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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 18/02/2026, n. 2850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2850 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2850/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DEL SORBO VINCENZO, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, RE
SORRENTINO ARMANDO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11003/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IRROGAZ. SANZ. n. TF5IREN00012-2025 RP-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1396/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata in data 12/05/2025 ad Agenzia Entrate D.P. II Napoli, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 10/06/2025, la sig.ra IA Cristiana, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Atto di Irrogazione Sanzioni n. TF5IREN00012/2025, notificato in data 13/03/2025, col quale l'Ufficio, in riferimento al periodo d'imposta
2015 ed ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 472/97, ha irrogato la sanzione di cui al D.L. 167/1990, art. 5, comma
2, di € 45.536,22, pari al 6% del portafoglio di € 758.936,95 posseduto nel Principato di Monaco e non dichiarato con la propria dichiarazione dei redditi.
Si premette che, l'Associazione_1 dell'Agenzia delle Entrate, svolgendo attività d'indagine su soggetti segnalati dal Principato di Monaco relativamente a disponibilità finanziarie detenute presso intermediari esteri, aveva segnalato la ricorrente in quanto, alla data del 02/03/2015 era risultata, in qualità di beneficiaria effettiva di società ubicata alle Seichelles denominata “Società_1”, titolare di disponibilità finanziarie detenute presso un Istituto di Credito monegasco, “l'ANDBANK MONACO
SA” di importo pari ad € 2.302.385,81.
L'Agenzia delle Entrate – Associazione_2, pertanto, attesa l'assenza di dati a riguardo nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2015, l'aveva invitata a produrre una serie di documenti finalizzati ad appurare la genesi della provvista detenuta all'estero e non dichiarata in Italia, oltre alle motivazioni della mancata dichiarazione.
Durante la fase del contraddittorio la ricorrente aveva fatto rilevare di essere stata impossibilitata a produrre la documentazione richiesta dall'Ufficio in quanto non aveva mai aperto alcun conto corrente nel Principato di Monaco e che non aveva mai ricoperto alcuna carica in seno alla società Società_1 e che, avendo contattato l'ex coniuge, aveva appreso che trattavasi di un conto o di un titolo o di altro per il quale era stata indicata quale beneficiaria in caso di una sua prematura morte e che, comunque, il conto era stato chiuso.
Attesa la mancata produzione documentale richiesta, l'Ufficio, presumendo che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata da parte del soggetto fiscalmente residente in
Italia in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, sono considerati costituiti ai soli fini fiscali mediamente sottratti a tassazione, in applicazione degli artt. 37, co. 3 D.P.R. 60071973 – 2, co.
2-bis D.P.R. 917/1986 – 12, co. 2, D.L. 78/2009, con l'Atto di Contestazione n. CF_1 ha recuperato a tassazione l'intero importo dell'investimento occultato, per l'importo di € 2.302.385,81, anche considerando il raddoppio dei termini ordinari di decadenza.
Alla notifica del detto Atto di Contestazione aveva fatto seguito la presentazione delle Osservazioni, parzialmente accolte dall'Ufficio, con le quali la contribuente ha precisato che il saldo effettivo sul conto n.
5502475 alla data del 02/03/2015 non era di € 2.302.385,81 ma di € € 758.936,95.
