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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/12/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1454 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 10/12/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
sedente in Silvi (TE) alla Via G. D'Annunzio, 4, numero del Registro delle Controparte_1
Imprese del Gran Sasso d'Italia e codice fiscale Rea n. TE 206427, in persona P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, sig. nato ad [...] Controparte_2
i 24.06.1979, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Liborio Romito CodiceFiscale_1
(nato a [...] il [...], C.F. ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_2 presso e nello studio del difensore in Pescara al Corso Umberto I n. 55/4, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
, giusta procura agli atti Email_1
OPPONENTE
Contro
(codice fiscale ), nata a [...] il CP_3 C.F._3
10.04.1974, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Alberto
AC (c.f. ; pec tel/fax 0852034852) e C.F._4 Email_2 dall'Avv. Manuela Natale (cf ; pec tel/fax C.F._5 Email_3
0852034852), nonché elettivamente domiciliata presso lo studio del primo dei quali in
Montesilvano alla Via Adige n. 21, giusta procura in atti
OPPOSTO
1 CONCLUSIONI
Parte opponente: “revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e diritto e comunque nullo, irrito e privo di efficacia;
- dare atto che il credito di € 1.370,83 vantato dalla opposta è stato estinto da
[...] nelle more del presente procedimento e che pertanto null'altro è dovuto CP_1 dalla medesima. Con vittoria di spese e competenze di lite”
parte opposta: “Nel merito: “Voglia l'On.le Tribunale di Teraamo – Sezione Lavoro per le ragioni in fatto e in diritto di cui alla memoria di costituzione rigettare la domanda proposta dalla poiché infondata in fatto e diritto, così confermando il Decreto Controparte_1 Ingiuntivo del Tribunale di Teramo – Sezione Lavoro n. 204/2025 in data 5.06.2025 (reso nel procedimento n. 1194/2025). Con condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 cpc nella misura di € 5.000,00, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia per aver promosso il giudizio di opposizione con dolo o colpa grave. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 7.7.2025n la società
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 204/2025 emesso dal CP_1
Tribunale di Teramo, in funzione del Giudice del Lavoro in data 04.06.2025 relativamente al procedimento iscritto al n. 1194/2025 RG, con il quale è stato ingiunto il pagamento, in favore della opposta, della somma di € 1.620,83, di cui € 1.370,83 per gli emolumenti relativi al mese di dicembre 2024 ed € 250,00 per spese legali sostenute per la costituzione in mora della società, oltre spese e competenze per il procedimento monitorio.
A sostegno della domanda deduceva di aver ridotto la propria esposizione debitoria, mediante pagamenti di acconti che avrebbe continuare ad effettuare fino all'udienza di discussione, contestando, di converso, la richiesta di pagamento di € 250,00 per le spese legali relative alla costituzione in mora, in quanto non dovute.
In particolare, assumeva che la costituzione in mora non era affatto necessaria riferendosi la pretesa di pagamento ivi contenuta a somme che aveva già riconosciuto Controparte_1 dovute in forza dell'invio della busta paga e per il cui pagamento era già scaduto il termine per l'adempimento, stante la notevole distanza tra la maturazione del credito e l'invio della diffida.
Ad ogni modo ne eccepiva la sproporzionalità rispetto al valore della causa, rilevando che nel caso in cui la somma non fosse stata ancora versata dal cliente, la condotta professionale avversaria sarebbe da censurare, essendo lo strumento per ottenere le competenze della fase
2 stragiudiziale a carico della controparte, in violazione dell'articolo 67 del codice deontologico.
1.2. Si costituiva in giudizio contestando il fondamento dell'opposizione CP_3
e chiedendone il rigetto, con condanna ex articolo 96 c.p.c.. AV il versamento di acconti avvenuti in epoca successiva al 16.12.2024, contestando l'ulteriore deduzione in ordine alla somma ingiunta a titolo di spese per la fase stragiudiziale, assumendone, in particolare, l'autonomia rispetto alla definizione del giudizio, ma anzi ritenendola deflattiva rispetto al giudizio che la lavoratrice è stata costretta ad azionare, a causa del mancato riscontro della società all'atto di diffida.
