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Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2024, n. 10894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10894 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2433.2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
(c.f. - p.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, , con sede in
Orbassano (Torino), Interporto Sito, via S. Luigi n. 7, difesa dall'avv. Fabio
Dell'Anna (c.f. ; e.mail: fax: C.F._1 Email_1
011.50.12.53; p.e.c.: e con l'avv. Email_2
Marco Briccarello (c.f.: ; fax: 011.50.12.53; p.e.c.: C.F._2
Email_3
Attore contro
per il Controparte_1 [...]
in persona del Ministro pro tempore, C.F. Controparte_2
, e per in persona del P.IVA_2 Controparte_3
Comandante Generale pro tempore, C.F.: tutti rappresentati e difesi P.IVA_3 dall'Avvocatura Generale dello Stato C.F. , presso i cui uffici P.IVA_4
domiciliano in Roma, via dei Portoghesi 12 (PEC:
fax 0696514000); Email_4
Parti convenute
Oggetto: opposizione al provvedimento REGISTRO DECRETI R. CP_4
0000184 in data 23.11.2021, con cui il Direttore generale del
[...]
Dipartimento per la mobilità Controparte_1
1 2
sostenibile, Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto aveva disposto la revoca del contributo erogato con precedente decreto dirigenziale ed aveva intimato alla medesima “di provvedere alla restituzione Pt_1 dell'importo pari a € 135.545,79 comprensivo di interessi legali ed accessori. FATTO
Parte attrice rappresentava quanto segue. Il 4.7.2012 la Controparte_5
con sede ad Orbassano (Torino), tramite il soggetto attuatore CONFTRASPORTO
Service con sede in Roma, piazza G.G. Belli n. 2, aveva presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una domanda di ammissione ai contributi di cui al d.P.R. 29.5.2009, n. 83 per gli incentivi a favore della formazione professionale generale nel settore dell'autotrasporto.
Nella suddetta domanda i costi previsti per il progetto di formazione generale
2012/2013 erano indicati in complessivi € 504.870,40.
La misura del contributo erogabile era pari al 60% dei costi ammissibili. Con la nota 4.2.2013, prot. 3524, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva comunicato alla al soggetto attuatore CONFTRASPORTO Service Pt_1
che la domanda di ammissione al contributo era stata ritenuta finanziabile. La
e il soggetto attuatore CONFTRASPORTO SERVICE avevano Pt_1 stipulato un “Accordo per l'utilizzazione di Conftrasporto Service quale attuatore formale di specifica azione formativa: i pagamenti (da determinarsi contrattualmente in una sorta di percentuale di quanto percepito) a
CONFTRASPORTO SERVICE erano avvenuti a mezzo due fatture emesse sulla scorta del finanziamento ipotizzato (ex ante).
Il 6.5.2013 la aveva predisposto e poi inoltrato al Ministero il Pt_1
rendiconto finale delle attività formative svolte (dal 21.7.2012 al 4.5.2013) e delle spese sostenute a consuntivo per il suddetto progetto di formazione anno
2012/2013. Nella Relazione finale del 6.5.2013 si elencavano gli importi effettivi dei costi a consuntivo in complessivi € 322.879,42.
Fra i costi per i servizi di consulenza per l'iniziativa formativa (di cui alla lett. e dell'elenco che precede) erano stati inseriti anche quelli delle due fatture n.
197/2013 e n. 198/2013 (per servizi di consulenza per ideazione e progettazione vs. piano formativo M.I.T.) emesse a carico della dalla Pt_1
CONFTRASPORTO Service, dell'importo complessivo netto di € (4.116,54 + €
20.370,32=) 24.486,86.
2 3
Il 30.7.2014 la iceveva dal Ministero l'accredito del contributo di € Pt_1
134.545,79. L'importo del contributo riconosciuto dal Ministero a Pt_2 risultava essere minore, ossia € 133.672,08 [cioè, € 322.879,42 (spesa a consuntivo) x 60% (misura del contributo) - 31% (entità della riduzione del contributo).
