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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 384/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente AONDIO GIULIA, Relatore DE RENTIIS LAURA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2081/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VARESE sez. 2 e pubblicata il 10/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9301DB00620 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9301DB00620 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9301DB00620 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9301DB00620 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 271/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE Chiede a Codesta On. le Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in totale riforma della sentenza impugnata, di voler accogliere il presente appello.
Con integrale refusione di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore dei difensori antistatari ex art. 93 c.p.c.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE DI VARESE Chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado:
- in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 546/1992 per assenza di motivi specifici d'impugnazione;
- nel merito, il rigetto del ricorso in appello, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In fatto In data 24/03/2022 l'Agenzia delle Entrate D.P. I di Varese ha notificato alla ditta individuale
Società_1 di Ricorrente_1, esercente l'attività di Lavori generali di costruzione di edifici,
l'avviso di accertamento n. T9301DB00620/2021 per l'anno d'imposta 2013 con il quale è stato rideterminato in modalità induttiva il reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 39 comma 2 del DPR
600/1973, mentre ai fini VA è stata riscontrata un'indebita detrazione d'imposta ex art. 19 e ss. del
DPR 633/1972. Il recupero ad imposizione ammontava ad € 32.484 di maggiori imposte ai fini IRPEF, addizionali
Regionali e Comunali ed VA per € 32.484,00, oltre a contributi previdenziali, sanzioni e interessi.
Il controllo della posizione fiscale del ricorrente era stato attivato al fine di riscontrare la regolarità del ravvedimento operoso operato dallo stesso in seguito alla notifica della comunicazione della Direzione
Centrale Accertamento. Con tale comunicazione, il contribuente era stato informato di una anomalia dichiarativa riscontrata per l'anno d'imposta 2013, consistente nell'aver dichiarato operazioni attive pari a 32.570 euro, importo inferiore all'ammontare totale delle operazioni comunicate tramite Spesometro dai suoi clienti, pari a 78.991 euro, ed era stato invitato a regolarizzare la sua posizione mediante ravvedimento. Successivamente in data 22/06/2017, il ricorrente aveva presentato una dichiarazione integrativa ai fini delle imposte dirette e dell'VA, rettificando non solo i componenti positivi di reddito, ma anche quelli negativi. Più in particolare, al rigo RG15, della dichiarazione originariamente presentata, il contribuente non esponeva costi, mentre nella dichiarazione integrativa, risultavano esposti costi per materie prime e sussidiarie per € 175.815,00.
L'Ufficio invitava pertanto il contribuente ad esibire la documentazione giustificativa che consentisse di verificare la regolarità del ravvedimento operato ed in esito alla quale era emerso che erano stati esposti, tra i costi per l'acquisito di materie prime e sussidiarie, costi per prestazioni di terzi per €
115.517,80, per i quali aveva riscontrato l'assenza dei requisiti di deducibilità fiscale previsti dall'art. 109 comma 5 del DPR 917/1986, per un ammontare pari a € 105.100,00 e, conseguentemente l'indebita detrazione dell'VA per € 22.125,71, in violazione dell'art. 19 del DPR 633/1972.
* L'Agenzia delle Entrate D.P. Varese, notificava, pertanto, l'avviso di accertamento n. T9301DB00620, con il quale, procedeva alla rettifica del reddito imponibile ai fini Irpef/Irap/VA e Addizionali induttivamente ex art 39 comma 2 DPR 600/73, come segue: reddito imponibile ai fini delle IIDD € 62.725,00, ai fini VA una maggiore imposta pari ad € 22.126,00 ed un maggior contributo INPS per € 5.201,00, oltre sanzioni ed interessi.
