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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/08/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 97/2023
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 19.06.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Federico Bottazzoli, presso il cui studio sito in Cecina (LI), Piazza della Libertà, 37, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui uffici siti in Firenze, alla Via degli Arazzieri n. 4, è legalmente domiciliato
RESISTENTE
E
(C.F./P.I.: , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 suo legale rappresentante pro tempore, contumace
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 19.6.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.1.2023, ha chiesto il riconoscimento Parte_1 dello status di vittima del dovere di cui alla L. 266/2005 e dei relativi benefici assistenziali previsti dalla legge. Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che: a) in data 17.01.2000, mentre svolgeva attività di servizio nell'espletamento delle funzioni di istituto, a seguito di una violenta colluttazione, riportava diverse lesioni ed in particolare, un trauma distorsivo spalla sinistra operato in artroscopia con limitazione algo disfunzionale spalla sinistra;
b) a seguito di tale evento, la CMO di LIVORNO, con verbale modello n. 6176 del Pt_2
28.09.2004 aveva riconosciuto la causa di servizio per la lesione "Esiti trauma distorsivo spalla sinistra operato in artroscopia con limitazione algo disfunzionale spalla sinistra" come infermità ascrivibile alla tabella B massima;
c) in data 9.2.2009 il aveva riconosciuto la causa di servizio dell'infermità Controparte_1 di cui sopra con decreto n. 0368/09 R del 09.02.2009;
d) il ricorrente aveva presentato istanza di riconoscimento come vittima del dovere, con domanda inoltrata il 5.6.2018, ma il , in data 26.03.2020, aveva negato la Controparte_1 concessione di quanto richiesto per avvenuta prescrizione del diritto;
e) si era pertanto nuovamente sottoposto a visita medico legale, in data 18.10.2022, in esito alla quale lo stesso aveva ottenuto il riconoscimento di otto punti di invalidità totale, giorni 70 di invalidità temporanea parziale e 50 giorni di invalidità temporanea totale;
f) aveva diritto, pertanto, oltre che al riconoscimento dello status di vittima del dovere, anche al beneficio della speciale elargizione ex art 5 comma 1 e 5 della legge 206/2004;
g) inoltre, avrebbero dovuto essergli riconosciute gli ulteriori benefici: “l'esenzione dal ticket per prestazioni sanitarie, ex art. 4 comma 1 lettera a) n.2; il riconoscimento di assistenza psicologica a carico dello Stato ex art. 4 comma 1 lettera c) n.2; il beneficio dell'esenzione dell'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta ex art. 4 comma 1 lettera c) n.3; il diritto al collocamento obbligatorio a favore delle vittime, nonchè del coniuge, dei figli e dei fratelli conviventi a carico di superstiti ex art. 1 comma 2 legge n. 407/1998 e borse di studio esenti imposizione fiscale a favore delle vittime, dei figli
e degli orfani, per ogni anno di scuola elementare, secondaria e di corso universitario ex art.
4 Legge n. 407/1998”.
1.1. Con memoria depositata il 2.11.2023, si è costituito il , il quale si Controparte_1
è opposto all'accoglimento del ricorso, eccependo:
a) in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva del Controparte_2
[...]
b) la prescrizione del diritto al riconoscimento della qualità di vittima del dovere e al conseguimento dei relativi benefici;
c) l'infondatezza nel merito della pretesa;
d) in subordine, il divieto di cumulo tra la speciale elargizione e gli importi erogati rispettivamente a titolo di risarcimento del danno e di provvidenza pubblica, in ragione dei medesimi fatti con espressa riserva di decurtare dall'importo stabilito con sentenza, quanto già percepito dallo stesso, a qualsiasi titolo anche in via stragiudiziale.
2. Ciò premesso, il ricorso deve essere accolto, nei limiti di seguito esposti.
2.1. In via preliminare, si deve prendere atto della rinuncia all'azione nei confronti del
[...]
, sicché deve essere dichiarata la cessata materia del contendere verso Controparte_2 tale resistente.