Il compenso spettante al soggetto attuatore doveva essere a sua volta ridotto e di ammontare pari al 10% del contributo effettivamente erogato all'impresa: il compenso di CONFTRASPORTO si riduceva di conseguenza al 10% del beneficio … riconosciuto: quindi ad euro 13.367,21 (più IVA) rispetto al contributo ministeriale accertato.
Poiché aveva già fatturato, tra la richiesta dell'acconto ed il CP_6
saldo, la cifra di euro 29.629,10 (compresa IVA) – quale sommatoria delle fatture n. 197/2013 e n. 198/2013 - superiore all'importo ad esso spettante, il medesimo soggetto attuatore aveva emesso nota di credito pari ad euro 11.119,65. Di conseguenza, l'importo dei costi imputabili alla consulenza del soggetto attuatore
CONFTRASPORTO per l'iniziativa di formazione generale 2012/2013
PROGEFAI ammessa al contributo ministeriale si era ridotto da € 24.486,86 netti
(portati dalle fatture CONFTRASPORTO n. 197/2013 e n. 198/2013) a €
(24.486,86 -11.119,65=) 13.367,21 netti.
Con la nota 25.10.2017, prot. 0630762, recante Proc. Pen. 504/2017 mod. 44 radicato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia a carico di ignoti, la Guardia di Finanza di Voghera aveva chiesto alla i Pt_1
documenti riguardanti la realizzazione del progetto di formazione professionale di cui al DM 3 maggio 2012 n. 138 e, in particolare, i rapporti tra l'esponente e il soggetto attuatore . Riscontrando tale richiesta, la CP_6 Pt_1
aveva trasmesso alla Guardia di Finanza di Voghera tutti i documenti in suo possesso. Il 17.2.2020 la Guardia di Finanza di Orbassano effettuava un accesso presso la sede di avviando un controllo fiscale e precisando che il Pt_1
controllo sarà orientato all'accertamento del contributo pubblico erogato dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla stessa ricevuto in detta annualità per il tramite del Consorzio Conftrasporto Service di Roma.
Il 23.11.2021 la riceveva via p.e.c., in allegato alla nota prot. Pt_1
24053/2021, il provvedimento REGISTRO DECRETI R. 0000184 CP_4
3 4
in data 23.11.2021, con cui il Direttore generale del Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili, Dipartimento per la mobilità sostenibile, Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto disponeva la revoca del contributo erogato e intimava alla medesima di provvedere alla Pt_1 restituzione dell'importo pari a € 135.545,79 comprensivo di interessi legali.
Dalla lettura del suddetto decreto 23.11.2021 non era possibile, secondo parte attrice, comprendere quali fossero le ragioni della disposta revoca. Parte attrice eccepiva:
A) Violazione di legge, con particolare riferimento all'art. 3 della legge n.
241/1990 (difetto di motivazione) e all'art. 24 Cost. Insussistenza di una posizione debitoria della per difetto di prova dell'asserito Pt_1
credito di restituzione, incombente sul Ministero, ex art. 2697 c.c.,
B) Violazione ed errata applicazione del d.m. 3.5.2012, n. 138. Violazione del principio di legalità ex art. 23 Cost., nonché dei principi di proporzionalità, di ragionevolezza, di lealtà, di buona fede, di buon andamento e d'imparzialità ex art. 97 Cost. e art. 1 della legge n. 241/1990. Difetto di istruttoria e di motivazione (e violazione dell'art. 3 della legge n.
241/1990). Erronea valutazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
C) Violazione dei principi nazionali e comunitari della certezza del diritto e della tutela della buona fede e del legittimo affidamento del privato, anche a norma degli art. 2 e 97 Cost., nonché degli art. 1, 7, 8, 9, 10, 21- quinquies, 21-octies e 21-nonies della legge n. 241/1990. Sotto altri profili, difetto di istruttoria e di motivazione (e violazione dell'art. 3 della legge n.