Tale rettifica veniva determinata, all'esito dell'esame della documentazione prodotta dal contribuente nelle fasi precedenti all'emissione dell'avviso, dalle circostanze di seguito indicate che hanno consentito di ritenere inattendibile la contabilità del ricorrente:
- la assoluta genericità della descrizione esposta nelle fatture circa la natura, qualità e quantità dei servizi formanti oggetto delle prestazioni (art. 21 DPR 633/1972) e l'assenza di qualsivoglia ulteriore documentazione anche di natura extracontabile quale contratti, accordi, attestazioni di avanzamento lavori con particolare riguardo ai fornitori maggiormente rilevanti per importo delle operazioni fatturate;
- il fatto che i pagamenti delle prestazioni erano stati solo in parte documentati con strumenti tracciati (assegni bancari) e parte degli assegni bancari esibiti non corrispondevano, per data e importo, alle prestazioni fatturate;
- nonché il fatto che pagamenti delle prestazioni nell'anno d'imposta in contestazione, ovvero dovevano considerarsi operazioni soggettivamente inesistenti, così integrando l'ipotesi di reato prevista dall'art. 2 del D. LGS: 74/2000;
- ulteriormente il fatto che altre prestazioni erano state rese da fornitori qualificabili “evasori totali”, sia ai fini dichiarativi sia riguardo agli obblighi di versamento delle imposte;
- e che, mentre un fornitore aveva dichiarato, nella propria dichiarazione annuale ai fini IIDD e VA, ricavi di importo perfettamente corrispondente all'ammontare ricostruito da Spesometro, il Ricorrente_1 non aveva presentato le comunicazioni c.d. Spesometro.
*
Il sig. Ricorrente_1 nella sua qualità di legale rappresentante della ditta
Società_1 Ricorrente_1 di , impugnava tempestivamente l'avviso di accertamento eccependone
- la nullità per violazione dell'art. 39, comma 2, del DPR n. 600/73 – assenza delle condizioni legittimanti l'emissione di un avviso di accertamento induttivo puro
- la nullità per violazione dell'art. 42 del DPR 600/73, dell'art. 7 della L. 212/2000 e dell'art. 3 della L.
241/1990 – mancanza di motivazione
- la nullità per violazione dell'art. 41 bis del DPR 600/73
- l'illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 42 del DPR n. 600/73, dell'art. 2697 del c.c., dell'art. 21 del DPR n. 633/72 e dell'art. 109, comma 5, del TUIR
*
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate contestava tutte le eccezioni formulate dal ricorrente chiedendo la conferma della correttezza del proprio operato, previo rigetto del ricorso.
*
Con sentenza n. 8/02/2024 depositata in data 10/01/2024, dopo aver enucleato i fatti di causa, la CGT primo grado di Milano, rigettata l'eccezione preliminare formulata dall'Ufficio in relazione alla corretta costituzione in giudizio del difensore di parte privata, nel merito respingeva il ricorso condannando parte contribuente al pagamento delle spese.
* In sede di gravame il contribuente chiede la riforma della sentenza sostanzialmente riproponendo le medesime eccezioni sollevate nel grado precedente da ricondurre a censura della sentenza impugnata.
In particolare, l'appellante eccepisce la nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 39 comma 2 del DPR n. 600/1973 – stante l'assenza delle condizioni legittimanti l'emissione di un avviso di accertamento induttivo puro.
Deduce il contribuente che la contestazione di non deducibilità fiscale di alcuni costi ritenuti non sufficientemente documentati non giustifica l'adozione del metodo induttivo puro in fase di accertamento.
L'appellante ripropone l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 42 del
DPR n. 600/1973, dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e dell'art. 3 della L. n. 241/1990 – mancanza di motivazione in particolare avuto riguardo alle norme di riferimento per la determinazione dei maggiori imponibili accertati ed al metodo di determinazione della percentuale di redditività da applicare ai ricavi.
Infine, l'appellante rinnova l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 41 bis del DPR n. 600/1973, in quanto l'avviso di accertamento sarebbe illegittimo anche perché
“basato esclusivamente su mere congetture valutative” il che contraddirebbe il presupposto di un avviso di accertamento parziale ex art. 41 bis DPR n. 600/1973 il cui ambito di applicazione dovrebbe limitarsi a riprese a tassazione fondate invece su “prove certe e dirette”.
*
Costituitosi in giudizio l'Ufficio resite eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 D.Lgs n. 546/92 e nel merito chiedendone comunque il rigetto per infondatezza dei motivi. Il contribuente replica alle controdeduzioni dell'Ufficio relativamente alla eccepita inammissibilità del ricorso depositando memoria illustrativa.
MOTIVI L'appello, seppur ammissibile, non è fondato.
