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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/07/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 887/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC: ) Parte_1 C.F._1 nato in GENOVA (GE) il 27/09/1956 elettivamente domiciliato presso il difensore in
C.SO GARIBALDI, 189 18038 SANREMO - rappresentato e difeso dall'Avv.
SOTTOCASA GIACOMO attore in riassunzione nei confronti di
IN PERSONA MINISTRO PRO Controparte_1
TEMPORE (COD. FISC. ) - elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in P.IVA_1
VIALE BRIGATE PARTIGIANE 2 16129 GENOVA - rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA convenuto in riassunzione
1 CONCLUSIONI
Per l'attore in riassunzione “in parziale riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza del Tribunale (conformemente alle indicazioni della Suprema
Corte di Cassazione) condannare il Controparte_2
(c.f. ), in persona del Ministro pro tempore, a versare all'attore per il corso di P.IVA_1 specialità (esclusi quindi la quota dell'anno 1981 e quella del 1982) la somma di €
28.684,87 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla debenza al saldo.
Con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio.”
Per il convenuto in riassunzione Controparte_1
, IN PERSONA MINISTRO PRO TEMPORE: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello
[...] rigettare l'avverso atto di appello in riassunzione, così come esplicitato in narrativa.
Spese di lite compensate.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da ordinanza della Cassazione n. 24536/2024 pubblicata il 12/9/2024:
«-che, con sentenza del 31 maggio 2019, la Corte d'Appello di Genova, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Genova, rigettava la domanda proposta da Parte_1 nei confronti del , del
[...] Controparte_2
, del Controparte_3 Controparte_4
, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell'istante a percepire,
[...] conformemente alle direttive nn. 362/75/CEE, 363/75/CEE e 82/76/CEE, un'adeguata remunerazione per la frequenza del corso di specializzazione negli anni dal 1981 al 1985, con conseguente condanna in solido dei convenuti al pagamento dell'equo compenso, assumendo a parametro per la determinazione equitativa del danno le indicazioni contenute nella legge n. 370/1999 per ciascuno degli anni di durata del corso di specializzazione frequentato in costanza di inadempimento dello Stato italiano alle direttive comunitarie;
- che la decisione della Corte territoriale discende dall'avere questa ritenuto inammissibile l'appello proposto dall' , risultata completamente vittoriosa Controparte_4 in primo grado;
viceversa, ammissibile e fondato nel merito l'appello proposto dal , CP_5 atteso che l'istante, avendo iniziato il corso di specializzazione nell'anno 1981, non aveva diritto, in conformità ai pronunciamenti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della
Corte di Cassazione, ad alcun indennizzo in quanto a quella data l'inadempimento statuale non si era ancora verificato, per essere lo Stato italiano tenuto solo dall'1.1.1983 alla
2 trasposizione delle richiamate direttive comunitarie in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione;
- che per la cassazione di tale decisione ricorre il affidando l'impugnazione a Pt_1 due motivi, in relazione alla quale gli intimati e non CP_5 Controparte_4 hanno svolto alcuna attività difensiva;
»
Con la predetta sentenza la Cassazione così decideva: «La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di
Genova, in diversa composizione».
A seguito di tale decisione, riassumeva il giudizio dinanzi a questa Corte
[...]
con atto notificato in data 1/10/2024. Parte_1
Con comparsa si costituiva Controparte_6
.
[...]
