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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NA LU, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2708/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240007368962000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: “(…) dichiarare la nullità della cartella impugnata, per tutti i motivi dedotti, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore (…)”.
Regione Calabria: “(…) 1) infondato sull'annualità 2019; 2) Condannare alle spese di soccombenza nel merito per difetto di “accesso agli atti”.
Agenzia delle Entrate OS: “(…) a) dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della
OS in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
b) dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della OS e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
- nel merito e in subordine: a) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti alla formazione e alla notifica del titolo, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente Impositore indicato in narrativa, anch'esso convenuto in giudizio, accertata l'estraneità dell'Agente della OS rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendo indenne dalla conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Commissione riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 030 2024 0007368962 000, relativa alla tassa automobilista per l'annualità 2019, chiedendone l'annullamento.
A sostegno del ricorso è stata dedotta l'omessa notifica dell'avviso di accertamento propedeutico all'atto impugnato nonché la prescrizione del credito.
1.2. Si sono costituti in giudizio la Regione Calabria e l'Agenzia delle Entrate OS, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
1.3. All'udienza del 12 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente, deve essere affermata la legittimazione passiva dell'agente della riscossione: da un lato, ad esso è imputabile l'atto impugnato e dunque esso ha dato causa alla necessità, per il contribuente, di azionare il giudizio;
dall'altro lato, perché nei suoi confronti andrà pronunziata l'eventuale dichiarazione di nullità dell'atto impugnato.
3. Nel merito, il ricorso è infondato.
3.1. Relativamente al primo motivo di ricorso, la Regione Calabria ha dato prova documentale della rituale notificazione dell'avviso di accertamento, perfezionatasi in data 26 aprile 2022, mediante consegna dell'atto a mani del destinatario.
Tale atto non risulta essere stato impugnato.
3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, posto che il termine triennale di prescrizione del tributo
(cfr. art. 5 co. 51 D.L. n. 953/1982, conv. con mod. dalla Legge n. 53/1983) non risulta decorso tra la data di notificazione dell'avviso di accertamento (26 aprile 2022) e la data di notificazione dell'atto impugnato in questa sede (15 ottobre 2024).
Resta inteso che l'esame dell'eccezione relativamente al periodo anteriore alla notificazione dell'avviso di accertamento deve ritenersi precluso dalla mancata tempestiva impugnazione di tale atto;
diversamente opinando, invero, si finirebbe per rimettere indebitamente in termini il contribuente decaduto dalla facoltà di impugnare l'atto esattoriale.
Al riguardo, giova rammentare in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass. civ. 29 luglio 2011, n. 16641; Cass. civ. 10 aprile 2013, n. 8704; Cass. civ. 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass. civ. 29 novembre 2021, n. 37259; Cass. civ. 28 aprile 2022, n. 13260; Cass. civ. 13 dicembre 2023, n. 34902;
Cass. civ. 5 agosto 2024 n. 22108).
4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
Poiché la Regione Calabria e l'Agenzia delle Entrate OS sono state difese da un proprio funzionario, trova applicazione alla fattispecie l'art. 15, co.
2-sexies, D. Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di RO, Sezione Quarta, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, per ciascuna delle parti resistenti, in euro 370,40, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, CPA ed IVA.
Così deciso in RO alla camera di consiglio del 12 gennaio 2026
IL GIUDICE
UC AN
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NA LU, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2708/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240007368962000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: “(…) dichiarare la nullità della cartella impugnata, per tutti i motivi dedotti, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore (…)”.
Regione Calabria: “(…) 1) infondato sull'annualità 2019; 2) Condannare alle spese di soccombenza nel merito per difetto di “accesso agli atti”.
Agenzia delle Entrate OS: “(…) a) dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della
OS in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
b) dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della OS e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
- nel merito e in subordine: a) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti alla formazione e alla notifica del titolo, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente Impositore indicato in narrativa, anch'esso convenuto in giudizio, accertata l'estraneità dell'Agente della OS rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendo indenne dalla conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Commissione riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 030 2024 0007368962 000, relativa alla tassa automobilista per l'annualità 2019, chiedendone l'annullamento.
A sostegno del ricorso è stata dedotta l'omessa notifica dell'avviso di accertamento propedeutico all'atto impugnato nonché la prescrizione del credito.
1.2. Si sono costituti in giudizio la Regione Calabria e l'Agenzia delle Entrate OS, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
1.3. All'udienza del 12 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente, deve essere affermata la legittimazione passiva dell'agente della riscossione: da un lato, ad esso è imputabile l'atto impugnato e dunque esso ha dato causa alla necessità, per il contribuente, di azionare il giudizio;
dall'altro lato, perché nei suoi confronti andrà pronunziata l'eventuale dichiarazione di nullità dell'atto impugnato.
3. Nel merito, il ricorso è infondato.
3.1. Relativamente al primo motivo di ricorso, la Regione Calabria ha dato prova documentale della rituale notificazione dell'avviso di accertamento, perfezionatasi in data 26 aprile 2022, mediante consegna dell'atto a mani del destinatario.
Tale atto non risulta essere stato impugnato.
3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, posto che il termine triennale di prescrizione del tributo
(cfr. art. 5 co. 51 D.L. n. 953/1982, conv. con mod. dalla Legge n. 53/1983) non risulta decorso tra la data di notificazione dell'avviso di accertamento (26 aprile 2022) e la data di notificazione dell'atto impugnato in questa sede (15 ottobre 2024).
Resta inteso che l'esame dell'eccezione relativamente al periodo anteriore alla notificazione dell'avviso di accertamento deve ritenersi precluso dalla mancata tempestiva impugnazione di tale atto;
diversamente opinando, invero, si finirebbe per rimettere indebitamente in termini il contribuente decaduto dalla facoltà di impugnare l'atto esattoriale.
Al riguardo, giova rammentare in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass. civ. 29 luglio 2011, n. 16641; Cass. civ. 10 aprile 2013, n. 8704; Cass. civ. 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass. civ. 29 novembre 2021, n. 37259; Cass. civ. 28 aprile 2022, n. 13260; Cass. civ. 13 dicembre 2023, n. 34902;
Cass. civ. 5 agosto 2024 n. 22108).
4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
Poiché la Regione Calabria e l'Agenzia delle Entrate OS sono state difese da un proprio funzionario, trova applicazione alla fattispecie l'art. 15, co.
2-sexies, D. Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di RO, Sezione Quarta, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, per ciascuna delle parti resistenti, in euro 370,40, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, CPA ed IVA.
Così deciso in RO alla camera di consiglio del 12 gennaio 2026
IL GIUDICE
UC AN