La preliminare eccezione sollevata dall'Ufficio in ordine alla violazione dell'art. 53 D.lgs. n. 546/92 per l'assenza di specifici motivi di impugnazione da parte del ricorrente non può essere accolta in quanto, come statuito dal giudice di legittimità (da ultimo Cass. 21.11.2019, n. 30341), l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiesta dall'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. Nel caso di specie la riproposizione dei motivi argomentati a censura della sentenza, stante l'effetto devolutivo, consente di ritenere ammissibile l'appello.
All'ammissibilità del ricorso, non fa seguito la fondatezza. Questo collegio, infatti, condivide e conferma la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, in particolare avuto riguardo al fatto che i presupposti giuridici per l'esecuzione del riscontro indiretto presuntivo non sono stati ravvisati nella sola contestazione di costi non inerenti ex art. 109 c. 5, in quanto il primo collegio, in adesione alla tesi dell'Ufficio, ha dato rilievo al comportamento fiscale del contribuente nell'anno d'imposta 2013 il quale, di fatto, ha realizzato un ravvedimento operoso solo apparente.
Ed invero, a fronte di maggiori ricavi dichiarati nella dichiarazione integrata, comportamento promosso dalla comunicazione della Direzione Centrale che aveva riscontrato una discordanza (pari ad
€ 46.421) tra il volume d'affari dichiarato (€ 32.570) e le operazioni attive comunicate a Spesometro dai clienti del ricorrente (€ 78.991), il contribuente ha riportato, per la prima volta, costi dei quali nella dichiarazione originaria non vi era traccia e, che hanno sostanzialmente appiattito il risultato dell'esercizio a quello emerso ante dichiarazione integrativa.
Come osservato in atti oltretutto, tali costi, in esito all'esame analitico delle fatture prodotte, si sono rivelati indeducibili fiscalmente per carenza dei presupposti giuridici di cui all'art. 109 TUIR ed, alcuni di questi, inoltre sono risultati soggettivamente inesistenti.
È stata, infatti, riscontrata la genericità della descrizione esposta nelle fatture circa la natura, qualità e quantità dei servizi formanti oggetto delle prestazioni (art. 21 DPR n. 633/1972) e l'assenza di qualsivoglia ulteriore documentazione anche di natura extracontabile quale contratti, accordi, attestazioni di avanzamento lavori con particolare riguardo ai fornitori maggiormente rilevanti per importo delle operazioni fatturate. I pagamenti delle prestazioni solo parzialmente sono risultati coincidenti ed alcune prestazioni sono risultate essere rese da soggetti con partita VA cessata ed altre da fornitori qualificabili come evasori totali sia ai fini dichiarativi sia relativamente agli obblighi di versamento delle imposte. A fronte di tali circostanze, correttamente l'Ufficio ha ritenuto inattendibile la contabilità del contribuente ed ha proceduto alla determinazione in via induttiva del reddito d'impresa ex art. 39 c. 2
Dpr n. 600/73 e l'avviso di accertamento impugnato contiene, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, tutti gli elementi motivazionali in grado di sorreggere la pretesa sfociata, come detto, nell'accertamento induttivo puro.
L'utilizzo del metodo prescelto dall'Ufficio appare giustificato anche dall'orientamento costante della
Suprema Corte di Cassazione, che come osservato dall'Ufficio ha, recentemente, ribadito principi già consolidati nell'Ordinanza del 4 marzo 2020 n. 6061: “il discrimine tra l'accertamento condotto con metodo analitico extracontabile (art. 39 primo comma lett. d) del DPR 600/73) e l'accertamento condotto con metodo analitico puro (art. 39 secondo comma del DPR600/73) … va ricercato rispettivamente nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili.
Nel primo caso la “incompletezza, falsità od inesattezza degli elementi indicati non è tale da non consentire di prescindere dalle scritture contabili sicché l'Ufficio accertatore è legittimato solamene a completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione della esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati ovvero della inesistenza di componenti negativi dichiarati, anche presunzioni semplici rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 2729 cod. civ”.
Nel secondo caso, invece, “le omissioni o le falso od inesatte indicazioni risultano tali da inficiare la attendibilità – e dunque la utilizzabilità, ai finni dell'accertamento – anche degli altri dati contabili, con la conseguenza che in questo caso l'Amministrazione finanziaria può prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio o delle scritture contabili in quanto esistenti ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 cod. civ”.
