Articolo 13 della Legge 16 marzo 1987, n. 118
Articolo 12Articolo 14
Versione
12 aprile 1987
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Versione
5 marzo 1992
Art. 13. 1. Il controllo della gestione della Scuola e' affidato al collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi e tre supplenti cosi' designati:
a) un revisore effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro del tesoro e scelti tra i funzionari della carriera direttiva della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata;
b) un revisore effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro per i beni culturali e ambientali e scelti fra i funzionari amministrativi del Ministero per i beni culturali e ambientali, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata;
c) un revisore effettivo ed uno supplente nominati dal (( Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica )) e scelti fra i funzionari amministrativi del (( Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica )) , con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata.
2. Il collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del (( Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica )) e del Ministro per i beni culturali e ambientali, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.
3. Il collegio dei revisori dei conti e' presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro.
4. I revisori dei conti durano in carica per un triennio e alla scadenza possono essere confermati.
Entrata in vigore il 5 marzo 1992
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