2.2. Il ha eccepito la prescrizione del diritto al riconoscimento della qualifica di Controparte_1 vittima del dovere, le cui condizioni sono stabilite dall'art. 1, commi 563 e 564, della L. 266/2005, nonché, dei relativi benefici richiamanti nell'art. 4 del D.P.R. 243/2006.
Sul punto si è recentemente espressa la Suprema Corte, la quale, con argomentazioni richiamate in tale sede anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha precisato che la condizione di vittima del dovere ha natura di status e che da tale affermazione si desume l'imprescrittibilità dell'azione volta a detto accertamento, sottolineando, per converso, che si prescrivono, invece, tutti i benefici economici, previdenziali ed assistenziali, che trovano origine e presupposto in detta condizione (così, Cass. civ.,
n. 17440/2022).
Pertanto, mentre è imprescrittibile l'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere, la stessa valutazione non vale per i benefici economici che in tale qualità trovano il loro presupposto.
Più nello specifico, deve rilevarsi come, ancorché non siano stati oggetto della domanda, sono soggetti al limite della prescrizione i ratei del diritto all'assegno mensile vitalizio ex art. 2, L. 407/1998
e quelli riferiti all'assegno mensile vitalizio ex art. 5, comma 3, I. n. 206/2004. La prescrizione decennale dei ratei in questi casi, avendo ad oggetto delle prestazioni periodiche, va computata a ritroso dalla data della domanda proposta in via amministrativa.
Soggiace ai limiti della prescrizione decennale anche il diritto al rimborso per l'assistenza psicologica a carico dello Stato di cui all'articolo 6, comma 2, della legge n. 206/2004 cit., per l'esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria ex art. 15, della legge n. 302/1990; per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali classificati in classe "C", ex art. 1 della Legge 203/2000, per le borse di studio, di cui all'articolo 4 legge 23 novembre 1998, n. 407 e per l'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché per l'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta, di cui all'articolo 8 legge 3 agosto 2004, n. 206.
Si prescrive per intero, invece, il diritto alla speciale elargizione di cui all'art. 5 comma 1, L. 302/1990
e L. 206/2004, poiché si tratta di una prestazione una tantum di carattere non periodico (così, Corte di Appello di Firenze, sentenza n. 87/2024). 2.3. Con riguardo al dies a quo della prescrizione, si evidenzia che l'art. 2935 c.c. dispone che il relativo termine decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Alla luce di tale norma, con riferimento alla speciale elargizione per i fatti antecedenti alla L. 266/2005, la prescrizione decorre dal 23.8.2006, ossia dalla data in cui è entrato in vigore il regolamento D.P.R. 243/2006, che ha disciplinato i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze di cui alla legge richiamata, in quanto è questo il momento dal quale il titolare avrebbe potuto rivendicare i relativi benefici economici. Per i fatti avvenuti successivamente all'entrata in vigore regolamento D.P.R.
243/2006, invece, avuto riguardo a tutti i benefici economici derivanti dal riconoscimento dello status di vittima del dovere, la prescrizione decorre dalla data in cui essi si sono verificati, ovvero dalla data di presentazione della relativa domanda in via amministrativa (così, Cass. civ., 2658/2025).
Si precisa che il termine prescrizionale da applicare ai benefici in esame è quello ordinario decennale, stabilito dall'articolo 2946 c.c., trattandosi di prestazioni di natura previdenziale o assistenziale (cfr
Cass. civ., n. 18309/20) e posto che la legge non prevede termini differenti.
2.4. Di conseguenza, risulta parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione riferita ai benefici economici, che devono ritenersi prescritti nei limiti del termine decennale anteriore alla data di presentazione della relativa domanda avanzata in via amministrativa, ovvero dal 5.6.2018, mentre è infondata l'eccezione di prescrizione inerente al riconoscimento dello status di vittima del dovere, in quanto imprescrittibile.
2.5. Deve volgersi all'esame dei presupposti di configurabilità dello status di vittima del dovere, tipizzati dall'art. 1, commi 563 e 564, della L. 266/2005, dal cui riconoscimento derivano l'insieme dei benefici previsti dalla legge.
