CA
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/10/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott.ssa LV SE Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 290/2023 R.G. promosso
DA
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dALavv. Ottavio Brocato
Appellante
CONTRO
), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dALavv. Michele Mauceri
Appellata
OGGETTO: appello- lavoro subordinato- differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1092 pubblicata il 26.10.2022, il giudice del lavoro del
Tribunale di Siracusa rigettava il ricorso con il quale aveva Parte_1
chiesto accertarsi l'esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno svolto alle dipendenze dell' senza soluzione di continuità, dal CP_1
23.01.2013 al 6.09.2018, con mansioni di lavapiatti per i primi due anni e, successivamente, di cameriere, sebbene il rapporto fosse stato regolarizzato parzialmente (nel 2014, con contratto di lavoro a tempo determinato dal
5.02.2014 al 31.08.2014, e dal 17.06.2017, con contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato per 24 ore settimanali), con condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive dovute a titolo di giusta retribuzione ex art. 36 Cost., lavoro domenicale, lavoro straordinario e festivo, mensilità aggiuntive, indennità sostituiva delle ferie e trattamento di fine rapporto.
Il Tribunale riteneva che il lavoratore, su cui incombeva il relativo onere, non avesse allegato e provato l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura, la durata, le mansioni espletate e l'orario effettivamente osservato. Riteneva in particolare le dichiarazioni rese dai testi escussi inidonee a dimostrare sia l'esistenza di un rapporto lavorativo subordinato nei periodi non regolarizzati, sia le mansioni concretamente espletate dal ricorrente che l'orario di lavoro effettivamente osservato.
Evidenziava che la teste aveva riferito di aver lavorato Testimone_1
presso il ristorante per pochi mesi nel 2009/2010, periodo in cui CP_1
il ricorrente non lavorava ancora, e di essere a conoscenza dei fatti di causa in quanto amica del Pt_1
Reputava, poi, “non pienamente attendibile” la testimonianza resa da
, il quale aveva ammesso di aver promosso analogo giudizio Testimone_2
nei confronti della società resistente. Precisava altresì che il teste, il quale aveva lavorato insieme al ricorrente soltanto nel 2017 e nel 2018, aveva dichiarato di essere a conoscenza soltanto de relato (“per quel che mi ha riferito”) sul periodo precedente.
Avverso la sentenza proponeva appello il lavoratore con atto depositato il 24 aprile 2023. Al gravame resisteva la società appellata. Espletata prova orale e disposta consulenza tecnica, la causa è stata posta in decisione ALudienza del 9 ottobre 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante eccepisce la nullità insanabile della sentenza impugnata per difetto di sottoscrizione con firma digitale.
2. Con il secondo motivo censura la sentenza per errata valutazione delle prove testimoniali, in violazione degli artt. 115, 116 e 416, comma 3, c.p.c.
Assume che il giudice di primo grado avrebbe anzitutto errato nel ritenere generica e lacunosa la testimonianza resa dal teste , il quale Testimone_2
aveva lavorato alle dipendenze della società odierna appellata nel 2017 e nel
2018 con mansioni di cameriere e di essere a conoscenza diretta, quantomeno per quegli anni, delle circostanze dedotte in ricorso.
Quanto alle dichiarazioni rese dalla teste sostiene che, Testimone_1
contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la stessa aveva riferito di ricordare “con certezza” l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato “nel periodo dal 2016 al 2018 perché eravamo amici e ci frequentavamo” e aveva confermato l'orario di lavoro in quanto “pur non essendo con lui presente sul luogo di lavoro nello stesso periodo posso confermare, per aver lavorato nello stesso ristorante e con le stesse mansioni, che l'orario di lavoro era dalle 10.30 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 24.00 … Tuttavia, spesso il lavoro richiedeva che ci si trattenesse anche oltre le 15.30 ed anche oltre le 24.00. Il lavoro si svolgeva dal martedì alla domenica”; ed ancora: “Si è vero il giorno di riposo era il lunedì anche se mi consta che in alcune occasioni aprissero anche il lunedì ed i lavoratori non usufruivano del giorno di risposo settimanale”.
