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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/03/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4852/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice rel.ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4852/2020 R.G., promossa da
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03/07/1981 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in SIRACUSA,
VIA M. CARABELLI N. 15/A, presso lo studio dell'avv. GALLARO MICHELE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore
Contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], P_ C.F._2
elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE SANTA PANAGIA N. 136/R, presso lo studio dell'avv. ANTONIO LO IACONO, che lo rappresenta e difesa per procura in atti;
- convenuta con l'intervento del pubblico ministero;
pagina 1 di 6 posta in decisione all'esito dell'udienza del 25.2.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso, depositato in data 13/11/2020 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito alla moglie P_
, sposata a SIRACUSA il 19/02/2013 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile
[...]
del Comune di SIRACUSA anno 2013, n. 25, Parte II, Serie C). A sostegno della domanda di addebito il ricorrente allegava la violazione del dovere di fedeltà da parte della moglie, che avrebbe intrapreso una relazione con un altro uomo in costanza di matrimonio.
Chiedeva, altresì, di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori (19.9.2012) e Per_1
(21.9.2016), con collocamento degli stessi presso la madre e regolamentazione del Per_2
diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, rendendosi disponibile a contribuire al mantenimento di entrambi i figli nella misura mensile stabilita dal Tribunale.
Con comparsa depositata in data 10.5.2021 si costituiva in giudizio P_ aderendo alla domanda di separazione svolta dal ricorrente, ma chiedendone l'addebito a quest'ultimo; chiedeva, altresì, di disporre l'affidamento esclusivo in favore della stessa dei due figli minori, con collocamento presso se stessa e regolamentazione del diritto di visita paterno, nonché di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di € 500,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi.
All'udienza del 18.5.2021 le parti comparivano personalmente innanzi al Presidente che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e con ordinanza riservata adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti di sua competenza affidando i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, regolamentando il diritto di visita paterno secondo le modalità indicare in ordinanza e ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori nella misura mensile di € 300,00, oltre al pagamento del 50%
pagina 2 di 6 delle spese straordinarie necessarie per gli stessi. Nominava, quindi, il Giudice Istruttore e fissava l'udienza del 20.1.2022 per la comparizione delle parti e la trattazione della causa.
Con il deposito degli scritti integrativi, parte resistente insisteva nelle domande originarie.
All'udienza del 20.1.2022 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto,
c.p.c. e, depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 20.6.2024 i procuratori delle parti chiedevano un rinvio per il tentativo di bonario componimento.
Alla successiva udienza del 15.01.2025 i difensori delle parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, consistente nel confermare l'ordinanza Presidenziale e nel rimettere la querela sporta dalla nei confronti del P_
, con relativa accettazione, e precisamente: Pt_1
- affidare i figli a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, nella abitazione presso cui gli stessi attualmente con la stessa risiedono;
- stabilisce che il padre possa vederli e tenerli con sé in base a liberi accordi tra le parti ovvero, in mancanza di accordi, alle condizioni di cui appresso: due pomeriggi settimanali feriali (martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 20), compatibilmente con le esigenze di studio e di svago, dei ragazzi) , e alternativamente ogni week-end (sabato e domenica, con eventuale pernottamento) e per un periodo di trenta giorni complessivi e frazionabili durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive;
- porre a carico di il mantenimento dei figli minori versando alla Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno complessivo di € 300,00 ( euro 150,00 P_
per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, con decorrenza dalla data della domanda. dispone che il padre provveda al pagamento del 50% delle eventuali spese straordinarie da sostenere per i figli.
- la sig.ra si impegna, entro e non oltre giorni tre dalla presente, a rimettere ogni P_
querela sporta nei confronti del sig. , il quale accetta;
Pt_1
- le parti rilasciano il reciproco consenso al rilascio del passaporto in favore dei minori.
- le spese di lite si intendono interamente compensate tra le parti;
- i rispettivi difensori sottoscrivono il presente atto per autentica delle firme e per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della legge professionale forense
pagina 3 di 6 - le parti hanno già definito ogni rapporto economico e patrimoniale pregresso, e dichiarano di non avere altro a pretendere ad alcun titolo l'uno dall'altra in ragione del matrimonio e/o della separazione, e di rinunciare a qualsivoglia ulteriore diritto e/o pretesa derivante dalla separazione: le parti rinunciano ai termini di impugnazione e si impegnano a depositare ricorso per divorzio congiunto alle medesime condizioni.
