Rigetto
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01582/2026REG.PROV.COLL.
N. 07085/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7085 del 2025, proposto da Acquedotto Pugliese s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Cadeddu, Nicola Ceraolo e Jacopo Nardelli, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia e con domicilio eletto in Roma, via Flaminia, n. 133, a presso lo studio legale Bird&Bird;
contro
Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
dell’Ente di governo dell’ambito (Autorità Idrica Pugliese) e di HE ER, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione prima, 26 maggio 2025, n. 1854, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ARERA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il consigliere LE EN IC e uditi per le parti gli avvocati Simone Cadeddu, Nicola Ceraolo e l’avvocato dello Stato GI Simeoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società appellante impugna la sentenza che ha respinto il ricorso contro la delibera dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) di approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il servizio idrico integrato per gli anni 2022 e 2023 in applicazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023), c.d. MTI-3, nonché, con i motivi aggiunti contro la delibera dell’Autorità idrica pugliese, ente di governo d’ambito per la Puglia, di predisposizione tariffaria 2024-2025.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. Con deliberazione n. 347/2012/R/idr del 2 agosto 2012 l’ARERA ha definito i contenuti informativi e le procedure di raccolta dei dati in materia di servizio idrico integrato, al fine d’individuare i costi del servizio, per poi selezionare quelli meritevoli di riconoscimento in sede di approvazione della metodologia tariffaria.
In seguito, con deliberazione n. 585/2012/R/idr del 28 dicembre 2012 è stato approvato il metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013.
Quindi, con deliberazione n. 643/2013/R/idr del 27 dicembre 2013 l’autorità ha approvato il metodo tariffario idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015.
Infine, con deliberazione n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015 è stato approvato il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio (MIT-2) relativo agli anni 2016-2019.
2.2. Con deliberazione n. 329/2016/E/idr l’autorità ha approvato quattro verifiche ispettive nei confronti di gestori del servizio idrico integrato, enti di governo d’ambito o degli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, per accertare il rispetto della regolazione sul MTT, sul MTI e sul primo biennio del MTI-2, nonché la correttezza dei dati trasmessi ai sensi della deliberazione n. 347/2012/R/idr, l’applicazione delle tariffe all’utenza e l’efficienza del servizio di misura.
All’esito dell’istruttoria, con determinazione n. DSAI/37/2017/idr del 3 agosto 2017 l’ARERA ha avviato un procedimento nei confronti dell’Acquedotto Pugliese s.p.a. per l’accertamento di possibili violazioni delle disposizioni relative alla regolazione del servizio idrico integrato e per l’adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi.
Il procedimento si è concluso con deliberazione n. 421/2022/S/idr del 13 settembre 2022, con cui è stata accertata, tra l’altro, la violazione delle previsioni sulla valorizzazione delle immobilizzazioni del gestore, ossia dell’art. 8, commi 1 e 4, del MTT, dell’art. 16, commi 1 e 2, del MTI e dell’art. 14, commi 1 e 2, del MTI-2.
L’interessata ha impugnato il provvedimento dinanzi al T.a.r. per la Lombardia, che, dopo averne sospeso l’esecutività con ordinanza 19 dicembre 2022, n. 1482, lo ha annullato con sentenza 1 giugno 2023, n. 1366, accogliendo il primo e assorbente motivo di ricorso relativo alla violazione dei termini per la conclusione del procedimento sanzionatorio.
2.3. Nel mentre, con deliberazione 162/2022/R/idr del 5 aprile 2022 l’autorità ha approvato lo schema regolatorio recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto dall’Autorità idrica pugliese per il gestore Acquedotto Pugliese s.p.a., dando conto delle verifiche ispettive e dei procedimenti sanzionatori nonché osservando che erano state superate le criticità rinvenute, fatta eccezione per la valorizzazione delle immobilizzazioni.
2.4. Quindi, con deliberazione n. 733/2022/R/idr del 27 dicembre 2022 l’ARERA ha approvato l’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2022 e 2023, presentato dall’Autorità idrica pugliese per il gestore Acquedotto Pugliese s.p.a., provvedendo tuttavia a “rettificare” le elaborazioni tariffarie « alla luce della perdurante erronea valorizzazione delle immobilizzazioni ».
La rettifica è avvenuta mediante espunzione dei cespiti considerati e delle immobilizzazioni non correttamente valorizzate e ridefinizione della componente a copertura del costo delle immobilizzazioni (Capex), con conseguente rideterminazione, per l’annualità 2023, del valore del moltiplicatore tariffario “theta”, utilizzato per la quantificazione dei conguagli.
