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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/10/2025, n. 3367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3367 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2905/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2905/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 20 ottobre 2025 innanzi al dott. Giovanna Colzi, sono comparsi ad ore 9,30 i:
Per l'avv.toBASTIANONI Parte_1
CATERINA
Per l'avv.to NOTARPASQUALE RITA Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
L'Avv. Bastianoni si riporta alle note conclusive depositate e fa presente di avere tentato la transazione del giudizio , anche ai fini delle spese. Sul fermo tecnico , evidenzia che trattasi di mancato utilizzo del camion durante il periodo necessario per le riparazioni.
L'Avv. Notarpasquale si riporta alle note conclusive e alle conclusioni ivi rassegnate e per quanto riguarda la precisazione odierna di controparte , si oppone in quanto negli atti di causa non era stata formulata tale domanda.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
pagina 1 di 8 Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice ONORARIO dott. Giovanna Colzi
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Colzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2905/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BASTIANONI CATERINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. BASTIANONI CATERINA
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 NOTARPASQUALE RITA e dell'avv. LOLLI ANDREA ( ) PIAZZA A. C.F._1 GRAMSCI 16 EMPOLI;
, elettivamente domiciliato in VIA LUIGI RUSSO, 29 EMPOLIpresso il difensore avv. NOTARPASQUALE RITA
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
PER L'OPPONENTE
“Piaccia all'Ill.mo Giudice, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento della domanda, revocare l'opposto D.I. n. 10/2023 in quanto illegittimo per i motivi suesposti e, accertati i vizi e difetti conseguenti dell'inadempimento della come esposti Controparte_1 in narrativa, determinare il minor credito della Controparte_1 nei confronti della .
[...] Pt_1 Parte_1
pagina 3 di 8 Con vittoria di compensi, spese legali e rimborso spese TU.
PER L'OPPOSTO
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Rigettare tutte le domande
2) confermare il decreto ingiuntivo n. 10/2023 NRG 14569/2023 emesso dal tribunale di Firenze in data 2.1.2023 a favore della società e comunque in ogni caso Controparte_1 condannare la società
[...]
al pagamento della somma di € 42.260,80 in Parte_2 relazione alle fatture 1377 del 28.12.21 e 155 del 16.2.23 oltre interessi ex 1284,
I comma c.c. dal dovuto al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e dal deposito del ricorso al saldo ex art. 1284, IV comma c.c.
Con vittoria di spese e compensi di lite sia del monitorio che del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da porsi integralmente o comunque in ipotesi in misura prevalente a carico di parte opponente, stante la sua soccombenza sostanziale. Spese di TU parimenti a carico di parte opponente.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 09.01.2023, la proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 10/2023, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Firenze su ricorso di con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di € Controparte_1
42.260,80 a titolo di corrispettivo per lavori di allestimento eseguiti su un autocarro di proprietà dell'ingiunta. L'opponente esponeva di avere consegnato in data 06.10.21 alla l'autocarro CP_1
IVECO 180E28, nuovo, appena acquistato e mai allestito, affinché la stessa provvedesse entro la fine dell'anno 2021 all'allestimento del mezzo, secondo gli interventi concordati così come dettagliati nei due preventivi sottoscritti per accettazione del 2.02.21 e del 25.02.21, per una complessiva spesa preventivata di € 32.500,00 oltre iva;
di avere ricevuto la fattura n. 1377 di € 39.650,00 (iva compresa) in data 28.12.21 nonostante i lavori di allestimento non fossero completati;
che l'autocarro veniva consegnato, con grave ritardo rispetto al termine pattuito, soltanto in data 24.03.22 (doc. 1 – DDT Reso veicolo) con richiesta di pagamento entro fine mese della fattura già emessa, oltre alla richiesta di pagamento dei lavori extra di cui al preventivo del 28.02.22 per € 3.050,00 (iva compresa), da verificare;