Con ordinanza in data 17/1/2025 il Consigliere Istruttore rinviava all'udienza del 26/2/2025 ore 09,30 per precisazione delle conclusioni, all'esito della quale ai sensi dell'art. 350 bis comma 2 c.p.c. veniva assegnato alle parti termine per il deposito di note conclusionali antecedente all'udienza collegiale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. che veniva fissata al 9/7/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) DECISIONE DELLA CASSAZIONE - « che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il ricorrente imputa alla Corte territoriale di avere fondato la propria pronunzia di rigetto della domanda su decisioni della Corte di
Giustizia e di questa Corte che assume non recare alcun pronunciamento in ordine alla spettanza di una adeguata remunerazione per le specializzazioni mediche iniziate antecedentemente al 1982; … che … il secondo motivo merita accoglimento alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte a Sezioni Unite con la decisione n. 20278/2022, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983 ma solo a partire dal 10 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli
Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della 75/362/CEE”; - che il secondo motivo va, dunque, accolto, rigettato il primo e la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'Appello di Genova, in diversa
3 composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità»
2) DIFESE DI PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE –
I) atto di citazione: «Codesta Ecc.ma Corte, nel riformare la Sentenza Cassata, seguendo le indicazioni della Cassazione, dovrà procedere anche al calcolo del dovuto al Pt_1 applicando i valori indicati dal DLgs 257/91 ed assoggettandoli a rivalutazione e interesse stante la loro natura, e quindi come segue
ALLA DATA DEL PRESENTE ATTO Parte_2
Per l'anno 1981 € 0,00 (in quanto antecedente il 31.12.1982)
Per l'anno 1982 € 0,00 (in quanto antecedente il 31.12.1982)
Per l'anno 1983 (12 mesi): € 11.103,82
Per l'anno 1984 (12 mesi): € 11.103,82
Per l'anno 1985 (7 mesi): € 6.477,23
Totale: € 28.684,87
Rivalutazione dal 01.08.1985: € 56.337,08
Capitale rivalutato € 85.021,95
Interessi sul capitale rivalutato: € 74.461,49
Totale: € 159.483,44.»
II) Note conclusionali: «A fronte dell'accertata violazione degli obblighi comunitari, lo Stato italiano è intervenuto soltanto tardivamente con misure interne che hanno, tuttavia, sanato solo parzialmente l'inadempimento protrattosi per anni.
In particolare:
• con il D.Lgs. n. 257/1991, il legislatore ha disciplinato il trattamento economico e contrattuale dei medici specializzandi per i contratti stipulati a partire dagli anni accademici successivi al 1991, prevedendo finalmente la corresponsione di una borsa di studio parametrata su base annuale;
• per il periodo anteriore al 1991, e quindi per la posizione del Dott. è Pt_1 intervenuta solo in un momento successivo la legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, la quale ha previsto, in via eccezionale e con finalità transattiva e deflattiva del contenzioso, la corresponsione di un importo forfettario di lire 11 milioni annui (corrispondenti, nella conversione aggiornata, a € 6.713,94) per ciascun anno di specializzazione frequentato in costanza di inadempimento statale.
Tale importo, frutto di una valutazione normativa equitativa, costituisce appunto la c.d. aestimatio legale del danno, introdotta non per sanare integralmente la violazione ma per
4 fornire un criterio generalizzato di liquidazione parametrica semplificata, pensato per le transazioni collettive avviate all'epoca.
Sul valore giuridico di tale parametro si è pronunciata una ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale ha definitivamente chiarito che:
• l'importo previsto dall'art. 11 della L. 370/1999 non ha carattere vincolante assoluto, trattandosi esclusivamente di un criterio interno che il legislatore nazionale ha autonomamente individuato per limitare il proprio contenzioso, senza che ciò potesse incidere sulla piena tutela dei diritti individuali già sorti in virtù dell'applicazione diretta delle direttive europee a partire dal 19832
• resta pertanto ferma la possibilità per il singolo danneggiato di allegare e dimostrare, in modo analitico e tempestivo, circostanze specifiche che abbiano comportato un maggior pregiudizio economico rispetto alla cifra forfettaria fissata dal legislatore3, così da ottenere un ristoro integrale del danno patito ex art. 258 TFUE e in applicazione diretta del principio di responsabilità dello Stato membro affermato sin da (CGUE, cause riunite C- CP_7
6/90 e C-9/90).