2.5. La società ha impugnato la deliberazione n. 733/2022/R/idr dinanzi al T.a.r. per la Lombardia.
2.6. In seguito, con delibera del consiglio direttivo n. 89 del 2 ottobre 2024 l’Autorità idrica pugliese ha approvato la predisposizione tariffaria 2024-2025 da trasmettere all’ARERA.
2.7. La società ha impugnato la delibera con motivi aggiunti.
3. Con sentenza 26 maggio 2025, n. 1854, il T.a.r. ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
4. L’Acquedotto Pugliese s.p.a. ha proposto appello contro la decisione.
4.1. Prima di presentare l’impugnazione, il 3 settembre 2025 la società ha avanzato un’istanza di autorizzazione a derogare ai limiti dimensionali del ricorso in appello.
La domanda è stata respinta con decreto 4 settembre 2025, n. 530.
4.2. L’appello, notificato l’8 settembre 2025 e depositato il successivo giorno 16, si fonda sui seguenti motivi:
I. Erroneità della sentenza sul rigetto del primo motivo di ricorso e del secondo motivo aggiunto: incompetenza dell’Autorità ed errata interpretazione e applicazione dell’art. 3.1, lett. f), DPCM 20 luglio 2012.
II. Erroneità della sentenza sul rigetto del secondo motivo di ricorso e del terzo motivo aggiunto: violazione e falsa applicazione degli artt. 1.1, 3.1 e 6.1 L. 241/90, dell’art. 97 Costituzione e dei principi generali di diritto in materia di efficacia, trasparenza e corretto procedimento per assoluta carenza di istruttoria e conseguente carenza di motivazione.
III. Erroneità della sentenza sul rigetto del terzo motivo di ricorso e del quarto motivo aggiunto: sviamento di potere con carenza di motivazione, contraddittorietà, perplessità ed irragionevolezza.
IV. Erroneità della sentenza sul rigetto del quarto motivo di ricorso e del quinto motivo aggiunto: violazione art. 3.1 L. 241/90, art. 11.1.b) L. 59/97, artt. 2 e 3 D lgs 11 maggio 1999 n° 141, Decreto del Ministro del Tesoro n° 120975 del 16 novembre 1999, artt. 1.1 e 2.12, lett. e), L. 481/95, artt. 21.11-bis, 21.13 e 21.19 DL 201/2011, art. 10.11 DL 70/2011 e art. 2.1 DPCM 20/07/2012. Violazione e falsa applicazione artt. 8.1 e 8.4 MTT, art. 16, commi 1 e 2, MTI, art. 14, commi 1 e 2, MTI-2 e artt. 8.1 e 8.3 MTI-3 e dei principi di gerarchia delle fonti, lex posterior generalis non derogat priori speciali , di non discriminazione e di full cost recovery . Irragionevolezza. Sviamento di potere, carenza di motivazione, travisamento dei fatti, carenza istruttoria. Violazione del principio di certezza del diritto.
4.3. Nel giudizio di secondo grado si è costituita l’ARERA.
Non si sono costituti né l’Autorità idrica pugliese, né il singolo utente del servizio idrico individuato quale controinteressato, nonostante il gravame sia stato regolarmente notificato.
4.4. Nel corso del procedimento l’ARERA ha depositato una memoria il 30 dicembre 2025, alla quale l’appellante ha replicato il 9 gennaio 2026.
4.5. All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Con il primo motivo di appello, si sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., l’ARERA non avrebbe potuto modificare direttamente la tariffa, ma unicamente impartire delle “prescrizioni” all’Autorità idrica pugliese, essendo eccezionali e tassativi i casi di determinazione della tariffa d’ufficio da parte dell’autorità di regolazione.
6. L’autorità di regolazione eccepisce l’inammissibilità del motivo, perché un simile potere sarebbe previsto dai vari metodi tariffari, non impugnati dalla società.
7. Il motivo è infondato, circostanza che consente di prescindere dall’eccezione d’inammissibilità.
7.1. È opportuno ricordare che, in forza dell’art. 21, comma 19, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’Autorità per energia, reti e ambiente sono state trasferite le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici già esercitate dall’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, con la precisazione che tali funzioni sono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.
Pertanto, ai sensi dell’art. 10, comma 14, lettere c), d) ed e), del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, l’ARERA definisce le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua, predispone il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, fissando altresì le relative modalità di revisione periodica, approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti.
A tal proposito, l’art. 154, comma 4, del codice dell’ambiente approvato con d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce che l’ente di governo dell’ambito predispone la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario, e la trasmette all’ARERA per l’approvazione.
