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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/05/2025, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 15682
dell'anno 2020
Tra
) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Almerino Bonuomo e dall'Avv. Anna Loprieno ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
opponente
contro
), in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Polverino e Luigi Coluccino ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Nonché
pagina 1 di 5 ( ), nella qualità di cessionaria del credito originariamente Controparte_2 P.IVA_2
vantato da rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Intervenuta ex art. 111 c.p.c
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: “Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 16/05/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 3978/2020 emesso dal Tribunale di Bari in data 29.09.2020, ad istanza di
[...]
, con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 11.357,05 oltre interessi e le CP_1
spese della procedura.
Gli opponenti contestavano la legittimazione del creditore cessionario e nel merito il quantum ingiunto con il decreto opposto.
Si costituiva in giudizio il creditore opposto che contestava tutte le avverse richieste e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 07.05.2021 veniva rigettata la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disposta la mediazione obbligatoria che sortiva esito negativo.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie, il giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che non veniva accolta dalla parte opponente.
Con ordinanza del 20.10.2023 ritenuta la causa matura per la decisione veniva fissata l'udienza del
04.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.
A questa udienza, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi ed il giudice fissava l'udienza del
16.05.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
pagina 2 di 5 Deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3 febbraio 2006 n. 2421).
La parte opposta ha deposito tutta la documentazione idonea a identificare il credito che non è stato specificamente contestato dall'opponente.
La opposta ha depositato sia il contratto di cessione che la lista dei crediti ceduti da cui si evince che il credito vantato nei confronti degli opponenti è ricompreso tra quelli oggetto di cessione.
La società opposta ha pure depositato il contratto di finanziamento che riporta esattamente tutte le condizioni economiche sottoscritte dalla parte debitrice, il piano di ammortamento e l'estratto conto partitario.
Gli opponenti non hanno contestato di aver sottoscritto il contratto di finanziamento, di aver ricevuto le somme finanziate e di non aver adempiuto al pagamento delle rate stabilite.
Le contestazioni di parte opponente sulla quantificazione del credito sono rimaste sfornite di prova a fronte di una idonea attestazione del credito di parte opposta.
La parte opponente ha chiesto disporsi CTU per accertare la usurarietà del contratto di finanziamento e rideterminare la creditoria della società opposta.
pagina 3 di 5 La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
L'opposizione è quindi infondata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato integralmente.
Quanto all'intervento della cessionaria del credito , si osserva che secondo un Controparte_2
consolidato orientamento di legittimità, a seguito dell'intervento in giudizio del successore a titolo particolare nel diritto controverso, è possibile unicamente l'estromissione dal giudizio della cedente ovvero una sua rinuncia agli atti, per entrambe le quali - peraltro - è necessario il consenso delle altre parti (cfr., ad es., Cass., sez. II, 9.6.2014, n. 12953; e in termini analoghi id., sez. II, 27.1.2014, n.
1622).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando le tariffe vigenti ex DM n. 55/2014 nei valori medi e minimi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico,
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e con l'intervento della cessionaria , ogni diversa istanza ed Controparte_3 Controparte_2
eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 3978/2020
emesso dal Tribunale di Bari in data 29.09.2020;
pagina 4 di 5 2) Condanna l'opponente, verso l'opposta, al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente, in euro 4.227,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge.
Così deciso in Bari il 16.05.2025
Il Giudice
Savino Gambatesa
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 15682
dell'anno 2020
Tra
) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Almerino Bonuomo e dall'Avv. Anna Loprieno ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
opponente
contro
), in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Polverino e Luigi Coluccino ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Nonché
pagina 1 di 5 ( ), nella qualità di cessionaria del credito originariamente Controparte_2 P.IVA_2
vantato da rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Intervenuta ex art. 111 c.p.c
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: “Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 16/05/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 3978/2020 emesso dal Tribunale di Bari in data 29.09.2020, ad istanza di
[...]
, con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 11.357,05 oltre interessi e le CP_1
spese della procedura.
Gli opponenti contestavano la legittimazione del creditore cessionario e nel merito il quantum ingiunto con il decreto opposto.
Si costituiva in giudizio il creditore opposto che contestava tutte le avverse richieste e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 07.05.2021 veniva rigettata la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disposta la mediazione obbligatoria che sortiva esito negativo.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie, il giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che non veniva accolta dalla parte opponente.
Con ordinanza del 20.10.2023 ritenuta la causa matura per la decisione veniva fissata l'udienza del
04.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.
A questa udienza, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi ed il giudice fissava l'udienza del
16.05.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
pagina 2 di 5 Deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3 febbraio 2006 n. 2421).
La parte opposta ha deposito tutta la documentazione idonea a identificare il credito che non è stato specificamente contestato dall'opponente.
La opposta ha depositato sia il contratto di cessione che la lista dei crediti ceduti da cui si evince che il credito vantato nei confronti degli opponenti è ricompreso tra quelli oggetto di cessione.
La società opposta ha pure depositato il contratto di finanziamento che riporta esattamente tutte le condizioni economiche sottoscritte dalla parte debitrice, il piano di ammortamento e l'estratto conto partitario.
Gli opponenti non hanno contestato di aver sottoscritto il contratto di finanziamento, di aver ricevuto le somme finanziate e di non aver adempiuto al pagamento delle rate stabilite.
Le contestazioni di parte opponente sulla quantificazione del credito sono rimaste sfornite di prova a fronte di una idonea attestazione del credito di parte opposta.
La parte opponente ha chiesto disporsi CTU per accertare la usurarietà del contratto di finanziamento e rideterminare la creditoria della società opposta.
pagina 3 di 5 La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
L'opposizione è quindi infondata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato integralmente.
Quanto all'intervento della cessionaria del credito , si osserva che secondo un Controparte_2
consolidato orientamento di legittimità, a seguito dell'intervento in giudizio del successore a titolo particolare nel diritto controverso, è possibile unicamente l'estromissione dal giudizio della cedente ovvero una sua rinuncia agli atti, per entrambe le quali - peraltro - è necessario il consenso delle altre parti (cfr., ad es., Cass., sez. II, 9.6.2014, n. 12953; e in termini analoghi id., sez. II, 27.1.2014, n.
1622).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando le tariffe vigenti ex DM n. 55/2014 nei valori medi e minimi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico,
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e con l'intervento della cessionaria , ogni diversa istanza ed Controparte_3 Controparte_2
eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 3978/2020
emesso dal Tribunale di Bari in data 29.09.2020;
pagina 4 di 5 2) Condanna l'opponente, verso l'opposta, al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente, in euro 4.227,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge.
Così deciso in Bari il 16.05.2025
Il Giudice
Savino Gambatesa
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