In altre parole, la c.d. "aestimatio legale" ha mera funzione di parametro orientativo interno, privo di forza limitativa sui diritti del singolo, che restano governati dai principi di responsabilità piena dell'ordinamento dell'Unione Europea e della sua Corte di Giustizia.
Nel caso specifico del Dott. risultano pienamente assolte le condizioni richieste Pt_1 dalla giurisprudenza per superare il parametro legale, essendo state dettagliatamente allegate e documentate:
• la continuità e sistematicità dell'attività assistenziale svolta presso le strutture ospedaliere universitarie;
• il sacrificio economico protrattosi per un numero rilevante di anni;
• il danno differenziale derivante dalla perdita di redditi alternativi e di contributi previdenziali nel periodo di formazione.
A margine si fa notare sul punto come la Cassazione ben si sia guardata dal rigettare le richieste in merito alla quantificazione del danno svolte dal anche in tale sede, di Pt_1 fatto, confermando la legittimità delle stesse
2. Sulla debenza di rivalutazione monetaria e interessi compensativi
È altresì pienamente fondata la pretesa dell'attore in ordine alla debenza della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi sugli importi dovuti:
In origine, il danno da tardiva trasposizione delle direttive comunitarie costituisce una tipica obbligazione risarcitoria, derivante dalla responsabilità dello Stato membro per violazione
5 degli obblighi imposti dal diritto europeo (art. 258 TFUE;
v. Corte Giust. UE C-119/04; C-
132/05), obbligazione che trova la propria fonte diretta nell'inadempimento normativo imputabile allo Stato italiano.
La successiva determinazione normativa interna operata dall'art. 11 della L. 370/1999 ha avuto la funzione di effettuare una mera “aestimatio” forfettaria del danno per finalità semplificative e deflattive del contenzioso, ma non ha inciso sulla natura originaria dell'obbligazione, che conserva la sua connotazione risarcitoria laddove, come nel caso di specie, il danno concretamente subito si riveli superiore al quantum standardizzato.
La giurisprudenza più recente della Suprema Corte ha infatti chiarito che, pur configurandosi l'aestimatio normativa come debito di valuta sotto il profilo formale, resta fermo il principio per cui l'applicazione di rivalutazione monetaria e interessi compensativi
è dovuta in presenza di comprovate circostanze specifiche che evidenzino un pregiudizio patrimoniale aggravato, dovuto alla rilevante durata del ritardo, all'erosione del potere d'acquisto e al sacrificio economico protratto nel tempo.
Nel caso del Dott. tale aggravio patrimoniale risulta di immediata evidenza per Pt_1 le seguenti ragioni:
• è circostanza provata e non contestata che il abbia, nel periodo della Pt_1 specializzazione, prestato la propria opera in pari qualità, con pari vincoli (di orario e di subordinazione) di un medico ospedaliero e senza possibilità di prestare altra opera lavorativa che gli avrebbe permesso di procurarsi altra fonte di reddito:
• il ritardo nella corresponsione (40 anni ad oggi rispetto all'ultimo periodo di lavoro prestato) delle somme dovute ha determinato una svalutazione sostanziale del credito risarcitorio, impedendo per decenni al creditore di fruire delle risorse economicamente maturate per effetto delle prestazioni lavorative rese nel periodo di formazione specialistica.
A ciò si aggiunge che l'attività assistenziale e clinica prestata a tempo pieno dall'attore durante gli anni di specializzazione ha avuto natura produttiva e vitalizzante, analogamente a quella del personale ospedaliero in servizio retribuito, incrementando il disvalore del ritardo e radicando, sotto il profilo sostanziale, l'applicazione integrale della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi a tutela della piena effettività del risarcimento dovuto secondo il diritto dell'Unione europea ».