Nel dettaglio, il comma 563 dell'art. 1 della L. 266/2005 nel definire la categoria in esame, stabilisce che: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980,
n. 466, e in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità”. Il successivo comma 564 amplia i soggetti a cui deve essere riconosciuta tale qualificazione, prevedendo che: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
La Suprema Corte di Cassazione, le cui motivazioni devono in tale sede essere richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c, ha chiarito che “il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle vittime del dovere… con due diverse disposizioni della I. n. 266/2005, all'art. 1, rispettivamente commi 563 e 564, individuando, nel comma 563, talune attività che, ritenute dalla legge pericolose, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
elencando, nel comma 564, i 'soggetti equiparati', ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività - enumerate nelle lettere dalla a) alla f) sopra richiamate - che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali. Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, ai sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma mediante la formulazione di una fattispecie aperta che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura” (così, Cass. civ., n. 6214/22).
Pertanto, per integrare i requisiti di cui al comma 563 cit. è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità, oppure, nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali. Per le ipotesi previste dal successivo comma 564, invece, è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari.
La normativa di riferimento è stata prevista al fine di apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere, svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così, Cass. n. 29204/2021).
2.6. Ricostruita la normativa e la giurisprudenza di riferimento, deve affermarsi che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Dalla documentazione depositata si evince che il ricorrente, in data 17.1.2000, veniva aggredito a calci e pugni, unitamente ad un collega, nel tentativo di impedire la fuga di tre sospettati poi tratti in arresto.
Ciò posto, il ricorrente appare rientrare tra le categorie previste dal comma 563 dell'art. 1 della L.
266/2005, avendo dato prova di aver subito un'invalidità permanente nell'attività di contrasto alla criminalità. Nello specifico, l'esistenza dell'invalidità permanente, oltre che dalla CTU svolta in corso di causa, si evince documentalmente dal decreto n. 0368/09 R del 9.2.2009, emesso dal
[...]
, con cui è stata riconosciuta la causa di servizio al ricorrente. CP_1
2.7. Per le ragioni esposte, possono essere riconosciuti al ricorrente solo in parte i benefici economici previsti per le vittime del dovere, tenuto conto della prescrizione decennale dei ratei già maturata sino al 5.6.2008, ovvero nel termine decennale antecedente alla proposizione della domanda in via amministrativa.
Invece, non può essere riconosciuto il diritto alla speciale elargizione di cui all'art. 5 comma 1 della
L. 302/1990 e L. 206/2004, in quanto il 23.08.2016 è maturata la prescrizione del diritto, trattandosi di fatti avvenuti antecedentemente alla L. 266/2005, mentre la richiesta è stata formulata il 5.6.2018.
Il diritto all'assegno mensile vitalizio ex art. 2, L. 407/1998 ed all'assegno mensile vitalizio ex art. 5, comma 3, I. n. 206/2004, non sono stati oggetto del ricorso ed inoltre non avrebbero potuto essere riconosciuti, in quanto sia dalla relazione tecnica di parte che dalla CTU è risultato un danno complessivo inferiore a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti per l'erogazione dei benefici, ossia un quarto della capacità lavorativa.
Devono ritenersi spettare invece, gli altri benefici conseguenti al riconoscimento dello status di vittima del dovere di cui alla lettera g) del punto 1) che precede, con il limite della prescrizione decennale già maturata alla data del 5.6.2008.
3. Le spese di lite possono essere compensate per la parziale soccombenza, mentre le spese di CTU possono essere poste in capo alle parti in ragione della metà per ciascuna.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda proposta nei confronti del
; Controparte_2 dichiara che ha diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere Parte_1 ed ai conseguenti benefici, di cui alla g) del punto 1) della parte motiva, dovuti per legge con il limite della prescrizione decennale maturata alla data del 5.6.2008; dichiara la prescrizione del diritto alla speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, della L.
