Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2015, n. 16758
CASS
Sentenza 20 marzo 2015

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Massime1

In tema di danneggiamento, ai fini della sussistenza dell'aggravante del fatto commesso su edificio pubblico, deve ritenersi tale il garage di pertinenza della Casa Comunale.

Commentario1

  • 1Art. 635 c.p. Danneggiamento
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2015, n. 16758
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16758
Data del deposito : 20 marzo 2015

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