2. Sulla debenza di rivalutazione monetaria e interessi compensativi
È altresì pienamente fondata la pretesa dell'attore in ordine alla debenza della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi sugli importi dovuti:
6 In origine, il danno da tardiva trasposizione delle direttive comunitarie costituisce una tipica obbligazione risarcitoria, derivante dalla responsabilità dello Stato membro per violazione degli obblighi imposti dal diritto europeo (art. 258 TFUE;
v. Corte Giust. UE C-119/04; C-
132/05), obbligazione che trova la propria fonte diretta nell'inadempimento normativo imputabile allo Stato italiano.
La successiva determinazione normativa interna operata dall'art. 11 della L. 370/1999 ha avuto la funzione di effettuare una mera “aestimatio” forfettaria del danno per finalità semplificative e deflattive del contenzioso, ma non ha inciso sulla natura originaria dell'obbligazione, che conserva la sua connotazione risarcitoria laddove, come nel caso di specie, il danno concretamente subito si riveli superiore al quantum standardizzato.
La giurisprudenza più recente della Suprema Corte ha infatti chiarito che, pur configurandosi l'aestimatio normativa come debito di valuta sotto il profilo formale, resta fermo il principio per cui l'applicazione di rivalutazione monetaria e interessi compensativi
è dovuta in presenza di comprovate circostanze specifiche che evidenzino un pregiudizio patrimoniale aggravato, dovuto alla rilevante durata del ritardo, all'erosione del potere d'acquisto e al sacrificio economico protratto nel tempo.
Nel caso del Dott. tale aggravio patrimoniale risulta di immediata evidenza per Pt_1 le seguenti ragioni:
• è circostanza provata e non contestata che il abbia, nel periodo della Pt_1 specializzazione, prestato la propria opera in pari qualità, con pari vincoli (di orario e di subordinazione) di un medico ospedaliero e senza possibilità di prestare altra opera lavorativa che gli avrebbe permesso di procurarsi altra fonte di reddito:
• il ritardo nella corresponsione (40 anni ad oggi rispetto all'ultimo periodo di lavoro prestato) delle somme dovute ha determinato una svalutazione sostanziale del credito risarcitorio, impedendo per decenni al creditore di fruire delle risorse economicamente maturate per effetto delle prestazioni lavorative rese nel periodo di formazione specialistica.
A ciò si aggiunge che l'attività assistenziale e clinica prestata a tempo pieno dall'attore durante gli anni di specializzazione ha avuto natura produttiva e vitalizzante, analogamente a quella del personale ospedaliero in servizio retribuito, incrementando il disvalore del ritardo e radicando, sotto il profilo sostanziale, l'applicazione integrale della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi a tutela della piena effettività del risarcimento dovuto secondo il diritto dell'Unione europea»
3) DIFESE DI PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE - « -In riferimento al quantum
7 Il dott. come espressamente indicato nell'atto di citazione in riassunzione, Pt_1 quantifica quanto dovutogli dall'Amministrazione basandosi sulla retribuzione indicata nell'articolo 6 del D. Lgs. 257/1991, la quale ammontava a 21 milioni di Lire, equivalenti a
11.103,82 €.
La giurisprudenza della Suprema Corte ritiene in maniera univoca che il quantum vada calcolato sulla base del disposto di cui all'articolo 11 della Legge 18.10.1999, n.370 che stabilisce: “Ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991, […], tenendo conto dell'impegno orario complessivo richiesto agli specializzandi dalla normativa vigente nel periodo considerato, nonché del tempo trascorso, il Controparte_8
corrisponde per tutta la durata del corso una borsa di
[...] studio annua onnicomprensiva di lire 13.000.000 (oggi equivalenti a € 6.713,00). Non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria.”