241/1990), erronea valutazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
Concludeva chiedendo di annullare il provvedimento impugnato con richiesta di sospensione.
Si costituivano i e premettevano che tra il 2016 e il 2018, la Guardia di CP_7
Finanza aveva svolto diverse indagini di polizia giudiziaria nei confronti di imprese di trasporto che hanno percepito gli incentivi di cui al d.m. n. 138/2012. Il
d.m. n. 138/2012 prevedeva l'erogazione di somme di denaro a titolo di contributo
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all'esito della realizzazione di corsi di formazione approvati dall'Ente ministeriale erogante.
All'esito delle indagini svolte, la Guardia di Finanza rilevava che l'impresa odierna attrice aveva, in concorso con altri soggetti, percepito un contributo in parte non dovuto in quanto erano stati rendicontati al Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti una parte di costi di fatto non sostenuti. In data 17.09.2018, la
G.d.F. provvedeva a deferire alla Procura della Repubblica di Torino la Società ed il suo legale rappresentante. L'art. 4, co. 2 del D.M. 138/2012 prevedeva la revoca del contributo nel caso di accertamento di irregolarità o violazioni.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda e la condanna alle spese.
Nelle more interveniva il pagamento pertanto parte attrice mutava la domanda: condannare i convenuti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in CP_7 carica, a restituire all'attrice in persona del legale Controparte_5
rappresentante, la somma di € (135.545,79 – 4.605,64 =) 130.940,15, oltre interessi, o altra somma accertanda in corso di causa, da essa attrice accreditata alla Tesoreria dello Stato in data 1/3/2022 in esecuzione del decreto direttoriale n.
184/2021 per cui è causa.
Dopo l'istruttoria, in data 16.1.2024 la causa era posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La Guardia di finanza è un organo di polizia (Corpo militare interno al Ministero) privo di legittimazione processuale, riservata solo al . Controparte_2
Quest'ultimo, peraltro, nella fattispecie è privo di legittimazione passiva essendo il provvedimento emanato dal Controparte_1
pertanto unico dotato di legittimazione passiva.
[...]
Preliminarmente, ritiene il giudice che ricorrano i presupposti per fare applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, che consente di pervenire alla decisione per le ragioni che verranno di seguito esposte, non analizzando le altre questioni sollevate dalla parte attrice che si rilevano non necessarie per quanto si dirà. La corte di Cassazione ha più volte affermato che, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una
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questione pregiudiziale (Cass. S.U. n. 9936 del 2014). Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico- sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n.
12002 del 2014; Cassazione n. 5832 del 03/03/2021)
Il tema dirimente del processo si sostanzia nella verifica della eventuale presenza di accertate irregolarità o nella accertata omissione delle attività per le quali i fondi erano stati disposti. In effetti la parte attrice, sin da subito, aveva chiarito che dopo aver ricevuto dal Ministero la comunicazione in data 4.2.2013 della finanziabilità della domanda di ammissione al contributo richiesto,
CONFTRASPORTO Service aveva emesso nei confronti di a fattura Pt_1
n. 197 del 2.5.2013 dell'importo netto di € 4.116,54 per servizi di consulenza per ideazione e progettazione vs. piano formativo M.I.T. - acconto e la fattura n. 198 del 2.5.2013 dell'importo netto di €20.370,32 per servizi di consulenza per ideazione e progettazione vs. piano formativo M.I.T\saldo.
Il 6.5.2013 la aveva inoltrato al Ministero il rendiconto finale delle Pt_1
attività formative svolte (dal 21.7.2012 al 4.5.2013) e delle spese sostenute a consuntivo per il suddetto progetto di formazione anno 2012/2013. Fra i costi per i servizi di consulenza per l'iniziativa formativa erano inseriti anche quelli delle due fatture n. 197/2013 e n. 198/2013 emesse a carico della dalla Pt_1
CONFTRASPORTO Service, dell'importo complessivo netto di € (4.116,54 + €
20.370,32=) 24.486,86.
