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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 13/11/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 350 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12.02.1957 e residente a [...]I, rappresentata e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione in opp. a D.I. dall'avv. Laura Pesce, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Maratea (Pz), alla via Campo n. 3
OPPONENTE
E
(P. IVA ), e per essa Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(già , codice fiscale e partita IVA che agisce in Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 virtù di procura rilasciata da la quale opera a sua volta quale mandataria di CP_4 [...]
originaria procuratrice di essa , in persona Controparte_5 Controparte_1 del suo direttore generale dr. rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla CP_6 comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Leonardo Blandino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CH AL in Potenza alla via Nazario Sauro n. 52
OPPOSTA
NONCHE'
(C.F. E P.IVA ), con sede in Milano alla via San Prospero 4 Controparte_7 P.IVA_3
e per essa, giusta atto a rogito del notaio di San Donato Milanese, rep. 432/2018, Persona_1
e per essa la procuratrice codice fiscale a tanto legittimata Controparte_2 P.IVA_2 dalla prima mandataria titolare di procura a rogito notaio Controparte_8 Per_2
rep. 42685/2018, rilasciata da in persona del Direttore Generale dr.
[...] Controparte_7
rappresentata e difesa, per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione ex CP_6 art. 111 c.p.c. dall'avv. Leonardo Blandino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
CH AL, in Potenza alla via Nazario Sauro n. 52
INTERVENTORE EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari.
Conclusioni: come da atti e verbale di udienza del 20.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, regolarmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 532/2017 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 12.12.2017, notificato il 19.01.2018, con il quale le veniva ingiunto di pagare la somma di euro 35.398,22 a titolo di capitale non pagato e interessi, nonché interessi come richiesti e spese del procedimento liquidate in complessivi euro 1.686,00, oltre accessori, in relazione al contratto di finanziamento n. 687268.
Con un solo motivo di opposizione premetteva che dalla relazione peritale di parte redatta dalla
[...]
in ordine al finanziamento n.687268, sottoscritto il 23.11.2008 con la Parte_2 Controparte_1
erano emerse una serie di anomalie per effetto delle quali sussisteva una differenza di somme
[...] non dovute di euro 19.417,95. In particolare, deduceva che il TAEG risultava superiore al tasso soglia usura per il periodo 01.10.2008 – 31.12.2008 per le operazioni classificate come crediti personali;
che gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, avvenuta il 23.11.2008, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse, escluse imposte e tasse, e considerati gli interessi di mora, risultavano usurari in quanto superiori al tasso soglia;
che, quindi, la previsione di un TAEG superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula determinava l'usurarietà "ab origine" della pattuizione e la nullità di ogni clausola con la quale venivano convenuti gli interessi, a qualunque titolo, ex art. 1815 c.c.; che tanto aveva determinato un'usura sia soggettiva e sia oggettiva siccome perché gli interessi applicati superavano il tasso soglia stabilito dalla legge.
Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni: “Nel merito, in via principale: dichiarare nullo
e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto, illegittimo ed inesigibile
e, per l'effetto, revocarlo e conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui Giudice accerti la posizione debitoria della sig.ra
[...]
nei confronti di ridurre la pretesa avversa delle somme Pt_1 Controparte_1 non dovute e comunque non provate fino ad equità per tutti i motivi meglio indicati nel presente atto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Con comparsa di costituzione depositata il 4.06.2018 si costituiva Controparte_1 la quale si opponeva a tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto dall'opponente poiché basato sulla consulenza di parte priva di ogni valore probatorio;
nel merito, precisava che alcuna criticità sussisteva in ordine ai tassi soglia e agli interessi applicati. In particolare, deduceva che nel caso di specie il TAEG del finanziamento, alla data di liquidazione del 23.12.2008, era pari al 13,01%, mentre il tasso protempore vigente per la categoria e per il trimestre di riferimento (IV Trimestre 2008) era pari al Tasso Soglia Antiusura 18,05% e al Tasso Soglia Antiusura IM 21,20%; che, come contrattualmente pattuito, gli interessi di mora venivano calcolati sulle rate scadute al netto degli interessi corrispettivi ai tassi indicati nell'estratto conto e nel rispetto del tasso soglia;
che, a ogni modo, il contratto prevedeva la clausola di salvaguardia (artt.15-16), che impediva alla radice il superamento del tasso soglia contenendolo entro i termini di legge.
Su tali premesse chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 532/2017 attesa la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.. Nel merito Rigettare la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto sia nelle eccezioni preliminari che nel merito e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata nel merito: Accertare e dichiarare che la sig.ra
[...]
è debitrice nei confronti della , della somma di euro 35.398,22 Pt_1 Controparte_1 oltre interessi contrattualmente previsti e per l'effetto emettere sentenza di pagamento delle predette somme o di quelle ritenute di giustizia”.
Con provvedimento del 6.6.2018 (dep. il 7.06.2018), reso all'esito della riserva assunta all'udienza svolta in pari data, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiunto opposto e assegnato il termine di giorni 15 per avviare il procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 d. lgs. n. 28/2010.
All'udienza del 27.03.2019 venivano concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c..
Successivamente, con comparsa di costituzione depositata l'1.04.2021 si costituiva, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la e in sua vece la procuratrice quale cessionaria CP_7 CP_7 Controparte_2 del credito in forza del contratto di cessione del 5.12.2018 concluso con , Controparte_1 pubblicato in G.U. n. 143 dell'11.12.2018, con contestuale istanza di estromissione di quest'ultima.
La causa veniva istruita con prove essenzialmente documentali.
All'udienza del 20.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previo deposito di note difensive fino a trenta giorni prima.
2. In via preliminare, il Tribunale osserva che la domanda è procedibile essendo agli atti il verbale di mediazione del 5.07.2018 conclusosi con esito negativo per mancato consenso della parte invitata, a proseguire nel detto procedimento, come emerge dal medesimo verbale Controparte_1 depositato il 26.03.2019 dall'opponente.
Ancora, in via preliminare va detto che in data 1.01.2021 si è costituita ai sensi dell'art. 111 c.p.c. in qualità di cessionaria ex artt.
1-4 L. n. 130/1999 del credito oggetto di causa. Controparte_7
Ciò posto, occorre stabilire quali sono gli effetti.
Come è noto, l'art. 111 c.p.c. stabilisce che “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”. A quanto detto, ad avviso del Tribunale, segue che la pronuncia non possa che essere resa tra le parti originarie (opponente e Controparte_1
e per essa , ferma naturalmente la possibilità, per
[...] Controparte_2
l'interventore ex art. 111 c.p.c., di farne propri gli effetti.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, ogni qualvolta la cessione di un credito avvenga nel corso del procedimento, l'attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse trovano la loro disciplina nell'art. 111 c.p.c. e non nell'art. 105 c.p.c., assumendo il successore a titolo particolare nel diritto controverso la posizione di parte e non quella di terzo. Ne consegue che tale successione lo espone, indipendentemente dall'estromissione del dante causa, agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile e fruibile in sede esecutiva (Fattispecie in tema di opposizione a decreto ingiuntivo nella quale il credito portato dal decreto era stato ceduto dalla società opposta;
la S.C. ha riconosciuto che la società cessionaria, successore a titolo particolare nel diritto controverso, aveva titolo, in quanto parte, a chiedere la conferma dell'opposto decreto) (Cass. n. 15674/2007).
Sul punto va ulteriormente precisato che nessuna contestazione è sorta in merito alla titolarità del credito in capo alla parte intervenuta in giudizio quale cessionaria del credito oggetto di causa e che questa ha regolarmente prodotto in giudizio l'avviso di cessione di credito pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale.
3. Passando a esaminare il merito della res controversa giova precisare che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto riveste la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli.
Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
Pertanto, trovano applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la nota sentenza n. 13533 del 2001.
Ancora, sul debitore convenuto graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.).
4. Tanto precisato, con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo la Controparte_1
, ha proposto domanda di adempimento del credito vantato nei confronti dell'odierna
[...] opponente in virtù del contratto di finanziamento n. 687268 del 23.11.2008 con il quale
[...]
ha richiesto ed ottenuto la somma di euro 12.570,25 da rimborsare mediante la Pt_1 corresponsione di n. 120 rate di euro 249,90, ciascuna per un totale complessivo di euro 29.988,000, al Tan pari al 12,01 % e al Taeg pari al 13,01%.
All'uopo, infatti, ha depositato il fascicolo monitorio contenente il contratto di finanziamento, debitamente sottoscritto dall'opponente, non disconosciuto, l'estratto conto analitico alla data del
28.08.2017 con l'elenco delle rate pagate e di quelle non pagate, con il saldo a debito di euro
34.045,75 e il piano di ammortamento, nonché diffida di pagamento dell'8.07.2017 con ivi la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine (all. n. 2 prod. parte opposta).
Risulta evidente che la ha fornito la prova del titolo della propria Controparte_1 pretesa creditoria, della liquidazione delle relative somme, della mancata restituzione dei ratei da parte dell'opponente dimostrando e documentando così il rapporto contrattuale e l'ammontare del credito così come azionato in via monitoria.
5. Passando a esaminare le contestazioni relative al contratto di finanziamento n. 687268 sottoscritto il 23.11.2008, sostiene che, dall'analisi contabile eseguita a cura della Parte_1 Parte_2
sarebbero state rilevate delle anomalie e che, in particolare, sarebbe emersa una differenza di
[...] somme non dovute pari a euro 19.417,95; il Taeg applicato al contratto per cui è causa sarebbe superiore rispetto al tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto;
gli interessi pattuiti, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse, escluse imposte e tasse, e considerati gli interessi di mora, sarebbero usurari perché superiori al tasso soglia, con conseguente usurarietà “ab origine” e quindi la ricorrenza sia di un'usura soggettiva e sia oggettiva.
L'assunto è infondato.
Quanto all'usura soggettiva va chiarito che per l'accertamento della stessa è necessaria la prova circa la sussistenza di entrambi i presupposti, ossia “un rilevante squilibrio economico, valutato in relazione alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, fra la prestazione erogata e la controprestazione promessa o pagata quale corrispettivo” accompagnato da una condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto che dà o promette il corrispettivo usurario. Quanto al primo requisito, è necessario dimostrare lo squilibrio contrattuale ed i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale, per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per le operazioni similari.
Più difficoltoso risulta fornire la prova circa la sussistenza del secondo requisito, per la quale occorre allegare e documentare la difficoltà economica del mutuatario, desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dall'impossibilità di ottenere condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede. È essenziale, dunque, documentare una grave situazione finanziaria, della quale il creditore deve aver approfittato consapevolmente, applicando interessi sproporzionati. La situazione di mera difficoltà, peraltro, non è sufficiente ad attestare lo stato di approfittamento, così come lo stesso non può essere desunto dalla sola sproporzione dei tassi applicati. Inevitabilmente, la prova di entrambi i presupposti grava su coloro che sostengono la natura usuraria degli interessi, senza che – accertato lo stato di difficoltà economica – la sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla Banca.
Nel caso di specie, l'opponente ha genericamente invocato i principi di diritto in materia senza nulla dedurre in ordine alle condizioni di difficoltà e di bisogno finanziario in cui ella versava. Peraltro, volendo allargare la visione al profilo penale, che in sede civilistica rileva in maniera più sfumata, la Corte di Cassazione ha più volte evidenziato che sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato di usura, per il quale è richiesto il dolo generico, sono necessarie la coscienza e la volontà della portata illegale della prestazione usuraria e dell'illiceità degli interessi, in concomitanza, per quanto attiene all'usura soggettiva, con la conoscenza della precaria condizione dell'usurato.
Ne deriva che tale domanda è del tutto sfornita di prova.
Quando all'usura oggettiva giova innanzitutto evidenziare che per quanto attiene gli interessi di mora deve farsi applicazione dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza 18 settembre 2020 n. 19597 che ha sancito definitivamente l'applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori pur sempre nel rispetto del principio di simmetria, in adesione alle rationens legis della L. 108/1996 quale tutela del fruitore del finanziamento, per la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario che verrebbero compromessi qualora si lasciasse il debitore sfornito di tutela nella pattuizione degli interessi moratori. Come è noto gli interessi corrispettivi si applicano sul capitale e scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 cc); gli interessi di mora si applicano, invece, solamente sul capitale scaduto (art. 1224 cc) e sono maggiori rispetto agli interessi corrispettivi in quanto remunerano il maggiore godimento in capo al mutuatario delle somme erogate derivante dalla mancata restituzione delle stesse alle scadenze pattuite. L'interesse di mora non si somma a quello corrispettivo, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi corrispettivi, ma si sostituisce agli stessi. L'applicazione degli interessi moratori ha natura solo eventuale in quanto subentra in ipotesi di inadempimento del mutuatario.
Ne consegue un duplice ordine di conseguenze in punto di disamina dell'eventuale natura usuraria del contratto di mutuo: gli interessi corrispettivi e quelli moratori, ai fini del rispetto del tasso soglia usura, non debbono essere sommati tra loro bensì raffrontati singolarmente e separatamente con il tasso soglia (così che può essere usurario il tasso degli interessi corrispettivi oppure il tasso degli interessi moratori, ma non la somma del tasso degli interessi corrispettivi e del tasso degli interessi moratori); gli interessi moratori assumono rilievo ai fini dell'applicazione della normativa in materia di usura solo qualora ricorrano effettivamente le condizioni di applicabilità degli stessi, e cioè qualora il mutuatario divenga inadempiente. Sulla scorta di tali principi la S.C. ha affermato che
“La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e
36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio” (Cass. S.U. cit.; principio riaffermato ex multis da Cass.
n. 31615/2021: “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”).
Alla luce di tali principi di diritto il Tribunale osserva che non appare condivisibile l'operazione di sommatoria degli interessi moratori con quelli corrispettivi cui si fa implicito riferimento, in più occasioni, nelle difese di parte opponente al fine di valorizzare la conclusione circa l'usurarietà degli interessi (cfr. ad es. pag. 2 atto di opposizione: “gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, avvenuta il 23/11/2008, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultano usurari dato che complessivamente sono (o possono essere) superiori al limite di legge (tasso soglia)”). In secondo luogo, parte opponente non ha assolto all'onere di prova gravante a suo carico. La stessa, infatti, si è limitata ad una contestazione generica e meramente ipotetica, giacché ha omesso di allegare ed indicare specificamente i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia nonché di precisare i singoli tassi di interesse contestati con riferimento a periodi determinati. Nello specifico, l'opponente ha omesso di allegare, nel rispetto delle preclusioni assertive, le spese e le voci che non sarebbero state tenute in considerazione nel TAEG indicato in contratto affermando in modo apodittico che dall'analisi contabile eseguita il Taeg sarebbe risultato superiore al tasso soglia usura. L'assenza di una specifica contestazione in tal senso, pertanto, osta a qualsiasi positiva disamina della doglianza da parte dello scrivente, anche tenuto conto dell'impossibilità di fare riferimento all'allegata perizia di parte in quanto, come noto, l'onere di allegazione del fatto deve essere soddisfatto avuto riguardo agli atti difensivi e non mediante il rinvio alle allegazioni contenute nella perizia di parte;
ciò in quanto la funzione probatoria delle prove documentali presuppone che i fatti che s'intendono dimostrare siano stati introdotti nel processo nei termini e nelle forme di rito.
Ad ogni modo, volendo far riferimento alla perizia di parte prodotta dall'opponente, a pagina 12 della stessa (all. n. 2 prod. opponente), alla voce “verifica del tasso di mora convenuta”, è espressamente indicato che esso è inferiore al tasso soglia rilevato dalla Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni su menzionati sicchè, in relazione agli interessi di mora, è lo stesso elaborato di parte ad escludere la violazione della disciplina in materia di usura. Per quanto riguarda gli interessi corrispettivi, anche qui, la perizia di parte non indica, avuto riguardo allo specifico contratto per cui è causa, quali sarebbero le voci di spesa che non sarebbero state conteggiate nel
TAEG, indicato in contratto pari a 13,01% e abbondantemente inferiore al tasso soglia antiusura previsto per la categoria di riferimento (“ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI
PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON
BANCARI”) nel trimestre di riferimento del 18,05 % (IV trimestre 2008) né quale sarebbe il tasso soglia di riferimento.
Alla genericità ed al difetto di prova della domanda non può supplire la richiesta di CTU che, come sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria sul punto (ex multis Trib. Roma sent. n. 4208 dell'1.03.2016; conf. Trib. Roma sent. n. 20123 del 7.10.2015), non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume;
pertanto, la richiesta di CTU deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Sul punto anche la suprema Corte è intervenuta affermando che “la consulenza tecnica
d'ufficio (c.t.u.) non costituisce un mezzo di prova in senso proprio, ma uno strumento istruttorio al quale può farsi ricorso per una migliore valutazione di elementi acquisiti o per la soluzione di questioni che richiedano il possesso di particolari cognizioni tecniche: essa non può quindi essere utilizzata per esonerare le parti dalla prova dei fatti posti a fondamento delle rispettive domande o eccezioni, ed è legittimamente negata qualora la parte, attraverso la relativa istanza, intenda supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o deduzioni istruttorie, ovvero sollecitare una indagine esplorativa per la ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. A tale principio fa eccezione soltanto l'ipotesi in cui la c.t.u. abbia carattere c.d. percipiente, ovverosia abbia ad oggetto elementi ritualmente allegati dalle parti, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze tecniche e degli strumenti di cui dispone. Non è tuttavia riconducibile alla predetta fattispecie la consulenza volta ad accertare se, nell'ambito di un rapporto di conto corrente bancario, gli interessi sugli importi di volta in volta risultanti a debito del cliente siano stati calcolati ad un tasso superiore a quello soglia previsto dalla legge n. 108 del 1996, ovvero siano stati oggetto di capitalizzazione, dal momento che tale verifica, pur richiedendo il possesso di cognizioni di matematica finanziaria e tecnica bancaria, presuppone che sia stata già offerta la dimostrazione, non avente carattere tecnico, dei movimenti effettuati sul conto corrente, mediante la produzione delle relative schede o degli estratti conto periodici o di altri documenti idonei a fornire la prova” (Cass. n. 14521/2017).
In conclusione, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo n. 532/2017 reso dal Tribunale di
Lagonegro il 12.12.2017 va dichiarato definitivamente esecutivo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano, d'ufficio, in assenza di note spese, in base ai parametri introdotti dal DM 55/14, come aggiornati, tenuto conto del valore della controversia, previa applicazione delle riduzioni di cui all'art. 4 co. 1 del cit. decreto per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente posta in essere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il d.i. n. 532/2017 reso dal
Tribunale di Lagonegro il 12.12.2017;
2. condanna l'opponente al pagamento, in favore di delle Controparte_1 spese di lite che liquida in complessivi euro 2.356,00 per compensi professionali, oltre I.V.A.
e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
3. condanna l'opponente al pagamento, in favore della in p.l.r.p.t., delle Controparte_7 spese di lite che liquida in complessivi euro 1.453,00 per compensi professionali, oltre I.V.A.
e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Lagonegro, in data 13.11.2025
Il Giudice
dott. Maurizio Ferrara