La giurisprudenza consolidata, coerentemente con il disposto normativo, infatti afferma:
“Con la L. n. 370 del 1999, art. 11 lo Stato italiano, in coerenza ai criteri dettati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha compiuto una aestimatio del danno da ritardata attuazione della direttiva comunitaria in grado di contemplare le sue diverse componenti, e dunque tanto il pregiudizio da mancata percezione della remunerazione adeguata da parte dello specializzando, quanto quello relativo all'inidoneità del diploma di specializzazione al riconoscimento negli altri Stati membri, e al suo minor valore sul piano interno ai fini dei concorsi per l'accesso ai profili professionali. Il parametro di cui alla L. n. 370 del 1999, citato art. 11 è di per sé sufficiente a coprire tutta l'area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano all'obbligo di trasposizione della normativa comunitaria, salva la rigorosa prova - nella fattispecie mancante - di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie (ex multis, cfr., solo tra le più recenti, Cass. 21/12/2021, n. 41076; Cass. 26/07/2022, n. 23350; Cass.
25/08/2022, n. 25365; Cass. 12/09/2022, n. 26812; Cass. 13/09/2022, n. 26901).”
(Cassazione civile sez. III, 14/07/2023, n.20393)
Pertanto, per ciascun anno è dovuto l'importo di € 6.713,00 e non il superiore importo di €
11.103,82 ex adverso rivendicato.
In riferimento agli accessori sulle somme capitale
La Cassazione in merito alla rivalutazione e agli interessi è altresì consolidata e univocamente stabilisce che: “In tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva
8 trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, deve ritenersi che il legislatore - dettando la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11 con la quale ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo delle citate direttive - abbia palesato una precisa quantificazione dell'obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11. A seguito di tale esatta determinazione monetaria, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. - gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale (si veda già, con ampie argomentazioni, Cass.
9 febbraio 2012, n. 1917; successivamente, fra le tantissime, Cass. 6 novembre 2014, n.
23635; 17 gennaio 2013, n. 1157; 24 gennaio 2020, n. 1641; l'orientamento ha avuto l'avallo di Cass. Sez. U. 27 novembre 2018, n. 30649).” (Corte di Cassazione, sent.34254/2022; in tal senso si vedano anche Corte di Cassazione 23350/2022, Corte di
Cassazione n.22457/2023, Corte di Cassazione n.25357/2023).
Pertanto, non è dovuta la rivalutazione ex adverso reclamata.
In conclusione, le somme dovute si riferiscono solo alle annualità 1983, 1984 e 7 mesi del
1985. L'importo per ciascuna annualità è pari ad € 6.713,00. Non è dovuta la rivalutazione, ma solo gli interessi legali dal dovuto al saldo.
Pertanto, la quantificazione di quanto da versare all'attore è:
• Per gli anni 1981-1982: € 0,00
• Per l'anno 1983 (12 mesi): € 6.713,00
• Per l'anno 1984 (12 mesi): € 6.713,00
• Per l'anno 1985 (7 mesi): € 3.915,00
Totale: € 17.341,00 oltre interessi».
4) Al riguardo è sufficiente richiamare la Giurisprudenza: “In materia di tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive CEE relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, il riconoscimento di un danno ulteriore a quello parametrato sull'art. 11 della l. n. 370 del 1999 esige un onere di allegazione di perdita di "chance" specifica, con l'individuazione puntuale delle occasioni favorevoli in concreto perdute in ragione della mancata possibilità di ottenere un titolo conforme alle caratteristiche imposte dal diritto comunitario e non già con la mera deduzione dell'impossibilità di utilizzazione del titolo in astratto. (In applicazione del
9 principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso deducente omessa pronuncia in ordine al richiesto ulteriore danno da perdita di "chance", subito per via del mancato riconoscimento del valore legale della specializzazione secondo il diritto comunitario, essendo la censura incentrata su un'allegazione generica in quanto legata alla mera impossibilità dello sfruttamento del titolo all'estero e di farne punteggio nei concorsi in Italia)”. (Cass. Sez. 3, 22/11/2019, n. 30502, Rv. 655837 - 02)
E' chiaro che le allegazioni di parte attrice in riassunzione, in quanto svolte solo nelle note conclusionali, sono tardive e comunque generiche;
in ogni caso non supportate dalla indicazione degli elementi fattuali e probatori sulle quali si fondano (Cass. Sez. U.,
16/02/2023, n. 4835, Rv. 666889 - 02).
