Articolo 2 della Legge 19 maggio 1986, n. 206
Articolo 1
Versione
8 giugno 1986
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad annue lire 120 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 8 giugno 1986