Con il ricorso in esame la contribuente ha contestato l'Atto di Irrogazione Sanzioni oggetto del giudizio per i seguenti motivi:
- Difetto di Motivazione, non avendo chiarito, l'Ufficio, né i presupposti, né le ragioni giuridiche su cui si fonda la pretesa contenuta nell'Atto. Anzi, in maniera oltremodo generica e approssimativa, aveva individuato nella Sig.ra Ricorrente_1 la titolare effettiva del portafoglio de quo, partendo unicamente da un asserito potere di firma, senza fornire alcun dettaglio sul suo eventuale esercizio, né sulla detenzione, da parte della
Contribuente, delle somme depositate sul conto corrente de quo, o sull'effettivo svolgimento di una qualche operazione sul suddetto conto. Né tantomeno, ha fornito alcuna prova documentale a sostegno della propria tesi;
- Mancata riconducibilità alla contribuente delle attività contestate, con conseguenziale infondatezza della contestazione di omessa dichiarazione, nella relativa sezione del quadro RW, degli “investimenti all'estero ovvero altre attività estere di natura finanziaria”, non essendosin verificato il primo requisito, ovvero l'intestazione formale delle attività finanziarie contestate con riferimento alla Sig.ra Ricorrente_1, essendo il portafoglio n. 5502475 intestato alla Società_1 Ltd;
né la Contribuente può essere considerata la “detentrice” delle attività finanziarie rinvenute sul conto al 2.3.2015 in base all'asserito esclusivo “potere di firma” a lei ascritto. Quanto alla effettiva disponibilità, la stessa non è risultata provata dalla mera formula
“a comme fonde de pouvoir sign. ind” riportata nell'Atto, soprattutto se si considera che la Sig.ra Ricorrente_1 non ha mai compiuto alcuna operazione sul portafoglio de quo, non ricoprendo nella Società alcuna carica, né tantomeno aveva poteri gestori;
- Violazione e falsa applicazione della presunzione relativa di evasione, essendo necessario, affinché operi l'inversione dell'onere probatorio in capo al contribuente, che l'Amministrazione finanziaria fornisca la prova di tutti i fatti presupposto alla presunzione medesima, ovvero le tre condizioni, vale a dire:
o la residenza in Italia del contribuente (Prima Condizione);
o la titolarità, da parte di quest'ultimo, di investimenti/attività non esposti nel modulo RW della dichiarazione dei redditi (Seconda Condizione);
o la localizzazione di tali investimenti/attività finanziarie in un Paese a fiscalità privilegiata (Terza Condizione);
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 37, co. 3, D.P.R. n. 600/1973, in quanto l'Ufficio, per avvalersi della presunzione legale – che riconduce gli importi versati sul conto a compensi non dichiarati – deve fornire preventivamente la prova, anche per presunzioni qualificate, della effettiva disponibilità, da parte del contribuente, del conto bancario intestato a terzi. Solo in questo caso, divengono attribuibili in capo all'interessato le movimentazioni fiscalmente rilevanti e riconducibili alla sua attività;
- Illegittimità delle sanzioni irrogate, non essendo ravvisabile l'elemento soggettivo del dolo, in quanto la
Contribuente non aveva l'intento cosciente e consapevole di commettere alcuna violazione fiscale. Infatti, la Sig.ra Ricorrente_1 ha operato in maniera pienamente conforme alla normativa tributaria vigente, che esclude i contestati obblighi dichiarativi in relazione ad attività estere inesistenti, meramente asserite, ma in alcun modo provate dall'Ufficio;
chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese e compensi.
Agenzia Entrate D.P. II – Napoli, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 08/07/2025, insistendo sulla correttezza del proprio operato, ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio ha basato la formazione dell'atto di Irrogazione sanzioni oggetto del giudizio sul presupposto che la ricorrente sia stata beneficiaria effettiva di una società ubicata alle SEICHELLES, la “Società_1 LTD”, essendo stata indirettamente titolare di disponibilità finanziarie detenute presso l'Istituto di Credito monegasco “Società_2”.
A detta conclusione l'Ufficio sarebbe giunto all'esito dell'acquisizione di informazioni assunte dall' Associazione_1 dell'Agenzia delle Entrate che, secondo quanto riportato nell'atto impugnato, avrebbe ricevuto una segnalazione dal Principato di Monaco in risposta alla richiesta di scambio di informazioni di gruppo (Group Request) relativamente a disponibilità finanziarie detenute presso intermediari finanziari esteri.
In particolare, secondo quanto asserito dall'Ufficio, la ricorrente era stata indicata “A comme fonde de pouvoir sign. ind.”, traducibile come “soggetto con potere di autorità ovvero soggetto con potere di firma”.
L'atto in queta sede impugnato è stato emesso in quanto, relativamente all'anno di imposta 2015, la
Contribuente avrebbe omesso l'adempimento degli obblighi dichiarativi ai fini RP (e relative addizionali), ai fini IVAFE e degli obblighi di monitoraggio, non avendo indicato, nel modello RW, le consistenze relative alle attività finanziarie asseritamente da lei detenute presso la “Società_2” sul conto corrente n. Conto_Corrente_1, di cui, a dire dell'Ufficio, risultava titolare per i predetti asseriti poteri di firma.
A corredo dell'Avviso di Irrogazione Sanzioni impugnato l'Ufficio non ha prodotto alcuna documentazione, limitandosi ad invocare l'articolo 12 del Decreto Legge n. 78/2009, per attivare una presunzione legale relativa.
Secondo tale presunzione, le attività finanziarie detenute in paradisi fiscali e non dichiarate nel Quadro RW si considerano costituite con redditi sottratti a tassazione.
Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate ha proceduto a riqualificare le movimentazioni sui conti correnti della società Società_2 come redditi imponibili direttamente in capo alla persona fisica della sig.ra Ricorrente_1, con la conseguenza della emissione dell'atto in questa sede oggetto di disamina.
