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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/09/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3987/2024 V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero - Presidente -
dott.ssa Federica Benvenuti - Giudice -
dott.ssa Maria Vittoria Valentino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3987/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via De Sanctis, n. 4,
e
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente in Parte_2 C.F._2
Venezia, Via Mantegna, n. 26,
entrambi rappresentati e difesi dell'Avv. Thomas Venturini del Foro di Treviso (pec:
, presso il cui studio – sito in Zero Branco, via Email_1
Treviso, n. 20 int. 17 – sono elettivamente domiciliati;
-ricorrenti-
E con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127–ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 5.03.2025, in sostituzione di udienza del 3.04.2025; R.G. 2375/2024 V.G
Conclusioni del P.M.: “Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8.10.2024 e - premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito civile il 18.08.2008, in Venezia-Zelarino, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2008, Parte I, 0 , che dalla loro CP_1 CP_2
Pers unione è nata una figlia (nata a [...], il [...]) e che con decreto del 21.02.2023 nel giudizio di separazione personale, codesto Tribunale omologava la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso – hanno proposto domanda congiunta per lo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni della stessa:
“a) disporre che i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) disporre che la figlia minor sia affidata ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_2
prevalente e residenza presso la sig.r nell'immobile di proprietà di quest'ultima Parte_1
corrente in Spinea (VE), via De Sanctis n. 4 restando il sig nella casa coniugale Parte_2
di proprietà del di lui padre, sig;
Parte_3
c) disporre che la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori i quali si impegnano ad assumere congiuntamente tutte le decisioni che riguardino la figlia tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
I genitori assumeranno congiuntamente tutte le decisioni che riguardano iscrizioni scolastiche - universitarie, attività sportive, vaccinazioni (che non siano obbligatorie) anche quelle solo raccomandate, cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche della figlia.
In caso di malattia, incidenti od ospedalizzazioni della minore, il genitore che ne è al corrente dovrà avvertire immediatamente l'altro genitore.
Il genitore che programma gli appuntamenti medici avrà obbligo di informare l'altro genitore.
d) Salvo diverso, miglior, accordo tra i genitori, disporsi che il padre potrà tenere con sé e vedere la figlia a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio sino alle domenica pomeriggio quando la riporterà a casa della madre;
nonché due mattine a settimana nelle quali il sig. si Parte_2 R.G. 2375/2024 V.G
impegna a prendere la figlia a casa della madre alle ore 7.30 per portarla a scuola (quando non utilizza il servizio pubblico) salvo eventuale recupero dei giorni in caso di impossibilità lavorativa;
una settimana, anche non consecutiva durante le vacanze natalizie con alternanza dal periodo 24 al 30 dicembre e dal 31 al 6 gennaio;
tre giorni anche non consecutivi durante le festività pasquali, con alternanza dei giorni di Pasqua e del lunedì dell' Angelo;
quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordare preferibilmente entro il 31 maggio di ogni anno.
Per le vacanze, i genitori hanno il diritto di scegliere in autonomia la località di villeggiatura, concordando con l'altro il periodo, indicando indirizzo e recapito telefonico ad essa relativi.
Rimane inteso che, nei giorni e nelle ore di rispettiva permanenza della figlia con ciascun genitore, il medesimo dovrà farsi carico di risolvere, a propria cura e spese, eventuali impossibilità o difficoltà sopravvenute, di qualsiasi genere e natura.
e) porsi a carico del sig un contributo al mantenimento ordinario a favore della figlia Parte_2
pari ad euro 300,00.= (euro trecento/00), oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da indicazioni di cui al Protocollo del Tribunale di Venezia.
I versamenti avverranno entro il giorno 3 di ciascun mese, con accredito permanente sul conto corrente intestato alle coordinate IBAN già note. Parte_1
f) disporsi che il cane di famiglia resta con il sig precisandosi che le relative Parte_2
spese di mantenimento e cura, anche straordinarie, saranno ripartite nella misura del 50% tra la sig.r ed il sig;
Pt_1 Parte_2
g) disporsi che l'Assegno Unico famigliare venga integralmente percepito dalla sig.ra Pt_1
con obbligo di versarlo interamente sul conto corrente n. 00000106327393 a lei intestato,
[...]
conto corrente utilizzabile solo dalla figli con obbligo, a carico della sig.r Persona_2 Pt_1
, di presentare, trimestralmente, al sig. la lista movimenti ed il relativo
[...] Parte_2
saldo;
h) disporre che i coniugi, dandosi reciproco atto di essere economicamente autosufficienti, rinunciano, espressamente e reciprocamente, ad ogni assegno divorzile;
i) atteso che per la ristrutturazione dell'allora casa famigliare in Venezia, via Mantegna n. 26 – casa presso cui vive il sig. , le parti, in data 24/05/2011, avevano acceso un Parte_2
contratto di mutuo ventennale cointestato, disporsi l'impegno dei signor di Pt_1 Parte_2 R.G. 2375/2024 V.G
verificare, con la Banca mutuante, la possibilità di espromissione della sig.ra Parte_1
secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Banca mutuante con la precisazione che ogni eventuale spesa relativa a detta espromissione sarà a carico del sig. fino Parte_2
all'importo di € 600,00.= e diviso a metà per l'eccedenza.
