Sentenza 20 marzo 2015
Massime • 1
In tema di danneggiamento, ai fini della sussistenza dell'aggravante del fatto commesso su edificio pubblico, deve ritenersi tale il garage di pertinenza della Casa Comunale.
Commentario • 1
- 1. Art. 635 c.p. Danneggiamentohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2015, n. 16758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16758 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 20/03/2015
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO Alfredo Maria - Consigliere - N. 684
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - rel. Consigliere - N. 44642/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI NO NO N. IL 03/02/1989;
avverso la sentenza n. 9941/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 16/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna in parziale riforma della sentenza di primo grado condannava il Di NE alla pena di mesi cinque e giorni 20 di reclusione, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena in relazione ai reati di porto illecito di arma da taglio, resistenza, danneggiamento aggravato (per essere stato il fatto consumato su un edificio pubblico e destinato ad uso pubblico) e con minaccia e di resistenza a pubblico ufficiale.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo due motivi di ricorso:
2.1. violazione di legge penale con riferimento all'art. 337 c.p.c. e art. 635 c.p., comma 2, n. 3. 2.1.1. Si deduceva l'erroneo inquadramento della condotta contestata nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale dato che la minaccia non veniva posta in essere contemporaneamente all'espletamento del pubblico servizio ma solo dopo lo stesso;
sicché poteva essere contestato al più l'oltraggio in quanto la condotta illecita sarebbe successiva all'atto di pubblico servizio e causata dall'atto stesso.
2.1.2. Si denunciava l'erronea contestazione dell'aggravante del danneggiamento che veniva considerato consumato su "edificio pubblico", malgrado lo stesso fosse avvenuto in parcheggio coperto gestito da privati che non era funzionale solo all'edificio comunale, ma piuttosto a tutta l'area urbanistica ove era collocato sede di numerosi servizi commerciali si rimarcava che non poteva ritenersi integrata neanche l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7 che prevede l'ipotesi del fatto di reato commesso su cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità, poiché quando avvenivano i fatti in contestazione il parcheggio era chiuso al pubblico.
2.2. Vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Si deduceva che la motivazione relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche era apodittica e perentoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Con riguardo alla censura che investe l'inquadramento della condotta posta in essere dall'imputato nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale, il collegio aderisce al consolidato orientamento della Corte di legittimità secondo cui non integra il reato di cui all'art. 337 cod. pen. la reazione minacciosa posta in essere nei confronti del pubblico ufficiale dopo che questi abbia già svolto l'atto del proprio ufficio e senza, dunque, la finalità di opporvisi (Cass. sez. 6 n. 8340 del 18/11/2010 dep 2011, Rv. 249582). Nel caso di specie tuttavia, pur essendo la condotta stata consumata nella fase finale dell'operazione di polizia quando era stato vanificato il precedente tentativo di fuga e l'imputato si era trovato davanti il M.llo Russo;
flunqua l'azione minatoria risultava comunque compiuta "durante" l'operazione di polizia e non successivamente alla (pag 3 della sentenza impugnata).
1.2. Quanto alla qualifica "pubblica" del garage ove era avvenuto il danneggiamento si rileva come la Corte territoriale abbia chiarito che il parcheggio in questione per quanto a pagamento e sottoposto a vigilanza privata risultava collegato con una scala interna all'edifici del comune e dunque risultava ad esso pertinente. L'esistenza della scala conclamava che il parcheggio aveva anche una funzione "servente" nei confronti della Casa comunale;
del resto la sentenza impugnata chiariva che l'imputato veniva sorpreso proprio mentre stava facendo irruzione negli edifici comunali (pag. 1). Può dunque affermarsi che la pertinenzialità del garage alla Casa comunale inferibile dal collegamento dello stesso con l'edificio comunale attraverso una scala interna è sufficiente ad estendere anche al sito pertinenziale la qualifica di luogo pubblico necessaria per riconoscere l'aggravante contestata.
1.3. Manifestamente infondata si presenta infine la censura relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Nel motivare il relativo diniego non è infatti necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Cass. Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 Rv. 248244; Cass. Sez. 1^ sent. n. 3772 del 11.01.1994 dep. 31.3.1994 rv 196880). Nel caso di specie la Corte territoriale invocava a sostegno del diniego l'insufficienza dell'incensuratezza, il comportamento processuale e le modalità, particolarmente cruente dell'azione inferibili dal fatto che la guardia giurata, per interrompere l'azione dell'imputato, era stata costretta a far uso di una pistola a scopo di avvertimento: si tratta di una motivazione coerente sia con le indicazioni codicistiche e che con le richiamate linee interpretative tracciate dalla giurisprudenza di legittimità.
2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 1000.00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2015