CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 721/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NOCERINO CARLO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4475/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9501AN00534/2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9501AN00534/2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9501AN00534/2025 IRPEF-ALIQUOTE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 268/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nei confronti del contribuente Ricorrente_1 veniva notificato, in data 8.7.2025 un avviso d'accertamento, per il 2020, con il quale si contestava il maggior reddito non dichiarato ai fini IRPEF di euro 5.903, in quanto derivante dalla sua partecipazione ad una associazione di professionisti (lo studio
Associazione_1).
Più in particolare, a seguito dello scioglimento e della conseguente liquidazione della predetta associazione (scioglimento con effetto al 1.1.2019 e liquidazione chiusa il 22.12.2020), si accertava che una sopravvenienza passiva di euro 63.596, registrata come perdita a carico dello studio nell'anno 2020, era stata ripartita tra i soci secondo le rispettive quote di partecipazione, per cui al Ricorrente_1 era toccato di restituire alla sua associazione la somma di euro 2.823, somma quest'ultima che veniva poi indicata, dallo stesso Ricorrente_1, al quadro RH, come perdita nella sua dichiarazione dei redditi PF2021 per il 2020. Ebbene, considerato che anche lo studio, nella sua dichiarazione Modello SP, per il 2020, aveva inserito le somme versate dai soci come componenti positive (non potendo indicare quelle di segno “negativo”), la perdita del Ricorrente_1, veniva però disconosciuta dall'Ufficio, con conseguente attribuzione a quest'ultimo del maggior reddito come sopra accertato (lo 0,78% del reddito imponibile dello studio).
Avverso tale atto, presentava ricorso il Ricorrente_1, il quale faceva presente che le istruzioni ministeriali, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi delle società di persone, non consentono l'indicazione di quote di partecipazione agli utili con saldi negativi. Di conseguenza in caso di quote negative, come accaduto per la dichiarazione relativa al 2020, lo stesso non avrebbe in ogni caso potuto indicare nel quadro RO della sua dichiarazione dei redditi il saldo della sua partecipazione col segno “meno”.
In sede di controdeduzioni, tuttavia, l'Ufficio ribadiva la correttezza del suo operato ed insisteva per il rigetto del ricorso, in particolare facendo presente che, in ogni caso, le sopravvenienze passive non possono annullare la tassazione già avvenuta sugli utili dichiarati dall'associazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice monocratico ritiene fondate le ragioni del ricorrente.
Nel merito, infatti, è innegabile come il Ricorrente_1, ad accogliere la tesi della resistente, rischia di dover versare la maggiore imposta non su utili a lui effettivamente distribuiti, bensì su una quota di sopravvenienza passiva dell'associazione, da lui versata al liquidatore dopo lo scioglimento della stessa, scioglimento, peraltro, avvenuto già con effetti al 1.1.2019. A ciò si aggiunga la circostanza che nemmeno l'associazione, come soggetto passivo d'imposta, avrebbe potuto evidenziare, nella sua dichiarazione fiscale, le quote negative attribuite ai soci, di fatto costringendoli come poi avvenuto a presentare dichiarazioni fiscali poi contestate dagli uffici finanziari;
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NOCERINO CARLO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4475/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9501AN00534/2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9501AN00534/2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9501AN00534/2025 IRPEF-ALIQUOTE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 268/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nei confronti del contribuente Ricorrente_1 veniva notificato, in data 8.7.2025 un avviso d'accertamento, per il 2020, con il quale si contestava il maggior reddito non dichiarato ai fini IRPEF di euro 5.903, in quanto derivante dalla sua partecipazione ad una associazione di professionisti (lo studio
Associazione_1).
Più in particolare, a seguito dello scioglimento e della conseguente liquidazione della predetta associazione (scioglimento con effetto al 1.1.2019 e liquidazione chiusa il 22.12.2020), si accertava che una sopravvenienza passiva di euro 63.596, registrata come perdita a carico dello studio nell'anno 2020, era stata ripartita tra i soci secondo le rispettive quote di partecipazione, per cui al Ricorrente_1 era toccato di restituire alla sua associazione la somma di euro 2.823, somma quest'ultima che veniva poi indicata, dallo stesso Ricorrente_1, al quadro RH, come perdita nella sua dichiarazione dei redditi PF2021 per il 2020. Ebbene, considerato che anche lo studio, nella sua dichiarazione Modello SP, per il 2020, aveva inserito le somme versate dai soci come componenti positive (non potendo indicare quelle di segno “negativo”), la perdita del Ricorrente_1, veniva però disconosciuta dall'Ufficio, con conseguente attribuzione a quest'ultimo del maggior reddito come sopra accertato (lo 0,78% del reddito imponibile dello studio).
Avverso tale atto, presentava ricorso il Ricorrente_1, il quale faceva presente che le istruzioni ministeriali, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi delle società di persone, non consentono l'indicazione di quote di partecipazione agli utili con saldi negativi. Di conseguenza in caso di quote negative, come accaduto per la dichiarazione relativa al 2020, lo stesso non avrebbe in ogni caso potuto indicare nel quadro RO della sua dichiarazione dei redditi il saldo della sua partecipazione col segno “meno”.
In sede di controdeduzioni, tuttavia, l'Ufficio ribadiva la correttezza del suo operato ed insisteva per il rigetto del ricorso, in particolare facendo presente che, in ogni caso, le sopravvenienze passive non possono annullare la tassazione già avvenuta sugli utili dichiarati dall'associazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice monocratico ritiene fondate le ragioni del ricorrente.
Nel merito, infatti, è innegabile come il Ricorrente_1, ad accogliere la tesi della resistente, rischia di dover versare la maggiore imposta non su utili a lui effettivamente distribuiti, bensì su una quota di sopravvenienza passiva dell'associazione, da lui versata al liquidatore dopo lo scioglimento della stessa, scioglimento, peraltro, avvenuto già con effetti al 1.1.2019. A ciò si aggiunga la circostanza che nemmeno l'associazione, come soggetto passivo d'imposta, avrebbe potuto evidenziare, nella sua dichiarazione fiscale, le quote negative attribuite ai soci, di fatto costringendoli come poi avvenuto a presentare dichiarazioni fiscali poi contestate dagli uffici finanziari;
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa le spese.