Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Molise, sentenza 07/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Molise |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sent. 1/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE
composta dai seguenti magistrati:
ZI CO Presidente CE UB Consigliere, relatore LU IO I Referendario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 4075 del registro di segreteria, nei confronti di:
- FR LE ([...]), nato ad [...] il 10/04/1961 e residente in [...]alla Contrada Cese 82/F, CH SI ([...]), nato a [...] il 6/08/1960 e residente in [...],
EL FI ([...]), nato a [...] il 24/03/1957 e residente in [...]alla via Giuseppe Di Vittorio 13, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.
UR SS e LA TO, elettivamente domiciliati in CA alla via Alfredo Trombetta 36, presso lo studio dell’avv.
SS (avvarturomessere@puntopec.it);
- FR AR ([...]), nato a [...] il 22 luglio 1964, residente in [...], rappresentato e pag. 2 di 46 difeso dall’avv. Salvatore Di Pardo, con studio in CA, Via Crispi 1/C, ed elettivamente domiciliato presso il seguente domicilio digitale: salvatore.dipardo@legalmail.it;
- NE DE UR ([...]), nata a [...] il 10/5/1976 e residente in [...],
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Fabio EL HI sito in CA, via Garibaldi 110, che la rappresenta e difende
(avvfabiodelvecchio@puntopec.it).
Visti l’atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti di causa.
Uditi all’udienza del 18 dicembre 2025, svoltasi con l’assistenza del Segretario sig.ra Maria Grazia Sechi, il p.m. S.P.G. OB Formisani e gli avvocati Di Pardo per il convenuto CA, TO per i convenuti FI, SS e EL, EL HI per la dott.ssa De
LA.
Ritenuto e considerato quanto segue in FATTO e DIRITTO 1. – Premessa.
La Procura regionale ha convenuto in giudizio cinque dirigenti medici radiologi dell’Azienda sanitaria regionale Molise (nel prosieguo, anche
“EM”) – FR CA, FR EL, CH SS, EL FI e NE De LA – per responsabilità amministrativa.
Secondo l’accusa, i convenuti avrebbero percepito compensi per lavoro straordinario in regime di “pronta disponibilità” negli anni 2018-2019 senza svolgere effettiva attività lavorativa, arrecando un danno pag. 3 di 46 patrimoniale all’ente e un danno all’immagine della struttura sanitaria.
AI convenuti EL e SS è contestato anche l’allontanamento ingiustificato dal luogo di lavoro durante il servizio.
L’azione erariale è scaturita dalla notizia – pervenuta con nota prot. n.
1798 del 27/10/2020 della Procura della Repubblica di CA –
dell’esercizio dell’azione penale “per i reati di cui agli artt. 81 cpv. c.p.
(più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso) in combinato con l’art. 640, comma 2., c.p. e art. 81 c.p. in combinato con l’art.
55 quinques comma 1, D.Lgs. 165/2001 nell’ambito del procedimento penale n. 2785/2018 RGNR Mod 21”, nonché “da un articolo di stampa, acquisito in data 21.5.2021”, sulla vicenda giudiziaria in corso.
Secondo l’accusa, le indagini del Nucleo Antisofisticazioni (“NAS”) dei Carabinieri di CA avrebbero evidenziato in prima battuta varie incongruenze tra i cartellini orari e i tabulati estratti dal sistema di refertazione degli impianti in uso al reparto di Radiodiagnostica, il c.d. R.I.S. (Radiology information system): la successiva attività di monitoraggio video del reparto avrebbe confermato che i convenuti, sebbene fisicamente presenti in ospedale, rimanessero inoperosi, intervenendo solo ove chiamati da altro personale sanitario.
2. – L’istruttoria contabile.
Oltre al materiale proveniente dal riferito procedimento penale, il requirente chiedeva all’EM una dettagliata relazione sui fatti di causa, pervenuta con nota n. 90697 del 8.9.2023, con cui la struttura sanitaria comunicava, in particolare: (i) di avere avviato nei confronti degli odierni convenuti il procedimento disciplinare (poi sospeso a pag. 4 di 46 causa del concomitante processo penale), trasmettendo i relativi atti;
(ii) di essersi costituita parte civile nel procedimento penale; (iii) che
«non vi è contezza circa il clamore interno all’azienda prodotto a seguito della vicenda in questione, né risultano pervenute alla direzione aziendale RE comunicazioni da parte degli uffici aziendali competenti in merito all’eventuale “danno da disservizio” conseguente alle condotte oggetto di contestazione».
A seguito di tale attività istruttoria, il p.m. procedeva alla contestazione preliminare di responsabilità amministrativa (cfr. par. 3 della citazione), a seguito della quale, ritenendo permanere i presupposti per l’esercizio della relativa azione, ha chiamato in giudizio gli odierni convenuti.
3. – L’accusa della Procura.
Ad avviso della Procura, le risultanze probatorie evidenziano condotte dei convenuti (tutti dirigenti medici radiologi in servizio presso la U.O.C. di Radiodiagnostica del P.O. A. RD di CA)
contrarie alle disposizioni del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, c.d. testo unico del pubblico impiego, nel prosieguo anche
“TUPI”), dei contratti di lavoro (CCNL dirigenza medica 2016-2018, art. 27 e ss. e 2019-2021, art. 28-31), dei provvedimenti aziendali, nonché a una serie di principi e regole sanciti dal codice civile, applicabili anche ai rapporti di pubblico impiego; tanto considerando l’EM una “amministrazione pubblica” il cui personale contrattualizzato, compresi gli appartenenti al comparto medico, sono pag. 5 di 46 considerati “dipendenti pubblici”.
L’attore pubblico richiama l’art. 51 e ss. del TUPI, applicabili nel caso in esame, in particolare l’art. 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni), nonché il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15
(Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie), che al comma 2 espressamente rinvia alle disposizioni del TUPI.
Per quanto riguarda l’erogazione dell’indennità di pronta disponibilità, premette che tale istituto «– previsto quale strumento organizzativo alternativo o integrativo rispetto al c.d. servizio di guardia (artt.
26 e 28, rispettivamente dei CCNL dirigenza medica 2016-18 e 2019-21)
nell’ottica di garantire la prestazione continuativa di servizi sanitari che non possono subire interruzioni – riguarda l’“immediata reperibilità del dirigente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere lo stabilimento nel tempo stabilito nell’ambito del piano annuale adottato, all’inizio di ogni anno, dall’azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture”. Esso, a norma delle pertinenti disposizioni del CCNL, è remunerata con “una indennità di euro 20,66 lorde per ogni dodici ore, elevabile in sede di contrattazione integrativa.
Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata - che comunque non possono essere inferiori a quattro ore - l’indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata della stessa, maggiorata del 10%”. Di ulteriore interesse, nel caso che ne occupa, sono le ulteriori modalità di remunerazione ove il dirigente medico sia chiamato a svolgere la prestazione, in quanto in tale caso la prestazione viene compensata quale “lavoro straordinario (…) o, su richiesta dell’interessato, come recupero orario (…)”, che può essere quindi pag. 6 di 46 corrisposto dalle Strutture sanitarie solo in circostanze eccezionali, non potendo quindi costituire uno strumento ordinario di programmazione o gestione del servizio sanitario (art. 30 CCNL 2016-2018, art. 31 CCNL 20192021)».
Con riferimento alla disciplina aziendale in punto rilevazione delle presenze in servizio (e quindi, del rispetto dell’orario di lavoro), il p.m.
evoca l’art. 1 del Regolamento aziendale adottato con provvedimento del Direttore Generale n. 1409 del 3.11.2011, che prevede l’utilizzo degli “appositi orologi marcatempo” che debbono essere utilizzati dal personale EM “ad ogni entrata ed uscita dalla propria sede di lavoro”,
salvo specifiche, eccezionali, circostanze.
Dal confronto tra i dati registrati dal citato sistema RIS, che registra i vari passaggi della refertazione del paziente oggetto delle cure della radiologia campobassana, e i tabulati orari emerge, secondo il p.m., che i suddetti dirigenti medici in svariati casi avrebbero omesso di timbrare la conclusione del lavoro straordinario durante il turno di pronta disponibilità, rimanendo presso lo stabile ospedaliero senza svolgere alcun tipo di intervento, percependo perciò una retribuzione non dovuta, con conseguente danno ingiusto arrecato all’EM.
In altri termini, le indagini penali dimostrerebbero che “gli odierni chiamati in giudizio hanno attestato, in svariate occasioni, una presenza in servizio (presenza che doveva essere legata a specifiche esigenze lavorative) cui non ha corrisposto alcuna attività lavorativa, consentendo quindi a questi ultimi di ricevere un’indennità stipendiale cui non avrebbero altrimenti avuto titolo”.
pag. 7 di 46 In particolare, l’indagine del NAS dei Carabinieri, corroborata dai dati inerenti alla refertazione, ai tabulati delle presenze in servizio e dalle registrazioni video, avrebbe evidenziato che gli indagati, in servizio di straordinario in pronta disponibilità (all. n. 6 della CNR n. 168/15 del 18.7.19, da pag. 126 del Vol. II del fascicolo penale), per quasi l’intera durata del turno di pronta disponibilità (12 ore) impiegavano solo parte del tempo per soddisfare le esigenze di emergenza o, comunque, per l’erogazione di prestazioni sanitarie, trascorrendo il rimanente tempo a dormire/riposare nella branda della sala refertazione (dottori CH SS e NE De LA), o nelle proprie stanze/spogliatoi (dottori FR CA, FR EL e EL FI).