1.3. Così radicatosi il contradditorio, la causa è stata fissata per la discussione all'udienza del 15.10.2025, nel corso della quale il Giudice sollecitava le parti a valutare una proposta conciliativa che prevedesse la rinuncia da parte dell'opposto ad € 250,00 ed il riconoscimento di un contributo spese per la sola parte afferente la busta paga, con compensazione della restante parte delle spese di lite del giudizio di opposizione.
In tale udienza l'avv.to ROMITO nel precisare che le proprie dichiarazioni non volevano essere offensive nei confronti dei legali di controparte, bensì attenevano alla strategia difensiva, dichiarava di accettare la proposta sopra menzionata da parte del Giudice, allo stesso modo l'avv.to AC si dichiarava disponibile alla proposta del Giudice, quantificando, per facilità di definizione bonaria, il compenso in € 610,00 omnia comprensiva di spese e di accessori.
L'avv.to ROMITO concordava nella liquidazione avversaria del compenso e per conto della società si dichiarava disponibile a versare l'importo entro il 30 novembre 2025 a mezzo bonifico bancario in favore della opposta.
La causa veniva, dunque, rinviata al 10.12.2025 al fine di verificare l'effettivo pagamento di quanto concordato in sede di conciliazione, onerando le parti a regolarizzare, anche ai fini della conciliazione, i poteri conferiti in forza della rispettive procure alle liti, disponendo che l'udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte contenenti solo istanze e conclusioni ex articolo 127 ter c.p.c. con termine per note di udienza, fino alle ore 9.30 del giorno dell'udienza stessa.
Nel termine assegnato le parti hanno depositato le rispettive note di udienza.
La parte opponente ha dichiarato di aver provveduto a versare in favore della opposta la somma di € 610,00 per spese e competenze legali, giusta ricevuta di bonifico allegata, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle ulteriori spese processuali.
3 La parte opposta ha depositato procura a transigere conferita dalla propria assistita, dando atto dell'intervenuto pagamento di quanto concordato in sede conciliativa e chiedendo di voler dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
2. Con ricorso per decreto ingiuntivo , premesso di aver lavorato alle CP_3 dipendenze della società dal 13.11.2024 al 31.12.2024, in forza di contratto di Controparte_1 lavoro a tempo determinato, con inquadramento nel livello C2 CCNL COOPERATIVE
SOCIALI, con mansioni di Operatore Socio Sanitario, ha chiesto che la società datrice di lavoro venisse ingiunta al pagamento della somma di € 1.370,83 risultante dalla busta paga di dicembre 2024.
Con la medesima domanda monitoria la lavoratrice ha, altresì, richiesto l'ingiunzione di pagamento per la somma di € 250,00 a titolo di spese di intervento legale per la fase stragiudiziale.
Con decreto ingiuntivo n. 204/2025 veniva ingiuntivo il pagamento, in favore della opposta, della somma di € 1.620,83, oltre spese e competenze per il procedimento monitorio.
La società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
204/2025 emesso in data 4.6.2025, formulando due diversi profili di difesa.
Con il primo motivo di opposizione, la società ha dedotto di aver provveduto al versamento di acconti rispetto alla somma risultante dalla busta paga di dicembre 2024 di €
1.370,83, al fine di ridurre la propria posizione debitoria. La società non ha in alcun modo contestato l'an debeatur, riconoscendolo come dovuto, assumendo, di converso, di stare procedendo alla sua graduale estinzione.
Con il secondo profilo di doglianza, invece, la società ha contestato la Controparte_1 legittimità della richiesta di pagamento di € 250,00, pure contenuta nella domanda monitoria,
a titolo di spese legali per l'atto di diffida, ritenendola non dovuta, sia perché non necessaria, sia perché complementare alla successiva fase giudiziale.