Come motivato dal primo collegio, inoltre, alla inattendibilità della contabilità corrisponde la piena legittimità del ricorso, effettuato dall'Ufficio, alla determinazione forfettaria della redditività, applicando ai ricavi dichiarati la percentuale mediana del settore, sulla base delle informazioni a disposizione nell'applicativo RADAR, avvalendosi di una presunzione semplice in assenza di ulteriori dati analitici. Neppure è ravvisabile una compromissione del diritto di difesa, avendo il contribuente ricevuto l'invito a comparire ex art. 5 ter D.lgs. n. 218/97 con instaurazione del contraddittorio.
Quindi non può ritenersi fondata l'eccezione di nullità dell'avviso per violazione dell'art. 39 c. 2 DPR n. 600/73, risultando evidenti le condizioni legittimanti l'emissione dell'avviso di accertamento induttivo puro, e, neppure l'eccezione di nullità dell'avviso per violazione dell'art. 42 DPR n. 600/73 per carenza di motivazione. Infine, non può trovare accoglimento neppure l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 41 bis DPR n. 602/73, in quanto il riferimento all'art. 41 bis citato non riguarda le modalità di determinazione della pretesa impositiva, ma, tale disposizione risulta indicata solo con riferimento alla modalità procedurale nell'ambito della quale l'Ufficio applica le ordinarie modalità di determinazione del reddito.
Appare pacifico il fatto che la ripresa fiscale è stata effettuata ex art. 39 c. 2 DPR n. 600/73, in quanto la contabilità è risultata inattendibile per le ragioni sopra esposte ed a tale circostanza consegue la legittimazione dell'Ufficio a rideterminare componenti positive e negative di reddito sulla base dei dati comunque raccolti con la modalità dell'art. 41.
Per le ragioni esposte, l'appello va rigettato e confermata la sentenza impugnata.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'Ufficio liquidate, già al netto del 20%, nella misura indicata in dispositivo.
PQM
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia definitivamente pronunciando Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese in favore dell'Ufficio che liquida in complessivi euro
2.000,00. Milano, 29 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IA IO RI RE EY
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente AONDIO GIULIA, Relatore DE RENTIIS LAURA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2081/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VARESE sez. 2 e pubblicata il 10/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9301DB00620 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9301DB00620 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9301DB00620 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9301DB00620 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 271/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE Chiede a Codesta On. le Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in totale riforma della sentenza impugnata, di voler accogliere il presente appello.
Con integrale refusione di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore dei difensori antistatari ex art. 93 c.p.c.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE DI VARESE Chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado:
- in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 546/1992 per assenza di motivi specifici d'impugnazione;
- nel merito, il rigetto del ricorso in appello, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In fatto In data 24/03/2022 l'Agenzia delle Entrate D.P. I di Varese ha notificato alla ditta individuale
Società_1 di Ricorrente_1, esercente l'attività di Lavori generali di costruzione di edifici,
l'avviso di accertamento n. T9301DB00620/2021 per l'anno d'imposta 2013 con il quale è stato rideterminato in modalità induttiva il reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 39 comma 2 del DPR
600/1973, mentre ai fini VA è stata riscontrata un'indebita detrazione d'imposta ex art. 19 e ss. del
DPR 633/1972. Il recupero ad imposizione ammontava ad € 32.484 di maggiori imposte ai fini IRPEF, addizionali
Regionali e Comunali ed VA per € 32.484,00, oltre a contributi previdenziali, sanzioni e interessi.
Il controllo della posizione fiscale del ricorrente era stato attivato al fine di riscontrare la regolarità del ravvedimento operoso operato dallo stesso in seguito alla notifica della comunicazione della Direzione
Centrale Accertamento. Con tale comunicazione, il contribuente era stato informato di una anomalia dichiarativa riscontrata per l'anno d'imposta 2013, consistente nell'aver dichiarato operazioni attive pari a 32.570 euro, importo inferiore all'ammontare totale delle operazioni comunicate tramite Spesometro dai suoi clienti, pari a 78.991 euro, ed era stato invitato a regolarizzare la sua posizione mediante ravvedimento. Successivamente in data 22/06/2017, il ricorrente aveva presentato una dichiarazione integrativa ai fini delle imposte dirette e dell'VA, rettificando non solo i componenti positivi di reddito, ma anche quelli negativi. Più in particolare, al rigo RG15, della dichiarazione originariamente presentata, il contribuente non esponeva costi, mentre nella dichiarazione integrativa, risultavano esposti costi per materie prime e sussidiarie per € 175.815,00.