di avere riscontrato diversi difetti nell'esecuzione dei lavori di allestimento richiesti, non eseguiti, difformi rispetto quelli previsti dai preventivi sottoscritti o non eseguiti a regola d'arte e di avere prontamente contestato tutti i difetti dell'allestimento, riscontrabili ad un primo sommario pagina 4 di 8 controllo, tramite pec del 31.03.22 (Con riguardo allo Scarrabile: 1) Perdita olio pompa, serbatoio olio;
2) Tubazione aria, tubazione olio e cavi elettrici disposti maniera affrettata e in malo modo, senza protezioni;
3) Mancanza il comando in cabina per l'accessorio gru;
4) La presa di forza non
s'innesta sempre a comando e non è cablata con i giri del motore;
5) La discesa dei cilindri è particolarmente lenta;
6) Gran parte delle saldature fatte e bulloneria di fissaggio sono male eseguite;
7) Il telaio del camion è stato allungato e saldato fuori allineamento, pertanto l'applicazione dello scarrabile ha creato una pressione e si è ovalizzato;
8) Le staffe delle cassette sono fatte male e disposte in malo modo;
9) Sopra il telaio sia del camion che dello scarrabile si è formata della ruggine dovuta al truciolo di ferro (delle forature) lasciato sopra. 10) Lo specchio sinistro sostituito per nuovo
è in realtà usato, vibra e le parti elettriche non funzionano;
11) La spia di errore in cabina rimane permanentemente accesa;
12) I fari posteriori sono disposti in maniera errata, troppo vicino alla parte finale del cassone (in fase di scarico urtano il materiale); Con riguardo alla Cassa ribaltabile: 13) La sponda posteriore, realizzata in alluminio invece che in ferro (come invece previsto nel preventivo), è risultata troppo debole e quindi si flette con il peso della terra, permettendo ai ganci di aprirsi;
14) I fissaggi delle sponde si piegano al carico;
15) L'apertura manuale a libro della sponda non è prevista;
16) I ganci non sono saldati bene e si staccano;
17) Gli ingrassatori sono disposti in modo errato.)
L'opponente eccepiva che i successivi interventi eseguiti dalla non risultavano risolutivi della CP_1 maggior parte dei difetti/problemi contestati, con le uniche eccezione del comando in cabina per l'accessorio gru, la discesa lenta dei cilindri e i ganci della sponda posteriore, punti 3, 5 e 16. Con ulteriore pec del 15.09.22 (doc. 7 – pec Avv. , la ha quindi Controparte_2 Parte_1 nuovamente evidenziato le problematiche contestate e rimaste irrisolte, comunicando inoltre alla che, successivamente alla lettera del 31.03.22 erano emersi ulteriori difetti, sempre conseguenti CP_1 al suo operato, ovvero: 18) l'avvenuta curvatura della parte anteriore della cassa, 19) un'anomala oscillazione del rullo stabilizzatore posteriore, 20) la mancanza delle “protezioni laterali”, che risultavano già inserite in fattura. Incaricato altro riparatore, l'opponente contestava altri difetti (21)
L'esistenza di notevoli fori sullo chassis (telaio dell'autocarro) eseguiti senza alcun motivo apparente che ne hanno indebolito la struttura, pregiudicandone la stabilità e la resistenza. 22) L'errata saldatura dell'allungamento dello chassis, che ha comportato la sua deformazione successivamente all'allestimento e quindi l'oscillazione del rullo stabilizzatore. 23) L'errato posizionamento del comando dei distributori idraulici dello scarrabile che, trovandosi sopra il vano batterie, ne impedisce
l'ispezione e manutenzione. 24) Non sono stati inseriti i montanti laterali estraibili al centro della sponda, come previsto dal preventivo del 2.02.21, che di conseguenza si flette con il carico, e, nella parte anteriore, non sono stati previsti i rinforzi a squadra sulle travi portanti della che hanno Pt_3
pagina 5 di 8 quindi causato il cedimento delle travi stesse, 25) L'errato posizionamento delle ruote della Pt_3 rispetto al piano della stessa). L'opponente chiedeva la revoca del decreto e, in via Pt_3 riconvenzionale, la riduzione del prezzo in ragione della sussistenza di gravi vizi e difformità nelle opere eseguite.
Si costituiva in giudizio l'opposta che eccepiva che l'autocarro non era nuovo, ma del CP_1
2018; negava l'esistenza del termine finale di consegna concordemente pattuito;
di avere emesso la fattura n. 1377 28.12.2021 in base ad una precisa richiesta della stessa di avere il Parte_1
12.4.22 accettato di revisionare i lavori per mero spirito conciliativo;
chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo o comunque la condanna alla minor somma dovuta.
