non determina la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento(cfr. perizia in atti).
Ne consegue che la condizione clinica osservata nell'ultimo accesso peritale di luglio 2024 è sostanzialmente sovrapponibile a quella in precedenza descritta né la nuova documentazione medica depositata in corso di causa ha confermato qualche variazione in peius delle patologie da cui è affetto la parte ricorrente.
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata in quanto non sussistono in capo all'opponente le condizioni sanitarie per la prestazione assistenziale richiesta, sussistendo un quadro invalidante che non giustifica la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Le argomentazioni del consulente esposte nella ctu depositata nel presente giudizio sono assolutamente condivisibili e possono essere integralmente recepite da questo giudicante, atteso che peraltro si fondano non solo sulla espletata visita medica, ma anche su tutta la documentazione versata sia nel giudizio a.t.p. che nel presente giudizio di opposizione, rilevando, inoltre, che il percorso argomentativo e logico del ctu è immune da vizi e contraddizioni.
Le spese del giudizio a.t.p. e del presente giudizio di opposizione sono irripetibili atteso il deposito di rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. dichiarazione nel fasc. opposizione a.t.p.). CP_ Le spese delle consulenze tecniche, separatamente liquidate con decreto, sono poste a carico dell
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P.Q.M
.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Maria
Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e deduzione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione e dichiara che non sussiste in capo a il requisito Parte_1 sanitario per l'indennità di accompagnamento;
2) dichiara irripetibili le spese del giudizio a.t.p. e del presente giudizio di opposizione;
CP_
3) pone le spese delle ctu, separatamente liquidate con decreto, a carico dell'
SI COMUNICHI.
Nola, 29.04.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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