L'Ufficio invitava pertanto il contribuente ad esibire la documentazione giustificativa che consentisse di verificare la regolarità del ravvedimento operato ed in esito alla quale era emerso che erano stati esposti, tra i costi per l'acquisito di materie prime e sussidiarie, costi per prestazioni di terzi per €
115.517,80, per i quali aveva riscontrato l'assenza dei requisiti di deducibilità fiscale previsti dall'art. 109 comma 5 del DPR 917/1986, per un ammontare pari a € 105.100,00 e, conseguentemente l'indebita detrazione dell'VA per € 22.125,71, in violazione dell'art. 19 del DPR 633/1972.
* L'Agenzia delle Entrate D.P. Varese, notificava, pertanto, l'avviso di accertamento n. T9301DB00620, con il quale, procedeva alla rettifica del reddito imponibile ai fini Irpef/Irap/VA e Addizionali induttivamente ex art 39 comma 2 DPR 600/73, come segue: reddito imponibile ai fini delle IIDD € 62.725,00, ai fini VA una maggiore imposta pari ad € 22.126,00 ed un maggior contributo INPS per € 5.201,00, oltre sanzioni ed interessi.
Tale rettifica veniva determinata, all'esito dell'esame della documentazione prodotta dal contribuente nelle fasi precedenti all'emissione dell'avviso, dalle circostanze di seguito indicate che hanno consentito di ritenere inattendibile la contabilità del ricorrente:
- la assoluta genericità della descrizione esposta nelle fatture circa la natura, qualità e quantità dei servizi formanti oggetto delle prestazioni (art. 21 DPR 633/1972) e l'assenza di qualsivoglia ulteriore documentazione anche di natura extracontabile quale contratti, accordi, attestazioni di avanzamento lavori con particolare riguardo ai fornitori maggiormente rilevanti per importo delle operazioni fatturate;
- il fatto che i pagamenti delle prestazioni erano stati solo in parte documentati con strumenti tracciati (assegni bancari) e parte degli assegni bancari esibiti non corrispondevano, per data e importo, alle prestazioni fatturate;
- nonché il fatto che pagamenti delle prestazioni nell'anno d'imposta in contestazione, ovvero dovevano considerarsi operazioni soggettivamente inesistenti, così integrando l'ipotesi di reato prevista dall'art. 2 del D. LGS: 74/2000;
- ulteriormente il fatto che altre prestazioni erano state rese da fornitori qualificabili “evasori totali”, sia ai fini dichiarativi sia riguardo agli obblighi di versamento delle imposte;
- e che, mentre un fornitore aveva dichiarato, nella propria dichiarazione annuale ai fini IIDD e VA, ricavi di importo perfettamente corrispondente all'ammontare ricostruito da Spesometro, il Ricorrente_1 non aveva presentato le comunicazioni c.d. Spesometro.
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Il sig. Ricorrente_1 nella sua qualità di legale rappresentante della ditta
Società_1 Ricorrente_1 di , impugnava tempestivamente l'avviso di accertamento eccependone
- la nullità per violazione dell'art. 39, comma 2, del DPR n. 600/73 – assenza delle condizioni legittimanti l'emissione di un avviso di accertamento induttivo puro
- la nullità per violazione dell'art. 42 del DPR 600/73, dell'art. 7 della L. 212/2000 e dell'art. 3 della L.
241/1990 – mancanza di motivazione
- la nullità per violazione dell'art. 41 bis del DPR 600/73
- l'illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 42 del DPR n. 600/73, dell'art. 2697 del c.c., dell'art. 21 del DPR n. 633/72 e dell'art. 109, comma 5, del TUIR
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Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate contestava tutte le eccezioni formulate dal ricorrente chiedendo la conferma della correttezza del proprio operato, previo rigetto del ricorso.
