Art. 8. Disposizioni in materia di personale del Corpo di polizia penitenziaria 1. All' articolo 6, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , la parola: « istituto » e' sostituita dalle seguenti: « vigilanza e osservazione » e dopo la parola: «sezioni» e' inserita la seguente:
« detentive ». 2. La tabella A del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, e' sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.
« detentive ». 2. La tabella A del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, e' sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.