All'udienza del 25.2.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti, quindi, autorizzati dal Giudice, precisavano congiuntamente le conclusioni chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. attesa la rinuncia delle parti, e venivano acquisite le conclusioni del
Pubblico Ministero (visto del 28.5.2021).
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
E' incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune allegazione sul punto. La situazione personale della coppia rende evidente che nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile. Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Le domande reciproche di addebito devono intendersi entrambe rinunciate, non essendo state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni ed atteso l'accordo raggiunto tra le parti.
Il Tribunale prende, altresì, atto della rimessione della querela sporta dalla nei P_
confronti del e della relativa accettazione. Pt_1
La responsabilità genitoriale
Le conclusioni congiunte delle parti possono, ad avviso del Collegio, essere accolte, in quanto del tutto rispondenti all'interesse dei minori e idonei a garantire ai figli il diritto ad un'effettiva bigenitorialità, assicurando idonei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, rispettosi delle esigenze e dell'età degli stessi.
pagina 4 di 6 Può, pertanto, disporsi l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
prevedendo il collocamento presso la madre e regolamentando la frequentazione padre-figli come sopra meglio indicato, essendo tale regolamentazione quella già efficacemente attuata tra le parti.
Le statuizioni economiche
Anche l'accordo complessivamente raggiunto dalle parti sulle questioni economiche e, in particolare, sulla misura del contributo del genitore non collocatario al mantenimento dei figli deve ritenersi rispondente all'interesse della prole, nonché adeguato e proporzionato alla situazione economico reddituale dei genitori, così come valutata dagli stessi.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto e il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi e , sposati a SIRACUSA il Parte_1 P_
19/02/2013 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di
SIRACUSA anno 2013, n. 25, Parte II, Serie C), alle condizioni sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
2. compensa tra le parti le spese di lite;
3. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
4. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRACUSA perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del
27/02/2025.
pagina 5 di 6 IL GIUDICE REL. EST IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice rel.ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4852/2020 R.G., promossa da
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03/07/1981 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in SIRACUSA,
VIA M. CARABELLI N. 15/A, presso lo studio dell'avv. GALLARO MICHELE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore
Contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], P_ C.F._2
elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE SANTA PANAGIA N. 136/R, presso lo studio dell'avv. ANTONIO LO IACONO, che lo rappresenta e difesa per procura in atti;
- convenuta con l'intervento del pubblico ministero;
pagina 1 di 6 posta in decisione all'esito dell'udienza del 25.2.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso, depositato in data 13/11/2020 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito alla moglie P_
, sposata a SIRACUSA il 19/02/2013 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile
[...]
del Comune di SIRACUSA anno 2013, n. 25, Parte II, Serie C). A sostegno della domanda di addebito il ricorrente allegava la violazione del dovere di fedeltà da parte della moglie, che avrebbe intrapreso una relazione con un altro uomo in costanza di matrimonio.
Chiedeva, altresì, di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori (19.9.2012) e Per_1
(21.9.2016), con collocamento degli stessi presso la madre e regolamentazione del Per_2
diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, rendendosi disponibile a contribuire al mantenimento di entrambi i figli nella misura mensile stabilita dal Tribunale.
Con comparsa depositata in data 10.5.2021 si costituiva in giudizio P_ aderendo alla domanda di separazione svolta dal ricorrente, ma chiedendone l'addebito a quest'ultimo; chiedeva, altresì, di disporre l'affidamento esclusivo in favore della stessa dei due figli minori, con collocamento presso se stessa e regolamentazione del diritto di visita paterno, nonché di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di € 500,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi.
All'udienza del 18.5.2021 le parti comparivano personalmente innanzi al Presidente che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e con ordinanza riservata adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti di sua competenza affidando i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, regolamentando il diritto di visita paterno secondo le modalità indicare in ordinanza e ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori nella misura mensile di € 300,00, oltre al pagamento del 50%
pagina 2 di 6 delle spese straordinarie necessarie per gli stessi. Nominava, quindi, il Giudice Istruttore e fissava l'udienza del 20.1.2022 per la comparizione delle parti e la trattazione della causa.