La ricorrente ha contestato le conclusioni dell'Ufficio, non avendo mai compiuto alcuna operazione sul portafoglio de quo, non avendo ricoperto nella Società alcuna carica, né tantomeno avendo mai avuto poteri gestori.
Ha lamentato, inoltre, l'inesistenza di qualsiasi prova documentale con la quale l'Ufficio pretenderebbe di sostenere la propria tesi.
Prima di passare all'esame delle doglianze dei Ricorrenti questo Collegio non può fare a meno di richiamare il forte monito che è giunto dal Legislatore in punto di corretta applicazione dell'onere della prova.
Occorre rammentare che, con la novella introdotta dall'art. 6 L. 130/22, è stato aggiunto all'articolo 7 del
DLGS 546/92, il comma 5 bis, secondo cui :"L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il Giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondono la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni".
Alla luce di questa novella va detto che l'Agenzia delle Entrate non ha adempiuto all'onere della prova, non avendo prodotto alcuna documentazione che giustifichi la violazione contestata.
Invero, non è dato comprendere, mancando qualsiasi documentazione a riguardo, sulla base di quali elementi abbia concluso che la sig.ra Ricorrente_1 sia la “titolare effettiva” del conto corrente intestato alla società Società_2, della quale non risulta detenere alcuna partecipazione.
Non si comprende, non essendoci documentazione a riguardo, come la gestione del controllo effettivo della società titolare del conto corrente, la “Società_1 LTD”, possa essere riconducibile alla sig.ra Ricorrente_1, che sarebbe stata indicata “A comme fonde de pouvoir sign. ind.”, traducibile come “soggetto con potere di autorità ovvero soggetto con potere di firma”, non si sa da chi ed in quale circostanza.
E' assolutamente controverso e contrario a quanto risultante dall'estratto conto allegato agli atti che la sig. ra Ricorrente_1 sia stata l'effettiva beneficiaria delle attività finanziarie e patrimoniali intestate alla società
“Società_1 LTD”, atteso che tutti i prelevamenti con bonifico (03/07/2015 x € 200.000,00, 16/07/2015 x € 300.000,00, 21/09/205 x € 500.000,00) sono stati eseguiti in favore di tal Orefice Nominativo_1.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli,
ACCOGLIE
il ricorso e compensa le spese di lite.
Napoli, 28/01/2026
Il RE Il Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott. Vincenzo Del Sorbo
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DEL SORBO VINCENZO, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, RE
SORRENTINO ARMANDO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11003/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IRROGAZ. SANZ. n. TF5IREN00012-2025 RP-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1396/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata in data 12/05/2025 ad Agenzia Entrate D.P. II Napoli, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 10/06/2025, la sig.ra IA Cristiana, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Atto di Irrogazione Sanzioni n. TF5IREN00012/2025, notificato in data 13/03/2025, col quale l'Ufficio, in riferimento al periodo d'imposta
2015 ed ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 472/97, ha irrogato la sanzione di cui al D.L. 167/1990, art. 5, comma
2, di € 45.536,22, pari al 6% del portafoglio di € 758.936,95 posseduto nel Principato di Monaco e non dichiarato con la propria dichiarazione dei redditi.
Si premette che, l'Associazione_1 dell'Agenzia delle Entrate, svolgendo attività d'indagine su soggetti segnalati dal Principato di Monaco relativamente a disponibilità finanziarie detenute presso intermediari esteri, aveva segnalato la ricorrente in quanto, alla data del 02/03/2015 era risultata, in qualità di beneficiaria effettiva di società ubicata alle Seichelles denominata “Società_1”, titolare di disponibilità finanziarie detenute presso un Istituto di Credito monegasco, “l'ANDBANK MONACO
SA” di importo pari ad € 2.302.385,81.
L'Agenzia delle Entrate – Associazione_2, pertanto, attesa l'assenza di dati a riguardo nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2015, l'aveva invitata a produrre una serie di documenti finalizzati ad appurare la genesi della provvista detenuta all'estero e non dichiarata in Italia, oltre alle motivazioni della mancata dichiarazione.
Durante la fase del contraddittorio la ricorrente aveva fatto rilevare di essere stata impossibilitata a produrre la documentazione richiesta dall'Ufficio in quanto non aveva mai aperto alcun conto corrente nel Principato di Monaco e che non aveva mai ricoperto alcuna carica in seno alla società Società_1 e che, avendo contattato l'ex coniuge, aveva appreso che trattavasi di un conto o di un titolo o di altro per il quale era stata indicata quale beneficiaria in caso di una sua prematura morte e che, comunque, il conto era stato chiuso.
