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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/10/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
DO ST , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1456 / 2021 (cui è riunito il n 1459/21) R.G.A.C., avente ad oggetto: obbligo contributivo, promossa da
nato a [...] il [...] CF rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso da se medesimo e dall'Avv Lidia Corallo
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano.
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Parte ricorrente impugnava gli Ava nn. 59720190002190514000 per € 4003,84
contributi agricoli anno 2018 e nn 59720180001704406000 per € 3901,91 contributi
Pagina 1 agricoli anno 2017, rispettivamente con la causa nn 1456/21 e 1459/21, eccependo la non debenza di tali somme, sia per difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati che, nel merito, per non aver esercitato alcuna attività agricola negli anni contestati (il ricorrente esercita la professione di avvocato).
CP_ Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dei ricorsi, per essere il ricorrente iscritto nell'elenco dei coltivatori diretti del comune di Mazzarrone.
L'opposizione è fondata.
La Corte di Cassazione (18 dicembre 2023 n 35368), ha stabilito che ai fini dell'iscrizione come coltivatore diretto e del pagamento dei relativi contributi, occorre la sussistenza dei seguenti requisiti: la coltivazione diretta, abituale e prevalente dei fondi (o dell'allevamento), con partecipazione manuale e il contributo significativo del nucleo familiare.
L'attività agricola deve costituire inoltre l'attività principale e fonte di reddito prevalente, necessitando un fabbisogno minimo di giornate lavorative.
Nel caso in oggetto, tutti i requisiti di cui sopra mancano.
Ed invero parte ricorrente ha dimostrato sia documentalmente (vedi la copiosa documentazione allegata che dimostra l'esercizio esclusivo della professione di avvocato) che tramite i testi escussi, che esercita in via esclusiva ed assorbente l'attività
CP_ di Avvocato e non certo di coltivazione dei fondi;
né di contro ha fornito prove in tal senso.
Del tutto insussistente risulta pertanto l'obbligazione contributiva dedotta dall'ente.
Per la ragioni sopra esposte, il ricorso può trovare accoglimento
Le spese seguono la soccombenza.
Pagina 2 PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop TT.
DO ST:
1) Accoglie i ricorsi riuniti e per l'effetto annulla gli Ava impugnati nn.
59720190002190514000 per € 4003,84, e n 59720180001704406000 di € 3901,91;
CP_ 2) condanna al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in €. 2000,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute.
Così deciso in Ragusa il 22.10.2025
Il Giudice Gop
TT DO ST
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
DO ST , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1456 / 2021 (cui è riunito il n 1459/21) R.G.A.C., avente ad oggetto: obbligo contributivo, promossa da
nato a [...] il [...] CF rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso da se medesimo e dall'Avv Lidia Corallo
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano.
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Parte ricorrente impugnava gli Ava nn. 59720190002190514000 per € 4003,84
contributi agricoli anno 2018 e nn 59720180001704406000 per € 3901,91 contributi
Pagina 1 agricoli anno 2017, rispettivamente con la causa nn 1456/21 e 1459/21, eccependo la non debenza di tali somme, sia per difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati che, nel merito, per non aver esercitato alcuna attività agricola negli anni contestati (il ricorrente esercita la professione di avvocato).
CP_ Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dei ricorsi, per essere il ricorrente iscritto nell'elenco dei coltivatori diretti del comune di Mazzarrone.
L'opposizione è fondata.
La Corte di Cassazione (18 dicembre 2023 n 35368), ha stabilito che ai fini dell'iscrizione come coltivatore diretto e del pagamento dei relativi contributi, occorre la sussistenza dei seguenti requisiti: la coltivazione diretta, abituale e prevalente dei fondi (o dell'allevamento), con partecipazione manuale e il contributo significativo del nucleo familiare.
L'attività agricola deve costituire inoltre l'attività principale e fonte di reddito prevalente, necessitando un fabbisogno minimo di giornate lavorative.
Nel caso in oggetto, tutti i requisiti di cui sopra mancano.
Ed invero parte ricorrente ha dimostrato sia documentalmente (vedi la copiosa documentazione allegata che dimostra l'esercizio esclusivo della professione di avvocato) che tramite i testi escussi, che esercita in via esclusiva ed assorbente l'attività
CP_ di Avvocato e non certo di coltivazione dei fondi;
né di contro ha fornito prove in tal senso.
Del tutto insussistente risulta pertanto l'obbligazione contributiva dedotta dall'ente.
Per la ragioni sopra esposte, il ricorso può trovare accoglimento
Le spese seguono la soccombenza.
Pagina 2 PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop TT.
DO ST:
1) Accoglie i ricorsi riuniti e per l'effetto annulla gli Ava impugnati nn.
59720190002190514000 per € 4003,84, e n 59720180001704406000 di € 3901,91;
CP_ 2) condanna al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in €. 2000,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute.
Così deciso in Ragusa il 22.10.2025
Il Giudice Gop
TT DO ST
Pagina 3