Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 1582
CS
Rigetto
Sentenza 27 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Incompetenza dell'ARERA a modificare direttamente la tariffa

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il motivo, affermando che il potere di approvazione della tariffa da parte dell'ARERA include anche quello di rideterminarla, in quanto tale potere è sostanziale e volto ad assicurare la conformità al metodo tariffario. La modifica diretta della tariffa è legittima quando le modifiche da apportare abbiano contenuto vincolato.

  • Rigettato
    Difetti d'istruttoria e di motivazione della delibera tariffaria

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto il motivo infondato, poiché le criticità emerse nelle verifiche ispettive, relative alla valorizzazione delle immobilizzazioni, non erano state superate e potevano essere poste a base di altre determinazioni dell'autorità, anche per relationem. La divergenza tra la valorizzazione della società e quella ritenuta corretta dall'ARERA giustifica l'intervento dell'autorità.

  • Rigettato
    Sviamento di potere nella delibera tariffaria

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto il motivo infondato, affermando che la delibera costituisce esercizio della potestà di approvazione delle tariffe e non un provvedimento sanzionatorio. La rettifica tariffaria è stata motivata dalla necessità di ristabilire il rispetto del principio del recupero dei costi a fronte di una valorizzazione erronea delle immobilizzazioni.

  • Rigettato
    Errore nella valorizzazione dei costi delle immobilizzazioni

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto il motivo infondato, confermando la tesi dell'ARERA e del TAR. Il processo di trasformazione non ha comportato un 'acquisto' ai fini del costo storico, ma una 'rivalutazione'. La società è subentrata nei rapporti attivi e passivi e nei beni dell'Ente autonomo senza sostenere un costo di acquisizione. La regolazione ARERA mira a ricostruire il costo sostenuto dal gestore per l'acquisto dei beni, escludendo rivalutazioni.

  • Rigettato
    Vizi connessi all'impugnazione della delibera ARERA n. 733/2022/R/idr

    Poiché le censure relative alla delibera ARERA sono state respinte, anche le censure estese alla delibera dell'Autorità Idrica Pugliese sono state respinte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 1582
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1582
    Data del deposito : 27 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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