Attesa la mancata produzione documentale richiesta, l'Ufficio, presumendo che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata da parte del soggetto fiscalmente residente in
Italia in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, sono considerati costituiti ai soli fini fiscali mediamente sottratti a tassazione, in applicazione degli artt. 37, co. 3 D.P.R. 60071973 – 2, co.
2-bis D.P.R. 917/1986 – 12, co. 2, D.L. 78/2009, con l'Atto di Contestazione n. CF_1 ha recuperato a tassazione l'intero importo dell'investimento occultato, per l'importo di € 2.302.385,81, anche considerando il raddoppio dei termini ordinari di decadenza.
Alla notifica del detto Atto di Contestazione aveva fatto seguito la presentazione delle Osservazioni, parzialmente accolte dall'Ufficio, con le quali la contribuente ha precisato che il saldo effettivo sul conto n.
5502475 alla data del 02/03/2015 non era di € 2.302.385,81 ma di € € 758.936,95.
Con il ricorso in esame la contribuente ha contestato l'Atto di Irrogazione Sanzioni oggetto del giudizio per i seguenti motivi:
- Difetto di Motivazione, non avendo chiarito, l'Ufficio, né i presupposti, né le ragioni giuridiche su cui si fonda la pretesa contenuta nell'Atto. Anzi, in maniera oltremodo generica e approssimativa, aveva individuato nella Sig.ra Ricorrente_1 la titolare effettiva del portafoglio de quo, partendo unicamente da un asserito potere di firma, senza fornire alcun dettaglio sul suo eventuale esercizio, né sulla detenzione, da parte della
Contribuente, delle somme depositate sul conto corrente de quo, o sull'effettivo svolgimento di una qualche operazione sul suddetto conto. Né tantomeno, ha fornito alcuna prova documentale a sostegno della propria tesi;
- Mancata riconducibilità alla contribuente delle attività contestate, con conseguenziale infondatezza della contestazione di omessa dichiarazione, nella relativa sezione del quadro RW, degli “investimenti all'estero ovvero altre attività estere di natura finanziaria”, non essendosin verificato il primo requisito, ovvero l'intestazione formale delle attività finanziarie contestate con riferimento alla Sig.ra Ricorrente_1, essendo il portafoglio n. 5502475 intestato alla Società_1 Ltd;
né la Contribuente può essere considerata la “detentrice” delle attività finanziarie rinvenute sul conto al 2.3.2015 in base all'asserito esclusivo “potere di firma” a lei ascritto. Quanto alla effettiva disponibilità, la stessa non è risultata provata dalla mera formula
“a comme fonde de pouvoir sign. ind” riportata nell'Atto, soprattutto se si considera che la Sig.ra Ricorrente_1 non ha mai compiuto alcuna operazione sul portafoglio de quo, non ricoprendo nella Società alcuna carica, né tantomeno aveva poteri gestori;
- Violazione e falsa applicazione della presunzione relativa di evasione, essendo necessario, affinché operi l'inversione dell'onere probatorio in capo al contribuente, che l'Amministrazione finanziaria fornisca la prova di tutti i fatti presupposto alla presunzione medesima, ovvero le tre condizioni, vale a dire:
o la residenza in Italia del contribuente (Prima Condizione);
o la titolarità, da parte di quest'ultimo, di investimenti/attività non esposti nel modulo RW della dichiarazione dei redditi (Seconda Condizione);
o la localizzazione di tali investimenti/attività finanziarie in un Paese a fiscalità privilegiata (Terza Condizione);
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 37, co. 3, D.P.R. n. 600/1973, in quanto l'Ufficio, per avvalersi della presunzione legale – che riconduce gli importi versati sul conto a compensi non dichiarati – deve fornire preventivamente la prova, anche per presunzioni qualificate, della effettiva disponibilità, da parte del contribuente, del conto bancario intestato a terzi. Solo in questo caso, divengono attribuibili in capo all'interessato le movimentazioni fiscalmente rilevanti e riconducibili alla sua attività;
- Illegittimità delle sanzioni irrogate, non essendo ravvisabile l'elemento soggettivo del dolo, in quanto la
Contribuente non aveva l'intento cosciente e consapevole di commettere alcuna violazione fiscale. Infatti, la Sig.ra Ricorrente_1 ha operato in maniera pienamente conforme alla normativa tributaria vigente, che esclude i contestati obblighi dichiarativi in relazione ad attività estere inesistenti, meramente asserite, ma in alcun modo provate dall'Ufficio;
chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese e compensi.
Agenzia Entrate D.P. II – Napoli, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 08/07/2025, insistendo sulla correttezza del proprio operato, ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio ha basato la formazione dell'atto di Irrogazione sanzioni oggetto del giudizio sul presupposto che la ricorrente sia stata beneficiaria effettiva di una società ubicata alle SEICHELLES, la “Società_1 LTD”, essendo stata indirettamente titolare di disponibilità finanziarie detenute presso l'Istituto di Credito monegasco “Società_2”.
A detta conclusione l'Ufficio sarebbe giunto all'esito dell'acquisizione di informazioni assunte dall' Associazione_1 dell'Agenzia delle Entrate che, secondo quanto riportato nell'atto impugnato, avrebbe ricevuto una segnalazione dal Principato di Monaco in risposta alla richiesta di scambio di informazioni di gruppo (Group Request) relativamente a disponibilità finanziarie detenute presso intermediari finanziari esteri.
In particolare, secondo quanto asserito dall'Ufficio, la ricorrente era stata indicata “A comme fonde de pouvoir sign. ind.”, traducibile come “soggetto con potere di autorità ovvero soggetto con potere di firma”.
L'atto in queta sede impugnato è stato emesso in quanto, relativamente all'anno di imposta 2015, la
Contribuente avrebbe omesso l'adempimento degli obblighi dichiarativi ai fini RP (e relative addizionali), ai fini IVAFE e degli obblighi di monitoraggio, non avendo indicato, nel modello RW, le consistenze relative alle attività finanziarie asseritamente da lei detenute presso la “Società_2” sul conto corrente n. Conto_Corrente_1, di cui, a dire dell'Ufficio, risultava titolare per i predetti asseriti poteri di firma.
A corredo dell'Avviso di Irrogazione Sanzioni impugnato l'Ufficio non ha prodotto alcuna documentazione, limitandosi ad invocare l'articolo 12 del Decreto Legge n. 78/2009, per attivare una presunzione legale relativa.
Secondo tale presunzione, le attività finanziarie detenute in paradisi fiscali e non dichiarate nel Quadro RW si considerano costituite con redditi sottratti a tassazione.
Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate ha proceduto a riqualificare le movimentazioni sui conti correnti della società Società_2 come redditi imponibili direttamente in capo alla persona fisica della sig.ra Ricorrente_1, con la conseguenza della emissione dell'atto in questa sede oggetto di disamina.
La ricorrente ha contestato le conclusioni dell'Ufficio, non avendo mai compiuto alcuna operazione sul portafoglio de quo, non avendo ricoperto nella Società alcuna carica, né tantomeno avendo mai avuto poteri gestori.
Ha lamentato, inoltre, l'inesistenza di qualsiasi prova documentale con la quale l'Ufficio pretenderebbe di sostenere la propria tesi.
Prima di passare all'esame delle doglianze dei Ricorrenti questo Collegio non può fare a meno di richiamare il forte monito che è giunto dal Legislatore in punto di corretta applicazione dell'onere della prova.
Occorre rammentare che, con la novella introdotta dall'art. 6 L. 130/22, è stato aggiunto all'articolo 7 del
DLGS 546/92, il comma 5 bis, secondo cui :"L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il Giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondono la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni".
Alla luce di questa novella va detto che l'Agenzia delle Entrate non ha adempiuto all'onere della prova, non avendo prodotto alcuna documentazione che giustifichi la violazione contestata.
Invero, non è dato comprendere, mancando qualsiasi documentazione a riguardo, sulla base di quali elementi abbia concluso che la sig.ra Ricorrente_1 sia la “titolare effettiva” del conto corrente intestato alla società Società_2, della quale non risulta detenere alcuna partecipazione.
Non si comprende, non essendoci documentazione a riguardo, come la gestione del controllo effettivo della società titolare del conto corrente, la “Società_1 LTD”, possa essere riconducibile alla sig.ra Ricorrente_1, che sarebbe stata indicata “A comme fonde de pouvoir sign. ind.”, traducibile come “soggetto con potere di autorità ovvero soggetto con potere di firma”, non si sa da chi ed in quale circostanza.
E' assolutamente controverso e contrario a quanto risultante dall'estratto conto allegato agli atti che la sig. ra Ricorrente_1 sia stata l'effettiva beneficiaria delle attività finanziarie e patrimoniali intestate alla società
“Società_1 LTD”, atteso che tutti i prelevamenti con bonifico (03/07/2015 x € 200.000,00, 16/07/2015 x € 300.000,00, 21/09/205 x € 500.000,00) sono stati eseguiti in favore di tal Orefice Nominativo_1.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli,
ACCOGLIE
il ricorso e compensa le spese di lite.
Napoli, 28/01/2026
Il RE Il Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott. Vincenzo Del Sorbo
(firma digitale) (firma digitale)