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Con sentenza n. 8/02/2024 depositata in data 10/01/2024, dopo aver enucleato i fatti di causa, la CGT primo grado di Milano, rigettata l'eccezione preliminare formulata dall'Ufficio in relazione alla corretta costituzione in giudizio del difensore di parte privata, nel merito respingeva il ricorso condannando parte contribuente al pagamento delle spese.
* In sede di gravame il contribuente chiede la riforma della sentenza sostanzialmente riproponendo le medesime eccezioni sollevate nel grado precedente da ricondurre a censura della sentenza impugnata.
In particolare, l'appellante eccepisce la nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 39 comma 2 del DPR n. 600/1973 – stante l'assenza delle condizioni legittimanti l'emissione di un avviso di accertamento induttivo puro.
Deduce il contribuente che la contestazione di non deducibilità fiscale di alcuni costi ritenuti non sufficientemente documentati non giustifica l'adozione del metodo induttivo puro in fase di accertamento.
L'appellante ripropone l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 42 del
DPR n. 600/1973, dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e dell'art. 3 della L. n. 241/1990 – mancanza di motivazione in particolare avuto riguardo alle norme di riferimento per la determinazione dei maggiori imponibili accertati ed al metodo di determinazione della percentuale di redditività da applicare ai ricavi.
Infine, l'appellante rinnova l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 41 bis del DPR n. 600/1973, in quanto l'avviso di accertamento sarebbe illegittimo anche perché
“basato esclusivamente su mere congetture valutative” il che contraddirebbe il presupposto di un avviso di accertamento parziale ex art. 41 bis DPR n. 600/1973 il cui ambito di applicazione dovrebbe limitarsi a riprese a tassazione fondate invece su “prove certe e dirette”.
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Costituitosi in giudizio l'Ufficio resite eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 D.Lgs n. 546/92 e nel merito chiedendone comunque il rigetto per infondatezza dei motivi. Il contribuente replica alle controdeduzioni dell'Ufficio relativamente alla eccepita inammissibilità del ricorso depositando memoria illustrativa.
MOTIVI L'appello, seppur ammissibile, non è fondato.
La preliminare eccezione sollevata dall'Ufficio in ordine alla violazione dell'art. 53 D.lgs. n. 546/92 per l'assenza di specifici motivi di impugnazione da parte del ricorrente non può essere accolta in quanto, come statuito dal giudice di legittimità (da ultimo Cass. 21.11.2019, n. 30341), l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiesta dall'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. Nel caso di specie la riproposizione dei motivi argomentati a censura della sentenza, stante l'effetto devolutivo, consente di ritenere ammissibile l'appello.
All'ammissibilità del ricorso, non fa seguito la fondatezza. Questo collegio, infatti, condivide e conferma la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, in particolare avuto riguardo al fatto che i presupposti giuridici per l'esecuzione del riscontro indiretto presuntivo non sono stati ravvisati nella sola contestazione di costi non inerenti ex art. 109 c. 5, in quanto il primo collegio, in adesione alla tesi dell'Ufficio, ha dato rilievo al comportamento fiscale del contribuente nell'anno d'imposta 2013 il quale, di fatto, ha realizzato un ravvedimento operoso solo apparente.
Ed invero, a fronte di maggiori ricavi dichiarati nella dichiarazione integrata, comportamento promosso dalla comunicazione della Direzione Centrale che aveva riscontrato una discordanza (pari ad
€ 46.421) tra il volume d'affari dichiarato (€ 32.570) e le operazioni attive comunicate a Spesometro dai clienti del ricorrente (€ 78.991), il contribuente ha riportato, per la prima volta, costi dei quali nella dichiarazione originaria non vi era traccia e, che hanno sostanzialmente appiattito il risultato dell'esercizio a quello emerso ante dichiarazione integrativa.
Come osservato in atti oltretutto, tali costi, in esito all'esame analitico delle fatture prodotte, si sono rivelati indeducibili fiscalmente per carenza dei presupposti giuridici di cui all'art. 109 TUIR ed, alcuni di questi, inoltre sono risultati soggettivamente inesistenti.