Alla disciplina di livello primario si aggiunge il d.P.C.M. del 20 luglio 2012, il cui art. 3, comma 1, lettera f), dispone che l’autorità approva le tariffe del servizio idrico integrato proposte dall’ente di governo dell’ambito « impartendo, a pena d’inefficacia prescrizioni » e, in caso di inadempienza, « intima l’osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l’eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un’ottica di tutela degli utenti ».
7.2. Secondo l’appellante, l’ARERA non potrebbe intervenire direttamente sulla tariffa proposta dall’ente di governo dell’ambito, ma unicamente intimargli di modificarla alla luce delle sue prescrizioni.
La tesi non può essere condivisa: la “approvazione” non può essere intesa come una mera ratifica delle determinazioni dell’ente di governo dell’ambito, ma costituisce un potere sostanziale ed effettivo volto ad assicurare la conformazione della tariffa al metodo tariffario. Pertanto, in tale potere deve ritenersi compreso anche quello di rideterminare la tariffa proposta, quantomeno quando le modifiche da apportare abbiano contenuto vincolato e, per questo, non vi sia spazio per ulteriori valutazioni da parte del soggetto competente (in termini analoghi, Cons. Stato, sez. II, 6 giugno 2023, n. 5565, opportunamente richiamata dalla difesa erariale, secondo cui « il controllo esercitato dall’Arera non è meramente formale, bensì è sostanziale e concerne l’ammissibilità dei singoli costi e l’idoneità della tariffa proposta a garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione, cosicché le determinazioni dell’ente d’ambito non vincolano in alcun modo la valutazione dell’Autorità di regolazione, la quale può invero negare l’approvazione della proposta tariffaria e anche modificarla »).
A supporto di questo assunto militano, in primo luogo, il d.P.C.M. del 20 luglio 2012, che, come opportunamente messo in luce dal T.a.r., attribuisce all’ARERA il potere d’impartire prescrizioni « a pena d’inefficacia », dunque d’incidere sulla tariffa anche sostituendo parti della proposta dell’ente di governo dell’ambito.
È opportuno notare che, nella stessa lettera f) del decreto presidenziale, le “prescrizioni” impartite a pena d’inefficacia sono distinte dagli “obblighi” la cui inosservanza comporta una diffida, prima, e la determinazione in via provvisoria delle tariffe, poi: questa seconda ipotesi, infatti, fa riferimento ai casi in cui il soggetto competente non abbia presentato alcuna proposta o ne abbia presentata una lacunosa, e non abbia quindi adempiuto ai suoi doveri; mentre le “prescrizioni” sono riferite all’approvazione di una proposta che sia stata effettivamente presentata e che sia completa, ma che debba essere conformata, in qualche sua parte, al metodo tariffario.
Questa conclusione è inoltre avvalorata dai principi generali e, in particolare, dal divieto di aggravamento del procedimento di cui all’art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che a sua volta si ricollega al canone del buon andamento dell’amministrazione sancito dall’art. 97 Cost.: evidenti esigenze di economicità e ragionevolezza inducono infatti a escludere la necessità di un’ulteriore fase procedimentale (in ipotesi, costituita dal recepimento delle prescrizioni da parte dell’ente di governo dell’ambito, dalla formulazione di una nuova proposta, dall’approvazione di questa da parte dell’autorità) il cui esito sia sostanzialmente vincolato e possa quindi essere raggiunto immediatamente, appunto mediante modifica diretta della tariffa.
Nel caso di specie, si trattava di rideterminare i costi delle immobilizzazioni – i quali rappresentano una delle componenti che costituiscono il vincolo ai ricavi del gestore-VRG, ossia le componenti di costo che trovano copertura con la tariffa a carico degli utenti – sulla base d’informazioni di cui l’ARERA era in possesso, pertanto questa poteva legittimamente provvedervi, per l’effetto modificando la tariffa proposta dall’Autorità idrica pugliese.
8. Con il secondo motivo di appello si sostiene che il T.a.r. abbia errato nell’escludere i difetti d’istruttoria e, di conseguenza, di motivazione che caratterizzerebbero la delibera di approvazione della tariffa.
9. Il motivo è infondato.
Il presupposto dell’esercizio del potere di approvazione (con rideterminazione) della tariffa consiste nel fatto che alcune immobilizzazioni non siano state valorizzate in base al criterio del costo storico risultante dalle fonti contabili obbligatorie, come invece previsto dalla regolazione tariffaria.
