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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 4897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4897 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
Consigliere;dott. Massimo Sensale dott. Rosanna De Rosa Consigliere rel.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero di R.G. 4158/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.
6917/2020 del tribunale di Napoli, pubblicata il 22.10.2020 vertente
TRA Parte 1 (C.F.: C.F. 1 ) rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe
LI (C.F.: Codice Fiscale 2 ),
APPELLANTE
E
Controparte 1 in persona del Sindaco legale rappresentante p.t.
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
Controparte_2 (C.F., P. I.V.A. e R. I. n.
P.IVA 1 ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.Gaetano
ES ( C.F. 3
APPELLATA
E Controparte 3 (P.IVA
), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. dall'avv. Leonardo P.IVA 2
Giani ( Codice Fiscale 4
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dall'appellante in data 18.3.2025 e rispettivamente in dagli appellati Controparte 4 e Controparte 3
data 12.3.2025 e 18.3.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
in qualità di proprietario dell'immobile sito Con citazione ritualmente notificata, Parte 1
in CP 1 alla via Domenico Quaranta n. 9 citava in giudizio il Controparte_1 unitamente ad al fine di ottenere il risarcimento dei danniControparte_5 prodotti nell'immobile di sua proprietà in conseguenza di infiltrazioni d'acqua. Chiedeva a tal fine la condanna al pagamento dei danni subiti da liquidarsi, previa rivalutazione monetaria e con gli interessi legali, nella misura di euro 17.599,70, così come indicati nella perizia di stima redatta dal tecnico di parte.
A sostegno della domanda l'attore assumeva:- che nell'immobile indicato i danni lamentati erano da ricondursi a gravi e rilevanti infiltrazioni di acqua verificatesi nel 2009, che avevano interessato il piano fondale del fabbricato, con grave dissesto per lo stesso, cagionate da una rottura del corsetto fognario comunale, sito lungo la strada statale di via Petruccelli, nonché da ulteriori rilevanti perdite causate dalla condotta idrica gestita dall'ex Pt 2 oggi Controparte 6
-[...] · che il Condominio, nel quale è ricompreso il suo immobile, nonchè alcuni proprietari di singole unità immobiliari, avevano agito dapprima in sede cautelare ex artt. 688, 669 bis cpc e poi, nel conseguente giudizio di merito (RG. 22205/2010) avevano ottenuto, con sentenza n. 1712/2012 del tribunale di Napoli, la condanna dei convenuti Controparte_1 ed Parte_3 pagamento, in solido tra loro ed in favore del CP_7 , della somma di euro 645.000,00; - che la citata sentenza era stata confermata in appello (sentenza n. 1991/2017 pubblicata in data 8.5.2017 della Corte di appello di Napoli).
Instaurato il contraddittorio, si costituivano i convenuti Controparte_1 e [...]
che, nel respingere ogni addebito di responsabilità, contestavanoControparte_6 la fondatezza della domanda e ne chiedevano il rigetto. In particolare, Controparte 6 […] chiedeva, in caso di accoglimento, di essere manlevata dalla
[...]
"che provvedeva anch'essa a costituirsi in giudizio. Controparte 3
La causa, respinte le richieste istruttorie di parte attrice, veniva decisa dal tribunale di Napoli con sentenza n. 6917/2020 con la quale il tribunale rigettava la domanda, con condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali.
Il giudizio di appello
Parte 1 ha proposto appello.
1.A sostegno del gravame ha dedotto “l'omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione riguardo alle prove", in quanto il tribunale non avrebbe correttamente valutato, ed anzi avrebbe addirittura omesso di valutare, le prove addotte dalla parte istante;
non aveva ammesso i mezzi istruttori come richiesti in primo grado e reiterati in sede di precisazione delle conclusioni.
2.L'appellante ha censurato la sentenza assumendo la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ, in relazione all'art. 339 c.p.c. comma 1 e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c; l'erronea applicazione dell'art. 116 c.p.c. per omesso esame in ordine alla documentazione prodotta dall'appellante nel giudizio di primo grado;
erronea assunzione di fatti concreti nonché l'insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Ha rappresentato l'assoluta inidoneità degli elementi indiziari valorizzati dal Tribunale, tendenti a provare la infondatezza della domanda in conseguenza della incongruità della data di accesso del perito di parte rispetto a quella del c.t.u.del giudizio R.G.
22205/2010 (elementi irrilevanti, non univoci ed arbitrari).
3. Con ulteriore motivo l'appellante ha dedotto l'insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - violazione e falsa applicazione degli artt. 61 c.p.c. e 1226 c.c., per la mancata ammissione di c.t.u. per la determinazione dei danni.
Ha assunto la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare degli artt. 112 c.p.c.
(corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ), 324 c.p.c. (cosa giudicata formale) e 329 c.p.c.
(acquiescenza totale o parziale) e 1324 c.c. (norme applicabili agli atti unilaterali), 2909 c.c. (cosa giudicata), in relazione all'art. 360, primo comma, c.p.c. nn.3 e 4, con conseguente nullità della senten- za, nonché per motivazione insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, prospettato dall'originario attore e comunque rilevabile d'ufficio.
4. Ha censurato la regolamentazione delle spese processuali, che nella sua prospettazione avrebbero dovuto essere compensate e, in ogni caso, liquidate in minore misura in ragione dell'effettiva attività
difensiva svolta dai convenuti.
L'appellante ha concluso chiedendo alla Corte di: revocare la sentenza impugnata;
in accoglimento dell'appello proposto, disporre, in via preliminare, la rinnova-zione dell'istruttoria dibattimentale ed ammettere la prova per testi sui capitoli arti-colati nella premessa dell'atto di citazione introduttivo e/o in via gradata quanto meno sui capitoli 6, 7 e 8, che qui abbiano ad intendersi integralmente trascritti e riportati preceduti dalle locuzioni "Vero che", con i medesimi testi indicati nel giudizio di primo grado nelle persone dei sig.ri dott. CP 8 , sig. Controparte_9 quale amministratore del condominio in CP 1 alla via Domenico Quaranta n° 5/7/9, e Geom. Controparte_10 in accoglimento dell'appello proposto, disporre in via preliminare, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ed ammettere la
C.T.U. richiesta nell'atto di citazione introduttivo e richiesta nuovamente in sede di precisazione delle conclusioni, che accerti e quantifichi i danni riportati nel proprio appartamento meglio descritto ed individuato nell'atto di citazione in seguito all'evento dannoso lamentato previo accertamento del nesso causale;
affermare la responsabilità in via concorrente e/o esclusiva, sia pure con diverse percentuali di incidenza causale, dell' - azienda speciale ex [...] Controparte_4
e del Controparte_1 in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-Controparte 11
tempore, nella causazione del fatto illecito;
disporne la condanna in solido tra loro e/o ciascuno per le rispettive percentuali di incidenza causale, al risar-cimento di tutti i danni patiti, patrimoniali da danno emergente e patrimoniali da lucro cessante, non patrimoniali, esistenziali, ecc. (in breve nulla di escluso od eccettuato) in favore del sig. Parte 1 da liquidarsi nello stesso giudizio per equivalente pecuniario giusto e congruo, previa rivalutazione monetaria e con gli interessi come per legge, nella misura di € 17.599,70 oltre Iva e/o così come saranno accertati dalla C.T.U. che sin da ora si chiede essere ammessa e come descritti e quantificati alla relazione di perizia in atti e/o quella somma maggiore o inferiore che sarà ritenuta giusta ed equa, oltre spese consulenza di parte spese di C.T.U e ulteriori, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali ex art. 14 Tariffa, del doppio grado di giudizio, ed attribuzione.
Si è costituita Controparte_6 che ha contestato la fondatezza del gravame ed ha chiesto il rigetto delle richieste istruttorie di controparte, in quanto del tutto inconferenti ed ultronee. In via subordinata, in caso di accoglimento totale o parziale dell'appello, ha chiesto il rigetto della domanda proposta nei confronti dell' CP_6 ritenendo il Controparte 1 unico responsabile del sinistro de quo;
in via ancor più gradata, in ipotesi di condanna dell' CP_6 in via concorrente o solidale con il CP 1 la condanna degli appellati a rispondere direttamente alla parte appellante, ciascuno nei limiti della quota di responsabilità ritenuta pro-capite, ovvero condannare il CP_1 a rivalere la concludente CP_6 in via di regresso, sempre nei limiti della quota di responsabilità ritenuta, di quanto la stessa fosse eventualmente costretta a corrispondere in eccedenza della propria quota all'appellante, in caso di richiesta di risarcimento per l'intero danno;
in caso di condanna a qualunque titolo della CP_6 ha chiesto di accogliere la domanda di garanzia proposta nei confronti della con manleva della concludente Controparte 12 "
medesima e condanna della compagnia a rivalerla di ogni somma che fosse costretta a corrispondere all'esito del presente giudizio, nei limiti di polizza, con vittoria di spese del grado. ,costituita anche nel presente giudizio, Controparte_3 ha instato per il rigetto del gravame., Il Controparte 1 ritualmente citato, non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza dell'11.3.2021.
Con decreto presidenziale del 19.2.2025 comunicato alle parti costituite, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. lo svolgimento dell'udienza del 18.3.2025 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, con ordinanza del 20.3.2025 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, osserva la Corte che l'appello è infondato.
Il gravame verte sull'asserita erronea valutazione del primo giudice delle emergenze processuali e documentali fornite dall'appellante - originario attore- Parte 1 a sostegno della domanda risarcitoria avanzata in primo grado nei confronti dei convenuti per i danni occorsi all'immobile di sua proprietà, ricompreso nel fabbricato del CP 7 sito in CP 1 alla via Domenico Quaranta
n.
9. La domanda è stata qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'attore ha dedotto che i danni al suo appartamento sarebbero stati provocati da gravi infiltrazioni verificatesi nel 2009, provenienti dal cavedio, ove sono alloggiati i tubi Arin e del corsetto fognario comunale.
Osserva il Collegio che il primo motivo di gravame non merita accoglimento.
La prova testimoniale della cui mancata ammissione l'appellante si duole, avanzata in primo grado e riproposta in questa sede, è irrilevante ai fini del giudizio che occupa. Invero le circostanze indicate in citazione hanno ad oggetto dati da provare in via documentale (capi nr.3 e 4), mentre i restanti capi attengono ai procedimenti cautelari e di merito azionati nei confronti dei convenuti (nr. 5 - 8) e fanno riferimento alle consulenze tecniche ivi espletate. Si tratta di una prova testimoniale del tutto irrilevante, che il primo giudice ha ritenuto superflua in considerazione degli esiti istruttori già acquisiti necessari per la decisione (peraltro relativa a circostanze non contestate dalle controparti).
Va ugualmente disatteso il secondo motivo di appello avente ad oggetto la valutazione delle prove e degli elementi indiziari valorizzati in sentenza. In proposito giova richiamare il consolidato orientamento della S.C. secondo il quale "Al di fuori dei casi di prove legali non esiste, nel vigente ordinamento, una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice. Ne segue, pertanto, che il convincimento del giudice di merito, sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione, eventualmente in contrasto con altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio a esso contrari, alla sola condizione che fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria" (Cass.civ.18/04/2007, n. 9245).
Dovendosi ricordare, altresì, che: "Se spetta indubbiamente alle parti proporre i mezzi di prova che esse ritengono più idonei ed utili, e se il giudice non può fondare la propria decisione che sulle prove dalle parti stesse proposte (e su quelle eventualmente ammissibili d'ufficio), rientra pero' nei compiti propri del giudice stesso stabilire quale dei mezzi offerti sia, nel caso concreto, più funzionalmente pertinente allo scopo di concludere l'indagine sollecitata dalle parti, ed è perciò suo potere, senza che si determini alcuna violazione del principio della disponibilità delle prove, portato dall' art.115
c.p.c. ammettere esclusivamente le prove che ritenga, motivatamente, rilevanti ed influenti al fine del giudizio richiestogli e negare le altre (fatta eccezione per il giuramento) che reputi del tutto superflue e defatigatorie". (Cass. n. 2141 del 1970).
Tali essendo i principi cui questa Corte intende uniformarsi, le censure mosse dall'appellante sotto il profilo delle violazione dei criteri indicati (di cui agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.) non sono accoglibili nel caso di specie, in quanto nel ragionamento del primo giudice non è dato riscontrare il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, né un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Tenuto conto che tali vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato in motivazione rispetto a quello prospettato dalla parte, perchè spetta solo al giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. L'iter argomentativo seguito dal tribunale appare lineare e del tutto conseguenziale nel ritenere non provata la domanda risarcitoria di Parte 1 in quanto l'attore non ha fornito prova della sussistenza dei danni lamentati e della riconducibilità degli stessi alle infiltrazioni verificatesi nel 2009 ascritte ai convenuti (e riconosciute nei procedimenti giudiziari allegati). Va peraltro tenuto conto che nei citati procedimenti l'odierno appellante non è stato parte: il suo immobile, come espressamente riconosciuto nell'elaborato peritale dell'ing. Per 1
[...] non è stato visionato avendo il c.t.u. limitato la sua indagine, con espresso riferimento al nesso causale per i lamentati danni, ai soli appartamenti degli “interventori”, ossia dei condomini che avevano rivestito la qualità di parti nel giudizio introdotto innanzi al tribunale di Napoli
(R.G.22205/2010). E inoltre il citato consulente ha precisato, in sede di ispezione, che gli appartamenti del civico n.9 (nel quale è ubicato l'immobile del Pt 1 ), sia al piano terra che al primo piano, risultavano essere stati ripristinati e che pertanto "alcuni dei quadri fessurativi denunciati in citazione allo stato attuale non sono più riscontrabili". E che...in ottemperanza al mandato si è astenuto da qualsivoglia, analisi, valutazione e quantificazione di danni relativi a quadri fessurativi riferibili a beni in proprietà esclusiva di soggetti che non siano parte del presente procedimento (cfr.pag. 136 della ctu).
Alcuna prova, anche in via presuntiva, può dunque ricavarsi dalle relazioni tecniche espletate negli altri procedimenti, che non hanno riguardato l'immobile di proprietà Pt 1 (già ripristinato) in ordine alla sussistenza ed entità dei danni lamentati, né tantomeno circa la riconducibilità degli stessi agli eventi occorsi al fabbricato nel 2009. Parte 1 haSi rileva che il tribunale ha esaminato compiutamente gli elementi che l'attore addotto a sostegno dell'azionata pretesa risarcitoria, ossia la perizia di stima redatta dal geom.
CP 13 nel 2015, il contratto di appalto del 2012 per lavori di ristrutturazione e le relative fatture di pagamento. Si tratta di documenti del tutto inidonei alla dimostrazione della sussistenza dei prospettati danni, attesa la genericità dell'elaborato di parte (peraltro contrastante nelle conclusioni con quanto rilevato dal ctu ing. Per 1 in seguito al sopralluogo del 2015), della impossibilità di verificare la causazione dei danni e la congruità degli interventi di ripristino che l'attore assume essere stati eseguiti (in assenza di adeguata documentazione fotografica rappresentante lo stato dell'immobile in epoca precedente al ripristino, che avrebbe consentito di individuare i danni e la loro esatta collocazione nella proprietà attorea).
Nè spiega effetto, in punto di dimostrazione del nesso causale per i danni subiti, la circostanza che gli appellati non abbiano contestato il fatto storico e la verificazione del fenomeno infiltrativo nel
2009 nel Condominio. A prescindere dagli accadimenti in fatto, accertati in sentenza, non vi è prova della riconducibilità della pretesa risarcitoria di parte attrice a quell'evento.
Ugualmente infondato è il motivo di gravame avente ad oggetto la richiesta di ammissione di una consulenza tecnica sui luoghi di causa, finalizzata a provare i danni riportati dall'immobile di proprietà dell'appellante. Alla stregua di quanto innanzi, l'ingresso in giudizio della c.t.u. richiesta per la determinazione dei danni avrebbe dato luogo sicuramente ad una consulenza tecnica meramente esplorativa, surrogatoria dell'onere probatorio ricadente sulle parti e, quindi, non ammissibile. Sul punto va ribadito il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale "la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati" (Cass.civ.11/04/2025 n..9510; Cass.ord. 12/04/2019 n.10373; Cass.ord. 15/12/2017 n.30218;
Cass. 8/02/2011 n.3130).
Va disattesa anche la censura avente ad oggetto la regolamentazione delle spese processuali, in quanto il tribunale ha fatto applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. In proposito va ribadito che la regola che deve guidare il giudice del merito nella regolazione delle spese processuali è quella fondata sulla soccombenza, mentre la compensazione, parziale o totale, al verificarsi delle ragioni previste dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis) è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trova quindi fondamento in un potere di natura discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. S.U. n. 14989/2005). Perfettamente conforme a diritto è, dunque, la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza gravata, in quanto la condanna nelle spese è stata formulata in legittima applicazione del principio della soccombenza, e in quanto non sussiste un diritto della parte soccombente ad ottenere la compensazione delle spese medesime (Cass n.16130/2025). Nel caso in esame non si verte in nessuna delle ipotesi di cui all'art.92, comma 2.c.p.c.,né sono ravvisabili le
"gravi ed eccezionali ragioni" previste dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale;
del che la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti vittoriosi è corretta, in quanto conseguenziale agli esiti del giudizio. Il tribunale ha determinato i compensi - per lo scaglione indicato in citazione - secondo i vigenti d.m.55 del 2014 e n.37 del 2018 (applicabili ratione temporis al giudizio di primo grado) in importi coerenti con il valore della causa, peraltro discostandosi sensibilmente dai valori medi (in base ai parametri medi, per le quattro fasi- dovendosi sempre liquidare anche la fase istruttoria cfr. Cass.sez. II, 09/07/2024 n. 18723- l'importo da liquidare sarebbe stato superiore a quello determinato in sentenza). Le censure dell'appellante non tengono conto del principio secondo cui "In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del
D.M. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo" (cfr. Cass., Sez. 3, Ord.n. 19989 del
13/07/2021).
Il motivo va pertanto disatteso. Dalle argomentazioni svolte discende il rigetto del gravame, con conseguenziale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado, poste a carico dell'appellante secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c nel rapporto con l'appellata si liquidano come da Controparte_6
dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, in particolare della natura, difficoltà e valore della controversia, come determinato dall'appellante (tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello -).Vanno dichiarate non ripetibili le spese nei confronti del Controparte_1 non costituito in giudizio.
Vanno compensate le spese processuali del presente grado di giudizio tra l'appellante Pt 1
non essendo stata avanzata
[...] e Controparte_3
alcuna domanda nei confronti della compagnia assicuratrice.
Alla pronuncia di rigetto dell'appello, consegue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r.
115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt 1 avverso la sentenza n.6917/2020 del tribunale di Napoli, pubblicata il 22.10.2020, così[...] provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna Parte_1 al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata Controparte_6 che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) compensa le spese processuali del grado tra l'appellante e Controparte_3
[...]
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1 comma
17, 1. 24 dicembre 2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 30.9.2025
Il Presidente
dott. Giuseppe De Tullio
Il consigliere rel.
dott. Rosanna De Rosa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
Consigliere;dott. Massimo Sensale dott. Rosanna De Rosa Consigliere rel.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero di R.G. 4158/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.
6917/2020 del tribunale di Napoli, pubblicata il 22.10.2020 vertente
TRA Parte 1 (C.F.: C.F. 1 ) rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe
LI (C.F.: Codice Fiscale 2 ),
APPELLANTE
E
Controparte 1 in persona del Sindaco legale rappresentante p.t.
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
Controparte_2 (C.F., P. I.V.A. e R. I. n.
P.IVA 1 ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.Gaetano
ES ( C.F. 3
APPELLATA
E Controparte 3 (P.IVA
), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. dall'avv. Leonardo P.IVA 2
Giani ( Codice Fiscale 4
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dall'appellante in data 18.3.2025 e rispettivamente in dagli appellati Controparte 4 e Controparte 3
data 12.3.2025 e 18.3.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
in qualità di proprietario dell'immobile sito Con citazione ritualmente notificata, Parte 1
in CP 1 alla via Domenico Quaranta n. 9 citava in giudizio il Controparte_1 unitamente ad al fine di ottenere il risarcimento dei danniControparte_5 prodotti nell'immobile di sua proprietà in conseguenza di infiltrazioni d'acqua. Chiedeva a tal fine la condanna al pagamento dei danni subiti da liquidarsi, previa rivalutazione monetaria e con gli interessi legali, nella misura di euro 17.599,70, così come indicati nella perizia di stima redatta dal tecnico di parte.
A sostegno della domanda l'attore assumeva:- che nell'immobile indicato i danni lamentati erano da ricondursi a gravi e rilevanti infiltrazioni di acqua verificatesi nel 2009, che avevano interessato il piano fondale del fabbricato, con grave dissesto per lo stesso, cagionate da una rottura del corsetto fognario comunale, sito lungo la strada statale di via Petruccelli, nonché da ulteriori rilevanti perdite causate dalla condotta idrica gestita dall'ex Pt 2 oggi Controparte 6
-[...] · che il Condominio, nel quale è ricompreso il suo immobile, nonchè alcuni proprietari di singole unità immobiliari, avevano agito dapprima in sede cautelare ex artt. 688, 669 bis cpc e poi, nel conseguente giudizio di merito (RG. 22205/2010) avevano ottenuto, con sentenza n. 1712/2012 del tribunale di Napoli, la condanna dei convenuti Controparte_1 ed Parte_3 pagamento, in solido tra loro ed in favore del CP_7 , della somma di euro 645.000,00; - che la citata sentenza era stata confermata in appello (sentenza n. 1991/2017 pubblicata in data 8.5.2017 della Corte di appello di Napoli).
Instaurato il contraddittorio, si costituivano i convenuti Controparte_1 e [...]
che, nel respingere ogni addebito di responsabilità, contestavanoControparte_6 la fondatezza della domanda e ne chiedevano il rigetto. In particolare, Controparte 6 […] chiedeva, in caso di accoglimento, di essere manlevata dalla
[...]
"che provvedeva anch'essa a costituirsi in giudizio. Controparte 3
La causa, respinte le richieste istruttorie di parte attrice, veniva decisa dal tribunale di Napoli con sentenza n. 6917/2020 con la quale il tribunale rigettava la domanda, con condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali.
Il giudizio di appello
Parte 1 ha proposto appello.
1.A sostegno del gravame ha dedotto “l'omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione riguardo alle prove", in quanto il tribunale non avrebbe correttamente valutato, ed anzi avrebbe addirittura omesso di valutare, le prove addotte dalla parte istante;
non aveva ammesso i mezzi istruttori come richiesti in primo grado e reiterati in sede di precisazione delle conclusioni.
2.L'appellante ha censurato la sentenza assumendo la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ, in relazione all'art. 339 c.p.c. comma 1 e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c; l'erronea applicazione dell'art. 116 c.p.c. per omesso esame in ordine alla documentazione prodotta dall'appellante nel giudizio di primo grado;
erronea assunzione di fatti concreti nonché l'insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Ha rappresentato l'assoluta inidoneità degli elementi indiziari valorizzati dal Tribunale, tendenti a provare la infondatezza della domanda in conseguenza della incongruità della data di accesso del perito di parte rispetto a quella del c.t.u.del giudizio R.G.
22205/2010 (elementi irrilevanti, non univoci ed arbitrari).
3. Con ulteriore motivo l'appellante ha dedotto l'insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - violazione e falsa applicazione degli artt. 61 c.p.c. e 1226 c.c., per la mancata ammissione di c.t.u. per la determinazione dei danni.
Ha assunto la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare degli artt. 112 c.p.c.
(corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ), 324 c.p.c. (cosa giudicata formale) e 329 c.p.c.
(acquiescenza totale o parziale) e 1324 c.c. (norme applicabili agli atti unilaterali), 2909 c.c. (cosa giudicata), in relazione all'art. 360, primo comma, c.p.c. nn.3 e 4, con conseguente nullità della senten- za, nonché per motivazione insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, prospettato dall'originario attore e comunque rilevabile d'ufficio.
4. Ha censurato la regolamentazione delle spese processuali, che nella sua prospettazione avrebbero dovuto essere compensate e, in ogni caso, liquidate in minore misura in ragione dell'effettiva attività
difensiva svolta dai convenuti.
L'appellante ha concluso chiedendo alla Corte di: revocare la sentenza impugnata;
in accoglimento dell'appello proposto, disporre, in via preliminare, la rinnova-zione dell'istruttoria dibattimentale ed ammettere la prova per testi sui capitoli arti-colati nella premessa dell'atto di citazione introduttivo e/o in via gradata quanto meno sui capitoli 6, 7 e 8, che qui abbiano ad intendersi integralmente trascritti e riportati preceduti dalle locuzioni "Vero che", con i medesimi testi indicati nel giudizio di primo grado nelle persone dei sig.ri dott. CP 8 , sig. Controparte_9 quale amministratore del condominio in CP 1 alla via Domenico Quaranta n° 5/7/9, e Geom. Controparte_10 in accoglimento dell'appello proposto, disporre in via preliminare, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ed ammettere la
C.T.U. richiesta nell'atto di citazione introduttivo e richiesta nuovamente in sede di precisazione delle conclusioni, che accerti e quantifichi i danni riportati nel proprio appartamento meglio descritto ed individuato nell'atto di citazione in seguito all'evento dannoso lamentato previo accertamento del nesso causale;
affermare la responsabilità in via concorrente e/o esclusiva, sia pure con diverse percentuali di incidenza causale, dell' - azienda speciale ex [...] Controparte_4
e del Controparte_1 in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-Controparte 11
tempore, nella causazione del fatto illecito;
disporne la condanna in solido tra loro e/o ciascuno per le rispettive percentuali di incidenza causale, al risar-cimento di tutti i danni patiti, patrimoniali da danno emergente e patrimoniali da lucro cessante, non patrimoniali, esistenziali, ecc. (in breve nulla di escluso od eccettuato) in favore del sig. Parte 1 da liquidarsi nello stesso giudizio per equivalente pecuniario giusto e congruo, previa rivalutazione monetaria e con gli interessi come per legge, nella misura di € 17.599,70 oltre Iva e/o così come saranno accertati dalla C.T.U. che sin da ora si chiede essere ammessa e come descritti e quantificati alla relazione di perizia in atti e/o quella somma maggiore o inferiore che sarà ritenuta giusta ed equa, oltre spese consulenza di parte spese di C.T.U e ulteriori, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali ex art. 14 Tariffa, del doppio grado di giudizio, ed attribuzione.
Si è costituita Controparte_6 che ha contestato la fondatezza del gravame ed ha chiesto il rigetto delle richieste istruttorie di controparte, in quanto del tutto inconferenti ed ultronee. In via subordinata, in caso di accoglimento totale o parziale dell'appello, ha chiesto il rigetto della domanda proposta nei confronti dell' CP_6 ritenendo il Controparte 1 unico responsabile del sinistro de quo;
in via ancor più gradata, in ipotesi di condanna dell' CP_6 in via concorrente o solidale con il CP 1 la condanna degli appellati a rispondere direttamente alla parte appellante, ciascuno nei limiti della quota di responsabilità ritenuta pro-capite, ovvero condannare il CP_1 a rivalere la concludente CP_6 in via di regresso, sempre nei limiti della quota di responsabilità ritenuta, di quanto la stessa fosse eventualmente costretta a corrispondere in eccedenza della propria quota all'appellante, in caso di richiesta di risarcimento per l'intero danno;
in caso di condanna a qualunque titolo della CP_6 ha chiesto di accogliere la domanda di garanzia proposta nei confronti della con manleva della concludente Controparte 12 "
medesima e condanna della compagnia a rivalerla di ogni somma che fosse costretta a corrispondere all'esito del presente giudizio, nei limiti di polizza, con vittoria di spese del grado. ,costituita anche nel presente giudizio, Controparte_3 ha instato per il rigetto del gravame., Il Controparte 1 ritualmente citato, non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza dell'11.3.2021.
Con decreto presidenziale del 19.2.2025 comunicato alle parti costituite, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. lo svolgimento dell'udienza del 18.3.2025 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, con ordinanza del 20.3.2025 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, osserva la Corte che l'appello è infondato.
Il gravame verte sull'asserita erronea valutazione del primo giudice delle emergenze processuali e documentali fornite dall'appellante - originario attore- Parte 1 a sostegno della domanda risarcitoria avanzata in primo grado nei confronti dei convenuti per i danni occorsi all'immobile di sua proprietà, ricompreso nel fabbricato del CP 7 sito in CP 1 alla via Domenico Quaranta
n.
9. La domanda è stata qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'attore ha dedotto che i danni al suo appartamento sarebbero stati provocati da gravi infiltrazioni verificatesi nel 2009, provenienti dal cavedio, ove sono alloggiati i tubi Arin e del corsetto fognario comunale.
Osserva il Collegio che il primo motivo di gravame non merita accoglimento.
La prova testimoniale della cui mancata ammissione l'appellante si duole, avanzata in primo grado e riproposta in questa sede, è irrilevante ai fini del giudizio che occupa. Invero le circostanze indicate in citazione hanno ad oggetto dati da provare in via documentale (capi nr.3 e 4), mentre i restanti capi attengono ai procedimenti cautelari e di merito azionati nei confronti dei convenuti (nr. 5 - 8) e fanno riferimento alle consulenze tecniche ivi espletate. Si tratta di una prova testimoniale del tutto irrilevante, che il primo giudice ha ritenuto superflua in considerazione degli esiti istruttori già acquisiti necessari per la decisione (peraltro relativa a circostanze non contestate dalle controparti).
Va ugualmente disatteso il secondo motivo di appello avente ad oggetto la valutazione delle prove e degli elementi indiziari valorizzati in sentenza. In proposito giova richiamare il consolidato orientamento della S.C. secondo il quale "Al di fuori dei casi di prove legali non esiste, nel vigente ordinamento, una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice. Ne segue, pertanto, che il convincimento del giudice di merito, sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione, eventualmente in contrasto con altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio a esso contrari, alla sola condizione che fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria" (Cass.civ.18/04/2007, n. 9245).
Dovendosi ricordare, altresì, che: "Se spetta indubbiamente alle parti proporre i mezzi di prova che esse ritengono più idonei ed utili, e se il giudice non può fondare la propria decisione che sulle prove dalle parti stesse proposte (e su quelle eventualmente ammissibili d'ufficio), rientra pero' nei compiti propri del giudice stesso stabilire quale dei mezzi offerti sia, nel caso concreto, più funzionalmente pertinente allo scopo di concludere l'indagine sollecitata dalle parti, ed è perciò suo potere, senza che si determini alcuna violazione del principio della disponibilità delle prove, portato dall' art.115
c.p.c. ammettere esclusivamente le prove che ritenga, motivatamente, rilevanti ed influenti al fine del giudizio richiestogli e negare le altre (fatta eccezione per il giuramento) che reputi del tutto superflue e defatigatorie". (Cass. n. 2141 del 1970).
Tali essendo i principi cui questa Corte intende uniformarsi, le censure mosse dall'appellante sotto il profilo delle violazione dei criteri indicati (di cui agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.) non sono accoglibili nel caso di specie, in quanto nel ragionamento del primo giudice non è dato riscontrare il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, né un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Tenuto conto che tali vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato in motivazione rispetto a quello prospettato dalla parte, perchè spetta solo al giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. L'iter argomentativo seguito dal tribunale appare lineare e del tutto conseguenziale nel ritenere non provata la domanda risarcitoria di Parte 1 in quanto l'attore non ha fornito prova della sussistenza dei danni lamentati e della riconducibilità degli stessi alle infiltrazioni verificatesi nel 2009 ascritte ai convenuti (e riconosciute nei procedimenti giudiziari allegati). Va peraltro tenuto conto che nei citati procedimenti l'odierno appellante non è stato parte: il suo immobile, come espressamente riconosciuto nell'elaborato peritale dell'ing. Per 1
[...] non è stato visionato avendo il c.t.u. limitato la sua indagine, con espresso riferimento al nesso causale per i lamentati danni, ai soli appartamenti degli “interventori”, ossia dei condomini che avevano rivestito la qualità di parti nel giudizio introdotto innanzi al tribunale di Napoli
(R.G.22205/2010). E inoltre il citato consulente ha precisato, in sede di ispezione, che gli appartamenti del civico n.9 (nel quale è ubicato l'immobile del Pt 1 ), sia al piano terra che al primo piano, risultavano essere stati ripristinati e che pertanto "alcuni dei quadri fessurativi denunciati in citazione allo stato attuale non sono più riscontrabili". E che...in ottemperanza al mandato si è astenuto da qualsivoglia, analisi, valutazione e quantificazione di danni relativi a quadri fessurativi riferibili a beni in proprietà esclusiva di soggetti che non siano parte del presente procedimento (cfr.pag. 136 della ctu).
Alcuna prova, anche in via presuntiva, può dunque ricavarsi dalle relazioni tecniche espletate negli altri procedimenti, che non hanno riguardato l'immobile di proprietà Pt 1 (già ripristinato) in ordine alla sussistenza ed entità dei danni lamentati, né tantomeno circa la riconducibilità degli stessi agli eventi occorsi al fabbricato nel 2009. Parte 1 haSi rileva che il tribunale ha esaminato compiutamente gli elementi che l'attore addotto a sostegno dell'azionata pretesa risarcitoria, ossia la perizia di stima redatta dal geom.
CP 13 nel 2015, il contratto di appalto del 2012 per lavori di ristrutturazione e le relative fatture di pagamento. Si tratta di documenti del tutto inidonei alla dimostrazione della sussistenza dei prospettati danni, attesa la genericità dell'elaborato di parte (peraltro contrastante nelle conclusioni con quanto rilevato dal ctu ing. Per 1 in seguito al sopralluogo del 2015), della impossibilità di verificare la causazione dei danni e la congruità degli interventi di ripristino che l'attore assume essere stati eseguiti (in assenza di adeguata documentazione fotografica rappresentante lo stato dell'immobile in epoca precedente al ripristino, che avrebbe consentito di individuare i danni e la loro esatta collocazione nella proprietà attorea).
Nè spiega effetto, in punto di dimostrazione del nesso causale per i danni subiti, la circostanza che gli appellati non abbiano contestato il fatto storico e la verificazione del fenomeno infiltrativo nel
2009 nel Condominio. A prescindere dagli accadimenti in fatto, accertati in sentenza, non vi è prova della riconducibilità della pretesa risarcitoria di parte attrice a quell'evento.
Ugualmente infondato è il motivo di gravame avente ad oggetto la richiesta di ammissione di una consulenza tecnica sui luoghi di causa, finalizzata a provare i danni riportati dall'immobile di proprietà dell'appellante. Alla stregua di quanto innanzi, l'ingresso in giudizio della c.t.u. richiesta per la determinazione dei danni avrebbe dato luogo sicuramente ad una consulenza tecnica meramente esplorativa, surrogatoria dell'onere probatorio ricadente sulle parti e, quindi, non ammissibile. Sul punto va ribadito il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale "la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati" (Cass.civ.11/04/2025 n..9510; Cass.ord. 12/04/2019 n.10373; Cass.ord. 15/12/2017 n.30218;
Cass. 8/02/2011 n.3130).
Va disattesa anche la censura avente ad oggetto la regolamentazione delle spese processuali, in quanto il tribunale ha fatto applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. In proposito va ribadito che la regola che deve guidare il giudice del merito nella regolazione delle spese processuali è quella fondata sulla soccombenza, mentre la compensazione, parziale o totale, al verificarsi delle ragioni previste dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis) è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trova quindi fondamento in un potere di natura discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. S.U. n. 14989/2005). Perfettamente conforme a diritto è, dunque, la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza gravata, in quanto la condanna nelle spese è stata formulata in legittima applicazione del principio della soccombenza, e in quanto non sussiste un diritto della parte soccombente ad ottenere la compensazione delle spese medesime (Cass n.16130/2025). Nel caso in esame non si verte in nessuna delle ipotesi di cui all'art.92, comma 2.c.p.c.,né sono ravvisabili le
"gravi ed eccezionali ragioni" previste dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale;
del che la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti vittoriosi è corretta, in quanto conseguenziale agli esiti del giudizio. Il tribunale ha determinato i compensi - per lo scaglione indicato in citazione - secondo i vigenti d.m.55 del 2014 e n.37 del 2018 (applicabili ratione temporis al giudizio di primo grado) in importi coerenti con il valore della causa, peraltro discostandosi sensibilmente dai valori medi (in base ai parametri medi, per le quattro fasi- dovendosi sempre liquidare anche la fase istruttoria cfr. Cass.sez. II, 09/07/2024 n. 18723- l'importo da liquidare sarebbe stato superiore a quello determinato in sentenza). Le censure dell'appellante non tengono conto del principio secondo cui "In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del
D.M. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo" (cfr. Cass., Sez. 3, Ord.n. 19989 del
13/07/2021).
Il motivo va pertanto disatteso. Dalle argomentazioni svolte discende il rigetto del gravame, con conseguenziale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado, poste a carico dell'appellante secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c nel rapporto con l'appellata si liquidano come da Controparte_6
dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, in particolare della natura, difficoltà e valore della controversia, come determinato dall'appellante (tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello -).Vanno dichiarate non ripetibili le spese nei confronti del Controparte_1 non costituito in giudizio.
Vanno compensate le spese processuali del presente grado di giudizio tra l'appellante Pt 1
non essendo stata avanzata
[...] e Controparte_3
alcuna domanda nei confronti della compagnia assicuratrice.
Alla pronuncia di rigetto dell'appello, consegue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r.
115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt 1 avverso la sentenza n.6917/2020 del tribunale di Napoli, pubblicata il 22.10.2020, così[...] provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna Parte_1 al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata Controparte_6 che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) compensa le spese processuali del grado tra l'appellante e Controparte_3
[...]
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1 comma
17, 1. 24 dicembre 2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 30.9.2025
Il Presidente
dott. Giuseppe De Tullio
Il consigliere rel.
dott. Rosanna De Rosa