Tali condotte – causative di un rilevante danno all’amministrazione pubblica – emerse nel corso delle registrazioni video, sono state riportate dalla P.G. nelle singole annotazioni riferite all'intero servizio di straordinario in pronta disponibilità, registrato da ciascun medico sul sistema di rilevazione delle presenze con il cod. 91, si riferiscono ai periodi decorrenti dal momento in cui il sanitario si coricava in branda nella sala refertazione (SS e De LA) o stazionava nel proprio studio/spogliatoio (FI, EL e CA), al momento in cui usciva dai riferiti ambienti per svolgere le prestazioni sanitarie, come indicato per estratto, a titolo di esempio, nella citata CNR n. 168/15 a pag. 17 e ss. (pag. 142 e ss. del VOL. II del fascicolo penale).
Per ciascun indagato, in relazione alla fattispecie relativa alla presenza durante il servizio di pronta disponibilità, sulla base degli elementi pag. 8 di 46 raccolti nel corso delle riprese video (ad esempio orari e abitudini dei medici) e tenendo conto dell’attività di refertazione registrata dal sistema PolaRis (attribuita ai singoli sanitari) e delle registrazioni di presenza in servizio con il codice 91 (servizio straordinario in pronta disponibilità), la P.G. ha ricostruito da gennaio 2018 le condotte dei convenuti afferenti a prestazioni lavorative mai erogate (all. n. 8 alla predetta CNR, accluso al Vol. III del fascicolo istruttorio penale, da pag. 3).
A tale tipologia di nocumento – contestata a tutti i convenuti – che secondo l’organo requirente rientra nella categoria del danno da assenteismo, come ritenuto di recente da questa stessa Sezione (cfr.
sentenza n. 3/2025: il casus belli riguardava dei dirigenti medici pubblici che svolgevano una prestazione eccezionale ed aggiuntiva senza la preventiva autorizzazione), la Procura aggiunge, con specifico riferimento alle posizioni del dott. EL e del dott. SS, un danno da assenteismo tipico.
In particolare, questi avrebbero tenuto “ulteriori condotte assenteistiche, costituite in particolare dall’allontanamento dal luogo di lavoro, senza che detto allontanamento dalla sede di servizio venisse debitamente valorizzato a mezzo del sistema di rilevazione dell’inizio/conclusione dei turni lavorativi, con conseguente violazione (come sopra indicato) delle prescrizioni recate dall’art. 1 dell’atto 14 aziendale del novembre 2011 in tema di regolamentazione dell’orario di lavoro dei dirigenti medici”; tali comportamenti – documentati mediante videoriprese dal Nucleo A.S.
dei Carabinieri – integrerebbero la previsione di cui all’art. 55-quater pag. 9 di 46 del TUPI del 2001, con conseguente obbligo di risarcimento del danno patrimoniale (la Procura anche qui rimanda ai prospetti in calce all’atto di contestazione).
Nel caso del dott. SS la condotta assenteistica sarebbe dimostrata anche dalle geolocalizzazioni della sua utenza telefonica che non si sarebbe collegata, negli orari in cui era attestata la presenza in servizio,
“con l’area di copertura telefonica corrispondente con quella servente il nosocomio RD”.
3.1. – Per ciascun indagato, come detto, la P.G. ha compilato delle schede mensili, nelle quali è stato calcolato il periodo di assenza presunta e il relativo costo. In riferimento alla fattispecie inerente al servizio di pronta disponibilità, il periodo di assenza valutato ha preso cautelativamente in considerazione solo i periodi della durata minima di 60 minuti ed è stato calcolato tenendo conto – in linea generale –
dello spazio temporale che intercorre tra una attività di validazione di esame e di refertazione quale atto conclusivo della procedura diagnostica e una nuova procedura, individuata nella esecuzione di esame in quanto ritenuta il momento in cui ha inizio la responsabilità del sanitario (considerato che questi ha la responsabilità anche della esecuzione dell’esame svolta dai tecnici di radiologia) (cfr. pagg. 18 e ss. della CNR citata – pag. 143 e ss. del VOL. II del fascicolo penale – e relativi allegati ivi richiamati, in atti).
Più nel dettaglio, per quanto riguarda le singole posizioni degli odierni convenuti, dalle indagini svolte sarebbe emerso quanto di seguito.
3.1. – A) FR CA. Illecito relativo al servizio straordinario pag. 10 di 46 in pronta disponibilità (fatti commessi dal 09.01.2018 al 15.05.2019).
Dal controllo incrociato delle registrazioni video (all.n.2 alla citata CNR) con le timbrature eseguite dal sanitario in relazione al servizio straordinario in pronta disponibilità (cod. 91) e con i dati di refertazione registrati dal sistema PolaRis, emerge che il sanitario durante ciascun turno di pronta disponibilità (20:00/08:00) avrebbe sistematicamente registrato sul sistema aziendale di rilevamento delle presenze l’attività di servizio straordinario in pronta disponibilità
(cod.91) tutta la durata del citato turno, omettendo (trattandosi di servizio straordinario su chiamata per i casi di urgenza/emergenza) di timbrare la fine del servizio immediatamente dopo la conclusione delle situazioni che avrebbe dovuto affrontare dietro chiamata di intervento
(per urgenza/emergenza e/o per attività diagnostica di competenza).
In sostanza, egli avrebbe utilizzato il menzionato servizio come un normale turno di servizio non svolgendo attività lavorativa per l’intero periodo registrato dal sistema aziendale di rilevamento delle presenze, fermandosi a dormire/riposare nella propria stanza/spogliatoio. Per ogni turno di servizio straordinario in pronta disponibilità la P.G. ha provveduto a calcolare (nella annotazione relativa al sanitario, in atti)
il danno generato dalla condotta descritta, riepilogata nella tabella riportata alla pag. 24 della veduta CNR (nel Vol. II citato, pag. 149), che riporta la quantificazione totale del danno causato in relazione ad attività illecite, peraltro in parte oggetto di videoriprese (dal 18.04.2019). Gli importi indicati – come detto – sono stati calcolati sulla base del tempo trascorso dal medico all’interno del suo pag. 11 di 46 studio/spogliatoio in assenza di attività di refertazione e della tariffa oraria prevista dal CCNL di riferimento.
La P.G. ha poi utilizzato i medesimi dati per quantificare presuntivamente il danno anche per le condotte realizzate prima della installazione delle telecamere, elaborando schede mensili di calcolo che offrono risultati non lontani da quanto è stato quantificato nelle annotazioni riferite alle videoregistrazioni, basandosi sempre sui medesimi criteri (il periodo di assenza contestato è stato calcolato considerando i periodi di tempo, superiori a 60 minuti, durante i quali non è presente alcuna attività radiodiagnostica), a partire dal mese di gennaio del 2018. È stato così calcolato un importo complessivo, interamente percepito dall'indagato, di 16.332,14 euro.
3.1. – B) FR EL.
B.1) Illecito relativo al servizio straordinario in pronta disponibilità
(fatti commessi dal 05.01.2018 al 30.05.2019).
L’illecito è sovrapponibile a quello del collega CA (inclusa la registrazione degli illeciti con riprese video). Anche qui per ogni turno di servizio straordinario in pronta disponibilità la P.G. ha provveduto a calcolare (nella annotazione relativa al sanitario, in atti) il danno generato dalla condotta descritta, riepilogato nella tabella riportata nella veduta CNR alla pag. 29 e ss. (pag. 154 del Vol. II citato), che riporta la quantificazione totale del danno causato in relazione ad attività illecite, peraltro, in parte oggetto di videoriprese (dal 19.04.2019).
A partire dal mese di gennaio del 2018 è stato quindi calcolato un pag. 12 di 46 danno, generato dalle condotte in contestazione, di € 17.760,08, in tesi percepiti indebitamente dal convenuto.
B.2) Illecito relativo all’allontanamento dal luogo di lavoro senza registrare l’uscita con il proprio badge sugli orologi marcatempo aziendali (fatti commessi il 29.04.2019).
Le registrazioni video dimostrerebbero che il dott. EL si è allontanato arbitrariamente dal luogo di lavoro senza timbrare in uscita, nella giornata del 29.04.2019. In particolare, questi, dopo avere registrato alle ore 7:32 il termine del servizio di straordinario in pronta disponibilità iniziato alle 21:03 del giorno prima, a distanza di un minuto (ore 7:33) ha registrato l’inizio un servizio ordinario fino alle 20:03, mentre, avendo svolto il turno notturno in pronta disponibilità, avrebbe dovuto riprendere servizio dalle 14 alle 20,20.
Il costo orario delle ore di assenza ammonterebbe, dunque, alla somma di 259,69 euro (vedasi la CNR 168/15, pag. 31-32, in Vol. II, e l’allegato 29).