Quanto alla richiesta della rivalutazione, la stessa non è dovuta: “In tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE
e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, a seguito dell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 – ha effettuato una "aestimatio" del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. - gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale, con la conseguenza che va esclusa la spettanza della rivalutazione e dei correlati interessi compensativi, salva rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie” (Cass. Sez. 6, 24/01/2020, n. 1641, Rv. 656556 - 01).
Dalla stessa Giurisprudenza citata si ricava che deve essere applicata la “aestimatio” del danno contenuto nella legge menzionata (“1 . Ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991, destinatari delle sentenze passate in giudicato del tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione I-bis), numeri 601 del 1993, 279 del 1994, 280 del 1994, 281 del 1994, 282 del 1994, 283 del 1994, tenendo conto dell'impegno orario complessivo richiesto agli specializzandi dalla normativa vigente nel periodo considerato, nonché del tempo trascorso, il Controparte_8
corrisponde per tutta la durata del corso una borsa di studio annua
[...]
10 onnicomprensiva di lire 13.000.000. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria”).
In conclusione, come correttamente riconosciuto da parte convenuta in riassunzione, le somme dovute, riferite alle annualità 1983, 1984 e 7 mesi del 1985, in considerazione di un ammontare ciascuna annualità è pari a (lire 13.000.000 =) € 6.713,00., sono
• Per gli anni 1981-1982: € 0,00
• Per l'anno 1983 (12 mesi): € 6.713,00
• Per l'anno 1984 (12 mesi): € 6.713,00
• Per l'anno 1985 (7 mesi): € 3.915,00
Totale: € 17.341,00 oltre interessi
Oltre interessi dalla domanda al saldo.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE LA FONDATEZZA, LA DOMANDA DI PARTE
ATTRICE IN RIASSUNZIONE DEVE ESSERE ACCOLTA, ENTRO I LIMITI SOPRA
SPECIFICATI.
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte. (Cass. Sez. U.,
08/11/2022, n. 32906, Rv. 666076 - 01)
L'accoglimento solo parziale della domanda di parte attrice in riassunzione (€ 17.341,00 oltre interessi a fronte di € 159.483,44 comprensivi di interessi e rivalutazione) giustifica la compensazione delle spese (Cass. Sez. U., 31/10/2022, n. 32061, Rv. 666063 – 01) nella misura del 50%, ponendo il residuo 50% a carico dell'Amministrazione convenuta in riassunzione, liquidato come di seguito già nella frazione residua in favore della parte attrice in riassunzione, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
11 Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
PRIMO GRADO
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
Riduzione del 50% per la compensazione: € 2.538,50
APPELLO
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00
Riduzione del 50% per la compensazione: € 2.904,50
CASSAZIONE
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.134,00
Fase decisionale, valore medio: € 672,00
Compenso tabellare (valori medi) € 3.082,00
Riduzione del 50% per la compensazione: € 1.541,00
RINVIO
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00
Riduzione del 50% per la compensazione: € 2.904,50
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, 12 1) in parziale accoglimento della domanda proposta da Parte_1 dichiara tenuto e condanna il , IN Controparte_1
PERSONA MINISTRO PRO TEMPORE, al pagamento in favore di
[...] dell'importo di € 17.341,00, oltre interessi dalla data della domanda al saldo. Parte_1
2) Compensa tra le parti nella misura del 50% le spese dei vari gradi di giudizio e condanna parte convenuta in riassunzione a rifondere, in favore della parte attrice in riassunzione, il residuo 50%, liquidato in € 2.538,50 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per il primo grado;
in € 2.904,50 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per l'appello; in € 1.541,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM
147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per il giudizio di cassazione;
in € 2.904,50 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per l'appello.
Genova, 09/07/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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