3. Con il terzo motivo impugna la sentenza per aver ritenuto “non pienamente attendibile” la testimonianza del collega di lavoro
[...]
solo in ragione del fatto che questi aveva proposto giudizio contro la Tes_2
medesima società. Lamenta la violazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la valutazione sull'attendibilità di un testimone ha ad oggetto il contenuto della dichiarazione resa e non può essere aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne "ex ante" la capacità a testimoniare”.
4. Con il quarto motivo di gravame l'appellante si duole, infine, della mancata ammissione delle ulteriori richieste istruttorie e, in particolare, della mancata ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società e della mancata escussione degli altri testimoni indicati in ricorso.
Assume che il giudice ha contraddittoriamente reputato la domanda proposta sprovvista di supporto probatorio ma al contempo disatteso le istanze istruttorie.
5. L'appello è fondato solo nei limiti e per le ragioni che seguono.
6. È anzitutto infondato il primo motivo (nullità insanabile della sentenza perché non sottoscritta con firma digitale).
Ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 5, c.p.c., la sentenza, com'è noto, deve contenere “la sottoscrizione del giudice” a garanzia della riconoscibilità del provvedimento e della provenienza dello stesso;
l'art. 161, comma 2, c.p.c. sancisce la nullità insanabile - o l'inesistenza - delle sentenze sprovviste del suddetto requisito.
Nella specie, contrariamente a quanto sostenuto dALappellante, la sentenza impugnata non è stata redatta in formato elettronico bensì in formato cartaceo e il giudice di primo grado ha apposto la firma autografa in calce alla stessa;
firma che, certamente, garantisce l'identificabilità dell'autore e, quindi, la provenienza del provvedimento.
Privo di pregio risulta, quindi, il riferimento alla sentenza n. 22871/2015, con cui la Corte di cassazione, lungi dALenunciare il principio secondo cui la mancanza di sottoscrizione digitale della sentenza comporterebbe la nullità insanabile del provvedimento, ha piuttosto affermato l'equiparabilità - per via legislativa - della sottoscrizione digitale a quella autografa.
7. I restanti motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati nei termini che seguono.
7.1 È pacifico tra le parti, oltre che documentalmente provato, che il lavoratore sia stato assunto dALodierna appellata dapprima a tempo determinato e parziale (per il periodo dal 5.02.2014 al 31.08.2014) e indi part- time a tempo indeterminato (dal 17.06.2017 al 6.09.2018).
L'appellante assume, di contro, di aver lavorato alle dipendenze della società, senza soluzione di continuità, dal 23.01.2013 al 6.09.2018 e di aver osservato, per tutta la durata del rapporto di lavoro, un orario di lavoro diverso da quello contrattualmente pattuito.
7.2 A eccezione che per il periodo lavorato anche dal teste nuovamente escusso in questo grado (v. infra), per il rimante periodo non è stata invero acquisita alcuna idonea prova (parte appellante ha peraltro rinunciato a un ulteriore teste: cfr. verbale di udienza del 15 aprile 2025) in ordine a orari e mansioni o al lavoro asseritamente svolto nel periodo non regolarizzato, nonché in ordine alla dedotta ininterrotta continuità del rapporto. A tal riguardo, infatti, come già evidenziato dal Tribunale, non è certamente utile la dichiarazione resa dalla teste non avendo ella lavorato negli stessi periodi del Testimone_1
(ma, solo per pochi mesi, in anni diversi: “2009/2010”), la quale ha Pt_1
riferito circostanze di cui non aveva cognizione diretta.