302/1990 e L. 206/2004; compensa le spese di lite;
pone le spese per la CTU definitivamente in capo alla parte ricorrente ed al
[...]
in ragione della metà per ciascuno. CP_1
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 97/2023
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 19.06.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Federico Bottazzoli, presso il cui studio sito in Cecina (LI), Piazza della Libertà, 37, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui uffici siti in Firenze, alla Via degli Arazzieri n. 4, è legalmente domiciliato
RESISTENTE
E
(C.F./P.I.: , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 suo legale rappresentante pro tempore, contumace
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 19.6.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.1.2023, ha chiesto il riconoscimento Parte_1 dello status di vittima del dovere di cui alla L. 266/2005 e dei relativi benefici assistenziali previsti dalla legge. Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che: a) in data 17.01.2000, mentre svolgeva attività di servizio nell'espletamento delle funzioni di istituto, a seguito di una violenta colluttazione, riportava diverse lesioni ed in particolare, un trauma distorsivo spalla sinistra operato in artroscopia con limitazione algo disfunzionale spalla sinistra;
b) a seguito di tale evento, la CMO di LIVORNO, con verbale modello n. 6176 del Pt_2
28.09.2004 aveva riconosciuto la causa di servizio per la lesione "Esiti trauma distorsivo spalla sinistra operato in artroscopia con limitazione algo disfunzionale spalla sinistra" come infermità ascrivibile alla tabella B massima;
c) in data 9.2.2009 il aveva riconosciuto la causa di servizio dell'infermità Controparte_1 di cui sopra con decreto n. 0368/09 R del 09.02.2009;
d) il ricorrente aveva presentato istanza di riconoscimento come vittima del dovere, con domanda inoltrata il 5.6.2018, ma il , in data 26.03.2020, aveva negato la Controparte_1 concessione di quanto richiesto per avvenuta prescrizione del diritto;
e) si era pertanto nuovamente sottoposto a visita medico legale, in data 18.10.2022, in esito alla quale lo stesso aveva ottenuto il riconoscimento di otto punti di invalidità totale, giorni 70 di invalidità temporanea parziale e 50 giorni di invalidità temporanea totale;
f) aveva diritto, pertanto, oltre che al riconoscimento dello status di vittima del dovere, anche al beneficio della speciale elargizione ex art 5 comma 1 e 5 della legge 206/2004;
g) inoltre, avrebbero dovuto essergli riconosciute gli ulteriori benefici: “l'esenzione dal ticket per prestazioni sanitarie, ex art. 4 comma 1 lettera a) n.2; il riconoscimento di assistenza psicologica a carico dello Stato ex art. 4 comma 1 lettera c) n.2; il beneficio dell'esenzione dell'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta ex art. 4 comma 1 lettera c) n.3; il diritto al collocamento obbligatorio a favore delle vittime, nonchè del coniuge, dei figli e dei fratelli conviventi a carico di superstiti ex art. 1 comma 2 legge n. 407/1998 e borse di studio esenti imposizione fiscale a favore delle vittime, dei figli
e degli orfani, per ogni anno di scuola elementare, secondaria e di corso universitario ex art.
4 Legge n. 407/1998”.
1.1. Con memoria depositata il 2.11.2023, si è costituito il , il quale si Controparte_1
è opposto all'accoglimento del ricorso, eccependo:
a) in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva del Controparte_2
[...]
b) la prescrizione del diritto al riconoscimento della qualità di vittima del dovere e al conseguimento dei relativi benefici;
c) l'infondatezza nel merito della pretesa;
d) in subordine, il divieto di cumulo tra la speciale elargizione e gli importi erogati rispettivamente a titolo di risarcimento del danno e di provvidenza pubblica, in ragione dei medesimi fatti con espressa riserva di decurtare dall'importo stabilito con sentenza, quanto già percepito dallo stesso, a qualsiasi titolo anche in via stragiudiziale.
2. Ciò premesso, il ricorso deve essere accolto, nei limiti di seguito esposti.
2.1. In via preliminare, si deve prendere atto della rinuncia all'azione nei confronti del
[...]
, sicché deve essere dichiarata la cessata materia del contendere verso Controparte_2 tale resistente.