Con la p.e.c. in data 5.2.2014 CONFTRASPORTO Service aveva comunicato a che il Ministero aveva concluso l'esame della rendicontazione Pt_1
presentata. Poiché le richieste di contributo presentate dalle aziende avevano superato di quasi 1/3 le risorse disponibili, aveva ridotto di circa il 31% il contributo spettante a ciascuna impresa richiedente;
dunque l'importo del
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contributo riconosciuto dal Ministero a risultava essere di € Pt_2
133.672,08.
CONFRASPORTO aveva tuttavia già fatturato, tra la richiesta dell'acconto ed il saldo, la cifra di euro 29.629,10 (compresa IVA), quale sommatoria delle fatture n. 197/2013 e n. 198/2013 quindi un importo contrattualmente e percentualmente superiore al (concreto) finanziamento ministeriale. Il medesimo soggetto attuatore emetteva una nota di credito pari ad euro 11.119,65, come da previsioni contrattuali.
Il 30.7.2014 la veva ricevuto dal Ministero l'accredito del contributo Pt_1 di € 134.545,79.
Il 18.8.2014 aveva provveduto a bonificare a CONFTRASPORTO Pt_1
l'importo di € 11.193,31 a saldo della fattura n. 198/2013, quale ridotta dalla nota di credito n. 74/2013. Quest'ultima, come detto, si era resa necessaria a causa della riduzione del finanziamento. Da qui la evidenza (apparente) di somme comunicate in eccesso al Ministero foriere di possibili reati verso la P.A.
La fattura originariamente in eccesso appare evidentemente frutto sia della riduzione del finanziamento iniziale sia del meccanismo contrattuale a percentuale di quanto ottenuto. La nota di credito doveva quindi essere emessa e non è stata accertata alcuna diversa violazione. Nulla è stato accertato di illecito.
Il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Torino, con la esaustiva ed ampia richiesta di archiviazione del 20.7.2020 (che qui interamente si richiama) ha illustrato questa sorta di equivoco che faceva apparire agli investigatori una somma fatturata in eccesso mentre, in realtà, la fatturazione preliminare delle somme richieste da CONFTRASPORTO si basava sull'importo dell'astratto finanziamento la cui successiva riduzione aveva comportato la necessità della nota di credito emessa da CONFTRASPORTO in favore della parte attrice.
Queste due fatture “in eccesso” avevano fatto ipotizzare una sorta di illecita ostensione da parte di di fatture per importi in Parte_1
eccesso. Diversamente era proprio il meccanismo della tipologia di finanziamento ministeriale su preliminare base fissa e a successiva riduzione degli importi che faceva scattare in capo a CONFTRASPORTO l'obbligo di restituire parte degli importi di cui alle due preliminari fatture n. 197/2013 e n. 198/2013. Quindi non si è verificato alcun illecito. Nessun diverso illecito emerge dall'atto impugnato.
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La domanda di parte attrice deve essere accolta e annullata la nota ministeriale impugnata indicata in oggetto.
Condanna il Ministero al pagamento della somma, (quale restituzione a seguito dell'esecutività non sospesa dell'atto impugnato) di euro 130.940,15 con decorrenza degli interessi legali a partire dal 1.3.2022 fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite debbono essere compensate attesa la citazione (e comparizione) del Ministero privo di legittimazione passiva nella concreta CP_2
vicenda.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto annulla il provvedimento TSI.REGISTRO DECRETI.R.0000184.23-11- CP_8
2021 del Controparte_1
accertando la regolarità delle attività svolte dalla parte attrice;
b) condanna il al Controparte_1
pagamento di euro 130.940,15 con decorrenza degli interessi legali a partire dal 1.3.2022 (data della restituzione) fino al soddisfo;
c) compensa le spese di lite.
