TAR Milano, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 833
TAR
Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
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Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 10 bis L. n. 241/90

    La revoca non si è limitata a richiamare la sentenza penale, ma ha valutato autonomamente i fatti, e le memorie del ricorrente non hanno modificato il rilievo dei fatti posti a fondamento della revoca. La presa in carico del Centro Psico Sociale e la presenza del fratello non hanno modificato la valutazione di pericolosità sociale. L'attività lavorativa non è di per sé ostativa alla revoca. L'amministrazione ha correttamente espresso un giudizio di pericolosità sociale, escludendo la tutela rafforzata del soggiornante di lungo periodo.

  • Accolto
    Legittimità della revoca del permesso di soggiorno per condanna penale

    La revoca del permesso di soggiorno è legittima in quanto il ricorrente è stato condannato penalmente per il reato di violenza sessuale e l'amministrazione ha formulato un giudizio di pericolosità sociale, ritenendolo un soggetto violento e indifferente ai valori della convivenza civile, con prognosi negativa circa la non reiterazione di condotte analoghe. La giurisprudenza pacifica ammette la revoca in questi casi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 833
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 833
    Data del deposito : 20 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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