Nel frattempo, disporsi e confermarsi che il sig si impegnerà, ad accollarsi il Parte_2
pagamento integrale delle rate mensili di detto mutuo assumendosi il pagamento anche della quota parte della sig.r così liberando quest'ultima da qualsivoglia debenza nei confronti Pt_1
della Banca fino a quando non verrà formalizzata l'espromissione della sig.r o comunque Pt_1
fino ad estinzione del mutuo.
Atteso che risulta ad oggi, ancora, un rapporto di conto corrente n. 000101199749 tratto su
Unicredit S.p.A. che risulta cointestato, ma utilizzato esclusivamente dalla sig.r Parte_1
(che versa nello stesso anche i proventi della propria attività) le parti danno atto che detto conto corrente, è esclusivamente della sig.r nulla potendo pretendere il sig . Parte_1 Parte_2
Dichiararsi che le parti, con il presente accordo, non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altro avendo infatti provveduto a regolamentare e definire ogni reciproca pendenza economica e patrimoniale anche pregressa.”
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note di trattazione scritta depositate il 5.03.2025 in sostituzione dell'udienza del 3.04.2025 fissata per la comparizione avanti al Giudice delegato. Il Giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui all'articolo 3 n. 2, lett b), della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è
protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. R.G. 2375/2024 V.G
Le condizioni concordate dalle parti relative alla figlia minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale della stessa.
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in data 18.08.2008, in Venezia-Zelarino, matrimonio trascritto nel Registro
degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2008, Parte I, Ufficio 10, atto n. 10, alle condizioni specificate nel ricorso congiunto, che si intendono qui integralmente richiamate;
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17.07.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero - Presidente -
dott.ssa Federica Benvenuti - Giudice -
dott.ssa Maria Vittoria Valentino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3987/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via De Sanctis, n. 4,
e
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente in Parte_2 C.F._2
Venezia, Via Mantegna, n. 26,
entrambi rappresentati e difesi dell'Avv. Thomas Venturini del Foro di Treviso (pec:
, presso il cui studio – sito in Zero Branco, via Email_1
Treviso, n. 20 int. 17 – sono elettivamente domiciliati;
-ricorrenti-
E con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127–ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 5.03.2025, in sostituzione di udienza del 3.04.2025; R.G. 2375/2024 V.G
Conclusioni del P.M.: “Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8.10.2024 e - premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito civile il 18.08.2008, in Venezia-Zelarino, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2008, Parte I, 0 , che dalla loro CP_1 CP_2
Pers unione è nata una figlia (nata a [...], il [...]) e che con decreto del 21.02.2023 nel giudizio di separazione personale, codesto Tribunale omologava la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso – hanno proposto domanda congiunta per lo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni della stessa:
“a) disporre che i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) disporre che la figlia minor sia affidata ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_2
prevalente e residenza presso la sig.r nell'immobile di proprietà di quest'ultima Parte_1
corrente in Spinea (VE), via De Sanctis n. 4 restando il sig nella casa coniugale Parte_2
di proprietà del di lui padre, sig;
Parte_3
c) disporre che la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori i quali si impegnano ad assumere congiuntamente tutte le decisioni che riguardino la figlia tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
I genitori assumeranno congiuntamente tutte le decisioni che riguardano iscrizioni scolastiche - universitarie, attività sportive, vaccinazioni (che non siano obbligatorie) anche quelle solo raccomandate, cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche della figlia.
In caso di malattia, incidenti od ospedalizzazioni della minore, il genitore che ne è al corrente dovrà avvertire immediatamente l'altro genitore.