7.3 Viceversa, alla luce delle dichiarazioni rese dal teste Testimone_2
(in primo e in secondo grado), può ritenersi provato che l'appellante, nel periodo da febbraio 2017 al 6 settembre 2018, svolgendo le incontestate mansioni di cameriere, aveva osservato un orario lavorativo, dal martedì alla domenica, dalle 10.30 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 24.00 (cfr. anche ricorso introduttivo della lite). Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la valutazione sull'attendibilità del teste - che va distinta dalla incapacità a testimoniare, la quale, com'è noto, dipende dalla presenza di un interesse giuridico, e non di mero fatto, che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio - afferisce alla veridicità della deposizione, che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali e ai rapporti con le parti).
Nella specie, le dichiarazioni del teste - per un periodo collega di lavoro dell'appellante e dunque a conoscenza diretta dei fatti - appaiono senz'altro precise e circostanziate, di tal che la mera pendenza di una controversia nei confronti dell'appellata non appare idonea, di per sé e in assenza di specifiche allegazioni in ordine ALeventuale interesse del teste a un determinato esito della lite, a scalfirne l'attendibilità.
7.4 Quanto alla retribuzione percepita dal lavoratore, in assenza di prova (a carico di parte datoriale) del versamento di una retribuzione maggiore, non può che tenersi conto della retribuzione percepita indicata in ricorso (euro 250,00 settimanali sino al mese di settembre 2017 e, successivamente, euro 270,00 settimanali).
7.5 È stato pertanto conferito mandato al CTU di calcolare quanto spettante ALappellante per differenze retributive, ivi compresi i ratei di 13^ e 14^ mensilità, nonché per compenso per lavoro straordinario, indennità sostitutiva delle ferie non godute (tenuto conto del mancato assolvimento del relativo onere probatorio, a carico di parte datoriale) e TFR, avuto riguardo alle previsioni del CCNL Turismo e Commercio vigente ratione temporis, detratto quanto già percepito anche a titolo di TFR.
Apparendo immuni da evidenti errori di calcolo i conteggi espletati dal CTU
e condivisa dal collegio la relazione di consulenza (da intendersi qui integralmente richiamata), redatta in conformità al mandato ricevuto con la precisazione di cui infra, la società appellata va pertanto condannata al pagamento in favore del lavoratore della complessiva somma lorda di euro
35.874,19 per differenze retributive, ivi compresi i ratei di 13^ e 14^ mensilità, compenso per lavoro straordinario anche festivo e domenicale, indennità sostitutiva delle ferie non godute e differenza per TFR, oltre interessi legali sugli importi annualmente rivalutati dalla scadenza dei singoli crediti ALeffettivo soddisfo.
Contrariamente a quanto opinato dal CTU (cfr. relazione pag. 3) e in conformità a quanto disposto con l'ordinanza collegiale di conferimento del mandato peritale, va infatti detratta dALimporto complessivo calcolato dALausiliario la somma di euro 472,51, già ottenuta dal lavoratore con il decreto ingiuntivo n. 4037/2018 (cfr. ricorso di primo grado, pag. 4 e all. n. 14)
8. Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore effettivo della controversia e dell'attività difensiva svolta e da versare ALIO in ragione dell'ammissione del lavoratore al patrocinio a spese dello Stato in entrambi i gradi, seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, separatamente liquidate, vanno definitivamente poste a carico di parte appellata.
P. Q. M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando: accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna parte appellata al pagamento in favore dell'appellante, per i titoli di cui in motivazione, della complessiva somma lorda di euro 35.874,19, oltre interessi legali sugli importi annualmente rivalutati dalla scadenza dei singoli crediti ALeffettivo soddisfo;
condanna parte appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi - da versarsi ALIO -, che liquida in euro 3.809,00 per il primo grado e in euro 4.496,00 per il presente, oltre rimborso spese forfetarie (15%), CPA e IVA;
pone definitivamente a carico dell'appellata le spese di CTU, separatamente liquidate.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione
Lavoro, ALesito dell'udienza del 9 ottobre 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa LV SE