Con il deposito degli scritti integrativi, parte resistente insisteva nelle domande originarie.
All'udienza del 20.1.2022 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto,
c.p.c. e, depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 20.6.2024 i procuratori delle parti chiedevano un rinvio per il tentativo di bonario componimento.
Alla successiva udienza del 15.01.2025 i difensori delle parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, consistente nel confermare l'ordinanza Presidenziale e nel rimettere la querela sporta dalla nei confronti del P_
, con relativa accettazione, e precisamente: Pt_1
- affidare i figli a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, nella abitazione presso cui gli stessi attualmente con la stessa risiedono;
- stabilisce che il padre possa vederli e tenerli con sé in base a liberi accordi tra le parti ovvero, in mancanza di accordi, alle condizioni di cui appresso: due pomeriggi settimanali feriali (martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 20), compatibilmente con le esigenze di studio e di svago, dei ragazzi) , e alternativamente ogni week-end (sabato e domenica, con eventuale pernottamento) e per un periodo di trenta giorni complessivi e frazionabili durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive;
- porre a carico di il mantenimento dei figli minori versando alla Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno complessivo di € 300,00 ( euro 150,00 P_
per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, con decorrenza dalla data della domanda. dispone che il padre provveda al pagamento del 50% delle eventuali spese straordinarie da sostenere per i figli.
- la sig.ra si impegna, entro e non oltre giorni tre dalla presente, a rimettere ogni P_
querela sporta nei confronti del sig. , il quale accetta;
Pt_1
- le parti rilasciano il reciproco consenso al rilascio del passaporto in favore dei minori.
- le spese di lite si intendono interamente compensate tra le parti;
- i rispettivi difensori sottoscrivono il presente atto per autentica delle firme e per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della legge professionale forense
pagina 3 di 6 - le parti hanno già definito ogni rapporto economico e patrimoniale pregresso, e dichiarano di non avere altro a pretendere ad alcun titolo l'uno dall'altra in ragione del matrimonio e/o della separazione, e di rinunciare a qualsivoglia ulteriore diritto e/o pretesa derivante dalla separazione: le parti rinunciano ai termini di impugnazione e si impegnano a depositare ricorso per divorzio congiunto alle medesime condizioni.
All'udienza del 25.2.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti, quindi, autorizzati dal Giudice, precisavano congiuntamente le conclusioni chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. attesa la rinuncia delle parti, e venivano acquisite le conclusioni del
Pubblico Ministero (visto del 28.5.2021).
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
E' incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune allegazione sul punto. La situazione personale della coppia rende evidente che nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile. Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Le domande reciproche di addebito devono intendersi entrambe rinunciate, non essendo state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni ed atteso l'accordo raggiunto tra le parti.
Il Tribunale prende, altresì, atto della rimessione della querela sporta dalla nei P_
confronti del e della relativa accettazione. Pt_1
La responsabilità genitoriale
Le conclusioni congiunte delle parti possono, ad avviso del Collegio, essere accolte, in quanto del tutto rispondenti all'interesse dei minori e idonei a garantire ai figli il diritto ad un'effettiva bigenitorialità, assicurando idonei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, rispettosi delle esigenze e dell'età degli stessi.
pagina 4 di 6 Può, pertanto, disporsi l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
prevedendo il collocamento presso la madre e regolamentando la frequentazione padre-figli come sopra meglio indicato, essendo tale regolamentazione quella già efficacemente attuata tra le parti.
Le statuizioni economiche
Anche l'accordo complessivamente raggiunto dalle parti sulle questioni economiche e, in particolare, sulla misura del contributo del genitore non collocatario al mantenimento dei figli deve ritenersi rispondente all'interesse della prole, nonché adeguato e proporzionato alla situazione economico reddituale dei genitori, così come valutata dagli stessi.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto e il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi e , sposati a SIRACUSA il Parte_1 P_
19/02/2013 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di
SIRACUSA anno 2013, n. 25, Parte II, Serie C), alle condizioni sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
2. compensa tra le parti le spese di lite;
3. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
4. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRACUSA perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del
27/02/2025.
pagina 5 di 6 IL GIUDICE REL. EST IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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