Il genitore che programma gli appuntamenti medici avrà obbligo di informare l'altro genitore.
d) Salvo diverso, miglior, accordo tra i genitori, disporsi che il padre potrà tenere con sé e vedere la figlia a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio sino alle domenica pomeriggio quando la riporterà a casa della madre;
nonché due mattine a settimana nelle quali il sig. si Parte_2 R.G. 2375/2024 V.G
impegna a prendere la figlia a casa della madre alle ore 7.30 per portarla a scuola (quando non utilizza il servizio pubblico) salvo eventuale recupero dei giorni in caso di impossibilità lavorativa;
una settimana, anche non consecutiva durante le vacanze natalizie con alternanza dal periodo 24 al 30 dicembre e dal 31 al 6 gennaio;
tre giorni anche non consecutivi durante le festività pasquali, con alternanza dei giorni di Pasqua e del lunedì dell' Angelo;
quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordare preferibilmente entro il 31 maggio di ogni anno.
Per le vacanze, i genitori hanno il diritto di scegliere in autonomia la località di villeggiatura, concordando con l'altro il periodo, indicando indirizzo e recapito telefonico ad essa relativi.
Rimane inteso che, nei giorni e nelle ore di rispettiva permanenza della figlia con ciascun genitore, il medesimo dovrà farsi carico di risolvere, a propria cura e spese, eventuali impossibilità o difficoltà sopravvenute, di qualsiasi genere e natura.
e) porsi a carico del sig un contributo al mantenimento ordinario a favore della figlia Parte_2
pari ad euro 300,00.= (euro trecento/00), oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da indicazioni di cui al Protocollo del Tribunale di Venezia.
I versamenti avverranno entro il giorno 3 di ciascun mese, con accredito permanente sul conto corrente intestato alle coordinate IBAN già note. Parte_1
f) disporsi che il cane di famiglia resta con il sig precisandosi che le relative Parte_2
spese di mantenimento e cura, anche straordinarie, saranno ripartite nella misura del 50% tra la sig.r ed il sig;
Pt_1 Parte_2
g) disporsi che l'Assegno Unico famigliare venga integralmente percepito dalla sig.ra Pt_1
con obbligo di versarlo interamente sul conto corrente n. 00000106327393 a lei intestato,
[...]
conto corrente utilizzabile solo dalla figli con obbligo, a carico della sig.r Persona_2 Pt_1
, di presentare, trimestralmente, al sig. la lista movimenti ed il relativo
[...] Parte_2
saldo;
h) disporre che i coniugi, dandosi reciproco atto di essere economicamente autosufficienti, rinunciano, espressamente e reciprocamente, ad ogni assegno divorzile;
i) atteso che per la ristrutturazione dell'allora casa famigliare in Venezia, via Mantegna n. 26 – casa presso cui vive il sig. , le parti, in data 24/05/2011, avevano acceso un Parte_2
contratto di mutuo ventennale cointestato, disporsi l'impegno dei signor di Pt_1 Parte_2 R.G. 2375/2024 V.G
verificare, con la Banca mutuante, la possibilità di espromissione della sig.ra Parte_1
secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Banca mutuante con la precisazione che ogni eventuale spesa relativa a detta espromissione sarà a carico del sig. fino Parte_2
all'importo di € 600,00.= e diviso a metà per l'eccedenza.
Nel frattempo, disporsi e confermarsi che il sig si impegnerà, ad accollarsi il Parte_2
pagamento integrale delle rate mensili di detto mutuo assumendosi il pagamento anche della quota parte della sig.r così liberando quest'ultima da qualsivoglia debenza nei confronti Pt_1
della Banca fino a quando non verrà formalizzata l'espromissione della sig.r o comunque Pt_1
fino ad estinzione del mutuo.
Atteso che risulta ad oggi, ancora, un rapporto di conto corrente n. 000101199749 tratto su
Unicredit S.p.A. che risulta cointestato, ma utilizzato esclusivamente dalla sig.r Parte_1
(che versa nello stesso anche i proventi della propria attività) le parti danno atto che detto conto corrente, è esclusivamente della sig.r nulla potendo pretendere il sig . Parte_1 Parte_2
Dichiararsi che le parti, con il presente accordo, non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altro avendo infatti provveduto a regolamentare e definire ogni reciproca pendenza economica e patrimoniale anche pregressa.”
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note di trattazione scritta depositate il 5.03.2025 in sostituzione dell'udienza del 3.04.2025 fissata per la comparizione avanti al Giudice delegato. Il Giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui all'articolo 3 n. 2, lett b), della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è
protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. R.G. 2375/2024 V.G
Le condizioni concordate dalle parti relative alla figlia minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale della stessa.
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in data 18.08.2008, in Venezia-Zelarino, matrimonio trascritto nel Registro
degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2008, Parte I, Ufficio 10, atto n. 10, alle condizioni specificate nel ricorso congiunto, che si intendono qui integralmente richiamate;
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17.07.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero