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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/01/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2984/2024 R.G.
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Consiglia Anna Sepe, presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
come in atti
Ricorrente
E in
Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola
Fumo, elettivamente domiciliato in Caserta, come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.03.2024 il ricorrente in epigrafe ha dedotto: di aver ricevuto dall' in data 13.07.2023 comunicazione di indebito relativa all'importo CP_1 di € 5.829,99, corrisposto dal 04.02.2008 al 30.09.2008 a titolo di prestazione
Mobilità n. 1037321400042; di aver proposto ricorso al Comitato Provinciale in data
10.10.2023, senza alcun esito.
Tanto premesso, ha eccepito l'intervenuta prescrizione della pretesa stessa, non avendo ricevuto alcuna comunicazione entro il termine di dieci anni dal pagamento della prestazione, nonché l'infondatezza nel merito della stessa.
1 Ha, pertanto, concluso per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e attribuzione.
L' si è costituito in giudizio contestando sulla base di varie argomentazioni di CP_1 fatto e di diritto la fondatezza dell'avversa domanda e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 23.01.2025 ex art. 127 ter
c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ritiene la scrivente che la presente controversia possa essere decisa utilizzando il criterio della c.d. ragione più liquida.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n.
12002)”. CP_ Va, infatti, in via del tutto preliminare dichiarata l'estinzione del diritto dell' alla ripetizione delle somme indicate nella comunicazione di indebito impugnata, atteso il decorso dell'ordinario termine di prescrizione decennale tra la corresponsione della somma richiesta in ripetizione e la comunicazione stessa.
Ed invero, l' non ha fornito alcuna prova dell'invio di atti interruttivi del CP_1
termine predetto, il quale – trattandosi di somme corrisposte dal febbraio al settembre
2008 - era già ampiamente spirato al momento della comunicazione di indebito, notificata in data 14.07.2023 (cfr. raccomandata allegata alla memoria ). CP_1
Nella fattispecie, vertendosi su indebiti di carattere previdenziale/assistenziale, deve trovare applicazione l'art. 2033 c.c. e, di conseguenza, il relativo termine di prescrizione decennale, il quale inizia a decorrere dalla data del pagamento (inter alia, Cassazione n. 10250 del 2014).
2 Ne consegue che nel caso di specie la pretesa restitutoria deve dichiararsi prescritta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della bassa complessità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa:
CP_ a) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione del diritto dell' al recupero della somma di € 5.829,99, corrisposta dal 04.02.2008 al 30.09.2008 a titolo di prestazione Mobilità n. 1037321400042, per intervenuta prescrizione;
CP_ b) Condanna l' al pagamento nei confronti della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Aversa, 24.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosa Pacelli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2984/2024 R.G.
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Consiglia Anna Sepe, presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
come in atti
Ricorrente
E in
Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola
Fumo, elettivamente domiciliato in Caserta, come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.03.2024 il ricorrente in epigrafe ha dedotto: di aver ricevuto dall' in data 13.07.2023 comunicazione di indebito relativa all'importo CP_1 di € 5.829,99, corrisposto dal 04.02.2008 al 30.09.2008 a titolo di prestazione
Mobilità n. 1037321400042; di aver proposto ricorso al Comitato Provinciale in data
10.10.2023, senza alcun esito.
Tanto premesso, ha eccepito l'intervenuta prescrizione della pretesa stessa, non avendo ricevuto alcuna comunicazione entro il termine di dieci anni dal pagamento della prestazione, nonché l'infondatezza nel merito della stessa.
1 Ha, pertanto, concluso per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e attribuzione.
L' si è costituito in giudizio contestando sulla base di varie argomentazioni di CP_1 fatto e di diritto la fondatezza dell'avversa domanda e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 23.01.2025 ex art. 127 ter
c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ritiene la scrivente che la presente controversia possa essere decisa utilizzando il criterio della c.d. ragione più liquida.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n.
12002)”. CP_ Va, infatti, in via del tutto preliminare dichiarata l'estinzione del diritto dell' alla ripetizione delle somme indicate nella comunicazione di indebito impugnata, atteso il decorso dell'ordinario termine di prescrizione decennale tra la corresponsione della somma richiesta in ripetizione e la comunicazione stessa.
Ed invero, l' non ha fornito alcuna prova dell'invio di atti interruttivi del CP_1
termine predetto, il quale – trattandosi di somme corrisposte dal febbraio al settembre
2008 - era già ampiamente spirato al momento della comunicazione di indebito, notificata in data 14.07.2023 (cfr. raccomandata allegata alla memoria ). CP_1
Nella fattispecie, vertendosi su indebiti di carattere previdenziale/assistenziale, deve trovare applicazione l'art. 2033 c.c. e, di conseguenza, il relativo termine di prescrizione decennale, il quale inizia a decorrere dalla data del pagamento (inter alia, Cassazione n. 10250 del 2014).
2 Ne consegue che nel caso di specie la pretesa restitutoria deve dichiararsi prescritta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della bassa complessità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa:
CP_ a) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione del diritto dell' al recupero della somma di € 5.829,99, corrisposta dal 04.02.2008 al 30.09.2008 a titolo di prestazione Mobilità n. 1037321400042, per intervenuta prescrizione;
CP_ b) Condanna l' al pagamento nei confronti della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Aversa, 24.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosa Pacelli
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