Alla prima udienza, l'opponente dava atto di avere provveduto al pagamento in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
veniva disposta la mediazione delegata, che si svolgeva con esito negativo. Assegnati i termini per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante
TU, chiarimenti al TU, ordine di esibizione e prova testimoniale. Quindi passava alla decisione su discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione in disamina ha per oggetto un contratto di appalto, segnatamente per l'allestimento sul camion di proprietà dell'opponente di scarrabile e cassa scarrabile, come da preventivi sottoscritti dalle parti. L'opponente lamenta in citazione una lunga serie di difetti nell'esecuzione degli allestimenti da parte dell'opposto, sui quali quest'ultimo è anche intervenuto, in via conciliativa e prima del giudizio, al fine di dirimere il contenzioso in essere.
L'opposto non solleva eccezioni di decadenza dall'azione di garanzia, ma ribadisce che il lavoro è stato ben eseguito.
Ebbene, la TU svolta nel corso del giudizio ha messo in luce che gli interventi di allestimento non sono stati eseguiti dall'opposta perfettamente a regola d'arte e presentano dei difetti, seppure di entità contenuta e tali da non impedire l'utilizzo del camion.
In particolare il TU, visionato il veicolo, ha quantificato i difetti nella misura di € 7.””560,00 oltre
VA , oltre ad € 2.400,00 non esattamente riferibili all'operato dell'opposto, ossia di dubbia imputabilità.
Si tratta ad esempio dei fori presenti sullo struttura del camion , per i quali era onere dell'opponente , attore in garanzia, provare che non esistevano prima dei lavori di allestimento, prova che non è stata fornita.
In realtà , come accertato dal TU , così smentendo l'assunto dell'opponente, il camion di cui si discute non era nuovo , ma risultava immatricolato nel 2018 e quindi ben poteva presentare già i fori pagina 6 di 8 in questione.
Pertanto l'importo dei difetti imputati dal TU a “concause” , non può ritenersi detraibile dal corrispettivo dell'appalto, mentre oggetto di riduzione potrà essere soltanto l'importo di € 7.560,00 oltre VA, pari ai difetti riscontrati dal TU.
In forza delle conclusioni del Consulente , congruamente ed abbondantemente motivate ed alle quali si ritiene di prestare piena adesione, accertata l'esistenza di difetti nelle opere di allestimento pari ad €
7.560,00, occorre ridurre del relativo importo ex art. 1668 c.c. il corrispettivo pattuito fra le parti di cui al decreto ingiuntivo pari ad € 42.260,80, con una differenza dovuta di € 34.700,80.
Non risulta dovuta altra voce di risarcimento, in quanto il camion, come emerge dalla TU, risulta
“perfettamente funzionante e con 16.588 Km di percorrenza” segno quindi che detto veicolo è stato pienamente utilizzato dall'opponente (vedasi il confronto con i dati chilometrici al momento dell'acquisto, depositati su ordine di esibizione).
Quanto al ritardo nella consegna del veicolo, non essendovi un termine pattuito fra le parti per la conclusioni del lavoro nei preventivi prodotti e sottoscritti , non se ne ravvisano i presupposti di fatto e giuridici.
Il decreto ingiuntivo va quindi revocato e l'opposizione deve essere parzialmente accolta, riducendosi la pretesa di pagamento ad € 34.700,80, somma già percepita dall'opposto in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
LE SPESE DI LITE
Le spese di lite, valutato l'esito complessivo del giudizio , in ragione dell'accoglimento del motivo di opposizione e quindi della riduzione della somma dovuta, ma anche della sostanziale soccombenza dell'opponente sulla domanda di pagamento, seppure ridotta in corrispondenza dei difetti, devono essere compensate per 1/3 fra le parti, mentre la residua parte di 2/3 deve essere posta a carico dell'opponente soccombente. ( cfr. Cassazione, ordinanza n. 4860 del 23 febbraio 2024. In tema di spese processuali, anche nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione). pagina 7 di 8 Le spese di TU devono essere poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione respinta e disattesa
- ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 10/2023;
- Accertata l'esistenza di difetti nell'esecuzione dei lavori da parte dell'opposto, RIDUCE il corrispettivo dovuto a da parte della Controparte_1 [...] in € 34.700,80 e CONDANNA quest'ultima al pagamento della Parte_1 somma suindicata, oltre interessi come da domanda.
- COMPENSA per 1/3 le spese di lite fra le parti,
- CONDANNA l'opponente al pagamento della residua quota di 2/3 delle spese di lite, che liquida in tale parte in € 5.077,00 per compensi, oltre 15% spese generali, VA e CPA.
- PONE le spese di TU a carico dell'opponente .
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 20 ottobre 2025
Il Giudice onorario dott. Giovanna Colzi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2905/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 20 ottobre 2025 innanzi al dott. Giovanna Colzi, sono comparsi ad ore 9,30 i:
Per l'avv.toBASTIANONI Parte_1
CATERINA
Per l'avv.to NOTARPASQUALE RITA Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
L'Avv. Bastianoni si riporta alle note conclusive depositate e fa presente di avere tentato la transazione del giudizio , anche ai fini delle spese. Sul fermo tecnico , evidenzia che trattasi di mancato utilizzo del camion durante il periodo necessario per le riparazioni.
L'Avv. Notarpasquale si riporta alle note conclusive e alle conclusioni ivi rassegnate e per quanto riguarda la precisazione odierna di controparte , si oppone in quanto negli atti di causa non era stata formulata tale domanda.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
pagina 1 di 8 Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice ONORARIO dott. Giovanna Colzi
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Colzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2905/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BASTIANONI CATERINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. BASTIANONI CATERINA
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 NOTARPASQUALE RITA e dell'avv. LOLLI ANDREA ( ) PIAZZA A. C.F._1 GRAMSCI 16 EMPOLI;
, elettivamente domiciliato in VIA LUIGI RUSSO, 29 EMPOLIpresso il difensore avv. NOTARPASQUALE RITA
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
PER L'OPPONENTE
“Piaccia all'Ill.mo Giudice, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento della domanda, revocare l'opposto D.I. n. 10/2023 in quanto illegittimo per i motivi suesposti e, accertati i vizi e difetti conseguenti dell'inadempimento della come esposti Controparte_1 in narrativa, determinare il minor credito della Controparte_1 nei confronti della .
[...] Pt_1 Parte_1
pagina 3 di 8 Con vittoria di compensi, spese legali e rimborso spese TU.
PER L'OPPOSTO
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Rigettare tutte le domande
2) confermare il decreto ingiuntivo n. 10/2023 NRG 14569/2023 emesso dal tribunale di Firenze in data 2.1.2023 a favore della società e comunque in ogni caso Controparte_1 condannare la società
[...]
al pagamento della somma di € 42.260,80 in Parte_2 relazione alle fatture 1377 del 28.12.21 e 155 del 16.2.23 oltre interessi ex 1284,
I comma c.c. dal dovuto al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e dal deposito del ricorso al saldo ex art. 1284, IV comma c.c.
Con vittoria di spese e compensi di lite sia del monitorio che del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da porsi integralmente o comunque in ipotesi in misura prevalente a carico di parte opponente, stante la sua soccombenza sostanziale. Spese di TU parimenti a carico di parte opponente.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 09.01.2023, la proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 10/2023, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Firenze su ricorso di con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di € Controparte_1
42.260,80 a titolo di corrispettivo per lavori di allestimento eseguiti su un autocarro di proprietà dell'ingiunta. L'opponente esponeva di avere consegnato in data 06.10.21 alla l'autocarro CP_1
IVECO 180E28, nuovo, appena acquistato e mai allestito, affinché la stessa provvedesse entro la fine dell'anno 2021 all'allestimento del mezzo, secondo gli interventi concordati così come dettagliati nei due preventivi sottoscritti per accettazione del 2.02.21 e del 25.02.21, per una complessiva spesa preventivata di € 32.500,00 oltre iva;
di avere ricevuto la fattura n. 1377 di € 39.650,00 (iva compresa) in data 28.12.21 nonostante i lavori di allestimento non fossero completati;
che l'autocarro veniva consegnato, con grave ritardo rispetto al termine pattuito, soltanto in data 24.03.22 (doc. 1 – DDT Reso veicolo) con richiesta di pagamento entro fine mese della fattura già emessa, oltre alla richiesta di pagamento dei lavori extra di cui al preventivo del 28.02.22 per € 3.050,00 (iva compresa), da verificare;