Roma, Il Giudice
Alberto Cianfarini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2433.2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
(c.f. - p.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, , con sede in
Orbassano (Torino), Interporto Sito, via S. Luigi n. 7, difesa dall'avv. Fabio
Dell'Anna (c.f. ; e.mail: fax: C.F._1 Email_1
011.50.12.53; p.e.c.: e con l'avv. Email_2
Marco Briccarello (c.f.: ; fax: 011.50.12.53; p.e.c.: C.F._2
Email_3
Attore contro
per il Controparte_1 [...]
in persona del Ministro pro tempore, C.F. Controparte_2
, e per in persona del P.IVA_2 Controparte_3
Comandante Generale pro tempore, C.F.: tutti rappresentati e difesi P.IVA_3 dall'Avvocatura Generale dello Stato C.F. , presso i cui uffici P.IVA_4
domiciliano in Roma, via dei Portoghesi 12 (PEC:
fax 0696514000); Email_4
Parti convenute
Oggetto: opposizione al provvedimento REGISTRO DECRETI R. CP_4
0000184 in data 23.11.2021, con cui il Direttore generale del
[...]
Dipartimento per la mobilità Controparte_1
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sostenibile, Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto aveva disposto la revoca del contributo erogato con precedente decreto dirigenziale ed aveva intimato alla medesima “di provvedere alla restituzione Pt_1 dell'importo pari a € 135.545,79 comprensivo di interessi legali ed accessori. FATTO
Parte attrice rappresentava quanto segue. Il 4.7.2012 la Controparte_5
con sede ad Orbassano (Torino), tramite il soggetto attuatore CONFTRASPORTO
Service con sede in Roma, piazza G.G. Belli n. 2, aveva presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una domanda di ammissione ai contributi di cui al d.P.R. 29.5.2009, n. 83 per gli incentivi a favore della formazione professionale generale nel settore dell'autotrasporto.
Nella suddetta domanda i costi previsti per il progetto di formazione generale
2012/2013 erano indicati in complessivi € 504.870,40.
La misura del contributo erogabile era pari al 60% dei costi ammissibili. Con la nota 4.2.2013, prot. 3524, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva comunicato alla al soggetto attuatore CONFTRASPORTO Service Pt_1
che la domanda di ammissione al contributo era stata ritenuta finanziabile. La
e il soggetto attuatore CONFTRASPORTO SERVICE avevano Pt_1 stipulato un “Accordo per l'utilizzazione di Conftrasporto Service quale attuatore formale di specifica azione formativa: i pagamenti (da determinarsi contrattualmente in una sorta di percentuale di quanto percepito) a
CONFTRASPORTO SERVICE erano avvenuti a mezzo due fatture emesse sulla scorta del finanziamento ipotizzato (ex ante).
Il 6.5.2013 la aveva predisposto e poi inoltrato al Ministero il Pt_1
rendiconto finale delle attività formative svolte (dal 21.7.2012 al 4.5.2013) e delle spese sostenute a consuntivo per il suddetto progetto di formazione anno
2012/2013. Nella Relazione finale del 6.5.2013 si elencavano gli importi effettivi dei costi a consuntivo in complessivi € 322.879,42.
Fra i costi per i servizi di consulenza per l'iniziativa formativa (di cui alla lett. e dell'elenco che precede) erano stati inseriti anche quelli delle due fatture n.
197/2013 e n. 198/2013 (per servizi di consulenza per ideazione e progettazione vs. piano formativo M.I.T.) emesse a carico della dalla Pt_1
CONFTRASPORTO Service, dell'importo complessivo netto di € (4.116,54 + €
20.370,32=) 24.486,86.
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Il 30.7.2014 la iceveva dal Ministero l'accredito del contributo di € Pt_1
134.545,79. L'importo del contributo riconosciuto dal Ministero a Pt_2 risultava essere minore, ossia € 133.672,08 [cioè, € 322.879,42 (spesa a consuntivo) x 60% (misura del contributo) - 31% (entità della riduzione del contributo).