In occasione dell'udienza del 15.10.2025, la società opponente, per il tramite del proprio procuratore, ha preliminarmente osservato che la propria assistita aveva provveduto a rimettere in favore della opposta la somma di € 1.370,83, giusta ricevuta di bonifico prodotta telematicamente in atti, per la retribuzione relativa al mese di dicembre 2024, insistendo nella contestazione della somma pure pretesa di € 250,00.
4 D'altro lato, la parte opposta ha sottolineato che il pagamento della busta paga di dicembre
2024 era avvenuta a seguito della sua costituzione in giudizio, senza interessi e rivalutazione monetaria.
Come sopra esposto, nel corso della medesima udienza, considerato il sopravvenuto pagamento della busta paga di dicembre e rilevato che l'oggetto del contendere permaneva solo per l'importo di € 250,00 richiesto in sede monitoria per l'attività stragiudiziale, le parti, aderendo alla proposta conciliativa del Giudice, raggiungevano un accordo transattivo, in forza del quale la parte opposta rinunciava alla somma di € 250,00, mentre la parte opponente provvedeva al pagamento delle spese di lite della fase monitoria, pari ad € 610,00, con compensazione delle spese del giudizio di opposizione.
Orbene, il sopraggiunto accordo raggiunto tra le parti ed il conseguente versamento della somma di € 610,00 per spese e competenze legali della fase monitoria, determina inevitabilmente la cessazione della materia del contendere del presente giudizio di opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo, in quanto integralmente superato dalle diverse determinazioni assunte in questa sede.
In definitiva sintesi, il decreto ingiuntivo va revocato e le spese del presente giudizio di opposizione, diverse da quelle già onerate di € 610,00 per spese della fase monitoria, in ottemperanza agli accordi raggiunti, vanno compensate.
3. Le spese di lite della fase monitoria sono state versate dalla parte opponente nell'importo pattuito di € 610,00, mentre le spese della fase di opposizione vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1454/2025 così provvede:
• dichiara la cessazione della materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo n.
204/2025;
• salvo quanto corrisposto a titolo di spese della fase monitoria in adempimento dell'accordo conciliativo, compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di opposizione.
Teramo, 10.12.2025
5 Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 10/12/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
sedente in Silvi (TE) alla Via G. D'Annunzio, 4, numero del Registro delle Controparte_1
Imprese del Gran Sasso d'Italia e codice fiscale Rea n. TE 206427, in persona P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, sig. nato ad [...] Controparte_2
i 24.06.1979, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Liborio Romito CodiceFiscale_1
(nato a [...] il [...], C.F. ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_2 presso e nello studio del difensore in Pescara al Corso Umberto I n. 55/4, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
, giusta procura agli atti Email_1
OPPONENTE
Contro
(codice fiscale ), nata a [...] il CP_3 C.F._3
10.04.1974, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Alberto
AC (c.f. ; pec tel/fax 0852034852) e C.F._4 Email_2 dall'Avv. Manuela Natale (cf ; pec tel/fax C.F._5 Email_3
0852034852), nonché elettivamente domiciliata presso lo studio del primo dei quali in
Montesilvano alla Via Adige n. 21, giusta procura in atti
OPPOSTO
1 CONCLUSIONI
Parte opponente: “revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e diritto e comunque nullo, irrito e privo di efficacia;
- dare atto che il credito di € 1.370,83 vantato dalla opposta è stato estinto da
[...] nelle more del presente procedimento e che pertanto null'altro è dovuto CP_1 dalla medesima. Con vittoria di spese e competenze di lite”
parte opposta: “Nel merito: “Voglia l'On.le Tribunale di Teraamo – Sezione Lavoro per le ragioni in fatto e in diritto di cui alla memoria di costituzione rigettare la domanda proposta dalla poiché infondata in fatto e diritto, così confermando il Decreto Controparte_1 Ingiuntivo del Tribunale di Teramo – Sezione Lavoro n. 204/2025 in data 5.06.2025 (reso nel procedimento n. 1194/2025). Con condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 cpc nella misura di € 5.000,00, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia per aver promosso il giudizio di opposizione con dolo o colpa grave. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 7.7.2025n la società
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 204/2025 emesso dal CP_1
Tribunale di Teramo, in funzione del Giudice del Lavoro in data 04.06.2025 relativamente al procedimento iscritto al n. 1194/2025 RG, con il quale è stato ingiunto il pagamento, in favore della opposta, della somma di € 1.620,83, di cui € 1.370,83 per gli emolumenti relativi al mese di dicembre 2024 ed € 250,00 per spese legali sostenute per la costituzione in mora della società, oltre spese e competenze per il procedimento monitorio.