di avere riscontrato diversi difetti nell'esecuzione dei lavori di allestimento richiesti, non eseguiti, difformi rispetto quelli previsti dai preventivi sottoscritti o non eseguiti a regola d'arte e di avere prontamente contestato tutti i difetti dell'allestimento, riscontrabili ad un primo sommario pagina 4 di 8 controllo, tramite pec del 31.03.22 (Con riguardo allo Scarrabile: 1) Perdita olio pompa, serbatoio olio;
2) Tubazione aria, tubazione olio e cavi elettrici disposti maniera affrettata e in malo modo, senza protezioni;
3) Mancanza il comando in cabina per l'accessorio gru;
4) La presa di forza non
s'innesta sempre a comando e non è cablata con i giri del motore;
5) La discesa dei cilindri è particolarmente lenta;
6) Gran parte delle saldature fatte e bulloneria di fissaggio sono male eseguite;
7) Il telaio del camion è stato allungato e saldato fuori allineamento, pertanto l'applicazione dello scarrabile ha creato una pressione e si è ovalizzato;
8) Le staffe delle cassette sono fatte male e disposte in malo modo;
9) Sopra il telaio sia del camion che dello scarrabile si è formata della ruggine dovuta al truciolo di ferro (delle forature) lasciato sopra. 10) Lo specchio sinistro sostituito per nuovo
è in realtà usato, vibra e le parti elettriche non funzionano;
11) La spia di errore in cabina rimane permanentemente accesa;
12) I fari posteriori sono disposti in maniera errata, troppo vicino alla parte finale del cassone (in fase di scarico urtano il materiale); Con riguardo alla Cassa ribaltabile: 13) La sponda posteriore, realizzata in alluminio invece che in ferro (come invece previsto nel preventivo), è risultata troppo debole e quindi si flette con il peso della terra, permettendo ai ganci di aprirsi;
14) I fissaggi delle sponde si piegano al carico;
15) L'apertura manuale a libro della sponda non è prevista;
16) I ganci non sono saldati bene e si staccano;
17) Gli ingrassatori sono disposti in modo errato.)
L'opponente eccepiva che i successivi interventi eseguiti dalla non risultavano risolutivi della CP_1 maggior parte dei difetti/problemi contestati, con le uniche eccezione del comando in cabina per l'accessorio gru, la discesa lenta dei cilindri e i ganci della sponda posteriore, punti 3, 5 e 16. Con ulteriore pec del 15.09.22 (doc. 7 – pec Avv. , la ha quindi Controparte_2 Parte_1 nuovamente evidenziato le problematiche contestate e rimaste irrisolte, comunicando inoltre alla che, successivamente alla lettera del 31.03.22 erano emersi ulteriori difetti, sempre conseguenti CP_1 al suo operato, ovvero: 18) l'avvenuta curvatura della parte anteriore della cassa, 19) un'anomala oscillazione del rullo stabilizzatore posteriore, 20) la mancanza delle “protezioni laterali”, che risultavano già inserite in fattura. Incaricato altro riparatore, l'opponente contestava altri difetti (21)
L'esistenza di notevoli fori sullo chassis (telaio dell'autocarro) eseguiti senza alcun motivo apparente che ne hanno indebolito la struttura, pregiudicandone la stabilità e la resistenza. 22) L'errata saldatura dell'allungamento dello chassis, che ha comportato la sua deformazione successivamente all'allestimento e quindi l'oscillazione del rullo stabilizzatore. 23) L'errato posizionamento del comando dei distributori idraulici dello scarrabile che, trovandosi sopra il vano batterie, ne impedisce
l'ispezione e manutenzione. 24) Non sono stati inseriti i montanti laterali estraibili al centro della sponda, come previsto dal preventivo del 2.02.21, che di conseguenza si flette con il carico, e, nella parte anteriore, non sono stati previsti i rinforzi a squadra sulle travi portanti della che hanno Pt_3
pagina 5 di 8 quindi causato il cedimento delle travi stesse, 25) L'errato posizionamento delle ruote della Pt_3 rispetto al piano della stessa). L'opponente chiedeva la revoca del decreto e, in via Pt_3 riconvenzionale, la riduzione del prezzo in ragione della sussistenza di gravi vizi e difformità nelle opere eseguite.
Si costituiva in giudizio l'opposta che eccepiva che l'autocarro non era nuovo, ma del CP_1
2018; negava l'esistenza del termine finale di consegna concordemente pattuito;
di avere emesso la fattura n. 1377 28.12.2021 in base ad una precisa richiesta della stessa di avere il Parte_1
12.4.22 accettato di revisionare i lavori per mero spirito conciliativo;
chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo o comunque la condanna alla minor somma dovuta.
Alla prima udienza, l'opponente dava atto di avere provveduto al pagamento in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
veniva disposta la mediazione delegata, che si svolgeva con esito negativo. Assegnati i termini per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante
TU, chiarimenti al TU, ordine di esibizione e prova testimoniale. Quindi passava alla decisione su discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione in disamina ha per oggetto un contratto di appalto, segnatamente per l'allestimento sul camion di proprietà dell'opponente di scarrabile e cassa scarrabile, come da preventivi sottoscritti dalle parti. L'opponente lamenta in citazione una lunga serie di difetti nell'esecuzione degli allestimenti da parte dell'opposto, sui quali quest'ultimo è anche intervenuto, in via conciliativa e prima del giudizio, al fine di dirimere il contenzioso in essere.
L'opposto non solleva eccezioni di decadenza dall'azione di garanzia, ma ribadisce che il lavoro è stato ben eseguito.
Ebbene, la TU svolta nel corso del giudizio ha messo in luce che gli interventi di allestimento non sono stati eseguiti dall'opposta perfettamente a regola d'arte e presentano dei difetti, seppure di entità contenuta e tali da non impedire l'utilizzo del camion.
In particolare il TU, visionato il veicolo, ha quantificato i difetti nella misura di € 7.””560,00 oltre
VA , oltre ad € 2.400,00 non esattamente riferibili all'operato dell'opposto, ossia di dubbia imputabilità.
Si tratta ad esempio dei fori presenti sullo struttura del camion , per i quali era onere dell'opponente , attore in garanzia, provare che non esistevano prima dei lavori di allestimento, prova che non è stata fornita.
In realtà , come accertato dal TU , così smentendo l'assunto dell'opponente, il camion di cui si discute non era nuovo , ma risultava immatricolato nel 2018 e quindi ben poteva presentare già i fori pagina 6 di 8 in questione.
Pertanto l'importo dei difetti imputati dal TU a “concause” , non può ritenersi detraibile dal corrispettivo dell'appalto, mentre oggetto di riduzione potrà essere soltanto l'importo di € 7.560,00 oltre VA, pari ai difetti riscontrati dal TU.
In forza delle conclusioni del Consulente , congruamente ed abbondantemente motivate ed alle quali si ritiene di prestare piena adesione, accertata l'esistenza di difetti nelle opere di allestimento pari ad €
7.560,00, occorre ridurre del relativo importo ex art. 1668 c.c. il corrispettivo pattuito fra le parti di cui al decreto ingiuntivo pari ad € 42.260,80, con una differenza dovuta di € 34.700,80.
Non risulta dovuta altra voce di risarcimento, in quanto il camion, come emerge dalla TU, risulta
“perfettamente funzionante e con 16.588 Km di percorrenza” segno quindi che detto veicolo è stato pienamente utilizzato dall'opponente (vedasi il confronto con i dati chilometrici al momento dell'acquisto, depositati su ordine di esibizione).
Quanto al ritardo nella consegna del veicolo, non essendovi un termine pattuito fra le parti per la conclusioni del lavoro nei preventivi prodotti e sottoscritti , non se ne ravvisano i presupposti di fatto e giuridici.
Il decreto ingiuntivo va quindi revocato e l'opposizione deve essere parzialmente accolta, riducendosi la pretesa di pagamento ad € 34.700,80, somma già percepita dall'opposto in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
LE SPESE DI LITE
Le spese di lite, valutato l'esito complessivo del giudizio , in ragione dell'accoglimento del motivo di opposizione e quindi della riduzione della somma dovuta, ma anche della sostanziale soccombenza dell'opponente sulla domanda di pagamento, seppure ridotta in corrispondenza dei difetti, devono essere compensate per 1/3 fra le parti, mentre la residua parte di 2/3 deve essere posta a carico dell'opponente soccombente. ( cfr. Cassazione, ordinanza n. 4860 del 23 febbraio 2024. In tema di spese processuali, anche nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione). pagina 7 di 8 Le spese di TU devono essere poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione respinta e disattesa
- ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 10/2023;
- Accertata l'esistenza di difetti nell'esecuzione dei lavori da parte dell'opposto, RIDUCE il corrispettivo dovuto a da parte della Controparte_1 [...] in € 34.700,80 e CONDANNA quest'ultima al pagamento della Parte_1 somma suindicata, oltre interessi come da domanda.
- COMPENSA per 1/3 le spese di lite fra le parti,
- CONDANNA l'opponente al pagamento della residua quota di 2/3 delle spese di lite, che liquida in tale parte in € 5.077,00 per compensi, oltre 15% spese generali, VA e CPA.
- PONE le spese di TU a carico dell'opponente .
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 20 ottobre 2025
Il Giudice onorario dott. Giovanna Colzi
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