2.2. Il ha eccepito la prescrizione del diritto al riconoscimento della qualifica di Controparte_1 vittima del dovere, le cui condizioni sono stabilite dall'art. 1, commi 563 e 564, della L. 266/2005, nonché, dei relativi benefici richiamanti nell'art. 4 del D.P.R. 243/2006.
Sul punto si è recentemente espressa la Suprema Corte, la quale, con argomentazioni richiamate in tale sede anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha precisato che la condizione di vittima del dovere ha natura di status e che da tale affermazione si desume l'imprescrittibilità dell'azione volta a detto accertamento, sottolineando, per converso, che si prescrivono, invece, tutti i benefici economici, previdenziali ed assistenziali, che trovano origine e presupposto in detta condizione (così, Cass. civ.,
n. 17440/2022).
Pertanto, mentre è imprescrittibile l'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere, la stessa valutazione non vale per i benefici economici che in tale qualità trovano il loro presupposto.
Più nello specifico, deve rilevarsi come, ancorché non siano stati oggetto della domanda, sono soggetti al limite della prescrizione i ratei del diritto all'assegno mensile vitalizio ex art. 2, L. 407/1998
e quelli riferiti all'assegno mensile vitalizio ex art. 5, comma 3, I. n. 206/2004. La prescrizione decennale dei ratei in questi casi, avendo ad oggetto delle prestazioni periodiche, va computata a ritroso dalla data della domanda proposta in via amministrativa.
Soggiace ai limiti della prescrizione decennale anche il diritto al rimborso per l'assistenza psicologica a carico dello Stato di cui all'articolo 6, comma 2, della legge n. 206/2004 cit., per l'esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria ex art. 15, della legge n. 302/1990; per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali classificati in classe "C", ex art. 1 della Legge 203/2000, per le borse di studio, di cui all'articolo 4 legge 23 novembre 1998, n. 407 e per l'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché per l'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta, di cui all'articolo 8 legge 3 agosto 2004, n. 206.
Si prescrive per intero, invece, il diritto alla speciale elargizione di cui all'art. 5 comma 1, L. 302/1990
e L. 206/2004, poiché si tratta di una prestazione una tantum di carattere non periodico (così, Corte di Appello di Firenze, sentenza n. 87/2024). 2.3. Con riguardo al dies a quo della prescrizione, si evidenzia che l'art. 2935 c.c. dispone che il relativo termine decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Alla luce di tale norma, con riferimento alla speciale elargizione per i fatti antecedenti alla L. 266/2005, la prescrizione decorre dal 23.8.2006, ossia dalla data in cui è entrato in vigore il regolamento D.P.R. 243/2006, che ha disciplinato i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze di cui alla legge richiamata, in quanto è questo il momento dal quale il titolare avrebbe potuto rivendicare i relativi benefici economici. Per i fatti avvenuti successivamente all'entrata in vigore regolamento D.P.R.
243/2006, invece, avuto riguardo a tutti i benefici economici derivanti dal riconoscimento dello status di vittima del dovere, la prescrizione decorre dalla data in cui essi si sono verificati, ovvero dalla data di presentazione della relativa domanda in via amministrativa (così, Cass. civ., 2658/2025).
Si precisa che il termine prescrizionale da applicare ai benefici in esame è quello ordinario decennale, stabilito dall'articolo 2946 c.c., trattandosi di prestazioni di natura previdenziale o assistenziale (cfr
Cass. civ., n. 18309/20) e posto che la legge non prevede termini differenti.
2.4. Di conseguenza, risulta parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione riferita ai benefici economici, che devono ritenersi prescritti nei limiti del termine decennale anteriore alla data di presentazione della relativa domanda avanzata in via amministrativa, ovvero dal 5.6.2018, mentre è infondata l'eccezione di prescrizione inerente al riconoscimento dello status di vittima del dovere, in quanto imprescrittibile.
2.5. Deve volgersi all'esame dei presupposti di configurabilità dello status di vittima del dovere, tipizzati dall'art. 1, commi 563 e 564, della L. 266/2005, dal cui riconoscimento derivano l'insieme dei benefici previsti dalla legge.