A sostegno della domanda deduceva di aver ridotto la propria esposizione debitoria, mediante pagamenti di acconti che avrebbe continuare ad effettuare fino all'udienza di discussione, contestando, di converso, la richiesta di pagamento di € 250,00 per le spese legali relative alla costituzione in mora, in quanto non dovute.
In particolare, assumeva che la costituzione in mora non era affatto necessaria riferendosi la pretesa di pagamento ivi contenuta a somme che aveva già riconosciuto Controparte_1 dovute in forza dell'invio della busta paga e per il cui pagamento era già scaduto il termine per l'adempimento, stante la notevole distanza tra la maturazione del credito e l'invio della diffida.
Ad ogni modo ne eccepiva la sproporzionalità rispetto al valore della causa, rilevando che nel caso in cui la somma non fosse stata ancora versata dal cliente, la condotta professionale avversaria sarebbe da censurare, essendo lo strumento per ottenere le competenze della fase
2 stragiudiziale a carico della controparte, in violazione dell'articolo 67 del codice deontologico.
1.2. Si costituiva in giudizio contestando il fondamento dell'opposizione CP_3
e chiedendone il rigetto, con condanna ex articolo 96 c.p.c.. AV il versamento di acconti avvenuti in epoca successiva al 16.12.2024, contestando l'ulteriore deduzione in ordine alla somma ingiunta a titolo di spese per la fase stragiudiziale, assumendone, in particolare, l'autonomia rispetto alla definizione del giudizio, ma anzi ritenendola deflattiva rispetto al giudizio che la lavoratrice è stata costretta ad azionare, a causa del mancato riscontro della società all'atto di diffida.
1.3. Così radicatosi il contradditorio, la causa è stata fissata per la discussione all'udienza del 15.10.2025, nel corso della quale il Giudice sollecitava le parti a valutare una proposta conciliativa che prevedesse la rinuncia da parte dell'opposto ad € 250,00 ed il riconoscimento di un contributo spese per la sola parte afferente la busta paga, con compensazione della restante parte delle spese di lite del giudizio di opposizione.
In tale udienza l'avv.to ROMITO nel precisare che le proprie dichiarazioni non volevano essere offensive nei confronti dei legali di controparte, bensì attenevano alla strategia difensiva, dichiarava di accettare la proposta sopra menzionata da parte del Giudice, allo stesso modo l'avv.to AC si dichiarava disponibile alla proposta del Giudice, quantificando, per facilità di definizione bonaria, il compenso in € 610,00 omnia comprensiva di spese e di accessori.
L'avv.to ROMITO concordava nella liquidazione avversaria del compenso e per conto della società si dichiarava disponibile a versare l'importo entro il 30 novembre 2025 a mezzo bonifico bancario in favore della opposta.
La causa veniva, dunque, rinviata al 10.12.2025 al fine di verificare l'effettivo pagamento di quanto concordato in sede di conciliazione, onerando le parti a regolarizzare, anche ai fini della conciliazione, i poteri conferiti in forza della rispettive procure alle liti, disponendo che l'udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte contenenti solo istanze e conclusioni ex articolo 127 ter c.p.c. con termine per note di udienza, fino alle ore 9.30 del giorno dell'udienza stessa.
Nel termine assegnato le parti hanno depositato le rispettive note di udienza.
La parte opponente ha dichiarato di aver provveduto a versare in favore della opposta la somma di € 610,00 per spese e competenze legali, giusta ricevuta di bonifico allegata, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle ulteriori spese processuali.