Il compenso spettante al soggetto attuatore doveva essere a sua volta ridotto e di ammontare pari al 10% del contributo effettivamente erogato all'impresa: il compenso di CONFTRASPORTO si riduceva di conseguenza al 10% del beneficio … riconosciuto: quindi ad euro 13.367,21 (più IVA) rispetto al contributo ministeriale accertato.
Poiché aveva già fatturato, tra la richiesta dell'acconto ed il CP_6
saldo, la cifra di euro 29.629,10 (compresa IVA) – quale sommatoria delle fatture n. 197/2013 e n. 198/2013 - superiore all'importo ad esso spettante, il medesimo soggetto attuatore aveva emesso nota di credito pari ad euro 11.119,65. Di conseguenza, l'importo dei costi imputabili alla consulenza del soggetto attuatore
CONFTRASPORTO per l'iniziativa di formazione generale 2012/2013
PROGEFAI ammessa al contributo ministeriale si era ridotto da € 24.486,86 netti
(portati dalle fatture CONFTRASPORTO n. 197/2013 e n. 198/2013) a €
(24.486,86 -11.119,65=) 13.367,21 netti.
Con la nota 25.10.2017, prot. 0630762, recante Proc. Pen. 504/2017 mod. 44 radicato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia a carico di ignoti, la Guardia di Finanza di Voghera aveva chiesto alla i Pt_1
documenti riguardanti la realizzazione del progetto di formazione professionale di cui al DM 3 maggio 2012 n. 138 e, in particolare, i rapporti tra l'esponente e il soggetto attuatore . Riscontrando tale richiesta, la CP_6 Pt_1
aveva trasmesso alla Guardia di Finanza di Voghera tutti i documenti in suo possesso. Il 17.2.2020 la Guardia di Finanza di Orbassano effettuava un accesso presso la sede di avviando un controllo fiscale e precisando che il Pt_1
controllo sarà orientato all'accertamento del contributo pubblico erogato dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla stessa ricevuto in detta annualità per il tramite del Consorzio Conftrasporto Service di Roma.
Il 23.11.2021 la riceveva via p.e.c., in allegato alla nota prot. Pt_1
24053/2021, il provvedimento REGISTRO DECRETI R. 0000184 CP_4
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in data 23.11.2021, con cui il Direttore generale del Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili, Dipartimento per la mobilità sostenibile, Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto disponeva la revoca del contributo erogato e intimava alla medesima di provvedere alla Pt_1 restituzione dell'importo pari a € 135.545,79 comprensivo di interessi legali.
Dalla lettura del suddetto decreto 23.11.2021 non era possibile, secondo parte attrice, comprendere quali fossero le ragioni della disposta revoca. Parte attrice eccepiva:
A) Violazione di legge, con particolare riferimento all'art. 3 della legge n.
241/1990 (difetto di motivazione) e all'art. 24 Cost. Insussistenza di una posizione debitoria della per difetto di prova dell'asserito Pt_1
credito di restituzione, incombente sul Ministero, ex art. 2697 c.c.,
B) Violazione ed errata applicazione del d.m. 3.5.2012, n. 138. Violazione del principio di legalità ex art. 23 Cost., nonché dei principi di proporzionalità, di ragionevolezza, di lealtà, di buona fede, di buon andamento e d'imparzialità ex art. 97 Cost. e art. 1 della legge n. 241/1990. Difetto di istruttoria e di motivazione (e violazione dell'art. 3 della legge n.
241/1990). Erronea valutazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
C) Violazione dei principi nazionali e comunitari della certezza del diritto e della tutela della buona fede e del legittimo affidamento del privato, anche a norma degli art. 2 e 97 Cost., nonché degli art. 1, 7, 8, 9, 10, 21- quinquies, 21-octies e 21-nonies della legge n. 241/1990. Sotto altri profili, difetto di istruttoria e di motivazione (e violazione dell'art. 3 della legge n.
241/1990), erronea valutazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
Concludeva chiedendo di annullare il provvedimento impugnato con richiesta di sospensione.
Si costituivano i e premettevano che tra il 2016 e il 2018, la Guardia di CP_7
Finanza aveva svolto diverse indagini di polizia giudiziaria nei confronti di imprese di trasporto che hanno percepito gli incentivi di cui al d.m. n. 138/2012. Il
d.m. n. 138/2012 prevedeva l'erogazione di somme di denaro a titolo di contributo
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all'esito della realizzazione di corsi di formazione approvati dall'Ente ministeriale erogante.
All'esito delle indagini svolte, la Guardia di Finanza rilevava che l'impresa odierna attrice aveva, in concorso con altri soggetti, percepito un contributo in parte non dovuto in quanto erano stati rendicontati al Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti una parte di costi di fatto non sostenuti. In data 17.09.2018, la
G.d.F. provvedeva a deferire alla Procura della Repubblica di Torino la Società ed il suo legale rappresentante. L'art. 4, co. 2 del D.M. 138/2012 prevedeva la revoca del contributo nel caso di accertamento di irregolarità o violazioni.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda e la condanna alle spese.
Nelle more interveniva il pagamento pertanto parte attrice mutava la domanda: condannare i convenuti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in CP_7 carica, a restituire all'attrice in persona del legale Controparte_5
rappresentante, la somma di € (135.545,79 – 4.605,64 =) 130.940,15, oltre interessi, o altra somma accertanda in corso di causa, da essa attrice accreditata alla Tesoreria dello Stato in data 1/3/2022 in esecuzione del decreto direttoriale n.
184/2021 per cui è causa.
Dopo l'istruttoria, in data 16.1.2024 la causa era posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La Guardia di finanza è un organo di polizia (Corpo militare interno al Ministero) privo di legittimazione processuale, riservata solo al . Controparte_2
Quest'ultimo, peraltro, nella fattispecie è privo di legittimazione passiva essendo il provvedimento emanato dal Controparte_1
pertanto unico dotato di legittimazione passiva.
[...]
Preliminarmente, ritiene il giudice che ricorrano i presupposti per fare applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, che consente di pervenire alla decisione per le ragioni che verranno di seguito esposte, non analizzando le altre questioni sollevate dalla parte attrice che si rilevano non necessarie per quanto si dirà. La corte di Cassazione ha più volte affermato che, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una
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questione pregiudiziale (Cass. S.U. n. 9936 del 2014). Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico- sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n.
12002 del 2014; Cassazione n. 5832 del 03/03/2021)
Il tema dirimente del processo si sostanzia nella verifica della eventuale presenza di accertate irregolarità o nella accertata omissione delle attività per le quali i fondi erano stati disposti. In effetti la parte attrice, sin da subito, aveva chiarito che dopo aver ricevuto dal Ministero la comunicazione in data 4.2.2013 della finanziabilità della domanda di ammissione al contributo richiesto,
CONFTRASPORTO Service aveva emesso nei confronti di a fattura Pt_1
n. 197 del 2.5.2013 dell'importo netto di € 4.116,54 per servizi di consulenza per ideazione e progettazione vs. piano formativo M.I.T. - acconto e la fattura n. 198 del 2.5.2013 dell'importo netto di €20.370,32 per servizi di consulenza per ideazione e progettazione vs. piano formativo M.I.T\saldo.
Il 6.5.2013 la aveva inoltrato al Ministero il rendiconto finale delle Pt_1
attività formative svolte (dal 21.7.2012 al 4.5.2013) e delle spese sostenute a consuntivo per il suddetto progetto di formazione anno 2012/2013. Fra i costi per i servizi di consulenza per l'iniziativa formativa erano inseriti anche quelli delle due fatture n. 197/2013 e n. 198/2013 emesse a carico della dalla Pt_1
CONFTRASPORTO Service, dell'importo complessivo netto di € (4.116,54 + €
20.370,32=) 24.486,86.