3.1. – C) CH SS.
C.1) Illecito relativo al servizio straordinario in pronta disponibilità
(fatti commessi dal 02.01.2018 al 29.05.2019).
L’illecito è sovrapponibile a quello dei colleghi CA e EL
(inclusa la registrazione degli illeciti con riprese video).
Anche in questo caso per ogni turno di servizio straordinario in pronta disponibilità la P.G. ha provveduto a calcolare (nella annotazione relativa al sanitario, in atti) il danno generato dalla condotta descritta, riepilogato nella tabella riportata nella veduta CNR alla pag. 38 e ss.
pag. 13 di 46
(pag. 163 del Vol. II), che riporta la quantificazione totale del danno causato in relazione ad attività illecite, peraltro, in parte oggetto di videoriprese (dal 14.04.2019).
A partire dal mese di gennaio del 2018 è stato quindi calcolato un danno, generato dalle condotte in contestazione, di 17.721,95 euro, in tesi percepiti indebitamente dal convenuto.
C.2) Illecito relativo all’allontanamento dal luogo di lavoro senza registrare l’uscita con il proprio badge sugli orologi marcatempo aziendali (fatti commessi dal 12.06.2017 al 15.05.2019).
Dalle registrazioni video emergerebbe che il dott. SS si è allontanato arbitrariamente dal luogo di lavoro omettendo di registrare i suoi movimenti sui sistemi aziendali di rilevamento delle presenze, dal gennaio 2017 al 4 giugno 2019, nelle giornate di cui alla tabella riepilogativa a pag. 42 della citata CNR.
Dai cartellini riepilogativi delle presenze mensili (cfr. all. n.6) la P.G.
ha individuato timbrature anomale (cfr. all. n. 43), come timbrature in entrata con orari 10:00-17:00, timbrature con dodici ore di servizio ordinario continuativo, timbrature in uscita vicine all’inizio di un nuovo servizio, in relazione alle quali è stata riscontrata l’assenza dal posto di lavoro.
Le timbrature sono state considerate anomale perché, ad eccezione di due soli episodi in cui l’assenza ingiustificata è avvenuta all’interno dei turni di lavoro del reparto (il 27.10.2017 e il 28.07.2018), tutte le rimanenti timbrature sono state registrate in fasce orarie estranee ai turni di servizio ordinario o in prestazione aggiuntiva.
pag. 14 di 46 Inoltre, l’aggancio alle celle telefoniche del numero di cellulare a lui intestato avvalorerebbe la tesi che questi, dal 12.06.2017 al 15.05.2019, nella fascia oraria d’interesse non era presente in ospedale. Tale assunto sarebbe confermato ulteriormente dall’assenza di procedure diagnostiche attribuite al dott. SS in tali frangenti in base al sistema di refertazione PolaRis.
Il danno cagionato per tale presunta fattispecie illecita assomma, per conseguenza, a 9.678,03 euro (per il computo di tale voce di danno v.
pag. 47 della citata CNR 168/15, nota 10), in tesi percepiti indebitamente dal convenuto.
3.1. – D) EL FI. Illecito relativo al servizio straordinario in pronta disponibilità (fatti commessi dal 04.01.2018 al 21.05.2019).
L’illecito rispecchia quello dei colleghi precedenti inclusa, quanto alla relativa prova, anche la registrazione degli illeciti con riprese video di cui all’all. 2 alla CNR, contenente le registrazioni delle immagini del corridoio che conduce alle stanze/spogliatoi dei convenuti (come l’all.
n. 1, contenente le registrazioni delle immagini riprese nella sala refertazione).
Anche in questo caso per ogni turno di servizio straordinario in pronta disponibilità la P.G. ha provveduto a calcolare (nella annotazione relativa al sanitario, in atti) il danno generato dalla condotta descritta, riepilogato nella tabella riportata nella veduta CNR alla pag. 51 e ss.
(pag. 176 del Vol. II), che riporta la quantificazione totale del danno causato in relazione ad attività illecite, peraltro, in parte oggetto di videoriprese (dal 20.04.2019).
pag. 15 di 46 A partire dal mese di gennaio del 2018 è stato quindi calcolato un danno, generato dalle condotte in contestazione, di 19.392,95 euro, in tesi indebitamente percepiti dal convenuto.
3.1. – E) NE De LA. Illecito relativo al servizio straordinario in pronta disponibilità (fatti commessi dal 03.01.2018 al 23.05.2019).
L’illecito contestato è identico a quello asseritamente commesso dai colleghi (inclusa, quanto alla relativa prova, anche la registrazione degli illeciti con riprese video di cui all’all. 2 alla CNR).
Anche in questo caso per ogni turno di servizio straordinario in pronta disponibilità la P.G. ha provveduto a calcolare (nella annotazione relativa al sanitario, in atti) il danno generato dalla condotta descritta, riepilogate nella tabella riportata nella veduta CNR alla pag. 58 e ss.
(pag. 183 del Vol. II), che riporta la quantificazione totale del danno causato in relazione ad attività illecite, peraltro, in parte oggetto di videoriprese (dal 6.4.2019).
A partire dal mese di gennaio del 2018 è stato quindi calcolato un danno complessivo, generato dalle condotte in contestazione, di 10.896,25 euro, in tesi percepiti indebitamente dalla convenuta.
3.2. – Oltre a ciò, l’attore pubblico ritiene realizzato anche il danno all’immagine delineato dall’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, quale fattispecie autonoma di nocumento non patrimoniale introdotto dal legislatore nell’ottica della repressione del fenomeno assenteistico, percepito come particolarmente pernicioso per l’immagine e la considerazione sociale della pubblica amministrazione.
In tale prospettiva, i dirigenti medici convenuti avrebbero inferto alla pag. 16 di 46 struttura sanitaria pubblica un pregiudizio all’immagine realizzando condotte contrarie agli aspetti più qualificanti del ruolo del medico a servizio della comunità.
In punto determinazione di tale danno, il requirente richiama i criteri elaborati dalla giurisprudenza contabile (v. pag. 20 e ss. dell’atto di citazione) e i diversi articoli di stampa prodotti, giungendo a una parametrazione quantitativa del medesimo come appresso indicato.
3.3. – In definitiva, ai convenuti si contesta:
- al dott. CA (i) un danno patrimoniale da assenteismo, per i “fatti relativi all’indebita percezione degli emolumenti per lavoro straordinario in pronta disponibilità (occorsi tra il 09/01/2018 e il 15/05/2019), € 16.332,14”
(tali episodi ammonterebbero a n. 196); (ii) un danno all’immagine collegato alle condotte assenteistiche, per 20.000,00 euro;
- al dott. SS (i) un danno patrimoniale da assenteismo, per i “fatti relativi all’indebita percezione degli emolumenti per lavoro straordinario in pronta disponibilità (occorsi tra il 2.1.2018 e il 29.5.2019), € 17.721,95” (gli episodi ammonterebbero a n. 231), oltre 9.678,03 euro per “falsa attestazione della presenza in servizio durante gli ordinari turni di lavoro
(fatti tra il 12.6.2017 e il 15.05.2019), per un totale pari a € 27.399,95”; (ii)
un danno all’immagine collegato alle condotte assenteistiche, per 30.000,00 euro;
- al dott. EL (i) un danno patrimoniale da assenteismo, per i “fatti relativi all’indebita percezione degli emolumenti per lavoro straordinario in pronta disponibilità (occorsi tra il 5.1.2018 e il 30.5.2019), € 17.760,08” (tali episodi ammonterebbero a n. 216), “nonché per € 259,69 in relazione alla pag. 17 di 46 non veritiera attestazione della presenza in servizio in relazione alla giornata del 29.4.2019, per un totale di € 18.019,77; (ii) un danno all’immagine collegato alle condotte assenteistiche, per 20.000,00 euro;
- al dott. FI (i) un danno patrimoniale da assenteismo, “per i fatti relativi all’indebita percezione degli emolumenti per lavoro straordinario in pronta disponibilità (occorsi tra il 4.1.2018 e il 21.5.2019)”, pari a 19.392,95 euro (tali episodi ammonterebbero a n. 211); (ii) un danno all’immagine collegato alle condotte assenteistiche, per 20.000,00 euro;
- alla dott.ssa De LA (i) un danno patrimoniale da assenteismo, “per i fatti relativi all’indebita percezione degli emolumenti per lavoro straordinario in pronta disponibilità (occorsi tra il 3.1.2018 e il 23.5.2019), €
10.896,25” (tali episodi ammonterebbero a n. 154); (ii) un danno all’immagine collegato alle condotte assenteistiche, per 15.000 euro.
3.4. – Riguardo all’elemento soggettivo, la pubblica accusa ritiene le condotte realizzate dai convenuti caratterizzate da consapevole rappresentazione e volizione delle modalità illecite di registrazione della loro presenza al fine della percezione dell’indennità legata a prestazioni lavorative straordinarie e anche (nei due casi riferiti)
all’assenza dal posto di lavoro in violazione degli obblighi di servizio,
“anche considerandolo in termini di effetto collaterale di certa o altamente probabile verificazione a fronte della condotta illecita perpetrata (dolo eventuale alla luce della più recente giurisprudenza in materia, Sezioni Unite penali n. 38343/2014, Sez. Giurisd. App. Reg. Siciliana n. 62/2023)”.
4 – Le tesi difensive.
Tutti i convenuti, con comparsa a ministero dei difensori in epigrafe pag. 18 di 46 indicati, contestano la ricostruzione accusatoria, sostenendo che:
- le condotte non integrano assenteismo fraudolento, ma rispondono a esigenze organizzative e di emergenza;
- l’EM era consapevole delle modalità operative adottate;
- non vi è dolo né colpa grave, ma condotte orientate alla tutela della salute pubblica;
- il danno patrimoniale e all’immagine è insussistente o non provato.
Più nel dettaglio, eccepiscono, in sintesi, quanto di seguito.
4.1 – Il dott. CA deduce:
- l’illegittimità della scelta operata dall’Ospedale “RD” (avente natura di Dipartimento di Emergenza e Accettazione - DEA - di I livello)
di garantire la continuità assistenziale notturna tramite “pronta disponibilità” anziché guardia attiva, in violazione del d.m. 70/2015 e delle Linee guida della Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM);
- il sistema informatico RIS tracciava solo la refertazione, ma non tutte le ulteriori attività, precedenti e successive al referto, svolte dal sanitario; di conseguenza, gli emolumenti percepiti rappresentano il giusto corrispettivo di un’attività svolta a pieno titolo in un contesto di emergenza organizzativa;
- la frequenza delle chiamate rendeva impossibile lasciare l’ospedale;
la permanenza garantiva tempestività e riduzione del rischio clinico.
In tale prospettiva dovrebbe tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’Amministrazione;
- che le risultanze delle indagini penali (pur integrate da aprile 2019 dalle riprese video), contraddicono la tesi accusatoria; richiama, a titolo pag. 19 di 46 esemplificativo, la descrizione delle riprese video effettuate nella notte fra il 18 ed il 19 aprile 2019 (contenute nel Vol. III del fascicolo istruttorio penale), che mostrano un’attività continuativa;
- l’esclusione di un danno all’immagine in virtù dello svolgimento di prestazioni lavorative e dell’assenza di clamore interno all’azienda;
- la mancanza del nesso eziologico tra la condotta e il presunto danno.
In conclusione, chiede: (i) il proscioglimento da ogni addebito; (ii) in via gradata, di compensare gli eventuali danni con i vantaggi per la P.A.; (iii) in via ulteriormente gradata, la riduzione del danno.
4.2 – La dott.ssa De LA sostiene:
- la carenza di organico e il contesto emergenziale. I turni notturni di fatto erano svolti in continuità di servizio; era impossibile tornare a casa (10-12 chiamate per notte), e tanto sta emergendo nel procedimento penale n. 2785/2018 RGNR pendente innanzi al Tribunale penale di CA;
- evidenzia, allegando una consulenza tecnica giurata (a firma di un commercialista e revisore legale) che fosse tecnicamente possibile garantire un servizio notturno adeguato tramite la pronta disponibilità prevista dal CCNL, a causa della grave carenza finanziaria e di personale, aggravata dal commissariamento e dal blocco del turnover, che impedivano la copertura dei turni, costringendo i dirigenti a tenere un vero e proprio turno di guardia notturno in continuità assistenziale
(sottolineando che, in media, durante un turno notturno venivano effettuate oltre 30 consulenze);
- l’assenza sia del danno patrimoniale da assenteismo, essendo sempre pag. 20 di 46 stata presente in ospedale anche nei periodi di c.d. non operatività per assicurare un immediato servizio connesso alla continuità assistenziale, senza rispettare i riposi che pur le sarebbero spettati sulla base sia di quanto previsto dagli art. 28-29 del CCNL area medica 20162018 e dall’articolo 7 del d. lgs. n. 66/2003;
- in ordine al quantum debeatur, la consulenza tecnica ricalcola gli intervalli e riduce (o annulla) il presunto debito orario; in alcuni casi emerge un credito a suo favore per straordinari non riconosciuti.
La difesa conclude chiedendo di rigettare ogni avversa richiesta risarcitoria in quanto infondata sia nell’an che nel quantum debeatur, con vittoria di spese da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
4.3 – I dott. EL, SS e FI eccepiscono:
- in via pregiudiziale, la pregiudizialità penale. Chiedono la sospensione del giudizio contabile essendo pendente il processo penale, il quale è in fase di istruzione dibattimentale (prossima udienza fissata il giorno 9/12/2025);
- che la ricostruzione della Procura muove da una lettura parziale e miope degli atti normativi e contrattuali, e non considera il contesto organizzativo, emergenziale e finanziario in cui le condotte sono state tenute (cfr. pag. 8 e ss. della memoria di costituzione); in particolare, l’ospedale era classificato come DEA di I Livello e come HUB per l’intera rete ospedaliera della regione; vi era una cronica e documentata carenza di personale e la necessità di una presenza continua e costante del radiologo per urgenze, che comportavano mediamente ogni notte 70-80 esami (come confermato il 19.03.2024 in pag. 21 di 46 sede di dibattimento penale dal Direttore dell’UOC di Radiologia, dott.
OB Camperchioli);
- l’assenza di dolo o colpa grave. Le condotte sono state adottate per garantire servizio pubblico (tant’è che i medici venivano sempre chiamati dal Pronto Soccorso). Inoltre, vi era il consenso implicito dell’EM, che ben sapeva che i medici rimanevano in reparto dall’inizio alla fine del servizio di pronta disponibilità (v. pag. 13 della citata memoria);
- l’impossibilità di svolgere il servizio in regime di reperibilità esterna, quindi di raggiungere il presidio ogni volta entro trenta minuti dalla chiamata, con tutti i possibili rischi dell’incessante via vai notturno;
- in merito alla quantificazione del danno erariale, che i calcoli sono basati solo sulla refertazione (v. pagg. 19 e ss. della citata memoria);
inoltre, per il periodo antecedente alla istallazione delle telecamere
(aprile 2019), la prova sarebbe priva di fondamento e basata su una mera presunzione;
- che non vi è stato alcun pregiudizio alle finanze pubbliche bensì un vantaggio, considerando il minor costo rispetto a quello previsto per la guardia notturna (cfr. p. 25 della comparsa di risposta);
- la Procura avrebbe attribuito conseguenze economiche dannose a condotte che non ne erano causa diretta;
- che il riposo in ospedale era l’unica misura idonea per ridurre rischi psico-fisici, come da consulenza tecnica medica prodotta;
- l’assenza del danno all’immagine; la Procura si basa su un solo articolo di stampa, incerto per fonte e data. Inoltre, se nota, la vicenda pag. 22 di 46 avrebbe suscitato il plauso per il sacrificio dei medici. Mancano sia il clamore mediatico che la prova di un pregiudizio interno all’ente;
- che con specifico riferimento ai singoli convenuti, si contesta al dott.
EL un unico episodio di “assenteismo fraudolento” mediante omissione di timbratura dell’ingiustificato allontanamento dal servizio, mentre per il dott. SS la Procura si limita ad enunciare
“+ per la falsa attestazione della presenza in servizio durante gli ordinari turni di lavoro (fatti tra il 12.6.2017 e il 22.11.2018) €. 9.678” (richiama la citazione, pag. 17). Al riguardo deduce la genericità della domanda, la mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto e la mancata indicazione degli elementi di prova a supporto.
Nel merito di tale ultima fattispecie, in particolare, la difesa sostiene, riguardo al EL, che:
(i) il 29/04/2019 questi avrebbe timbrato l’ingresso alle ore 7:33 subito dopo aver chiuso il turno di pronta disponibilità, senza svolgere attività fino alle 14:00, quando riprende il servizio fino alle 20:03. Il danno stimato è pari a 259,69 euro;
(ii) l’episodio è frutto di errore o dimenticanza, non di condotta fraudolenta;
(iii) dopo il turno notturno, il servizio ordinario iniziava alle 14:00;
quindi, tra le 7:33 e le 14:00 il medico era legittimamente a riposo;
(iv) la videoregistrazione conferma il rientro alle 14:00;
(v) manca la prova del pagamento: trattandosi di timbratura anomala, l’amministrazione non avrebbe potuto liquidare compensi senza giustificativi o autorizzazioni. Senza prova del pagamento, pag. 23 di 46 manca il danno erariale (p. 27-29 della memoria di costituzione).
La difesa deduce, invece, quanto ai numerosi episodi di timbrature anomale contestati al SS, che:
(i) gli episodi sono riconducibili a dimenticanze o a superficialità, non a intenti fraudolenti;
(ii) la Procura si limita a indicare le anomalie senza fornire dettagli concreti né alcuna prova specifica, la quale è insufficiente; il riferimento alle celle telefoniche è inaffidabile (Cass. pen., Sez. V, n.
12771/2023: vi sono margini di errore di centinaia di metri);
(iii) manca la prova del pagamento: l’EM non avrebbe potuto liquidare prestazioni di durata così elevata; eventuali errori sarebbero stati corretti in sede di liquidazione. In assenza di pagamento, non è configurabile danno erariale.
Tutti i convenuti chiedono, in conclusione, che venga riconosciuta l’inammissibilità e l’infondatezza delle pretese avverse e, in subordine, una riduzione della pretesa risarcitoria.
5. – L’udienza di discussione.
Nel corso del dibattimento, il pubblico ministero ha esposto e concluso come da verbale, analogamente agli avvocati dei convenuti presenti in aula.
La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.
6. – L’esame delle eccezioni pregiudiziali.
Deve evidenziarsi, in via pregiudiziale, che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di sospensione, avanzata dalla difesa dei convenuti FI, SS e EL, in considerazione pag. 24 di 46 della pendenza, sugli stessi fatti posti alla base del presente giudizio, del procedimento penale che sarebbe da considerarsi di carattere pregiudiziale.
L’art. 106 c.g.c. prevede espressamente che l’ipotesi di pregiudizialità necessaria sussiste solo “quando la previa definizione di un’altra controversia civile, penale o amministrativa costituisca il necessario antecedente da cui dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato”.
In sostanza, non è sufficiente la coincidenza dei fatti: la semplice sovrapposizione tra fatti oggetto del processo penale e quelli del giudizio contabile non integra una situazione di pregiudizialità.
Vi è, in definitiva, l’indipendenza dei giudizi. Il processo contabile e quello penale sono autonomi, con modalità diverse di accertamento della verità giudiziale. Il giudice contabile deve valutare in piena autonomia il materiale probatorio raccolto dalla Procura contabile (in tal senso cfr. SS.RR. n.1/2017; in senso sostanzialmente analogo SS.RR.
n. 8/2015, le quali confermano che non vi è vincolo di pregiudizialità tra i due procedimenti).
6.1. – Parimenti da rigettare è la dedotta genericità della domanda da parte della stessa difesa, atteso che, da un lato, la esposizione dei fatti e degli elementi di diritto appare sufficientemente delineata nell’atto di citazione, anche con riferimento agli elementi di prova rinvenienti dal procedimento penale, in relazione ai quali vi è un ampio rimando;
dall’altro, che la asserita genericità non ha impedito alla parte convenuta di articolare precise e puntuali difese nel merito delle accuse pag. 25 di 46 elevate a suo carico.
7. – L’esame del merito.
Tanto premesso, si reputa fondata la contestazione del danno erariale mossa dalla Procura esclusivamente in riferimento alle condotte serbate dai convenuti SS e EL, aventi per oggetto l’ingiustificato allontanamento dalla sede lavorativa senza darne evidenza nel sistema di rilevazione delle presenze, sotto il duplice profilo del danno patrimoniale e all’immagine.
Di contro, non è condivisibile la prospettata realizzazione di un danno ingiusto arrecato all’EM durante lo svolgimento del turno di pronta disponibilità, conseguente alla omessa timbratura in uscita alla fine di ogni prestazione svolta durante tale turno e in entrata in caso di nuova chiamata, allo scopo di lucrare una retribuzione non dovuta durante gli spazi vuoti tra una prestazione e l’altra.
7.1. – Partendo da tale ultima contestazione, ad avviso di questa Corte difetta nella condotta serbata dai convenuti l’elemento soggettivo della colpa grave.
Difatti, dagli atti di causa emerge ampiamente che:
- l’ospedale RD (cfr. il Documento Programmatico delle Reti ospedaliera, dell’Emergenza e delle Patologie Tempo Dipendenti nella Regione Molise, approvato dalla Regione Molise in data 28.8.2017), in quanto classificato come DEA (Dipartimento di Emergenza e Accettazione) di I Livello e avente anche un ruolo di HUB (ossia: centro principale, altamente specializzato, che gestisce i casi più complessi) per le reti tempo-dipendenti (trauma, ictus, emergenze cardiologiche) per pag. 26 di 46 l’intera rete ospedaliera della regione (v. pag. 17 del Documento) e di centro di riferimento per specialità complesse, necessitava di un servizio di continuità assistenziale onde poter prendere decisioni cliniche rapide;
- in definitiva, il RD rivestiva un ruolo centrale nel sistema delle emergenze/urgenze, ricevendo i casi più complessi anche dai centri medici SP o periferici collegati all’Hub; in tale prospettiva, si specifica che persino negli ospedali c.d. periferici (Isernia e Termoli)
dovevano essere presenti servizi di supporto in rete di guardia attiva e/o pronta disponibilità H/24, tra gli altri, di radiologia, la quale era indicata come afferenza specialistica della rete di emergenza presente in tutti i plessi principali tra cui CA (pag. 20, tabella 1 e 21);
si evidenziava la necessità di fornire al centro Hub (RD)
competenze di radiodiagnostica interventistica e di endoscopia d’urgenza per la gestione delle patologie tempo-dipendenti (pag. 30);
- la necessità di attivazione del servizio di guardia attiva, onde garantire la continuità assistenziale anche durante le ore notturne, era, perciò, evidente alla stessa amministrazione sanitaria;
- l’unico strumento che avrebbe potuto giuridicamente garantire la continuità del servizio per l’intero arco della giornata lavorativa era l’attivazione del servizio di guardia attiva o di turni di servizio dei vari medici ricomprendendo anche la fascia notturna;
- tale tipologia di organizzazione del servizio non appare all’epoca sostenibile nel P.O. di CA, attesa la presenza in servizio di soli cinque medici, di cui occorreva gestire i relativi riposi e assenze pag. 27 di 46
(ferie e 15 giorni aggiuntivi di congedo per i radiologi);
- indipendentemente dalle ragioni che hanno condotto all’attivazione del servizio di pronta disponibilità in luogo della guardia attiva, quella da svolgere era un’attività con un impegno lavorativo essenzialmente continuativo;
- la necessità di attivazione del servizio di guardia attiva onde garantire la continuità assistenziale anche durante le ore notturne era conosciuta ampiamente dalla stessa amministrazione sanitaria già dal 2017 (cfr.
anche la nota di sollecito di attivazione del relativo servizio di maggio 2019, in atti, a firma del Direttore della UOC di Radiodiagnostica);
- la stessa EM era anche consapevole che lo svolgimento (corretto)
del servizio di continuità avrebbe potuto consentire “il giusto recupero psico-fisico dei medici coinvolti” (così la testé citata nota), e quindi che questi, di fatto, erano obbligati a “trattenersi per l’intera notte in straordinario, per consentire la copertura della continuità assistenziale, svolgendo di fatto un turno di guardia attiva”;
- in definitiva lo stesso datore di lavoro già da tempo era pienamente a conoscenza del fatto che il personale medico di cui trattasi, al fine di garantire lo svolgimento delle competenti prestazioni, “spesso riguardanti pazienti con codice rosso affetti da patologia tempo-dipendente”,
operava senza soluzione di continuità durante lo svolgimento del servizio notturno in regime di pronta disponibilità, per di più “senza potere fruire dei riposi previsti, … esponendo i medici ad un esponenziale incremento di rischio di errore…”.
Alla luce delle suindicate circostanze, ritiene il collegio che in siffatto pag. 28 di 46 peculiare contesto gestionale ed operativo, vigente nel P.O. in argomento al tempo dei fatti di causa, i convenuti hanno tenuto l’unico comportamento esigibile ex ante e in concreto, vale a dire la permanenza presso la sede di servizio al fine di fare fronte con tempestività alle eventuali chiamate in urgenza/emergenza provenienti dal Pronto Soccorso, in un ospedale in cui tali prestazioni erano richieste, mediamente, circa una trentina di volte per notte (il NAS nella CNR del 18.07.2019, a pag. 14, pag. 139 del Vol. II del fascicolo penale, ha accertato che il Reparto di Radiologia eseguiva, in media, meno di 70.000 esami strumentali all’anno: nel 2018 n. 68.311 e nel I quadrimestre 2019 n. 22.105, pari a quasi 187 prestazioni al giorno, compresi i festivi).
In tale situazione, pretendere che il sanitario, alla fine di ogni prestazione, si cambiasse di abito, timbrasse in uscita, tornasse presso la propria abitazione per ivi rimanervi fino all’arrivo (altamente certo)
di una nuova chiamata, quindi che si rimettesse in macchina per raggiungere nuovamente l’ospedale (in almeno mezz’ora, con l’ansia di far presto dettata dalla necessità di far fronte alle più disparate situazioni di emergenza, rischiando in tal guisa anche eventuali incidenti stradali in condizioni, per di più, di carenza di sonno o di sonno irregolare) appare davvero a questa Corte inesigibile, se non a pena di gravose e rischiose ripercussioni sia sulla qualità del servizio che i medici stessi erano chiamati a svolgere, che sul loro stato di salute psicofisico, come efficacemente messo in rilievo dalle difese dei convenuti.
pag. 29 di 46 Conclusivamente, le evidenze probatorie dimostrano chiaramente non solo che l’Azienda sanitaria fosse perfettamente a conoscenza di tali modalità di svolgimento del servizio, ma anche che le stesse fossero le uniche possibili ed esigibili, nel contesto sopra descritto, da parte dei medici coinvolti.
8. – Le condotte di assenteismo vero e proprio.
Riguardo alle condotte di assenteismo tipico, contestate ai convenuti SS e EL, effettivamente le risultanze processuali mettono in luce, viceversa, l’avvenuta realizzazione di un danno ingiusto arrecato all’EM, sotto il duplice profilo del danno patrimoniale e immateriale.
Al riguardo, va premesso che in materia di orario di lavoro, di presenza in ufficio e di accertamento di tale presenza, i principi cardine, recepiti anche dalla contrattazione collettiva (cui poi tale materia è rimasta affidata: per il caso che occupa, v. art. 24 CCNL dirigenza medica del SSN 2016-2018 e l’art. 27 del CCNL 2019-21), sono i seguenti:
(i) vi è l’obbligo del dipendente di osservare l’orario di lavoro prestabilito e di documentarlo e per la p.a. datrice di lavoro di accertare l’orario di lavoro anche attraverso sistemi automatizzati e obiettivi di rilevazione, quali il c.d. badge (v. anche gli artt. 1 e 5 del Regolamento aziendale, in atti);
(ii) il dipendente è tenuto a svolgere sempre la propria prestazione lavorativa nel posto di lavoro; può allontanarsi da esso, per motivi personali e finanche professionali, anche se per poco tempo, solo se previamente autorizzato dai propri superiori e dietro idonea pag. 30 di 46 giustificazione;
(iii) la liquidazione della retribuzione da parte dell’Ente-datore di lavoro a fronte di periodi caratterizzati dalla mancata prestazione lavorativa, se sotto il profilo civile configura la lesione dell’equilibrio patrimoniale del rapporto di scambio, sotto il profilo amministrativocontabile è foriera di un danno alle finanze della P.A.;
(iv) il comma 2 dell’art. 55-quinquies (introdotto dall’art. 69 del d.lgs.
27 ottobre 2009, n. 150), del d.lgs. n. 165 del 2001, dopo aver introdotto, nel comma 1, una fattispecie incriminatrice speciale, ossia un reato proprio del pubblico dipendente, indicando la condotta rilevante, alternativamente: a) nell’attestare “falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente”, ovvero nel giustificare “l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia”, nel comma 2, attraverso il rinvio al precedente comma, ha tipizzato la fattispecie di responsabilità amministrativa del pubblico dipendente per condotta assenteista, in tal guisa dando attuazione ai sopra richiamati dettami giurisprudenziali: “Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione”
[“nonché il danno all'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3quater”, così la formulazione vigente a partire dal 22 giugno 2017];
(v) il comportamento di omessa timbratura del cartellino, pag. 31 di 46 inducendo in errore la propria amministrazione, costituisce atteggiamento fraudolento tale da integrare l’elemento soggettivo della fattispecie di responsabilità erariale (cfr. il chiaro inciso dell’art.
55-quater, comma 1 lettera a): “si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento” anche in caso di “falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente…”; e del successivo comma 1bis: “Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso…”.
Tanto premesso, è opportuno esaminare separatamente la posizione dei convenuti SS e EL.
8.1. – La posizione di CH SS.
La disamina incrociata dei turni di servizio del SS (acquisiti dai Carabinieri, di cui all’all. 4 alla CNR n. 168/16 del 16.9.2019), dei cartellini riepilogativi delle presenze mensili (cfr. all. 3 e 6 alla CNR n.
168/15), delle immagini video, dell’assenza di refertazione riscontrata nel sistema di refertazione PolaRis nei frangenti temporali contestati, nonché della localizzazione effettuata tramite l’aggancio alle celle telefoniche del numero di cellulare a lui intestato (da cui è emerso che si trovava in posizione territoriale incompatibile con la copertura radioelettrica del P.O. RD) dimostra in modo incontrovertibile che questi, dal gennaio 2017 al 4 giugno 2019, si sia allontanato dalla pag. 32 di 46 sede di servizio pur risultando ivi presente nelle giornate di cui alla tabella riepilogativa riportata a pag. 42 della citata CNR.
In merito allo specifico mezzo di prova della videoripresa, il convenuto non ha disconosciuto la corrispondenza alla propria persona del soggetto ivi raffigurato, come riportato nella citata Informativa.
Tutti i veduti casi sono avvenuti al di fuori dell’ordinario turno di servizio, tranne in due episodi in cui l’assenza è stata registrata durante il turno ordinario, in data 27.10.2017, e durante l’attività aggiuntiva, il 18.07.2018: v. CNR n. 168/16, pag. 5 e ss. del Vol. IV degli atti penali, e le SIT del Direttore amministrativo dell’ospedale (pag. 424 dello stesso Vol.), anche se qui i militari confondono (evidentemente per un errore di battitura) la data del 18.07.2018 con quella del 28.7.2018. Tant’è che quest’ultima data non rientra nell’elenco delle assenze oggetto di contestazioni penali (non è indicata neanche nell’allegato 48 alla CNR n. 168/15), e del resto, la fascia oraria di assenza contestata nella data del 18.7.2018 (dalle 19:46 alle 22:46) è identica a quella dai Carabinieri attribuita alla giornata del 28.7.2018.
In considerazione delle sopra riferite circostanze (videoriprese;
anomalia della timbratura nella quasi totalità dei casi in quanto non inserita in alcun turno di servizio; mancato svolgimento di prestazioni diagnostiche; localizzazione telefonica in zone incompatibili con il presidio ospedaliero; l’assenza di documentazione giustificativa al riguardo), si può concludere che in tali frangenti il dott. SS si sia illecitamente assentato dal servizio, lucrando la corrispondente retribuzione per una somma pari a complessivi 9.678,03 euro (per il pag. 33 di 46 relativo calcolo, v. pag. 47 della citata CNR 168/15, nota 10).
Sul punto, la difesa del convenuto ha eccepito che le ore di assenza non sarebbero state retribuite e quindi nessun danno sarebbe stato realizzato.
La tesi non può essere condivisa.
Per i due casi in cui le assenze del radiologo sono avvenute nel turno ordinario di servizio (il 27.10.2017) e durante il servizio in prestazione aggiuntiva (il 18.07.2018), sono agli atti i cedolini paga (mese ottobre 2017, pag. 50 del Vol. III del fascicolo penale, e mese di novembre 2018 comprendente la remunerazione delle prestazioni aggiuntive di luglio 2018, pag. 118 del cit. Vol. III) che comprovano l’avvenuto pagamento.
Per gli altri episodi il collegio osserva che, secondo la disciplina contrattuale (cfr. gli artt. 24-30 del CCNL dirigenza medica 2016-18 –
in particolare l’art. 30 – e artt. 27-31 del CCNL 2019-21, in particolare l’art. 27 e l’art. 31) e aziendale di riferimento, tutte le ore lavorate in eccedenza hanno comportato un credito orario (“accantonamento nel conto ore individuale”: così definito dall’art. 2 del citato regolamento interno), tale da consentire la fruizione dei c.d. riposi compensativi, sotto forma di “recupero orario” o di “permessi personali”, ovverossia una riduzione dell’orario di lavoro da utilizzare “entro e non oltre l’anno successivo”.
In sostanza, dalle previsioni contrattuali e aziendali si evince che le eccedenze non autorizzate davano diritto alla fruizione di riposi compensativi da utilizzare obbligatoriamente entro l’anno successivo, in sostituzione della retribuzione aggiuntiva.
pag. 34 di 46 L’assunto è stato confermato dal Direttore amministrativo dell’ospedale (escusso a SIT), il quale ha affermato che “il sistema di rilevazione delle presenze aggiorna automaticamente il saldo orario complessivo che viene riportato nell’anno successivo” (v. pag. 424 e ss. del Vol. IV del fascicolo penale, e pag. 4 dello stesso Vol.).
Le ore di assenza per cui è questione sono state, quindi, contabilizzate come ore in eccedenza e, sebbene non pagate, sono andate a compensare parte del c.d. debito orario mensile e/o giornaliero dovuto dal SS, realizzando un danno a carico dell’EM.
Il credito orario del convenuto ha assunto un contenuto patrimoniale nel momento in cui questi ha fruito della compensazione delle ore maturate in eccesso (sulla natura economica del credito orario si è condivisibilmente espressa la Sez. Reg. Sardegna di questa Corte, con sent. n. 313/2020); tale compensazione è avvenuta nelle 25 giornate di cui alla tabella riportata a pag. 6 della CNR n. 168/16 (pag. 9 del Vol.
IV del fascicolo penale). Il sistema di rilevazione delle presenze, per come organizzato, in caso di credito orario del dipendente, ha compensato automaticamente le ore lavorate in più con le assenze, riportate sul cartellino, per congedo ordinario o per recupero di riposo non goduto, fruite dunque a titolo di riposo compensativo.
Tale modus operandi ha consentito al convenuto di ricevere, sebbene indirettamente, ma indebitamente, la retribuzione corrisposta dalla EM, sotto forma di compensazione, per le ore di lavoro in cui è artatamente risultato in servizio.
Tale somma corrisponde a complessivi 6.133,32 euro, somma che il pag. 35 di 46 collegio ha calcolato sulla base dei criteri correttamente indicati dai Carabinieri del NAS; in particolare, tenendo conto che le ore di credito indebitamente accumulate sono state compensate in 25 giornate
(riportate nella tabella a pag. 6 della CNR n. 168/16 nel Vol. IV delle indagini penali), e che in ciascuna giornata il medico è tenuto a svolgere 6,20 ore, il medico ha usufruito di 158,20 ore totali di riposo compensativo che, moltiplicate per 37 euro (costo orario), assommano a 5.853,40 euro. A questo importo vanno aggiunti 99,92 euro del turno ordinario del 27.10.2017, e 180,00 euro del servizio in aggiuntiva del 18.7.2018, per un totale quindi, relativo a tale voce di danno, di 6.133,32 euro.
Il convenuto ha contestato l’elemento di prova che fa leva sulla localizzazione al di fuori dell’ospedale dovuta all’aggancio a celle telefoniche diverse da quella di afferenza del nosocomio, citando una sentenza della Cassazione che affermerebbe la mancanza di precisione di tale sistema.
Ad avviso di questa Corte la citata pronuncia si riferisce ad una situazione ben diversa da quella oggetto di causa: in quel contesto era stato ritenuto che l’aggancio ad una cella telefonica extraurbana per soli due minuti, dovuto ad un veloce passaggio in macchina da parte dell’imputato nella zona dell’abitazione della vittima (poi oggetto di una successiva rapina sfociata in omicidio), in assenza – si noti bene –
di ulteriori elementi atti a comprovare l’effettiva verificazione di una sosta più duratura (finalizzata ad effettuare un previo sopralluogo e a decidere la strategia più idonea per portare a termine in un secondo pag. 36 di 46 momento il reato progettato), non fosse sufficiente a comprovare la partecipazione dell’imputato ricorrente alla commissione dei reati ascrittigli, in quanto “l'apparato radiomobile che aggancia una determinata cella può trovarsi in tutti i punti del territorio che ricadono all'interno di essa, la possibilità di identificare la sua posizione è strettamente collegata alla superficie di copertura della cella stessa: in altri termini, la precisione è maggiore se la cella è piccola (cella urbana), minore, se si tratta di una
‘macrocellà, tipica degli ambienti extraurbani. A ciò dovendosi aggiungere che, in particolari condizioni di sovraccarico telefonico, è ben possibile che l'apparato telefonico mobile agganci una cella contigua alla porzione di territorio in cui si trovi, che risulti più libera”.
Ragion per cui, arg. ex art. 192, comma 2 c.p.p. (L’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti), la Suprema Corte ha ritenuto che tale breve passaggio non potesse costituire una prova della collaborazione fornita agli autori della rapina e del successivo omicidio della vittima. È stato, in sostanza, ritenuto che tale solo e unico indizio – fatto certo – non potesse consentire di ritenere provato il fatto incerto, a causa del margine di imprecisione in merito alla posizione del telefono che aggancia una cella telefonica in un siffatto breve arco temporale.
Nel caso di specie, invece, la molteplicità degli episodi illeciti, la loro lunga durata, l’aggancio a celle telefoniche urbane (dotate di maggior precisione), la localizzazione sempre e comunque al di fuori del perimetro di copertura della cella di copertura del P.O. RD, in uno agli altri e plurimi elementi di prova sopra tratteggiati pag. 37 di 46
(l’inverosimile turno di lavoro, le videoregistrazioni, l’assenza di dati di refertazione, l’anomalia delle timbrature), indirizza il collegio a ritenere che, secondo la regola del più probabile che non, il convenuto, nei suddetti frangenti, si trovasse al di fuori dell’ospedale: cfr., ad es.
l’all. 43 e ss. (pag. 303 del Vol. III del fascicolo penale), relativo al giorno 23.04.2019, in cui si evidenzia l’allontanamento dal posto di lavoro dalle 14:18 alle 20:09; dall’allegato successivo (24.04.2019) si evince che finisce il servizio in pronta disponibilità alle ore 07:40 per iniziare il servizio ordinario alle 10:17 fino alle 20:20, non essendo però stata registrata dalle videocamere la sua presenza prima delle ore 14:09
(risultando falsamente in servizio per circa 4 ore); idem nell’annotazione all. n. 45, da cui emerge che il dott. SS il 7.5.2019 si allontana dal servizio senza timbrare in uscita dalle ore 14:38 fino alle ore 19:07 (ora di timbratura del fine turno, pur essendo stato nuovamente ripreso alle 20:39, in cui inizia il servizio in pronta disponibilità, risultando artatamente in servizio per circa 4,5 ore); e così via: v. gli allegati seguenti, n. 46 e 47, e l’all. 48, da cui si evince che in numerose giornate non era in ospedale in fasce orarie in cui risultava presente in servizio, secondo quanto emerge dai dati delle utenze telefoniche. Ad es. in data 12.06.2017, in cui risulta in servizio dalle 8:32 alle ore 20:00 (fascia oraria inverosimile atteso che un turno di lavoro ordinario non poteva certamente durare circa 12 ore), a partire dalle 14:58 l’utenza appartenente al suo telefono cellulare è localizzata in zona non compatibile con le coperture radiotelefoniche dell’ospedale; idem nella giornata del 5.9.2017, in cui risulta in servizio pag. 38 di 46 dalle 8:21 alle ore 21:23 mentre a partire dalle 16:53 l’utenza appartenente al suo cellulare è localizzata in zone non compatibili con l’ospedale; e così via, in cui pure si registrano turni di servizio incompatibili con l’orario di lavoro giornaliero (ad es., dalle 8:35 alle 18:35 del 5.10.2017; dalle 8:33 alle 21:11 del 14.10.2017; dalle 8:35 alle 18:12 del 17.11.2017; dalle 8:05 alle 19:55 del 10.12.2017, ecc.).
8.2. – La posizione di FR EL.
Le registrazioni video dimostrano che il dott. EL si è allontanato arbitrariamente dal luogo di lavoro senza timbrare in uscita nella giornata del 29.04.2019. In particolare, questi, dopo avere registrato alle ore 7:32 il termine del servizio di straordinario in pronta disponibilità iniziato alle 21:03 del giorno prima, a distanza di un minuto (ore 7:33)
ha registrato l’inizio un servizio ordinario fino alle 20:03, mentre, avendo svolto il turno notturno in pronta disponibilità, avrebbe dovuto riprendere servizio dalle 14 alle 20,20.
Si veda, in particolare, l’Annotazione di P.G. all. 29 (pag. 243 del Vol.
III del fascicolo penale, afferente alle videoriprese del 29.4.2019), da cui si apprende, tramite il sistema di videoregistrazione, che il dott.
EL dopo aver timbrato il turno ordinario in entrata si è allontanato dalla sua stanza con indosso un giubbino alle ore 7:30 per poi farvi ritorno alle 14:00 con una giacca a vento.
Il dott. EL – come il suo collega – non ha disconosciuto la persona raffigurata nello specifico mezzo di prova della videoripresa.
Ulteriore elemento di prova a suo carico si rinviene dalla registrazione delle prestazioni del sistema RIS, da cui emerge che in tale fascia oraria pag. 39 di 46
(7:30-14) non è stata annotata alcuna attività di refertazione a suo nome
(v. ancora la riferita Annotazione).
Il costo orario delle ore di assenza ammonta a complessivi 259,69 euro
(vedasi la CNR n. 168/15, pag. 31-32, in Vol. II, e l’allegato 6).
Tali mezzi di prova dimostrano inequivocabilmente l’assenza dal posto di lavoro nella riferita fascia oraria, tale da procurare un corrispondente danno ingiusto all’amministrazione datrice di lavoro.
Il convenuto si è difeso sul punto sostenendo che l’episodio in questione è frutto di errore o di dimenticanza, ragion per cui non può parlarsi di assenteismo.
L’assunto non può essere condiviso.
Avuto riguardo alle modalità di realizzazione della condotta contestata, non può ritenersi che l’episodio di assenteismo in argomento possa essere frutto di una dimenticanza, la quale presuppone una condotta omissiva; nel caso che occupa, invece, l’arbitraria assenza dal lavoro è stata realizzata mercé una condotta attiva, vale a dire attraverso una timbratura di inizio del servizio ordinario alle ore 7:33. Il fatto, poi, che la stessa sia avvenuta a distanza di un solo minuto da quando il medico, alle 7:32, ha registrato la fine del servizio di straordinario in pronta disponibilità, non solo esclude anche l’errore, ma denota, di contro, la consapevolezza di volersi assentare arbitrariamente in servizio, come dimostra anche il fatto che si era cambiato d’abito per uscire dall’ospedale (avendo svolto un turno notturno). È inverosimile che, a distanza di pochi secondi dalla fine del turno notturno, questi abbia potuto, per errore, registrare pag. 40 di 46 l’inizio di una nuova attività lavorativa, e poi abbia anche dimenticato di registrare il successivo ingresso alle 14:00.
Riguardo all’eccezione inerente alla mancata prova del pagamento delle vedute ore di assenza, si richiamano le stesse considerazioni sopra spese in merito alle ore in eccedenza e al valore economico che esse comportano, evidenziando che nel caso di specie le ore in questione sono state valorizzate e utilizzate. Infatti, dalla stampa del cartellino delle presenze di aprile 2019 risulta che l’interessato ha contabilizzato ore totali 148:56, di cui ore presenza 123:36 e ore assenza 25:20, con un saldo mese 00:00 (pag. 484 del Vol. II del fascicolo penale),
mentre a giugno 2019 ha un saldo complessivo negativo di ore 06:50
(cfr. la successiva pag. 488 del citato Volume II).
9. – Danno all’immagine conseguente alla condotta assenteistica.
Richiamata la sopra svolta premessa normativa in materia di orario di lavoro, di presenza in ufficio e di accertamento di tale presenza, quanto al danno all’immagine e al prestigio della Pubblica Amministrazione
(di cui al citato art. 55-quinquies, comma 2), va soggiunto che esso è riconducibile alla categoria del danno non patrimoniale, ex art. 2059 cod. civ., esso consiste nella diminuita reputazione dell’ente presso i consociati, conseguente alla lesione di diritti fondamentali della persona, anche giuridica pubblica riconosciuti e garantiti dalla Costituzione all’art. 2 e all’art. 97 per la Pubblica Amministrazione nel suo complesso.
La prova di tale danno è eminentemente presuntiva, potendo costituire anche l’unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, pag. 41 di 46 mentre la sua quantificazione va disposta in considerazione della concreta dimensione della lesione stessa, da valutare in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. (che tiene conto della rivalutazione monetaria), non essendone possibile l’esatta determinazione dell’ammontare.
I relativi parametri sono stati elaborati dalla giurisprudenza della Corte dei conti e, in special modo, dalle Sezioni Riunite nella sentenza n. 10/QM/2003, cui si rinvia. In particolare, nella specie, vengono in considerazione:
- il criterio oggettivo, cioè la materialità dei fatti contestati e la loro oggettiva rilevanza, di indubbio rilievo penale, oltre che oggetto di accertamento in tale sede;
- quanto al criterio soggettivo – da riferire alla collocazione funzionale dei soggetti – è evidente che esso vada riguardato con riferimento tanto alla natura professionale dell’attività prestata dei convenuti (dirigenti medici dell’Ospedale di CA e operanti in un presidio ospedaliero), che alla rilevanza e alle delicate funzioni (sanitarie, deputate alla cura della salute e perciò rivolta a soggetti deboli) svolte dall’Amministrazione di appartenenza. In base a tali elementi, non può essere contestato che i convenuti ben avrebbero potuto valutare ex ante e con piena cognizione tanto la liceità/illiceità della propria condotta, quanto le conseguenze che ne sarebbero potute derivare personalmente e al datore di lavoro;
- quanto al criterio sociale – cioè, alla rilevanza che ha contraddistinto la vicenda, nonché al cosiddetto “allarme sociale” che da essa è scaturito pag. 42 di 46
– le condotte assenteiste realizzate con modalità fraudolente hanno sicuramente arrecato pregiudizio all’immagine della EM, sia riguardo alla dimensione:
i) esterna, come si evince dalla documentazione prodotta dalla Procura, indice sia pure in minima parte di diffusione della notizia e quindi del detrimento dell’immagine della P.A. lesa in un contesto territoriale più o meno ampio, come dimostrato dalla traccia che tutt’ora rimane sui siti web della vicenda, attraverso una semplice ricerca per parole chiave (la notizia viene in rilievo tutt’ora, ad es., sul sito futuromolise.com, su primopianomolise.it);
ii) che interna, con particolare riferimento ai dipendenti in servizio presso la medesima amministrazione (nonostante essa abbia dichiarato di non averne “contezza”), sicuramente toccati dal parallelo procedimento penale che ha colpito i convenuti, e i connessi procedimenti disciplinari; la configurabilità – peraltro – del danno all’immagine in caso perdita di prestigio e di credibilità in ambito anche interno alla stessa P.A., è pacificamente affermata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex plurimis, Sez. giur. Abruzzo, sentenza n. 36 del 29.03.2017, e giurisprudenza ivi richiamata; id., Sez.
giur. Toscana, sentenza n. 40 del 06.03.2017, e giurisprudenza ivi richiamata).
Infine, ai fini della procedibilità dell’azione di risarcimento del danno all’immagine, secondo consolidata e condivisa giurisprudenza contabile la sopra citata norma consente la risarcibilità del danno all’immagine in caso di condotte assenteistiche dei pubblici dipendenti pag. 43 di 46
(ex multis, cfr. Sez. II Appello, 29 luglio 2022, n. 339), in via autonoma rispetto alla norma generale in materia (art. 17, comma 30 ter, d.l. n.
78/2009 e s.m.i.).
Tenuto conto dei suddetti parametri, la Sezione stima congruo quantificare il danno all’immagine come segue.
Per quanto riguarda il convenuto EL, se è vero che il fenomeno in questione è limitato a una sola giornata, vanno tenuti, tuttavia, in considerazione: la posizione ricoperta nella propria amministrazione quale dirigente medico, ciò che doveva imporre un maggior rigore e una più coscienziosa osservanza delle regole poste a presidio del corretto espletamento del proprio servizio, anche al fine di dare un esempio al personale del reparto in modo da scoraggiarne la violazione da parte degli altri dipendenti; la ricorrenza degli altri elementi sopra indicati (clamor fori, la natura oggettiva dell’attività esercitata dall’amministrazione pubblica, deputata alla cura della salute dei malati, ecc.).
Per tali ragioni, la Sezione stima equo determinare tale danno nella misura di 1.000,00 euro.
Con riferimento alla posizione del dott. SS, in aggiunta agli elementi appena indicati va considerato il significativo numero di ore di volta in volta sottratte dal dott. SS; la ripetitività delle assenze, perpetrate in un ampio contesto temporale, a dimostrazione di un atteggiamento soggettivo improntato alla sistematica inosservanza delle regole sottese allo svolgimento del lavoro pubblico e perciò alla consapevolezza del proprio agire illecito.
pag. 44 di 46 Per tali ragioni, questa Corte reputa corretta la quantificazione di tale voce di danno nella somma di 10.000,00 euro.
10. – Conclusioni.
In conclusione, la domanda attorea va accolta parzialmente e, per l’effetto:
A) i convenuti NE De LA, EL FI e FR CA vanno assolti dagli addebiti mossi in relazione alle asserite attività lavorative non svolte durante il “lavoro straordinario in c.d.
pronta disponibilità”. In applicazione del principio della soccombenza, vanno liquidate a favore dei predetti le spese di lite quantificate come in dispositivo, con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza
(EM);
B) devono essere condannati al risarcimento del danno per condotta dolosa in favore dell’EM, (i) il convenuto FR EL, per l’importo di 259,69 euro a titolo di danno patrimoniale e di euro 1.000,00 a titolo di danno all’immagine, (ii) il convenuto CH SS, per l’importo di 6.133,32 euro a titolo di danno patrimoniale e di euro 10.000,00 per danno all’immagine.
Sulle somme da ciascuno dovute a titolo di danno patrimoniale dovrà essere corrisposta la rivalutazione monetaria, da calcolare sulla base degli indici ISTAT, con decorrenza dalla data dei pagamenti sino alla data di deposito della presente sentenza. Sulle somme come sopra determinate sono altresì dovuti (anche per il danno all’immagine) gli interessi in misura legale, calcolati a decorrere dalla data della presente sentenza e sino all’effettivo pagamento.
pag. 45 di 46
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 4075 del registro di Segreteria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l’effetto
ASSOLVE
i convenuti NE De LA, EL FI e FR CA dagli addebiti mossi in relazione alle asserite attività lavorative non svolte durante il “lavoro straordinario in c.d. pronta disponibilità”.
Liquida a loro favore, con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza, le spese di lite quantificate in 1.731,80 euro a favore della convenuta De LA, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario; in 1.911,00 euro a favore del convenuto FI; in 3.076,30 euro a favore del convenuto CA; a detti importi vanno aggiunti il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, la CPA e l’IVA, se dovuta;
NN
al pagamento in favore dell’Azienda sanitaria regionale Molise:
1) il sig. FR EL della somma complessiva di 1.259,69 euro, di cui 259,69 euro a titolo di danno patrimoniale e 1.000,00 euro a titolo di danno all’immagine;
2) il sig. CH SS della somma complessiva di 16.133,32 euro, di cui 6.133,32 euro a titolo di danno patrimoniale e 10.000,00 euro per Le spese della sentenza si liquidano in Euro 48,00 (quarantotto/00). Il Responsabile della Segreteria ER IA pag. 46 di 46 danno all’immagine.
Sulle somme sopra indicate è dovuta la rivalutazione monetaria come da motivazione e interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza fino all’effettivo soddisfo.
Condanna altresì i predetti convenuti al pagamento, in solido, delle spese di sentenza, come liquidate dalla Segreteria con nota in calce.
Così deciso in CA, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Il relatore - estensore Il Presidente
CE UB ZI CO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in segreteria il 7 gennaio 2026 F.to Il Responsabile della segreteria ER IA (firmato digitalmente)