3 La parte opposta ha depositato procura a transigere conferita dalla propria assistita, dando atto dell'intervenuto pagamento di quanto concordato in sede conciliativa e chiedendo di voler dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
2. Con ricorso per decreto ingiuntivo , premesso di aver lavorato alle CP_3 dipendenze della società dal 13.11.2024 al 31.12.2024, in forza di contratto di Controparte_1 lavoro a tempo determinato, con inquadramento nel livello C2 CCNL COOPERATIVE
SOCIALI, con mansioni di Operatore Socio Sanitario, ha chiesto che la società datrice di lavoro venisse ingiunta al pagamento della somma di € 1.370,83 risultante dalla busta paga di dicembre 2024.
Con la medesima domanda monitoria la lavoratrice ha, altresì, richiesto l'ingiunzione di pagamento per la somma di € 250,00 a titolo di spese di intervento legale per la fase stragiudiziale.
Con decreto ingiuntivo n. 204/2025 veniva ingiuntivo il pagamento, in favore della opposta, della somma di € 1.620,83, oltre spese e competenze per il procedimento monitorio.
La società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
204/2025 emesso in data 4.6.2025, formulando due diversi profili di difesa.
Con il primo motivo di opposizione, la società ha dedotto di aver provveduto al versamento di acconti rispetto alla somma risultante dalla busta paga di dicembre 2024 di €
1.370,83, al fine di ridurre la propria posizione debitoria. La società non ha in alcun modo contestato l'an debeatur, riconoscendolo come dovuto, assumendo, di converso, di stare procedendo alla sua graduale estinzione.
Con il secondo profilo di doglianza, invece, la società ha contestato la Controparte_1 legittimità della richiesta di pagamento di € 250,00, pure contenuta nella domanda monitoria,
a titolo di spese legali per l'atto di diffida, ritenendola non dovuta, sia perché non necessaria, sia perché complementare alla successiva fase giudiziale.
In occasione dell'udienza del 15.10.2025, la società opponente, per il tramite del proprio procuratore, ha preliminarmente osservato che la propria assistita aveva provveduto a rimettere in favore della opposta la somma di € 1.370,83, giusta ricevuta di bonifico prodotta telematicamente in atti, per la retribuzione relativa al mese di dicembre 2024, insistendo nella contestazione della somma pure pretesa di € 250,00.
4 D'altro lato, la parte opposta ha sottolineato che il pagamento della busta paga di dicembre
2024 era avvenuta a seguito della sua costituzione in giudizio, senza interessi e rivalutazione monetaria.
Come sopra esposto, nel corso della medesima udienza, considerato il sopravvenuto pagamento della busta paga di dicembre e rilevato che l'oggetto del contendere permaneva solo per l'importo di € 250,00 richiesto in sede monitoria per l'attività stragiudiziale, le parti, aderendo alla proposta conciliativa del Giudice, raggiungevano un accordo transattivo, in forza del quale la parte opposta rinunciava alla somma di € 250,00, mentre la parte opponente provvedeva al pagamento delle spese di lite della fase monitoria, pari ad € 610,00, con compensazione delle spese del giudizio di opposizione.
Orbene, il sopraggiunto accordo raggiunto tra le parti ed il conseguente versamento della somma di € 610,00 per spese e competenze legali della fase monitoria, determina inevitabilmente la cessazione della materia del contendere del presente giudizio di opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo, in quanto integralmente superato dalle diverse determinazioni assunte in questa sede.
In definitiva sintesi, il decreto ingiuntivo va revocato e le spese del presente giudizio di opposizione, diverse da quelle già onerate di € 610,00 per spese della fase monitoria, in ottemperanza agli accordi raggiunti, vanno compensate.
3. Le spese di lite della fase monitoria sono state versate dalla parte opponente nell'importo pattuito di € 610,00, mentre le spese della fase di opposizione vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1454/2025 così provvede:
• dichiara la cessazione della materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo n.
204/2025;
• salvo quanto corrisposto a titolo di spese della fase monitoria in adempimento dell'accordo conciliativo, compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di opposizione.
Teramo, 10.12.2025
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