Nel dettaglio, il comma 563 dell'art. 1 della L. 266/2005 nel definire la categoria in esame, stabilisce che: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980,
n. 466, e in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità”. Il successivo comma 564 amplia i soggetti a cui deve essere riconosciuta tale qualificazione, prevedendo che: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
La Suprema Corte di Cassazione, le cui motivazioni devono in tale sede essere richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c, ha chiarito che “il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle vittime del dovere… con due diverse disposizioni della I. n. 266/2005, all'art. 1, rispettivamente commi 563 e 564, individuando, nel comma 563, talune attività che, ritenute dalla legge pericolose, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
elencando, nel comma 564, i 'soggetti equiparati', ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività - enumerate nelle lettere dalla a) alla f) sopra richiamate - che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali. Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, ai sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma mediante la formulazione di una fattispecie aperta che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura” (così, Cass. civ., n. 6214/22).
Pertanto, per integrare i requisiti di cui al comma 563 cit. è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità, oppure, nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali. Per le ipotesi previste dal successivo comma 564, invece, è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari.
La normativa di riferimento è stata prevista al fine di apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere, svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così, Cass. n. 29204/2021).
2.6. Ricostruita la normativa e la giurisprudenza di riferimento, deve affermarsi che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Dalla documentazione depositata si evince che il ricorrente, in data 17.1.2000, veniva aggredito a calci e pugni, unitamente ad un collega, nel tentativo di impedire la fuga di tre sospettati poi tratti in arresto.
Ciò posto, il ricorrente appare rientrare tra le categorie previste dal comma 563 dell'art. 1 della L.
266/2005, avendo dato prova di aver subito un'invalidità permanente nell'attività di contrasto alla criminalità. Nello specifico, l'esistenza dell'invalidità permanente, oltre che dalla CTU svolta in corso di causa, si evince documentalmente dal decreto n. 0368/09 R del 9.2.2009, emesso dal
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, con cui è stata riconosciuta la causa di servizio al ricorrente. CP_1
2.7. Per le ragioni esposte, possono essere riconosciuti al ricorrente solo in parte i benefici economici previsti per le vittime del dovere, tenuto conto della prescrizione decennale dei ratei già maturata sino al 5.6.2008, ovvero nel termine decennale antecedente alla proposizione della domanda in via amministrativa.
Invece, non può essere riconosciuto il diritto alla speciale elargizione di cui all'art. 5 comma 1 della
L. 302/1990 e L. 206/2004, in quanto il 23.08.2016 è maturata la prescrizione del diritto, trattandosi di fatti avvenuti antecedentemente alla L. 266/2005, mentre la richiesta è stata formulata il 5.6.2018.
Il diritto all'assegno mensile vitalizio ex art. 2, L. 407/1998 ed all'assegno mensile vitalizio ex art. 5, comma 3, I. n. 206/2004, non sono stati oggetto del ricorso ed inoltre non avrebbero potuto essere riconosciuti, in quanto sia dalla relazione tecnica di parte che dalla CTU è risultato un danno complessivo inferiore a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti per l'erogazione dei benefici, ossia un quarto della capacità lavorativa.
Devono ritenersi spettare invece, gli altri benefici conseguenti al riconoscimento dello status di vittima del dovere di cui alla lettera g) del punto 1) che precede, con il limite della prescrizione decennale già maturata alla data del 5.6.2008.
3. Le spese di lite possono essere compensate per la parziale soccombenza, mentre le spese di CTU possono essere poste in capo alle parti in ragione della metà per ciascuna.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda proposta nei confronti del
; Controparte_2 dichiara che ha diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere Parte_1 ed ai conseguenti benefici, di cui alla g) del punto 1) della parte motiva, dovuti per legge con il limite della prescrizione decennale maturata alla data del 5.6.2008; dichiara la prescrizione del diritto alla speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, della L.
302/1990 e L. 206/2004; compensa le spese di lite;
pone le spese per la CTU definitivamente in capo alla parte ricorrente ed al
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in ragione della metà per ciascuno. CP_1
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli