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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/06/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1092/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione I civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Massimo Vaccari Presidente dr. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dr. Claudia Dal Martello Giudice rel/est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1092/2025 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. BURATO Parte_1 C.F._1
CHIARA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Bonifacio (VR), Via
Fogazzaro n. 26
RICORRENTE
Contro
), con il patrocinio dell'avv. TIRAPELLE Controparte_1 C.F._2
AMBRA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Bonifacio (VR), Via Morando
n. 6
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona.
pg. 1 di 4
In punto: separazione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.05.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte per l'omologa della separazione:
“Pronuncia della sentenza di separazione personale tra i coniugi in relazione al contratto matrimonio in Monteforte D'Alpone (VR) il giorno 7.06.2008, come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio Anno 2008, Numero 9, Parte II, Serie
A,
- affido condiviso del figlio , con residenza prevalente presso il padre;
Persona_1
- considerata l'età, vedrà e starà con la madre almeno due volte a settimana, Per_1
dopo scuola, con libertà di ulteriori frequentazioni, previo avviso al padre, anche con eventuale pernotto presso la madre;
anche la ripartizione dei periodi di vacanze che il figlio trascorrerà con i genitori è rimessa a previ accordi tra le parti, tenendo presente quella che è la volontà del ragazzo, prevedendosi almeno una settimana del periodo extrascolastico da trascorrere presso la madre, settimana che andrà determinata almeno entro il mese di maggio di ogni anni. Le festività natalizie (da fine scuola al 30 dicembre presso un genitore;
dal 31 dicembre al rientro di scuola dopo l'Epifania presso l'altro) e pasquali, oltre che quelle che cadono durante l'anno, verranno trascorse secondo il principio di alternanza, un anno con un genitore, quello successivo con l'altro, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio;
- l'abitazione familiare resta nella disponibilità della resistente/convenuta;
- la resistente/convenuta acconsente sin d'ora al cambio formale della residenza del figlio presso il padre, impegnandosi a sottoscrivere la documentazione a ciò Per_1
necessaria o a fare quanto a ciò necessario;
- la resistente/convenuta verserà al ricorrente a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo di euro 200,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese, a Per_1 decorrere dal mese di agosto 2025, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
riparto sin d'ora delle spese accessorie e straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Verona, al 50%;
pg. 2 di 4 - AUU integralmente da percepirsi dal padre/ricorrente sin dalla data odierna;
- spese di lite compensate.”
In data 03.06.2025 il Procuratore della Repubblica ha espresso parere favorevole alle conclusioni formulate congiuntamente dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di omologa della separazione, posto che, per quanto riferito negli atti difensivi e desumibile dalle dichiarazioni di entrambe parti, tra i coniugi si è senza dubbio già da tempo disgregata in modo irreversibile la comunione coniugale.
Le condizioni di separazione sulle quali le parti hanno raggiunto in sede di prima udienza un'intesa devono essere recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, risultano congrue e legittime.
Per quanto riguarda il figlio minore (nato il [...]) deve essere Persona_1 confermato l'affidamento condiviso ad entrambi i coniugi, in quanto regime idoneo, in assenza di elementi contrari, a garantire la bi-genitorialità ed un sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità economiche di ciascuna delle parti.
Possono essere recepite le condizioni concordate fra le parti in ordine al collocamento del figlio minore presso il padre ed al regime di frequentazione madre-figlio, nonché relativamente al contributo al suo mantenimento.
E' inopportuno procedersi all'audizione del minore tenuto conto dell'accordo raggiunto fra i coniugi.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti, come concordemente richiesto da entrambi nelle conclusioni congiunte formulate all'udienza del 29.05.2025.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente decidendo nella causa pendente tra Pt_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Controparte_1
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, alle condizioni fra le stesse parti concordate, come riportate in epigrafe, da
[...]
intendersi qui integralmente richiamate;
DISPONE che le spese di lite siano integralmente compensate fra le parti.
pg. 3 di 4 MANDA alla Cancelleria perché provveda alla trasmissione di copia della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di Monteforte D'Alpone
(VR) – atto di matrimonio n. 9, Parte II, Serie A, Anno 2008 - per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 10 giugno 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
pg. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione I civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Massimo Vaccari Presidente dr. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dr. Claudia Dal Martello Giudice rel/est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1092/2025 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. BURATO Parte_1 C.F._1
CHIARA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Bonifacio (VR), Via
Fogazzaro n. 26
RICORRENTE
Contro
), con il patrocinio dell'avv. TIRAPELLE Controparte_1 C.F._2
AMBRA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Bonifacio (VR), Via Morando
n. 6
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona.
pg. 1 di 4
In punto: separazione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.05.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte per l'omologa della separazione:
“Pronuncia della sentenza di separazione personale tra i coniugi in relazione al contratto matrimonio in Monteforte D'Alpone (VR) il giorno 7.06.2008, come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio Anno 2008, Numero 9, Parte II, Serie
A,
- affido condiviso del figlio , con residenza prevalente presso il padre;
Persona_1
- considerata l'età, vedrà e starà con la madre almeno due volte a settimana, Per_1
dopo scuola, con libertà di ulteriori frequentazioni, previo avviso al padre, anche con eventuale pernotto presso la madre;
anche la ripartizione dei periodi di vacanze che il figlio trascorrerà con i genitori è rimessa a previ accordi tra le parti, tenendo presente quella che è la volontà del ragazzo, prevedendosi almeno una settimana del periodo extrascolastico da trascorrere presso la madre, settimana che andrà determinata almeno entro il mese di maggio di ogni anni. Le festività natalizie (da fine scuola al 30 dicembre presso un genitore;
dal 31 dicembre al rientro di scuola dopo l'Epifania presso l'altro) e pasquali, oltre che quelle che cadono durante l'anno, verranno trascorse secondo il principio di alternanza, un anno con un genitore, quello successivo con l'altro, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio;
- l'abitazione familiare resta nella disponibilità della resistente/convenuta;
- la resistente/convenuta acconsente sin d'ora al cambio formale della residenza del figlio presso il padre, impegnandosi a sottoscrivere la documentazione a ciò Per_1
necessaria o a fare quanto a ciò necessario;
- la resistente/convenuta verserà al ricorrente a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo di euro 200,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese, a Per_1 decorrere dal mese di agosto 2025, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
riparto sin d'ora delle spese accessorie e straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Verona, al 50%;
pg. 2 di 4 - AUU integralmente da percepirsi dal padre/ricorrente sin dalla data odierna;
- spese di lite compensate.”
In data 03.06.2025 il Procuratore della Repubblica ha espresso parere favorevole alle conclusioni formulate congiuntamente dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di omologa della separazione, posto che, per quanto riferito negli atti difensivi e desumibile dalle dichiarazioni di entrambe parti, tra i coniugi si è senza dubbio già da tempo disgregata in modo irreversibile la comunione coniugale.
Le condizioni di separazione sulle quali le parti hanno raggiunto in sede di prima udienza un'intesa devono essere recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, risultano congrue e legittime.
Per quanto riguarda il figlio minore (nato il [...]) deve essere Persona_1 confermato l'affidamento condiviso ad entrambi i coniugi, in quanto regime idoneo, in assenza di elementi contrari, a garantire la bi-genitorialità ed un sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità economiche di ciascuna delle parti.
Possono essere recepite le condizioni concordate fra le parti in ordine al collocamento del figlio minore presso il padre ed al regime di frequentazione madre-figlio, nonché relativamente al contributo al suo mantenimento.
E' inopportuno procedersi all'audizione del minore tenuto conto dell'accordo raggiunto fra i coniugi.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti, come concordemente richiesto da entrambi nelle conclusioni congiunte formulate all'udienza del 29.05.2025.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente decidendo nella causa pendente tra Pt_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Controparte_1
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, alle condizioni fra le stesse parti concordate, come riportate in epigrafe, da
[...]
intendersi qui integralmente richiamate;
DISPONE che le spese di lite siano integralmente compensate fra le parti.
pg. 3 di 4 MANDA alla Cancelleria perché provveda alla trasmissione di copia della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di Monteforte D'Alpone
(VR) – atto di matrimonio n. 9, Parte II, Serie A, Anno 2008 - per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 10 giugno 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
pg. 4 di 4