Sul punto, la deliberazione n. 733/2022/R/idr, censurata in questo giudizio, richiama la deliberazione 162/2022/R/idr di approvazione delle predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023 (prodotta in primo grado dall’autorità quale doc. 21), nella quale si dà conto di come « in sede di aggiornamento biennale delle tariffe riferite al 2018 e 2019, nonché nell’ambito delle proposte afferenti al terzo periodo regolatorio » – dunque, anche rispetto al periodo 2020-2023, non solo con riferimento a un periodo « di molto precedente », come sostenuto dall’appellante (p. 18, pt. 34, del gravame) – fossero state superate le criticità emerse nel corso delle verifiche ispettive poi sfociate nel provvedimento sanzionatorio, con l’eccezione proprio della contestazione relativa alla valorizzazione delle immobilizzazioni sulla base del criterio del costo storico.
Gli esiti dell’attività ispettiva non possono ritenersi caducati dalla sentenza del T.a.r. della Lombardia che ha annullato il provvedimento sanzionatorio, la quale si è fondata sulla violazione del termine per l’esercizio del potere punitivo senza confermare né smentire gli addebiti, pertanto ben potevano essere posti alla base di altre determinazioni dell’autorità di regolazione, anche per relationem .
Infine, è pacifico – e comunque emerge dai documenti di causa – che vi sia una divergenza tra il modo in cui la società ha valorizzato le immobilizzazioni e quello che l’ARERA reputa essere corretto.
Pertanto, fermo restando che si dovrà valutare quale interpretazione degli atti di regolazione meriti di essere condivisa, non sussistono le carenze dell’istruttoria e della motivazione denunciate dall’appellante.
10. Con il terzo motivo di gravame si sostiene che il T.a.r. abbia errato nell’escludere la sussistenza dello sviamento di potere che vizierebbe la deliberazione n. 733/2022/R/idr, la quale sarebbe stata approvata pochi giorni dopo la sospensione in via cautelare dell’esecutività del provvedimento sanzionatorio e con analoga – ma illegittima – finalità punitiva.
11. Il motivo è infondato.
Tanto sotto i profili formale e procedurale, quanto sotto quello sostanziale, la deliberazione n. 733/2022/R/idr costituisce esercizio della potestà di approvazione delle tariffe attribuita all’ARERA e non può essere considerata un provvedimento sanzionatorio surrettizio.
L’atto censurato dalla società, infatti, è stato adottato all’esito dell’esame della proposta dell’ente di governo dell’ambito e sulla base del metodo tariffario, tenendo conto delle varie voci di costo che avrebbero potuto essere riconosciute in tariffa e poste a carico degli utenti; mentre mancano totalmente gli elementi e la finalità del provvedimento sanzionatorio, ossia l’applicazione di una misura afflittiva per l’inosservanza di una norma allo scopo di disincentivare, anche mediante gradazione della sua intensità, la commissione di simili condotte in futuro.
Anche sotto il profilo dei conguagli, rispetto ai quali è stato rideterminato il valore del moltiplicatore tariffario da utilizzarsi per la loro definizione, l’ARERA si è limitata a trarre le inevitabili conseguenze dalla “perdurante erronea valorizzazione delle immobilizzazioni”: infatti, questa aveva comportato l’imposizione, a carico degli utenti, di costi superiori a quelli che potevano essere riconosciuti in base agli atti di regolazione, pertanto era necessario tenerne conto nella definizione di conguagli a loro favore.
Non si è trattato dunque di “punire” il gestore, quanto di ristabilire il rispetto del principio del recupero dei costi di cui all’art. 10, comma 14, lettera d), del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106.
12. Con il quarto motivo di appello, si sostiene che, diversamente da quanto affermato dall’ARERA e condiviso dal T.a.r., non vi sarebbe alcun errore nella valorizzazione dei costi delle immobilizzazioni (che rappresentano una delle componenti che costituiscono il vincolo ai ricavi del gestore-VRG, ossia le componenti di costo che trovano copertura con la tariffa a carico degli utenti).
12.1. A tal proposito, è doveroso premettere che, secondo l’art. 8 del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3) approvato con delibera dell’ARERA n. 580/2019/R/idr del 27 dicembre 2019, « per la determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII si fa riferimento al corrispondente costo storico di acquisizione al momento della sua prima utilizzazione, ovvero al costo di realizzazione delle stesse, come risultante dalle fonti contabili obbligatorie », con la precisazione che « sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi gli oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti e le immobilizzazioni assimilabili » (analoga disciplina è posta dall’art. 8 del MTT approvato con deliberazione n. 585/2012/R/idr, dall’art. 16 del MTI approvato con deliberazione n. 643/2013/R/idr del 27 dicembre 2013, dall’art. 14 del MIT-2 approvato con deliberazione n. 664/2015/R/idr).
12.2. Nel caso di specie, l’appellante invoca la peculiarità per cui Acquedotto pugliese s.p.a. è stata costituita all’esito di un processo di trasformazione del precedente Ente autonomo Acquedotto pugliese, disposto dal d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141, nell’ambito del quale il valore degli immobili compresi nel capitale sociale è stato stimato mediante perizia: secondo la società, dunque, gli immobili rappresenterebbero una “acquisizione” e il valore del “primo utilizzo” sarebbe appunto quello iscritto in bilancio.
Per l’autorità di regolazione, invece, il costo storico di questi beni dovrebbe essere quello sostenuto per la loro acquisizione dall’Ente autonomo Acquedotto pugliese, in ragione della continuità aziendale con la Acquedotto pugliese s.p.a..
13. Il motivo è infondato, essendo condivisibile la tesi del T.a.r., e dell’ARERA, secondo cui il processo di trasformazione non ha comportato alcun “acquisto” per la società, quantomeno ai fini del rispetto degli atti di regolazione.
Il “costo storico di acquisizione” di un bene è quello sostenuto dal gestore per ricomprenderlo nel proprio patrimonio.
Rispetto all’Ente autonomo Acquedotto pugliese, il d.lgs. n. 141 del 1999 stabilisce che la società per azioni in cui questo è stato trasformato «sub entra in tutti i rapporti attivi e passivi di cui l’ente era titolare » (art. 1, comma 3), « si avvale di tutti i beni pubblici già in godimento dell’ente » (art. 1, comma 4) e alla stessa sono affidate « le finalità già attribuite all’ente », con particolare riferimento alla gestione del ciclo integrato dell’acqua (art. 2, commi 1 e 2).
È dunque confermato sia che vi è stata quella “continuità aziendale” tra società ed Ente autonomo in ragione della quale il T.a.r. aveva considerato la privatizzazione come “formale”, sia che la prima non ha sostenuto un “costo” per l’acquisto dei beni della seconda.
Vero è che l’art. 3 del d.lgs. ha previsto l’emissione di un decreto del Ministro del tesoro per la determinazione del valore del capitale sociale, nei limiti della stima effettuata da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale che lo stesso Ministro avrebbe designato, ma questa operazione non può essere considerata una “acquisizione” e rappresenta piuttosto una “rivalutazione”.
Infine, diversamente da quanto sostiene l’appellante, non vi è alcuna antinomia tra il d.lgs. n. 141 del 1999 e le deliberazioni di approvazione dei vari metodi tariffari, perché si tratta di atti che hanno oggetto e finalità differenti: mentre il decreto che ha disposto la trasformazione dell’Ente ha dettato una disciplina finalizzata a valutarne il patrimonio nell’attualità, in modo da dare una corretta rappresentazione della consistenza del capitale sociale (anche per i creditori), la regolazione dell’ARERA, in coerenza con la missione dell’autorità, è piuttosto volta a ricostruire il costo sostenuto dal gestore per l’acquisto dei beni strumentali al servizio, in modo da porre tale costo - e solo quello - a carico dell’utenza (senza tenere conto, quindi, di eventuali rivalutazioni che i cespiti possono avere avuto).
14. L’appello è quindi meritevole di rigetto nel suo complesso.
15. Secondo la regola generale della soccombenza, dalla quale non vi è motivo di discostarsi nel caso di specie, l’appellante deve essere condannata al pagamento delle spese di lite del grado in favore dell’ARERA, nella misura indicata in dispositivo.
16. Non vi sono invece i presupposti per la condanna dell’appellante, ai sensi dell’art. 13-ter, comma 5, att. c.p.a. al pagamento di una somma fino al doppio del contributo unificato per superamento dei limiti dimensionali degli atti del processo.
Infatti, a seguito del rigetto dell’istanza di superamento dei limiti, la società ha presentato un ricorso in appello che rispetta i criteri stabiliti dagli artt. 3 e 8 del d.P.C.S. 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell’art. 13-ter, comma 1, att. c.p.a., perché le sue dimensioni sono contenute entro 70.000 caratteri (esclusi gli spazi).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore dell’ARERA, nella misura di euro 7.000 (settemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
GI MI IN, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
LE EN IC, Consigliere, Estensore
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE EN IC | GI MI IN |
IL SEGRETARIO