Con la p.e.c. in data 5.2.2014 CONFTRASPORTO Service aveva comunicato a che il Ministero aveva concluso l'esame della rendicontazione Pt_1
presentata. Poiché le richieste di contributo presentate dalle aziende avevano superato di quasi 1/3 le risorse disponibili, aveva ridotto di circa il 31% il contributo spettante a ciascuna impresa richiedente;
dunque l'importo del
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contributo riconosciuto dal Ministero a risultava essere di € Pt_2
133.672,08.
CONFRASPORTO aveva tuttavia già fatturato, tra la richiesta dell'acconto ed il saldo, la cifra di euro 29.629,10 (compresa IVA), quale sommatoria delle fatture n. 197/2013 e n. 198/2013 quindi un importo contrattualmente e percentualmente superiore al (concreto) finanziamento ministeriale. Il medesimo soggetto attuatore emetteva una nota di credito pari ad euro 11.119,65, come da previsioni contrattuali.
Il 30.7.2014 la veva ricevuto dal Ministero l'accredito del contributo Pt_1 di € 134.545,79.
Il 18.8.2014 aveva provveduto a bonificare a CONFTRASPORTO Pt_1
l'importo di € 11.193,31 a saldo della fattura n. 198/2013, quale ridotta dalla nota di credito n. 74/2013. Quest'ultima, come detto, si era resa necessaria a causa della riduzione del finanziamento. Da qui la evidenza (apparente) di somme comunicate in eccesso al Ministero foriere di possibili reati verso la P.A.
La fattura originariamente in eccesso appare evidentemente frutto sia della riduzione del finanziamento iniziale sia del meccanismo contrattuale a percentuale di quanto ottenuto. La nota di credito doveva quindi essere emessa e non è stata accertata alcuna diversa violazione. Nulla è stato accertato di illecito.
Il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Torino, con la esaustiva ed ampia richiesta di archiviazione del 20.7.2020 (che qui interamente si richiama) ha illustrato questa sorta di equivoco che faceva apparire agli investigatori una somma fatturata in eccesso mentre, in realtà, la fatturazione preliminare delle somme richieste da CONFTRASPORTO si basava sull'importo dell'astratto finanziamento la cui successiva riduzione aveva comportato la necessità della nota di credito emessa da CONFTRASPORTO in favore della parte attrice.
Queste due fatture “in eccesso” avevano fatto ipotizzare una sorta di illecita ostensione da parte di di fatture per importi in Parte_1
eccesso. Diversamente era proprio il meccanismo della tipologia di finanziamento ministeriale su preliminare base fissa e a successiva riduzione degli importi che faceva scattare in capo a CONFTRASPORTO l'obbligo di restituire parte degli importi di cui alle due preliminari fatture n. 197/2013 e n. 198/2013. Quindi non si è verificato alcun illecito. Nessun diverso illecito emerge dall'atto impugnato.
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La domanda di parte attrice deve essere accolta e annullata la nota ministeriale impugnata indicata in oggetto.
Condanna il Ministero al pagamento della somma, (quale restituzione a seguito dell'esecutività non sospesa dell'atto impugnato) di euro 130.940,15 con decorrenza degli interessi legali a partire dal 1.3.2022 fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite debbono essere compensate attesa la citazione (e comparizione) del Ministero privo di legittimazione passiva nella concreta CP_2
vicenda.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto annulla il provvedimento TSI.REGISTRO DECRETI.R.0000184.23-11- CP_8
2021 del Controparte_1
accertando la regolarità delle attività svolte dalla parte attrice;
b) condanna il al Controparte_1
pagamento di euro 130.940,15 con decorrenza degli interessi legali a partire dal 1.3.2022 (data della restituzione) fino al soddisfo;
c) compensa le spese di lite.
Roma, Il Giudice
Alberto Cianfarini
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