È stata, infatti, riscontrata la genericità della descrizione esposta nelle fatture circa la natura, qualità e quantità dei servizi formanti oggetto delle prestazioni (art. 21 DPR n. 633/1972) e l'assenza di qualsivoglia ulteriore documentazione anche di natura extracontabile quale contratti, accordi, attestazioni di avanzamento lavori con particolare riguardo ai fornitori maggiormente rilevanti per importo delle operazioni fatturate. I pagamenti delle prestazioni solo parzialmente sono risultati coincidenti ed alcune prestazioni sono risultate essere rese da soggetti con partita VA cessata ed altre da fornitori qualificabili come evasori totali sia ai fini dichiarativi sia relativamente agli obblighi di versamento delle imposte. A fronte di tali circostanze, correttamente l'Ufficio ha ritenuto inattendibile la contabilità del contribuente ed ha proceduto alla determinazione in via induttiva del reddito d'impresa ex art. 39 c. 2
Dpr n. 600/73 e l'avviso di accertamento impugnato contiene, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, tutti gli elementi motivazionali in grado di sorreggere la pretesa sfociata, come detto, nell'accertamento induttivo puro.
L'utilizzo del metodo prescelto dall'Ufficio appare giustificato anche dall'orientamento costante della
Suprema Corte di Cassazione, che come osservato dall'Ufficio ha, recentemente, ribadito principi già consolidati nell'Ordinanza del 4 marzo 2020 n. 6061: “il discrimine tra l'accertamento condotto con metodo analitico extracontabile (art. 39 primo comma lett. d) del DPR 600/73) e l'accertamento condotto con metodo analitico puro (art. 39 secondo comma del DPR600/73) … va ricercato rispettivamente nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili.
Nel primo caso la “incompletezza, falsità od inesattezza degli elementi indicati non è tale da non consentire di prescindere dalle scritture contabili sicché l'Ufficio accertatore è legittimato solamene a completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione della esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati ovvero della inesistenza di componenti negativi dichiarati, anche presunzioni semplici rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 2729 cod. civ”.
Nel secondo caso, invece, “le omissioni o le falso od inesatte indicazioni risultano tali da inficiare la attendibilità – e dunque la utilizzabilità, ai finni dell'accertamento – anche degli altri dati contabili, con la conseguenza che in questo caso l'Amministrazione finanziaria può prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio o delle scritture contabili in quanto esistenti ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 cod. civ”.
Come motivato dal primo collegio, inoltre, alla inattendibilità della contabilità corrisponde la piena legittimità del ricorso, effettuato dall'Ufficio, alla determinazione forfettaria della redditività, applicando ai ricavi dichiarati la percentuale mediana del settore, sulla base delle informazioni a disposizione nell'applicativo RADAR, avvalendosi di una presunzione semplice in assenza di ulteriori dati analitici. Neppure è ravvisabile una compromissione del diritto di difesa, avendo il contribuente ricevuto l'invito a comparire ex art. 5 ter D.lgs. n. 218/97 con instaurazione del contraddittorio.
Quindi non può ritenersi fondata l'eccezione di nullità dell'avviso per violazione dell'art. 39 c. 2 DPR n. 600/73, risultando evidenti le condizioni legittimanti l'emissione dell'avviso di accertamento induttivo puro, e, neppure l'eccezione di nullità dell'avviso per violazione dell'art. 42 DPR n. 600/73 per carenza di motivazione. Infine, non può trovare accoglimento neppure l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 41 bis DPR n. 602/73, in quanto il riferimento all'art. 41 bis citato non riguarda le modalità di determinazione della pretesa impositiva, ma, tale disposizione risulta indicata solo con riferimento alla modalità procedurale nell'ambito della quale l'Ufficio applica le ordinarie modalità di determinazione del reddito.
Appare pacifico il fatto che la ripresa fiscale è stata effettuata ex art. 39 c. 2 DPR n. 600/73, in quanto la contabilità è risultata inattendibile per le ragioni sopra esposte ed a tale circostanza consegue la legittimazione dell'Ufficio a rideterminare componenti positive e negative di reddito sulla base dei dati comunque raccolti con la modalità dell'art. 41.
Per le ragioni esposte, l'appello va rigettato e confermata la sentenza impugnata.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'Ufficio liquidate, già al netto del 20%, nella misura indicata in dispositivo.
PQM
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia definitivamente pronunciando Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese in favore dell'Ufficio che liquida in complessivi euro
2.000,00. Milano, 29 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
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