Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00833/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02901/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2901 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Moccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo n. -OMISSIS- del 15/04/2025 emesso dalla Questura di -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2026 il dott. MA GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento impugnato il Questore di -OMISSIS- ha revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo n -OMISSIS-, rilasciato in data 17/5/2017 per motivi di lavoro subordinato.
La difesa erariale si è costituita in giudizio, solo formalmente, depositando documentazione, senza tuttavia articolare memorie difensive.
Con ordinanza n. -OMISSIS- il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, e con la n. 3776/25 il Consiglio di Stato l’ha accolta, ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
All’udienza pubblica del 23.1.26 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I.1) In via preliminare, il Collegio dà atto che il provvedimento impugnato è incentrato sulla sentenza n. -OMISSIS- emessa in data 4.3.2022 dal Tribunale di -OMISSIS-, alla pena di anni tre di reclusione, per il reato di cui all'art. 609 bis ultimo comma c.p., passata in giudicato a seguito della conferma in Appello e all’inammissibilità del ricorso in Cassazione, per violenza sessuale su una diciottenne, avvenuta nei pressi di una fermata della metropolitana in orario notturno.
I.2) Il provvedimento impugnato non ha peraltro meramente richiamato il predetto precedente penale, avendo inoltre autonomamente valutato i fatti posti a fondamento dello stesso, formulando un giudizio in concreto della pericolosità sociale del ricorrente, ritenendolo infatti “un soggetto violento e indifferente ai più elementari valori della convivenza civile e non consente di formulare un giudizio prognostico positivo circa la non reiterazione futura di condotte analoghe”.
I.3) Il ricorso va respinto atteso che, per giurisprudenza pacifica, è legittima la revoca del permesso di soggiorno concesso all'extracomunitario condannato penalmente alla reclusione per il reato di violenza sessuale (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 21.7.2016, n. 1034, T.A.R. Perugia, Sez. I, 23.6.2014, n. 345, C.S., Sez. VI, 23.2.2007, n. 990), compresa l’ipotesi di cui all’ultimo comma dell’art. 609 bis c.p., come avuto luogo nel caso di specie (C.S., Sez. III, 17.2.2020, n. 1190).
II.1) Quanto alle censure articolate dal ricorrente, in primo luogo, non sussiste la violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/90, in cui evidenzia che le proprie memorie in data 7 marzo 2025, non sarebbero state considerate.
Sul punto, il Collegio dà atto che, come detto, la revoca impugnata non si è limitata a richiamare la citata sentenza penale, valutando invece autonomamente i fatti posti a suo fondamento, il cui rilievo non risulta oggettivamente modificato dagli apporti partecipativi dell’interessato.
In primo luogo, malgrado quest’ultimo abbia indicato di essere stato preso carico dal Centro Psico Sociale del Comune di -OMISSIS- nel giugno 2023, come dallo stesso evidenziato, i fatti penalmente rilevanti, risale a due anni prima. In ogni caso, il contenuto della relazione medica del C.P.S. non smentisce le valutazioni della Questura, affermandosi che, malgrado il ricorrente “presenta un quadro di maggiore stabilità psicopatologica”, rimangono molte difficoltà nella vita quotidiana “con ripercussione sul proprio funzionamento globale”.
Anche la presenza in Italia del fratello più giovane non è circostanza che avrebbe potuto modificare il contenuto del provvedimento impugnato, considerato che il ricorrente non ha costituito sul territorio nazionale un proprio nucleo famigliare.
II.2) Ulteriormente, malgrado l’istante abbia invocato lo svolgimento di attività lavorativa a dimostrazione del suo inserimento sociale, ciò non configura tuttavia un elemento di per sé ostativo all’adozione del provvedimento impugnato, che risulta sufficientemente motivato. La propensione a delinquere, risulta infatti aggravata dall’insussistenza di uno stato di indigenza, circostanza questa valida a fornire un’ulteriore caratterizzazione negativa della sua personalità (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 19.5.2017, n. 166).
II.3) Infine, il ricorrente invoca il principio della cd. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo, secondo cui il titolo di soggiorno non potrebbe essere revocato per il solo fatto di aver riportato sentenze penali di condanna, essendo al contrario necessaria la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale, che tuttavia, come sopra già evidenziato, l’Amministrazione ha effettivamente espresso.
Da ultimo, ritiene il Collegio che, avendo l’Amministrazione correttamente revocato il permesso di lungo periodo, non avrebbe potuto rilasciare un altro titolo, come invece sostenuto dal ricorrente, avendo lo stesso evidenziato la tutela rafforzata del primo, che come detto è risultata soccombente a fronte del giudizio di pericolosità sociale formulato dall’Amministrazione, che non avrebbe pertanto potuto rilasciare alcun altro permesso di soggiorno.
In conclusione, il ricorso va pertanto respinto.
Quanto alle spese, sussistono giusti motivi per compensare le stesse tra le parti, in considerazione delle condizioni economiche e sociali del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC OS, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
MA GA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA GA | IC OS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.